Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato1,
Il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale2, ha subito diverse e sostanziali modifiche3. In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nord-occidentale, approvata con regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio4, istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti.
Tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono state individuate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale.
Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant).
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto6. I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Art. 2
1. I dati da trasmettere sono di due tipi:
a) le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III;
b) le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate.
2. I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e possono essere dati preliminari. I dati di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi. I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 devono essere chiaramente identificati come dati preliminari. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento. Nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.
3. Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati nell'allegato IV.
4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo alla modifica degli allegati I, II, III e IV relativamente all'elenco delle specie e delle zone statistiche di pesca e alle descrizioni di tali zone, nonché alle misure, alle definizioni e ai codici relativi all'attività di pesca, alle attrezzature, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca.
Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.
La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Art. 3
Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.
Art. 4
Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati nel formato esemplificato all'allegato V. Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.
Art. 5
La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.
Art. 6
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 7
1. Entro il 28 luglio 1994 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, circa le eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione esamina le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento una volta all'anno di concerto con gli Stati membri.
Art. 8
1. Il regolamento (CEE) n. 2018/93 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente A.Vondra