Regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione del 4 febbraio 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi2 stabilisce le modalità tecniche per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, compresa la definizione di elenchi di codici da utilizzare per gli attributi e le relazioni dei tipi di oggetti territoriali e dei tipi di dati.
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 stabilisce che gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che usano un tipo di elenco di codici accettino i valori ammessi per il rispettivo elenco di codici.
Tali valori consentiti per gli elenchi di codici definiti nel regolamento (UE) n. 1089/2010 sono necessari per l'applicazione dei requisiti di cui al medesimo regolamento e devono pertanto essere stabiliti anche nel regolamento stesso.
I valori dell'elenco di codici incluso nel presente regolamento sono stati definiti secondo gli stessi principi relativi alle esigenze degli utilizzatori, al materiale di riferimento, alle pertinenti politiche o attività dell'Unione, alla fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici, al coinvolgimento e alla consultazione delle parti interessate e agli standard internazionali applicati per la messa a punto delle modalità tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione.
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:
1. L'articolo 4 è così modificato:
(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le elencazioni e gli elenchi di codici utilizzati negli attributi o nelle relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati sono conformi alle definizioni e comprendono i valori di cui all'allegato II. I valori delle elencazioni e dell'elenco di codici sono codici mnemonici linguisticamente neutri leggibili da computer.»
(b) Il paragrafo 4 è soppresso.
2. L'articolo 6 è così modificato:
(a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente: «(a) elenchi di codici che non possono essere estesi dagli Stati membri;»
(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), possono avere unicamente valori provenienti dagli elenchi specificati per detto elenco di codici. Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati il cui tipo è un elenco di codici quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono accettare unicamente valori ammessi in base al registro in cui è gestito l'elenco di codici.»
3. L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
4. L’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso