diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Istruzioni e spiegazioni

  1. 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

  2. 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

  3. 3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  4. 5. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  5. 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

  6. 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'organo competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  1. 11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

  2. 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

  3. 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    D Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    I Esemplari confiscati o sequestrati1

    O Esemplari pre-convenzione*

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/20062, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

  4. 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

    B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

    E Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo

    G Giardini botanici

    H Trofei di caccia

    L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi

    M Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica

    N Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie

    P Personale

    Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

    S Scientifico

    T Commerciale

    Z Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

  1. 21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

  1. 26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

  2. 27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

Istruzioni e spiegazioni

  1. 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

  2. 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

  3. 3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  4. 5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  5. 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

  6. 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  1. 11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

  2. 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

  3. 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    D Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    I Esemplari confiscati o sequestrati2

    O Esemplari pre-convenzione*

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

  4. 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

    B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

    E Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo

    G Giardini botanici

    H Trofei di caccia

    L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi

    M Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica

    N Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie

    P Personale

    Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

    S Scientifico

    T Commerciale

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

    Z Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

  1. 21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

  1. 26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

  2. 27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

Istruzioni e spiegazioni

  1. 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

  2. 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

  3. 3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  4. 5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  5. 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

  6. 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  1. 11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

  2. 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

  3. 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    D Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    I Esemplari confiscati o sequestrati3

    O Esemplari pre-convenzione*

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

  4. 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

    B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

    E Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo

    G Giardini botanici

    H Trofei di caccia

    L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi

    M Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica

    N Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie

    P Personale

    Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

    S Scientifico

    T Commerciale

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

    Z Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

  1. 21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

  1. 26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

  2. 27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

Istruzioni e spiegazioni

  1. 1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

  2. 2. Non pertinente.

  3. 3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  4. 5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

  5. 6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

  6. 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  1. 11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda di licenza o di certificato.

  2. 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

  3. 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    D Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    I Esemplari confiscati o sequestrati4

    O Esemplari pre-convenzione*

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

  4. 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

    B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

    E Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo

    G Giardini botanici

    H Trofei di caccia

    L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi

    M Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica

    N Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie

    P Personale

    Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

    S Scientifico

    T Commerciale

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

    Z Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

  1. 21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  2. 23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.