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Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio3 ha subito varie e sostanziali modifiche4. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

In virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.

Per adempiere a tali obblighi, è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio terrestre, nelle acque dellUnione e internazionali, conformemente al diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.

Nessun regime di ispezione può essere valido sotto il profilo dei costi se non prevede ispezioni a terra. Pertanto occorrerebbe che i piani di impiego congiunto coprano il territorio terrestre.

Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza.

Le attività di controllo e di ispezione efficaci sono considerate essenziali per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatte salve le responsabilità che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013, è necessario un organo tecnico e amministrativo a livello di Unione che organizzi la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca.

L'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») dovrebbe essere in grado di contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, garantire l'organizzazione della cooperazione operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della pesca. Essa dovrebbe inoltre essere in grado di dotarsi delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei piani congiunti di impiego e di cooperare ai fini dell'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione.

È necessario che l'Agenzia, su richiesta della Commissione, sia in grado di assistere l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi, con le organizzazioni di pesca regionali internazionali o con entrambi e di cooperare con le loro autorità nel quadro degli obblighi internazionali dell'Unione.

Inoltre, occorre adoperarsi per l'effettiva applicazione delle procedure di ispezione dell'Unione. In futuro l'Agenzia potrebbe divenire un punto di riferimento nell'assistenza scientifica e tecnica alle operazioni di controllo e di ispezione delle attività di pesca.

Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, consistenti nello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto dello sviluppo sostenibile, l'Unione adotta le misure riguardanti la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.

Per garantire la corretta esecuzione di tali misure, occorre che gli Stati membri impieghino mezzi di controllo e di esecuzione adeguati. Al fine di rendere il controllo e l'esecuzione più efficaci, è opportuno che la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e, di concerto con gli Stati membri interessati, adotti programmi specifici di controllo e di ispezione.

È opportuno che l'Agenzia coordini la cooperazione operativa tra gli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto che organizzino l'uso dei mezzi di controllo e di ispezione messi a disposizione dagli Stati membri in modo da attuare i programmi di controllo e di ispezione. È opportuno che le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri siano realizzate sulla base di tali programmi nel rispetto di criteri, priorità, parametri e procedure comuni in materia di controllo e di ispezione.

L'adozione di un programma di controllo e di ispezione obbliga gli Stati membri a fornire effettivamente le risorse necessarie all'esecuzione del programma. Occorre che gli Stati membri notifichino tempestivamente all'Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui intendono avvalersi per l'esecuzione di siffatto programma. I piani di impiego congiunto non dovrebbero prevedere obblighi aggiuntivi in termini di controllo, ispezione ed esecuzione o in relazione alla predisposizione di risorse necessarie in questo contesto.

L'Agenzia dovrebbe predisporre un piano di impiego congiunto soltanto se è previsto nel programma di lavoro.

È opportuno che il programma di lavoro sia adottato dal consiglio di amministrazione, che assicura il raggiungimento di un sufficiente consenso, tra l'altro, sull'adeguatezza dei compiti previsti per l'Agenzia nel programma di lavoro e sulle risorse a disposizione della stessa, in base alle informazioni che devono fornire gli Stati membri.

Il compito principale del direttore esecutivo dovrebbe essere quello di assicurare, nelle consultazioni con i membri del consiglio di amministrazione e con gli Stati membri, che alle aspirazioni del programma di lavoro per ciascun anno corrispondano sufficienti risorse messe a disposizione dell'Agenzia dagli Stati membri per la realizzazione del programma di lavoro.

Il direttore esecutivo, in particolare, dovrebbe elaborare precisi piani di impiego utilizzando le risorse notificate dagli Stati membri, per la realizzazione di ciascun programma di controllo e di ispezione e rispettando le norme e gli obiettivi fissati nel programma specifico di controllo e di ispezione su cui è basato il piano di impiego congiunto, nonché altre pertinenti norme, come quelle relative agli ispettori dell'Unione.

In questo contesto, è necessario che il direttore esecutivo gestisca il calendario in modo tale da dare agli Stati membri tempo sufficiente per presentare i loro commenti, in base alle rispettive competenze operative, pur mantenendosi entro il piano di lavoro dell'Agenzia e i limiti temporali previsti nel presente regolamento. È necessario che il direttore esecutivo tenga conto dell'interesse degli Stati membri implicati nel settore di pesca compreso in ciascun piano. Per assicurare un coordinamento efficace e tempestivo delle attività di controllo e di ispezione congiunte, è necessario prevedere una procedura che consenta di decidere circa l'adozione dei piani quando non può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati.

La procedura di elaborazione e adozione di piani di impiego congiunto al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere analoga a quella riguardante le acque dell'Unione. La base di siffatti piani di impiego congiunto dovrebbe essere un programma internazionale di controllo e ispezione che dia attuazione agli obblighi internazionali relativi al controllo e all'ispezione che gravano sull'Unione.

Ai fini della realizzazione dei piani di impiego congiunto è opportuno che gli Stati membri interessati mettano in comune e impieghino i mezzi di controllo e di ispezione che hanno destinato a siffatti piani. È opportuno che l'Agenzia valuti se i mezzi di controllo e di ispezione disponibili siano sufficienti per realizzare i compiti previsti nell'ambito del programma di controllo e di ispezione e, in caso contrario, ne informi gli Stati membri interessati e la Commissione.

Mentre gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi relativi all'ispezione e al controllo, in particolare nell'ambito del programma specifico di controllo e di ispezione adottato a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di imporre obblighi supplementari attraverso piani di impiego congiunto né di sanzionare gli Stati membri.

L'Agenzia dovrebbe esaminare periodicamente l'efficacia dei piani di impiego congiunto.

È opportuno prevedere la possibilità di adottare specifiche norme d'attuazione per l'adozione e l'approvazione dei piani di impiego congiunto. Può essere utile ricorrere a questa possibilità una volta che l'Agenzia sia diventata operativa e se il direttore esecutivo considera che siffatte norme debbano essere specificate nel diritto dell'Unione.

Ove le venga richiesto, l'Agenzia dovrebbe avere la facoltà di fornire servizi contrattuali per quanto riguarda i mezzi di controllo e di ispezione da utilizzare per l'impiego congiunto ad opera degli Stati membri interessati.

Ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Agenzia è opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia procedano allo scambio delle informazioni pertinenti in materia di controllo e di ispezione attraverso una rete di informazione.

È opportuno che lo stato giuridico e la struttura dell'Agenzia corrispondano ai risultati concreti che si intendono raggiungere e consentano all'Agenzia stessa di espletare le proprie funzioni in stretta cooperazione con gli Stati membri e con la Commissione. È opportuno pertanto che l'Agenzia sia dotata di autonomia giuridica, finanziaria e amministrativa e mantenga nel contempo stretti legami con le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. A questo scopo è necessario e opportuno che l'Agenzia sia un organo dell'Unione dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento.

In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, è opportuno che la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente in virtù delle clausole compromissorie contenute nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia.

Poiché l'Agenzia è tenuta ad adempiere gli obblighi dell'Unione e, su richiesta della Commissione, a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni di pesca regionali nell'ambito degli obblighi internazionali dell'Unione, è opportuno che il presidente del consiglio di amministrazione sia eletto tra i rappresentanti della Commissione.

Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione dovrebbero rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell'Agenzia.

Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo al fine di fornire consulenza al direttore esecutivo e assicurare una stretta cooperazione con le parti interessate.

È opportuno disporre che alle deliberazioni del consiglio di amministrazione partecipi un rappresentante del comitato consultivo privo di diritto di voto.

È necessario prevedere la nomina e la revoca del direttore esecutivo dell'Agenzia e stabilire le norme che disciplinano l'esercizio delle sue funzioni.

Al fine di promuovere il funzionamento trasparente dell'Agenzia, è opportuno applicare alla medesima, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Ai fini della tutela della vita privata, è opportuno che al presente regolamento si applichi il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza operative dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano costituite dai contributi dell'Unione e dai corrispettivi dei servizi contrattuali forniti dall'Agenzia. Alla partecipazione finanziaria dell'Unione e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea si dovrebbe applicarela procedura di bilancio dell'Unione. È opportuno che la revisione contabile sia svolta dalla Corte dei conti.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, è opportuno che le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, si applichino senza limitazioni all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)9.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Obiettivo e definizioni

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente regolamento disciplina l'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di controllo, di ispezione e di conformità per quanto concerne il rispetto delle norme della politica comune della pesca, compresa la sua dimensione esterna.

2. A tal fine l'Agenzia collabora con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei limiti del mandato e dei compiti di cui al capitolo II.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «controllo»: il controllo quale definito all'articolo 4, punto 3), del regolamento (CE) n. 1224/2009;

a bis) «ispezione»: l'ispezione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (CE) n. 1224/2009;

  1. b) «mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione;

  2. c) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili;

  3. d) «programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell'adempimento degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione;

  4. e) «programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

  5. f) «attività di pesca»: l'attività di pesca definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 1380/2013;

  6. g) «ispettori dell'Unione»: gli ispettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Capo II. Mandato e compiti dell'agenzia

Art. 3 Mandato

L'Agenzia ha il seguente mandato:

  1. a) coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione;

  2. b) coordinare l'impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento;

  3. c) assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;

  4. d) assistere gli Stati membri, nell'ambito delle sue competenze, nell'adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;

  5. e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzare l'applicazione delle norme della politica comune della pesca, contribuendo in tal modo al conseguimento dei suoi obiettivi, compreso lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

  6. f) contribuire e partecipare alle attività di ricerca e sviluppo svolte dagli Stati membri e dalla Commissione in materia di tecniche di controllo e ispezione e sviluppare progetti pilota relativi ad attività di ricerca e sviluppo concernenti tali tecniche;

  7. g) contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;

  8. h) coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»), conformemente alle norme dell'Unione.

  9. i) contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

    l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l'attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca INN e di programmi di controllo e di ispezione internazionali,

    le ispezioni necessarie per l'assolvimento delle mansioni dell'Agenzia in conformità dell'articolo 19;

  10. j) cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio12, e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio13, nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorità nazionali svolgenti funzioni di guardia costiera, come stabilito all'articolo 8 del presente regolamento, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando le operazioni multifunzionali.

  11. k) se del caso, cooperare e coordinare le attività con altre agenzie decentrate dell'Unione nell'ambito dei loro compiti, mandati e settori di attività;

  12. l) assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati da atti legislativi dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.

Art. 4 Compiti connessi agli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione

1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia:

  1. a) assiste l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l'Unione;

  2. b) coopera con le autorità competenti delle organizzazioni di pesca regionali internazionali ai fini dell'espletamento degli obblighi che incombono all'Unione in materia di controllo e di ispezione in virtù di accordi di lavoro conclusi con tali organismi.

2. Su richiesta della Commissione l'Agenzia può cooperare, in materia di controllo e di ispezione, con le competenti autorità di paesi terzi nell'ambito di accordi conclusi tra l'Unione e tali paesi.

3. Nell'ambito delle sue competenze l'Agenzia può svolgere, per conto degli Stati membri, determinati compiti nell'ambito di accordi internazionali di pesca di cui fa parte l'Unione.

Art. 5 Compiti connessi al coordinamento operativo

1. Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo di tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca.

2. Ai fini del coordinamento operativo l'Agenzia stabilisce piani di impiego congiunto e organizza il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione degli Stati membri a norma del capitolo III.

3. Al fine di migliorare il coordinamento operativo tra gli Stati membri, l'Agenzia può stabilire piani operativi con gli Stati membri interessati e coordinarne l'attuazione.

Art. 6 Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri

L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque dell'Unione e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.

Art. 7 Assistenza alla Commissione e agli Stati membri

L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri affinché possano adempiere in modo ottimale, uniforme ed efficace agli obblighi ad essi imposti dalle norme della politica comune della pesca, anche con riguardo alla lotta contro la pesca INN, e assisterli nelle loro relazioni con i paesi terzi. In particolare, l'Agenzia:

  1. a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori degli ispettorati della pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali funzionari ed altri membri del personale che partecipano alle attività di controllo e ispezione;

  2. b) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli ispettori dell'Unione anteriormente al loro primo incarico e predispone su base regolare ulteriori nuovi corsi di formazione e seminari aggiornati per tali funzionari;

  3. c) su richiesta degli Stati membri, provvede all'approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l'attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

  4. d) elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

  5. e) definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri;

  6. f) realizza un'analisi del rischio sulla base dei dati di pesca relativi alle catture, agli sbarchi e allo sforzo di pesca, nonché un'analisi del rischio in relazione agli sbarchi non dichiarati, procedendo in particolare raffrontando i dati relativi alle catture e alle importazioni e quelli relativi alle esportazione e al consumo nazionale;

  7. g) su richiesta della Commissione o degli Stati membri, elabora metodi e procedure comuni di ispezione;

  8. h) assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento di loro obblighi dell'Unione e internazionali, anche in relazione alla lotta contro la pesca INN, nonché degli obblighi assunti nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

  9. i) promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di gestione del rischio nel settore di sua competenza;

  10. j) coordina e promuove la cooperazione tra gli Stati membri e norme comuni per l'elaborazione dei piani di campionamento previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 8 Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

  1. a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

  2. b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;

  3. c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

  4. d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

  5. e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e realizzando operazioni multifunzionali mediante la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

Capo III. Coordinamento operativo

Art. 9 Attuazione degli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione

1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione mediante piani di impiego congiunto.

2. L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione

1. L'Agenzia coordina l'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 mediante piani di impiego congiunto.

2. L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.

Art. 11 Contenuto dei piani di impiego congiunto

I piani di impiego congiunto:

  1. a) soddisfano i requisiti del pertinente programma di controllo e di ispezione;

  2. b) applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione;

  3. c) cercano di armonizzare i mezzi nazionali di controllo e di ispezione esistenti, notificati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, con le esigenze identificate e ne organizzano l'impiego;

  4. d) organizzano l'impiego di risorse umane e materiali, anche per quanto riguarda il funzionamento delle squadre di ispettori dell'Unione provenienti da più di uno Stato membro, e definiscono i periodi e le zone in cui essedevono essere impiegate;

  5. e) tengono conto degli obblighi esistenti degli Stati membri interessati nell'ambito di altri piani di impiego congiunto, nonché dei vincoli regionali o locali specifici;

  6. f) definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.