Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011 che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE
Testo vigente
Art. 11 Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio30. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2011 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Art. 12 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:
a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.
Art. 13 Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato I per il brosmio, il merluzzo bianco, il rombo giallo, la rana pescatrice, l'eglefino, il merlano, il nasello, la molva azzurra, la molva, lo scampo, la passera di mare, il merluzzo giallo, il merluzzo carbonaro, le razze, la sogliola e lo spinarolo nella sottozona CIEM VII o nelle pertinenti divisioni sono limitate dal divieto di pescare o conservare a bordo le specie suddette nel periodo dal 1o maggio al 31 luglio 2011 nel Porcupine Bank. Nelle voci pertinenti dell'allegato I è inserito un riferimento al presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| 1 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
| 2 | 52° 40′ N | 12° 30′ O |
| 3 | 52° 47′ N | 12° 39,600′ O |
| 4 | 52° 47′ N | 12° 56′ O |
| 5 | 52° 13,5′ N | 13° 53,830′ O |
| 6 | 51° 22′ N | 14° 24′ O |
| 7 | 51° 22′ N | 14° 03′ O |
| 8 | 52° 10′ N | 13° 25′ O |
| 9 | 52° 32′ N | 13° 07,500′ O |
| 10 | 52° 43′ N | 12° 55′ O |
| 11 | 52° 43′ N | 12° 43′ O |
| 12 | 52° 38,800′ N | 12° 37′ O |
| 13 | 52° 27′ N | 12° 23′ O |
| 14 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il transito nel Porcupine bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Art. 14 Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Capo II. Autorizzazione di pesca nelle acque di paesi terzi
Art. 15 Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.
Capo III. Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Sezione 1. Zona della Convenzione ICCAT
Art. 16 Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.
Art. 17 Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato di cui all'allegato ID
Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2011.
Art. 18 Pesca ricreativa e sportiva
Nell'ambito dei contingenti loro assegnati di cui all'allegato ID, gli Stati membri destinano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.
Art. 19 Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Sezione 2. Zona della Convenzione CCAMLR
Art. 20 Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i TAC e i limiti delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Art. 21 Pesca sperimentale
1. Durante la campagna di pesca 2011 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo comunicano al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 24 luglio 2011.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Art. 22 Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2011/2012
1. Durante la campagna di pesca 2011/2012 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, e comunque entro il 1o giugno 2011:
a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.
Sezione 3. Zona IOTC
Art. 23 Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC
1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.
5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.
Art. 24 Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
Sezione 4. Zona della Convenzione SPFO
Art. 25 Pesca pelagica – Limitazione della capacità
Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2011 al livello totale di 78610 stazza lorda nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
Art. 26 Pesca pelagica – TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009, come indicato nell'articolo 23, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, per essere trasmesse al segretariato provvisorio della SPFO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Art. 27 Pesca di fondo
Gli Stati membri di cui all'articolo 25 limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di pescherecci e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione SPFO in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.
Sezione 5. Zona della Convenzione IATTC
Art. 28 Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a) dal 29 luglio al 28 settembre 2011 o dal 18 novembre 2011 al 18 gennaio 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
le coste americane del Pacifico,
longitudine 150° O,
latitudine 40° N,
latitudine 40° S;
b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
longitudine 96° O,
longitudine 110° O,
latitudine 4° N,
latitudine 3° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2011, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
Sezione 6. Zona della Convenzione SEAFO
Art. 29 Misure per la protezione degli squali di acque profonde
È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:
razze (Rajidae),
spinarolo (Squalus acanthias),
sagrì liscio (Etmopterus bigelowi),
sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
sagrì nano (Etmopterus pusillus),
gattuccio fantasma (Apristurus manis),
squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
e squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.
Sezione 7. Zona della Convenzione WCPFC
Art. 30 Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.
Art. 31 Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00.00 del 1o luglio 2011 e le ore 24.00 del 30 settembre 2011. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,
b) il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, oppure
c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.