Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafi 1 e 3, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 49, paragrafo 1, e l’articolo 52,
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede l’adozione di modalità e misure intese ad attuare le disposizioni da esso previste.
In conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il termine di tre giorni lavorativi fissato per la notifica preventiva di sbarchi o trasbordi in porto e per la presentazione dei certificati di cattura prima dell’ora prevista di arrivo dei prodotti della pesca nel luogo di entrata nel territorio della Comunità può essere modificato in funzione di determinati fattori. Tali fattori includono il tipo di prodotto della pesca, la distanza tra la zona di pesca, i luoghi di sbarco e i porti in cui le navi in questione sono registrate o immatricolate, la distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità e i mezzi di trasporto utilizzati. I prodotti ittici freschi e le partite trasportate per via aerea, su strada o per ferrovia richiedono un termine di durata inferiore a tre giorni lavorativi.
È necessario garantire la concordanza tra i documenti trasmessi in relazione alla notifica preventiva di sbarchi e trasbordi, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e i rapporti di avvistamento. Per questo motivo, i modelli per i suddetti documenti devono essere fissati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri conducono ispezioni in porto su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi e realizzano le verifiche che reputano necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento, secondo i parametri definiti in base alla gestione del rischio e i criteri stabiliti a livello nazionale o comunitario in materia di gestione del rischio. È opportuno stabilire criteri comuni di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica, affinché sia possibile realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali delle pertinenti informazioni in materia di controllo. I criteri comuni mirano a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.
A norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni di detto regolamento sono adottate secondo la procedura di comitato. Dato che la Comunità dovrebbe tenere conto di eventuali limitazioni di capacità per la corretta attuazione del sistema di certificazione, risulta necessario procedere a un adeguamento del sistema per taluni prodotti della pesca ottenuti da piccoli pescherecci, introducendo la possibilità di un certificato di cattura semplificato. In mancanza di una definizione generale della pesca su piccola scala, occorre stabilire alcuni criteri specifici in base ai quali l’esportatore possa chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato. Tali criteri dovrebbero tenere conto in primo luogo della capacità limitata dei pescherecci considerati, rispetto alla quale l’obbligo di applicare il normale sistema di certificazione delle catture costituirebbe un onere sproporzionato.
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede il riconoscimento dei sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito ORGP) nella misura in cui sono conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento. Alcuni di questi sistemi possono essere considerati conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008, mentre altri sono soggetti a ulteriori condizioni.
Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico riconosciuto dovrebbero poter beneficiare di una procedura semplificata per l’importazione di prodotti della pesca nel territorio della Comunità. È necessario stabilire condizioni comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto, o per la sospensione o la revoca della qualifica di operatore economico riconosciuto, nonché regole in materia di domanda e di rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto.
L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede una cooperazione amministrativa tra la Commissione e i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, con l’accordo dello Stato di bandiera. Tali procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera sono regolarmente aggiornate e comunicate in tempo utile agli Stati membri e ai cittadini.
A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 è istituito un sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri, con i paesi terzi e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire che il sistema comunitario di certificazione delle catture sia applicato correttamente e che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro. Occorre definire modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la richiesta di assistenza. Tuttavia tali disposizioni non devono pregiudicare l’applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale.
La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati2. La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati3, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, recante l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca», può essere riveduto ogni anno in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, sulla base delle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII. L’allegato I deve essere pertanto modificato di conseguenza sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 20, paragrafo 4.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Ispezioni di pescherecci dei paesi terzi nei porti degli stati membri
Capo I. Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi
Art. 1 Notifica preventiva
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che pescano i tipi di prodotti della pesca indicati nell’allegato I del presente regolamento sono soggetti a un termine di notifica preventiva di 4 ore.
Art. 2 Modulo di notifica preventiva
Il modulo per la notifica preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell’allegato II del presente regolamento.
Art. 3 Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo
1. Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIA del presente regolamento.
2. Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIB del presente regolamento.
3. Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati.
4. Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo:
a) nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure
b) in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo.
5. La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell’ora prevista di sbarco o trasbordo.
Capo II. Ispezioni in porto
Art. 4 Parametri per le ispezioni in porto
1. I parametri per le ispezioni in porto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 si basano sui criteri seguenti:
a) le specie interessate sono soggette a un regime di ispezione o a contingenti stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
b) nel corso degli ultimi sei mesi il peschereccio non è stato oggetto di alcuna ispezione in un porto dell’UE;
c) le catture sono incongruenti con le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
d) non è rispettato l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla notifica preventiva; i dati di cattura dichiarati dall’operatore sono incongruenti con altre informazioni in possesso dell’autorità competente;
e) il proprietario, o l’operatore, del peschereccio è sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
f) il peschereccio ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;
g) il peschereccio batte attualmente bandiera, o negli ultimi cinque anni ha battuto bandiera, di uno Stato che la Commissione europea ha notificato come possibile paese terzo non cooperante conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
h) il peschereccio batte bandiera di uno Stato che non è stato notificato conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
i) sono disponibili informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera;
j) si rilevano presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;
k) gli operatori interessati sono stati precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentavano un rischio potenziale di pesca INN;
l) al peschereccio è stato negato l’ingresso o l’uso del porto conformemente alla legislazione internazionale, regionale e/o nazionale pertinente, anche in caso di peschereccio autorizzato in ultima istanza ad entrare o accedere in porto in caso di forza maggiore o di difficoltà a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Al fine di garantire l’applicazione del primo comma, lettera b), dopo ogni ispezione gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all’Agenzia europea di controllo della pesca il nome e la bandiera del peschereccio del paese terzo oggetto dell’ispezione e la data in cui questa è stata effettuata. La Commissione o l’Agenzia europea di controllo della pesca mettono tali informazioni a disposizione di altri Stati membri.
Art. 5 Relazioni sull’applicazione dei parametri
1. Gli Stati membri riferiscono in merito all’applicazione dei parametri di cui all’articolo 4 nella relazione che trasmettono alla Commissione ogni due anni in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei parametri.
Titolo II. Sistema di certificazione delle catture per l’importazione e l’esportazione dei prodotti della pesca
Capo I. Certificati di cattura
Art. 6 Certificato di cattura semplificato
1. Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi:
a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure
b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure
c) privi di sovrastruttura; oppure
d) di stazza misurata inferiore a 20 GT.
2. Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un’unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni.
3. La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall’esportatore della partita dietro presentazione all’autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell’allegato IV.
Art. 6 bis Catch
1. A norma dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l’importatore, il riesportatore e, se del caso, l’esportatore presentano tramite CATCH all’autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono destinati a essere immessi in libera pratica o, in caso di riesportazione, all’autorità competente dello Stato membro da cui deve aver luogo la riesportazione o, in caso di esportazione, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera i documenti seguenti, a seconda dei casi, e le informazioni ivi contenute:
a) il certificato di cattura conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al modello di cui all’allegato II di tale regolamento;
b) il certificato di cattura semplificato conformemente all’articolo 6 e al modello di cui all’allegato IV del presente regolamento;
c) il certificato di riesportazione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e incluso nel suo allegato II o nell’allegato IV del presente regolamento;
d) le informazioni riguardanti il trasporto incluse nell’appendice dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008;
e) la dichiarazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 redatta dallo stabilimento di trasformazione in un paese terzo e approvata dall’autorità competente di tale paese terzo conformemente al modulo di cui all’allegato IV di tale regolamento;
f) il titolo di trasporto unico di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o la dichiarazione di non manipolazione conformemente al modello di cui al regolamento delegato (CE) n. 2025/453;
g) qualsiasi documento giustificativo o informazione pertinente nell’ambito del sistema di certificazione delle catture relativo ai prodotti della pesca.
2. I documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell’UE dello Stato membro in cui ha luogo la presentazione.
3. In deroga al paragrafo 2, lo Stato membro in cui ha luogo la presentazione può acconsentire a ricevere documenti redatti in un’altra lingua ufficiale dell’UE su specifica richiesta dell’operatore interessato.
4. Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto per CATCH e comunica tale designazione e i relativi recapiti alla Commissione. Gli Stati membri aggiornano i punti di contatto per CATCH e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica al riguardo. La Commissione tiene un elenco dei punti di contatto, lo aggiorna e lo mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
5. La Commissione ha accesso a tutti i dati, a tutte le informazioni e a tutti i documenti contenuti in CATCH allo scopo di monitorare lo scambio dei dati, delle informazioni e dei documenti ivi inseriti o prodotti ai fini dell’individuazione delle attività che sono, o sembrano, non conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008. L’Agenzia europea di controllo della pesca gode degli stessi diritti di accesso della Commissione per poter assistere quest’ultima e gli Stati membri nell’applicazione uniforme ed efficace delle norme della politica comune della pesca, come previsto dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio1, anche per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.
6. Per quanto riguarda l’accesso di utenti diversi dalla Commissione e dall’Agenzia europea di controllo della pesca ai dati, alle informazioni e ai documenti contenuti in CATCH, si applicano le norme generali relative a TRACES di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
7.
Non appena riceve una domanda in tal senso, la Commissione può concedere all’autorità competente e agli operatori di un paese terzo un accesso parziale alle funzionalità di CATCH e ai dati specifici riguardanti tale paese terzo ai fini della produzione e della convalida dei certificati di cattura e dei documenti connessi in CATCH, purché il richiedente dimostri di soddisfare i requisiti seguenti:
a) abbia la capacità giuridica e operativa di fornire, senza indebito ritardo, l’assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento di CATCH; e
b) abbia designato a tale scopo un punto di contatto.
L’accesso parziale di cui al presente paragrafo non comprende l’accesso ai dati personali trattati in CATCH, tranne nel caso in cui il paese terzo richiedente soddisfi le condizioni per i trasferimenti leciti dei dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
8. Gli scambi di dati tra CATCH e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme UN/CEFACT. Gli scambi di dati tra CATCH e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti in CATCH.
9. In caso di indisponibilità di CATCH, gli utenti possono utilizzare modelli cartacei o elettronici compilabili per registrare e scambiare informazioni. Tali modelli sono disponibili al pubblico su un sito web ufficiale della Commissione. Non appena il sistema è nuovamente disponibile, l’importatore introduce in CATCH le informazioni registrate nei modelli cartacei o elettronici compilabili e le allega in CATCH come documenti giustificativi. Tali documenti recano la dicitura elaborato in situazione di emergenza. Tramite CATCH, la Commissione informa gli utenti, con un anticipo di due settimane, di eventuali indisponibilità programmate, della loro durata e del motivo dell’indisponibilità.
10. A fini di conformità all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i certificati di cattura e i documenti connessi generati da operatori di paesi terzi e convalidati elettronicamente in CATCH da autorità di paesi terzi sono conservati da CATCH per almeno tre anni. I dati personali estratti dai certificati di cattura e dai documenti connessi sono conservati da CATCH per non più di 10 anni.
11. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in CATCH, si applicano le norme generali relative all’IMSOC di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
Art. 7 Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP
I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 come conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.
Art. 8 Termine di presentazione dei certificati di cattura
In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la presentazione dei certificati di cattura per le importazioni di partite di prodotti della pesca spedite con i mezzi di trasporto di cui all’allegato VI del presente regolamento è soggetta ai termini più brevi fissati nello stesso allegato.
Capo II. Operatori economici riconosciuti
Sezione 1. Condizioni per il rilascio del certificato di operatore economico riconosciuto
Art. 9 Disposizioni generali
Agli operatori economici che ne facciano richiesta può essere rilasciato un certificato di operatore economico riconosciuto (di seguito «certificato APEO») ai fini dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 unicamente se:
a) sono in possesso di un certificato di operatore economico autorizzato (di seguito «certificato AEO») in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione6 (di seguito «disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario»); e
b) soddisfano i criteri previsti all’articolo 16, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e specificati agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.
Art. 10 Importazioni sufficienti
1. Il numero e il volume di operazioni di importazione sufficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 deve essere conseguito nello Stato membro di stabilimento.
2. Ciascuno Stato membro fissa una soglia minima per il numero e il volume di operazioni di importazione e la comunica alla Commissione.