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Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

Testo vigente

ALLEGATO V

ALLEGATO V

Istruzioni e spiegazioni

  1. 1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.

  2. 2. Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall’ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).

  3. 4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  1. 7. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

  2. 8. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

  3. 9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    D Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    I Esemplari confiscati o sequestrati1

    O Esemplari pre-convenzione*

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.

  1. 16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

Istruzioni e spiegazioni

  1. 1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.

  2. 2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

  3. 4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  1. 7. Indicare il numero dell’appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

  2. 8. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

  3. 9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    D Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    I Esemplari confiscati o sequestrati2

    O Esemplari pre-convenzione*

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.

  1. 16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

  2. 18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.