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Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 5,

Il regolamento (UE) n. 1178/20112 stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio e per la conversione delle licenze nazionali di pilotaggio e delle licenze nazionali di ingegneri di volo in licenze di pilotaggio, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Riporta altresì modalità riguardanti i certificati medici per piloti, le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e le norme per la certificazione degli esaminatori aeromedici. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sull’idoneità medica dell’equipaggio di cabina.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni di addestramento dei piloti e i centri aeromedici devono essere in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato a condizione che vengano soddisfatti taluni requisiti tecnici e amministrativi. Si devono pertanto prevedere norme riguardanti il sistema di amministrazione e gestione di tali organizzazioni.

I dispositivi di simulazione per addestramento al volo utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti devono essere certificati sulla base di un insieme di criteri tecnici. È quindi necessario definire siffatti requisiti tecnici e procedure amministrative.

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008, i membri dell’equipaggio di cabina devono continuare a essere idonei allo svolgimento dei compiti di sicurezza loro assegnati e a mantenere un livello di competenza adeguato allo scopo. I membri dell’equipaggio impegnati in operazioni commerciali devono essere in possesso di un attestato, secondo quanto inizialmente stabilito nell’allegato III, capitolo O, lettera d) del punto OPS 1.1005 del regolamento (CEE) n. 3922/91, del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile3. Di conseguenza, si profila la necessità di definire norme sulle qualifiche dell’equipaggio di cabina e sui corrispondenti attestati.

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 non fa riferimento alle capacità di sorveglianza delle autorità competenti. Per tale ragione il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di definire un sistema di amministrazione e gestione delle autorità competenti e delle organizzazioni. In linea con il regolamento (CE) n. 216/2008, occorre altresì includere nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una rete delle informazioni tra Stati membri, Commissione e Agenzia.

È necessario garantire all’industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a talune condizioni, la validità dei certificati, compresi gli attestati riguardanti la formazione in materia di sicurezza, rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell’arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell’addestramento dell’equipaggio. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione il regolamento (CEE) n. 3922/91 nonché i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile («ICAO») e dalle autorità aeronautiche comuni fino al 30 giugno 2009, oltre che la legislazione vigente riguardante uno specifico ambito nazionale.

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dev’essere perciò modificato di conseguenza.

Le misure specificate nell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91 per l’attestato di formazione in materia di sicurezza dell’equipaggio di cabina sono soppresse in conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate dal presente regolamento vanno considerate come le misure corrispondenti.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») ha preparato un progetto di norme di attuazione e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

  1. 1) all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti: «6. le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari di attestati di equipaggio di cabina; 7. le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca di certificati di organizzazioni per l’addestramento dei piloti e di centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica dell’equipaggio dell’aviazione civile; 8. i requisiti per la certificazione di dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che utilizzano e operano tali dispositivi; 9. i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall’Agenzia e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui ai punti dall’1 all’8.»;

  2. 2) all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 11, 12 e 13: «11)“membro di equipaggio di cabina” un membro dell’equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell’equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni; 12)“personale di bordo” l’equipaggio di condotta e l’equipaggio di cabina; 13)“certificato, autorizzazione o organizzazione conforme alle JAR” un certificato o un’autorizzazione rilasciati o riconosciuti oppure l’organizzazione certificata, autorizzata, registrata o riconosciuta, a norma delle procedure e della legislazione nazionale conforme alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR.»;

  3. 3) all’articolo 4, paragrafo 1:

    l’espressione «all’8 aprile 2012» è sostituita da «a che il presente regolamento trova applicazione»;

    l’espressione «l’8 aprile 2017» è sostituita da «l’8 aprile 2018»;

  4. 4) sono aggiunti i seguenti articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater: «Articolo 10 bis Organizzazioni di addestramento dei piloti 1. Le organizzazioni di addestramento dei piloti devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificate. 2. Le organizzazioni di addestramento dei piloti in possesso di certificati conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento si considerano titolari di un certificato in conformità al presente regolamento. In questi casi i privilegi di tali organizzazioni saranno limitati ai privilegi menzionati nell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro. Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, le organizzazioni di addestramento dei piloti adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all’allegato VII al più tardi entro l’8 aprile 2014. 3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR registrate in uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento sono autorizzate a fornire addestramenti per il conseguimento di una licenza di pilota privato conforme alle JAR (PPL). 4. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017. Articolo 10 ter Dispositivi di addestramento al volo simulato 1. I dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti, a eccezione dei dispositivi di addestramento usati per l’addestramento alle prove in volo, sono conformi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere qualificati. 2. I certificati di qualificazione per FSTD conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. 3. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 2 con certificati di qualificazione conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017. Articolo 10 quater Centri aeromedici 1. I centri aeromedici devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificati. 2. Le autorizzazioni per i centri aeromedici conformi alle JAR rilasciate o riconosciute da uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento. I centri aeromedici adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all’allegato VII al più tardi entro l’8 aprile 2014. 3. Gli Stati membri sostituiscono le autorizzazioni dei centri aeromedici di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017.»;

  5. 5) sono aggiunti i seguenti articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater: «Articolo 11 bis Qualificazioni dell’equipaggio di cabina e corrispondenti attestati 1. I membri dell’equipaggio di cabina impegnati nelle operazioni commerciali con gli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 possiedono le qualifiche e sono titolari del relativo attestato in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati V e VI. 2. I membri dell’equipaggio di cabina che, prima della data di pubblicazione del presente regolamento, sono titolari di un attestato di formazione in materia di sicurezza rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 (“OPS dell’UE”): a) si considerano conformi al presente regolamento se soddisfano i requisiti applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente degli OPS dell’UE; o b) sono tenuti, nel caso in cui non si conformino ai requisiti delle OPS UE applicabili in materia di addestramento, controllo e attività recenti, a portare a termine tutti gli addestramenti e i controlli previsti prima di considerarsi conformi al presente regolamento; o c) sono tenuti, qualora non siano stati impegnati in operazioni commerciali su aeromobili per oltre 5 anni, a portare a termine il corso di addestramento iniziale e a superare l’esame corrispondente, a norma dell’allegato V, prima di considerarsi conformi al presente regolamento. 3. Gli attestati di formazione in materia di sicurezza rilasciati a norma delle OPS dell’UE sono sostituiti con attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017. 4. I membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri alla data di pubblicazione del presente regolamento: a) si considerano conformi ai requisiti di addestramento iniziale stabiliti dall’allegato V se soddisfano le disposizioni applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri; o b) sono tenuti, nel caso in cui non soddisfino i requisiti applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri, a portare a termine tutti gli addestramenti e i controlli previsti per operare a bordo di elicotteri, a esclusione dell’addestramento iniziale, prima di considerarsi conformi al presente regolamento; o c) sono tenuti, qualora non siano stati impegnati in operazioni commerciali su elicotteri per oltre 5 anni, a portare a termine il corso di addestramento iniziale e a superare l’esame corrispondente, a norma dell’allegato V, prima di considerarsi conformi al presente regolamento. 5. Fatto salvo l’articolo 2, a tutti i membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali su elicotteri sono rilasciati attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell’allegato VI entro e non oltre l’8 aprile 2013. Articolo 11 ter Capacità di sorveglianza 1. Gli Stati membri designano una o più entità come autorità competente all’interno dello Stato membro in questione, dotata degli opportuni poteri e responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione. 2. Se uno Stato membro designa più di un’entità come autorità competente: a) gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici; b) tra tali entità è istituito un coordinamento per garantire un’efficace sorveglianza di tutte le organizzazioni e persone soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi mandati. 3. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità o le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza di tutte le persone e organizzazioni interessate dal loro programma di supervisione, comprese le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti del presente regolamento. 4. Gli Stati membri fanno in modo che il personale dell’autorità competente si astenga dall’esercitare le attività di supervisione qualora ciò possa direttamente o indirettamente determinare un conflitto di interessi, in particolare di natura familiare o economica. 5. Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a eseguire almeno le seguenti attività: a) esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza; b) prelevare copie o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale; c) richiedere una spiegazione orale in loco; d) accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti; e) effettuare verifiche, indagini, valutazioni, ispezioni, tra cui ispezioni a terra e ispezioni a sorpresa; f) intraprendere o avviare provvedimenti attuativi, se del caso. 6. I compiti di cui al paragrafo 5 sono svolti in conformità con le disposizioni di legge del relativo Stato membro. Articolo 11 quater Misure transitorie Per quanto concerne le organizzazioni di cui l’Agenzia è l’autorità competente a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008: a) gli Stati membri trasferiscono all’Agenzia tutte le registrazioni riguardanti la supervisione di tali organizzazioni al più tardi entro l’8 aprile 2013; b) le procedure di certificazione avviate prima dell’8 aprile 2012 da uno Stato membro saranno perfezionate da tale Stato membro in collaborazione con l’Agenzia. Dopo il rilascio del certificato da parte dello Stato membro interessato, l’Agenzia, in qualità di autorità competente, si assume tutte le responsabilità nei confronti di tale organizzazione.»

  6. 6) all’articolo 12 è aggiunto il seguente punto: «1 ter. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati dal I al IV fino all’8 aprile 2013;»

  7. 7) all’articolo 12, paragrafo 7, l’espressione «paragrafi da 2 a 6» è sostituita dall’espressione «paragrafi da 1 ter a 6»;

  8. 8) sono aggiunti i nuovi allegati V, VI e VII, che figurano come allegato del presente regolamento.

Art. 2

1.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2012.

2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni:

  1. a) allegati dal V al VII fino all’8 aprile 2013;

  2. b) il paragrafo ORA.GEN.200, lettera a), punto 3, dell’allegato VII ai titolari di certificati di qualificazione FSTD che non sono un’organizzazione di addestramento autorizzata e non sono in possesso di un certificato di operatore aereo fino all’8 aprile 2014;

  3. c) gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento e ai centri aeromedici autorizzati non conformi alle JAR fino all’8 aprile 2014;

  4. d) il paragrafo CC.GEN.030 dell’allegato V fino all’8 aprile 2015;

  5. e) l’allegato V ai membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri fino all’8 aprile 2015;

  6. f)

  7. g) gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione per il rilascio di abilitazione di pilota collaudatore ai sensi del punto FCL.820 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all’8 aprile 2015.

3. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne trasmette notifica sia alla Commissione che all’Agenzia. Tale notifica descrive la durata e le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso