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Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Struttura organizzativa

1.

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni in merito alle politiche e alle procedure concernenti la funzione di controllo della conformità di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla funzione di revisione di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e alle politiche e procedure stabilite per soddisfare gli obblighi di cui all’allegato I, sezione A, punti 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo comprendono le informazioni di cui all’allegato IV, punti 1, 3 e 4.

2. Se le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2.

3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato X.

Art. 12 Governo societario

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le proprie politiche e procedure interne di governo societario, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compresi il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i suoi membri indipendenti e, se del caso, i comitati.

2. Se l’agenzia di rating del credito aderisce a un codice di comportamento riconosciuto in materia di governo societario, essa indica tale codice e fornisce una spiegazione per i casi di mancata osservanza del codice stesso.

3. L’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’allegato V, punti 1 e 2, sui membri del proprio consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei documenti di cui all’allegato V, punto 3.

Sezione 4. Risorse finanziarie per lo svolgimento di attività di rating del credito

Art. 13 Relazioni finanziarie

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia delle proprie relazioni finanziarie annuali, compresi, se del caso, il bilancio individuale e il bilancio consolidato, per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda, se disponibili. Se il bilancio dell’agenzia di rating del credito è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati3, le relazioni finanziarie comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati.

2. Se le relazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili per il periodo di tempo richiesto, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un bilancio intermedio.

3. Se l’agenzia di rating del credito è una filiazione in un gruppo di imprese, essa fornisce le relazioni finanziarie annuali dell’impresa madre per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda.

4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle misure adottate per garantire una sana procedura contabile.

Sezione 5. Personale e retribuzioni

Art. 14 Politiche e procedure in materia di personale

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti le seguenti politiche e procedure:

  1. a) la segnalazione al responsabile della funzione di controllo della conformità di qualsiasi situazione in cui una delle persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ritenga che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento a suo parere illegale, conformemente a quanto disposto all’allegato I, sezione C, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

  2. b) la rotazione degli analisti di rating principali, degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating;

  3. c) le pratiche di retribuzione e valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating, dell’alta dirigenza e del responsabile della funzione di controllo della conformità;

  4. d) la formazione e lo sviluppo concernenti il processo di rating, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti per lo svolgimento delle attività di rating.

2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche:

  1. a) la descrizione delle misure in atto per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti;

  2. b) per ogni tipo di rating, informazioni sull’entità e l’esperienza dei team quantitativi responsabili dello sviluppo e della revisione di modelli e metodologie;

  3. c) il nome e la funzione di ogni dipendente dell’agenzia di rating del credito che abbia degli obblighi, individualmente o per conto dell’agenzia di rating del credito, nei confronti di qualsiasi altra entità del gruppo di agenzie di rating del credito;

  4. d) la retribuzione media annuale, fissa e variabile, degli analisti di rating, degli analisti di rating principali e del responsabile della funzione di controllo della conformità per ognuno dei tre precedenti esercizi finanziari.

3. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che essa venga informata quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro e inizia a lavorare per un’entità valutata, come previsto all’allegato I, sezione C, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che le persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 siano a conoscenza del divieto sancito all’allegato I, sezione C, punto 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Art. 15 Idoneità e adeguatezza

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM il curriculum vitae, comprendente la carriera lavorativa con le date più significative, le posizioni occupate e la descrizione delle funzioni svolte, per ciascuna delle seguenti persone:

  1. a) membri dell’alta dirigenza;

  2. b) persone designate a dirigere l’attività delle succursali;

  3. c) funzionari responsabili dell’audit interno, del controllo interno, della funzione di controllo della conformità, delle funzioni di valutazione del rischio e di revisione.

2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni per ciascuno dei membri dell’alta dirigenza:

  1. a) un estratto recente del casellario giudiziario del paese d’origine della persona in questione, a meno che le autorità nazionali competenti non rilascino tale estratto;

  2. b) un’autocertificazione di buona reputazione, comprensiva almeno delle dichiarazioni di cui all’allegato VI e firmata dalla persona in questione.

Sezione 6. Emissione e revisione dei rating

Art. 16 Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM, per ciascun tipo di rating, una descrizione generale dell’insieme dei modelli e delle metodologie principali utilizzati per determinare i rating.

2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni concernenti le sue politiche e procedure:

  1. a) informazioni riguardanti lo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 1;

  2. b) informazioni riguardanti la divulgazione delle metodologie di rating del credito e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali alla base dei rating utilizzati nelle loro attività di rating di cui all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Art. 17 Emissione dei rating

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:

  1. a) le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;

  2. b) la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;

  3. c) le politiche e le procedure adottate per l’emissione dei rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 2;

  4. d) il mandato di ciascun comitato di rating;

  5. e) la descrizione delle disposizioni vigenti per divulgare una decisione inerente al rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 3;

  6. f) la descrizione delle procedure in essere per garantire che una metodologia venga applicata e attuata in modo uniforme per tutti i tipi di rating, in tutti i suoi uffici e in tutte le regioni in cui opera.

2. L’agenzia di rating del credito individua le differenze tra il trattamento dei rating sollecitati e di quelli non sollecitati nelle politiche e procedure di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).

3. Se il processo di rating è sottoposto a regolare audit svolto da un terzo indipendente, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM l’ultima relazione di audit.

4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni:

  1. a) dettagli e criteri per la selezione delle entità fornitrici di dati;

  2. b) dettagli sull’affidabilità dell’inserimento di dati interni ed esterni nei modelli di rating;

  3. c) dettagli sulle fonti dei dati utilizzati.

Art. 18 Monitoraggio dei rating

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti politiche e procedure in materia di:

  1. a) monitoraggio dei rating, identificando le eventuali differenze tra rating sollecitati e non sollecitati, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VII, punto 4;

  2. b) divulgazione della decisione di rivedere o modificare un rating;

  3. c) monitoraggio dell’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating come previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Sezione 7. Descrizione delle procedure e metodologie di emissione e revisione

Art. 19 Obblighi in materia di presentazione dei rating del credito

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti quanto segue:

  1. a) politiche e procedure relative agli obblighi di comunicazione dei rating del credito sanciti dalle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:

    1. i) articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5;

    2. ii) allegato I, sezione D, parte I;

  2. b) quando l’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, politiche e procedure concernenti le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:

    1. i) articolo 10, paragrafo 3;

    2. ii) allegato I, sezione B, punto 4;

    3. iii) allegato I, sezione D, parte II;

  3. c) esempi di comunicazioni tipo di rating del credito o altri documenti che dimostrino in che modo l’agenzia di rating del credito soddisfa o intende soddisfare gli obblighi di comunicazione; e

  4. d) esempi di lettere tipo di rating prodotte dall’agenzia di rating del credito per ogni tipo di rating.

Sezione 8. Conflitti di interessi

Art. 20 Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le politiche e le procedure in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating, riguardanti almeno gli obblighi di cui all’allegato VIII.

2. L’agenzia di rating del credito descrive il processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che la funzione di revisione responsabile della revisione delle metodologie di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sia indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating.

3. L’agenzia di rating del credito descrive i controlli effettuati, tra cui i controlli realizzati mediante i sistemi informatici, per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sui negoziati inerenti alle provvigioni e le norme concernenti le persone che partecipano alle attività di rating.

4. L’agenzia di rating del credito descrive ogni altra misura e controllo effettuati per garantire l’indipendenza dei propri analisti di rating.

Art. 21 Elenco dei conflitti di interessi

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi effettivi e potenziali che potrebbero interessarla. Se l’agenzia di rating del credito fa parte di un gruppo di imprese, essa include nell’elenco tutti i conflitti di interessi derivanti da altre entità appartenenti al proprio gruppo di imprese.

2. L’elenco dei conflitti di interessi effettivi e potenziali comprende i seguenti conflitti potenziali:

  1. a) tutti i potenziali conflitti di interessi con terzi collegati;

  2. b) tutti i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi ausiliari e dalle attività di rating esternalizzate;

3. L’elenco di cui al paragrafo 1 spiega i metodi utilizzati per eliminare o gestire e rendere pubblici i potenziali conflitti di interessi.

Art. 22 Conflitti di interessi in relazione ai servizi ausiliari

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle risorse, umane e tecniche, condivise dai servizi ausiliari e dai servizi di rating dell’agenzia di rating del credito o condivise dall’agenzia con il gruppo di imprese a cui appartiene.

2. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari.

3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei risultati di ogni valutazione interna effettuata per individuare conflitti di interessi effettivi o potenziali tra i servizi ausiliari e le attività di rating.

Sezione 9. Programma delle operazioni

Art. 23 Informazioni concernenti il programma delle operazioni

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni annuali descritte nell’allegato IX concernenti i tre anni successivi alla data di registrazione.

Sezione 10. Uso dell’avallo

Sezione 11. Esternalizzazione

Art. 25 Obblighi in materia di esternalizzazione

1. Quando l’agenzia di rating del credito esternalizza importanti funzioni operative, fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:

  1. a) le politiche adottate in materia di esternalizzazione;

  2. b) una spiegazione del modo in cui intende identificare, gestire e monitorare i rischi che comporta l’esternalizzazione di importanti funzioni operative;

  3. c) la copia degli accordi di esternalizzazione stipulati tra l’agenzia di rating del credito e l’entità a cui le attività vengono esternalizzate;

  4. d) la copia di tutti i rapporti interni o esterni sulle attività esternalizzate redatti negli ultimi cinque anni.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «importanti funzioni operative» si intendono la funzione di revisione dei rating, la funzione di analista principale, la funzione di sviluppo e revisione della metodologia di rating, la funzione di approvazione dei rating, la funzione di controllo interno della qualità, la funzione di conservazione dei dati, i sistemi IT, il supporto IT e la contabilità.

Capo 3. Certificazione

Sezione 1. Domanda di certificazione

Art. 26 Informazioni per la domanda di certificazione

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:

  1. a) le informazioni generali richieste all’allegato II, punti da 1 a 10;

  2. b) le informazioni concernenti i proprietari di cui all’articolo 8;

  3. c) l’organigramma di cui all’articolo 10;

  4. d) dettagli sulle disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari;

  5. e) le informazioni di cui all’articolo 13 concernenti le risorse finanziarie dell’agenzia di rating del credito.

2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni in merito alla propria attività economica:

  1. a) per i tre anni precedenti, il numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, incaricati delle attività di rating e dei servizi ausiliari e partecipanti a entrambi;

  2. b) se la richiedente ha succursali, il numero dei dipendenti partecipanti alle attività di rating e ai servizi ausiliari in ogni succursale;

  3. c) il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati alla richiedente, ivi compreso, se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali, il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati in ogni succursale;

  4. d) se l’agenzia di rating del credito ha in programma di aprire una nuova succursale, la descrizione del tipo di attività che prevedibilmente verrà svolta dalla nuova succursale, il nome per esteso, l’indirizzo e i tempi previsti per la sua costituzione;

  5. e) se l’agenzia di rating del credito prevede di fornire nuovi servizi ausiliari, la descrizione dei nuovi servizi e i tempi previsti per l’avvio di tali servizi;

  6. f) il fatturato che l’agenzia di rating del credito ha realizzato negli ultimi tre anni con le attività di rating e con i servizi ausiliari, in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario;

  7. g) se l’agenzia di rating del credito dispone di una o più succursali, il fatturato realizzato negli ultimi tre anni da ogni succursale in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario.

3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni concernenti i rating che ha emesso o che si propone di emettere:

  1. a) il tipo di rating;

  2. b) le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;

  3. c) la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;

  4. d) se l’agenzia di rating del credito emette rating sollecitati o non sollecitati o entrambi;

  5. e) per ogni tipo di rating, gli anni di esperienza acquisiti nella produzione dei rating;

  6. f) per ogni tipo di rating, la percentuale effettiva o prevista dei rating pubblici e privati.

4. L’agenzia di rating del credito indica se ha già ottenuto, o se prevede di richiedere, lo status di agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») in uno o più Stati membri e, in tal caso, indica lo Stato membro in questione.

Art. 27 Requisiti generali per la domanda di certificazione

L’agenzia di rating del credito si accerta che la domanda rispetti gli articoli da 2 a 6 per quanto riguarda il formato della domanda stessa, l’attestato di correttezza, il tipo di rating, il numero di dipendenti e le politiche e le procedure comunicati all’AESFEM.

Sezione 2. Importanza sistemica

Art. 28 Importanza sistemica

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni di cui all’allegato XII in merito all’importanza sistemica dei propri rating e delle proprie attività di rating rispetto alla stabilità finanziaria o all’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri.

Capo 4. Disposizioni finali

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso