Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO V
ALLEGATO V
APPROVAZIONI SPECIFICHE [PARTE-SpA]
CAPO A REQUISITI GENERALI
SpA.GEN.100 Autorità competente
a) L’autorità competente per il rilascio di un’approvazione specifica è:
1) per un operatore commerciale di velivoli o elicotteri, l’autorità dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività;
2) per un operatore non commerciale di velivoli o elicotteri, l’autorità dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività, è stabilito o è residente;
3) per un operatore IAM di aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA), l’autorità dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività o risiede;
b) In deroga alla lettera a), punto 2), per gli operatori non commerciali che utilizzano velivoli o elicotteri registrati in un paese terzo, i requisiti applicabili a norma del presente allegato per l’approvazione delle operazioni seguenti non si applicano se tale approvazione è stata rilasciata da uno Stato di registrazione che è un paese terzo:
1) navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN);
2) specifiche delle prestazioni minime di navigazione (MNPS);
3) spazio aereo con separazioni verticali minime ridotte (RVSM).
4) operazioni in bassa visibilità (LVO).
SpA.GEN.105 Richiesta di rilascio di un’approvazione specifica
a) L’operatore che richiede per la prima volta il rilascio di un’approvazione specifica deve fornire all’autorità competente la documentazione richiesta al corrispondente capo, insieme alle seguenti informazioni:
1) il nome, l’indirizzo e l’indirizzo postale del richiedente;
2) una descrizione dell’operazione prevista.
b) L’operatore fornisce all’autorità competente le prove relative:
1) al soddisfacimento dei requisiti del corrispondente capo;
2) alla circostanza che è stato tenuto conto degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.
c) L’operatore conserva la documentazione di cui alle lettere a) e b) almeno per la durata dell’operazione che richiede un’approvazione specifica o, se del caso, in conformità all’allegato III (Parte ORO).
SpA.GEN.110 Privilegi di un operatore titolare di un’approvazione specifica
Il campo di applicazione delle attività per le quali un operatore ottiene l’approvazione è documentato e specificato:
a) per gli operatori titolari di un certificato di operatore aereo (COA) nelle specifiche delle operazioni del COA;
b) per tutti gli altri operatori nell’elenco di approvazioni specifiche.
SpA.GEN.115 Modifiche a un’approvazione specifica
Nel caso in cui le condizioni relative a un’approvazione specifica siano soggette a modifiche, l’operatore deve fornire la relativa documentazione all’autorità competente e ottenere previa approvazione per l’operazione.
SpA.GEN.120 Mantenimento in stato di validità di un’approvazione specifica
Le approvazioni specifiche sono rilasciate per una durata illimitata e mantengono la loro validità a condizione che l’operatore resti conforme ai requisiti relativi all’approvazione specifica e tenga conto degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.
CAPO B NAVIGAZIONE BASATA SULLE PRESTAZIONI (PBN)
SPA.PBN.100 Operazioni PBN
a) L'approvazione è richiesta per ciascuna delle seguenti specifiche PBN:
1) RNP AR APCH; e
2) RNP 0.3 per le operazioni con elicotteri.
b) L'approvazione per le operazioni RNP AR APCH consente gli interventi sulle procedure pubbliche di avvicinamento strumentale che soddisfano i criteri di progettazione di procedure ICAO applicabili.
c) L'approvazione specifica riferita a una procedura per RNP AR APCH o RNP 0.3 è richiesta per le procedure private di avvicinamento strumentale o per le procedure pubbliche di avvicinamento strumentale che non soddisfano i criteri di progettazione di procedure ICAO applicabili o qualora sia prevista dalle pubblicazioni di informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication -AIP) o dall'autorità competente.
SPA.PBN.105 Approvazione operativa PBN
Al fine di ottenere un'approvazione operativa PBN specifica da parte dell'autorità competente, l'operatore deve fornire le prove che:
a) l'approvazione di aeronavigabilità pertinente, idonea per l'operazione PBN che si intende effettuare, è specificata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione;
b) è stato stabilito un programma di addestramento per i membri dell'equipaggio di condotta e per il personale pertinente che partecipa alla preparazione del volo;
c) è stata effettuata una valutazione di sicurezza;
d) sono state stabilite le procedure operative che specificano:
1) l'equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell'equipaggiamento minimo (MEL);
2) la composizione, le qualifiche e l'esperienza dell'equipaggio di condotta;
3) le procedure normali, speciali e di contingenza; e
4)
5)
4) la gestione elettronica dei dati di navigazione;
e) è stato specificato un elenco di eventi da segnalare; e
f) è stato istituito un programma gestionale per il controllo delle RNP per le operazioni RNP AR APCH, se del caso.
CAPO C OPERAZIONI IN CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI MINIME DI NAVIGAZIONE (MNPS)
SpA.MNPS.100 Operazioni MNPS
I velivoli e gli elicotteri devono essere impiegati solamente in uno spazio aereo designato con specifiche delle prestazioni minime di navigazione (MNPS) in conformità alle procedure regionali supplementari, dove sono stabilite MNPS, se è stata rilasciata all’operatore un’approvazione da parte dell’autorità competente a condurre tali operazioni.
SpA.MNPS.105 Approvazione operativa MNPS
Al fine di ottenere un’approvazione operativa MNPS da parte dell’autorità competente, l’operatore deve fornire le prove che:
a) gli equipaggiamenti di navigazione soddisfano le prestazioni richieste;
b) gli indicatori e i controlli di navigazione sono visibili e possono essere utilizzati da entrambi i piloti seduti alla loro postazione di lavoro;
c) è stato stabilito un programma di addestramento per i membri d’equipaggio di condotta che partecipano a queste operazioni;
d) sono state stabilite le procedure operative che specificano:
1) l’equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell’equipaggiamento minimo (MEL);
2) la composizione dell’equipaggio di condotta e i requisiti di esperienza richiesti;
3) le procedure normali;
4) le procedure di emergenza incluse quelle specificate dall’autorità responsabile per lo spazio aereo interessato;
5) il monitoraggio e la notifica di inconvenienti.
CAPO D OPERAZIONI IN UNO SPAZIO AEREO CON SEPARAZIONI VERTICALI MINIME RIDOTTE (RVSM)
SpA.RVSM.100 Operazioni RVSM
I velivoli e gli elicotteri devono essere impiegati solamente in uno spazio aereo designato nel quale si applica una minima separazione verticale ridotta di 300 m (1000 ft) tra i livelli di volo (FL) 290 e FL 410, incluso, se è stata rilasciata all’operatore un’approvazione da parte dell’autorità competente a condurre tali operazioni.
SpA.RVSM.105 Approvazione operativa RVSM
Al fine di ottenere un’approvazione operativa RVSM da parte dell’autorità competente, l’operatore deve fornire le prove che:
a) è stata ottenuta l’approvazione di aeronavigabilità RVSM;
b) sono state stabilite delle procedure per monitorare e notificare gli errori di mantenimento di quota;
c) è stato stabilito un programma di addestramento per i membri d’equipaggio di condotta che partecipano a queste operazioni;
d) sono state stabilite le procedure operative che specificano:
1) l’equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell’equipaggiamento minimo (MEL);
2) la composizione e i requisiti relativi all’esperienza dell’equipaggio di condotta;
3) la pianificazione del volo;
4) le procedure pre-volo;
5) le procedure prima di entrare in uno spazio aereo RVSM;
6) le procedure in-volo;
7) le procedure post-volo;
8) la notifica di inconvenienti;
9) le procedure operative regionali specifiche.
SpA.RVSM.110 Requisiti relativi agli equipaggiamenti RVSM
Gli aeromobili impiegati in operazioni in spazio aereo RVSM devono essere equipaggiati con:
a) due sistemi indipendenti di misura della quota;
b) un sistema avvisatore di quota;
c) un sistema automatico di controllo della quota;
d) un trasponditore alle interrogazioni di un radar di sorveglianza secondario (SSR) munito di un sistema di riporto automatico della quota che può essere collegato al sistema di misura della quota utilizzato per il controllo della quota.
SpA.RVSM.115 Errori nel mantenimento della quota RVSM
a) L’operatore deve notificare gli eventi registrati o comunicati relativi agli errori di mantenimento della quota causati da malfunzionamenti agli equipaggiamenti degli aeromobili o di natura operativa, uguali o maggiori di:
1) un errore verticale totale (TVE) di ± 90 m (± 300 ft);
2) un errore al sistema dell’altimetro (ASE) di ± 75 m (± 245 ft); e
3) una deviazione dall’altitudine assegnata (AAD) di ± 90 m (± 300 ft).
b) Le segnalazioni di tali eventi devono essere inviate all’autorità competente entro 72 ore. Le segnalazioni devono includere un’analisi iniziale dei fattori di base e i provvedimenti presi al fine di prevenire il ripetersi degli eventi.
c) Nel caso in cui degli errori relativi al mantenimento della quota siano registrati o ricevuti, l’operatore deve intraprendere delle azioni immediate al fine di rettificare le condizioni che hanno causato gli errori e fornire delle relazioni successive se richiesto dall’autorità competente.
CAPO E Operazioni in bassa visibilità (LVO) e operazioni con crediti operativi
SpA.LVO.100 Operazioni in bassa visibilità e operazioni con crediti operativi
Un operatore di velivoli o elicotteri può effettuare le operazioni seguenti solo se sono approvate dall’autorità competente:
a) operazioni di decollo in condizioni di visibilità con RVR inferiore a 400 m;
b) operazioni di avvicinamento strumentale in condizioni di bassa visibilità; e
c) operazioni con crediti operativi, eccetto le operazioni EFVS 200, che non sono soggette a un’approvazione specifica.
d)
e)
f)
SPA.LVO.105 Criteri per approvazioni specifiche
Per ottenere un’approvazione specifica come previsto dalla norma SPA.LVO.100, l’operatore deve dimostrare che:
a) per le operazioni di avvicinamento in bassa visibilità, le operazioni LVTO con una RVR inferiore a 125 m e le operazioni con crediti operativi, l’aeromobile è stato certificato per le operazioni previste;
b) i membri dell’equipaggio di condotta hanno la competenza per effettuare le operazioni previste ed è stato stabilito un programma di addestramento e controlli per i membri dell’equipaggio di condotta e il personale interessato che partecipa alla preparazione del volo, conformemente alla norma SPA.LVO.120;
c) sono state stabilite procedure operative per le operazioni previste;
d) sono state apportate eventuali modifiche pertinenti alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL);
e) sono state apportate eventuali modifiche pertinenti al programma di manutenzione;
f) sono state stabilite procedure volte a garantire l’idoneità degli aeroporti, comprese procedure di volo strumentale, per le operazioni previste, conformemente alla norma SPA.LVO.110; e
g) per le operazioni previste è stata effettuata una valutazione di sicurezza e sono stati stabiliti indicatori di prestazione per monitorare il livello di sicurezza.
SPA.LVO.110 Requisiti relativi agli aeroporti, comprese procedure di volo strumentale
L’operatore deve garantire che solo gli aeroporti, comprese le procedure di volo strumentale, idonei per le operazioni previste siano utilizzati per le LVO e le operazioni con crediti operativi.
SPA.LVO.120 Competenza dell’equipaggio di condotta
a) L’operatore deve garantire che l’equipaggio di condotta abbia la competenza per effettuare le operazioni previste.
b) L’operatore deve garantire che ciascun membro dell’equipaggio di condotta completi con successo l’addestramento e i controlli per tutti i tipi di LVO e operazioni con crediti operativi per i quali è stata rilasciata un’approvazione. Tali addestramento e controlli:
1) comprendono addestramento e controlli iniziali e periodici;
2) comprendono procedure normali, speciali e di emergenza;
3) sono adattati al tipo di tecnologie utilizzate nelle operazioni previste; e
4) tengono conto dei rischi derivanti dal fattore umano associati alle operazioni previste.
c) L’operatore deve tenere un registro relativo all’addestramento e alle qualificazioni dei membri dell’equipaggio di condotta.
d) L’addestramento e i controlli devono essere effettuati da personale adeguatamente qualificato. Nel caso di addestramento e controlli di volo e di simulazione di volo, il personale che fornisce l’addestramento e che effettua i controlli deve essere qualificato conformemente all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
SpA.LVO.125 Procedure operative
a) L’operatore deve stabilire delle procedure e istruzioni da utilizzare per le LVO. Queste procedure e istruzioni devono essere incluse nel manuale delle operazioni o nel manuale delle procedure e devono contenere i compiti dei membri d’equipaggio di condotta durante il rullaggio, decollo, avvicinamento, richiamata, atterraggio, decelerazione in pista e mancato avvicinamento, come appropriato.
b) Prima di iniziare una LVO, il pilota responsabile/comandante deve verificare che:
1) lo stato delle strutture visive e non visive sia sufficiente;
2) vengano applicate delle LVP adeguate conformemente alle informazioni ricevute dai servizi del traffico aereo (ATS);
3) i membri d’equipaggio di condotta siano adeguatamente qualificati.
SpA.LVO.130 Equipaggiamento minimo
a) L’operatore deve includere l’equipaggiamento minimo che deve essere efficiente all’inizio di una LVO conformemente al manuale di volo dell’aeromobile (AFM) o altro documento approvato nel manuale delle operazioni o nel manuale delle procedure, come applicabile.
b) Il pilota responsabile/comandante deve aver accertato che lo stato dell’aeromobile e dei relativi sistemi di bordo sono adeguati all’operazione specifica da condurre.
CAPO F OPERAZIONI A LUNGO RAGGIO CON VELIVOLI BIMOTORE (ETOPS)
SpA.ETOPS.100 ETOPS
Nelle operazioni di trasporto aereo commerciale, i velivoli bimotore possono essere impiegati oltre la distanza limite determinata conformemente alla norma CAT.OP.MPA.140 soltanto se all’operatore è stata concessa un’approvazione operativa ETOPS dall’autorità competente.
SpA.ETOPS.105 Approvazione operativa ETOPS
Al fine di ottenere un’approvazione operativa ETOPS da parte dell’autorità competente, l’operatore deve fornire le prove che:
a) la combinazione velivolo/motore possiede un’approvazione in termini di progettazione e affidabilità per le operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS) che si vogliono effettuare;
b) è stato stabilito un programma d’addestramento per i membri d’equipaggio di condotta e tutto il personale operativo interessato da queste operazioni e i membri d’equipaggio di condotta e tutto il personale operativo interessato sono adeguatamente qualificati a condurre le operazioni che si vogliono effettuare;
c) l’organizzazione dell’operatore e l’esperienza sono adeguate per supportare le operazioni che si vogliono effettuare;
d) sono state stabilite delle procedure operative.
SpA.ETOPS.110 Aeroporto alternato in rotta ETOPS
a) Un aeroporto alternato in rotta ETOPS viene considerato idoneo se, al momento del previsto utilizzo, l’aeroporto è disponibile ed equipaggiato con i necessari servizi di assistenza come ad esempio i servizi del traffico aereo (ATS), sufficiente illuminazione, comunicazioni, informazioni meteorologiche, aiuti alla navigazione e servizi di emergenza e ha almeno una procedura di avvicinamento strumentale disponibile.
b) Prima di condurre un volo ETOPS, l’operatore deve garantire che sia disponibile un aeroporto alternato in rotta ETOPS raggiungibile entro il tempo di dirottamento approvato dall’operatore o entro il tempo di dirottamento basato sullo stato operativo del velivolo in funzione della MEL, a seconda di quale dei due è il più corto.
c) L’operatore indica nel piano di volo operativo e nel piano di volo ATS tutti gli aeroporti alternati richiesti in rotta ETOPS.
SpA.ETOPS.115 Minimi di pianificazione per l’aeroporto alternato in rotta ETOPS
a) L’operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta ETOPS soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche appropriate, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, dall’ora prevista di atterraggio fino a un’ora dopo l’ultima ora possibile di atterraggio, esisteranno le condizioni uguali o superiori ai minimi di pianificazione calcolate sommando i limiti addizionali della tabella 1.
b) L’operatore indica nel manuale delle operazioni il metodo per determinare i minimi operativi presso l’aeroporto alternato in rotta ETOPS previsto.
Tabella 1 Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta ETOPS
Tipo di Avvicinamento Minimi di pianificazione Avvicinamento di precisione DA/H + 200 ft RVR/VIS + 800 m Avvicinamento non di precisione o circuitazione a vista (circling) MDA/H + 400 ft RVR/VIS + 1500 m
CAPO G TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
SpA.DG.100 Trasporto di merci pericolose
Salvo deroga prevista agli allegati IV (parte CAT), VI (parte NCC), VII (parte NCO), VIII (parte SPO) e IX (parte IAM) del presente regolamento, l’operatore può trasportare merci pericolose per via aerea soltanto se ciò è stato approvato dall’autorità competente.
SpA.DG.105 Approvazione al trasporto di merci pericolose
Al fine di ottenere l’approvazione al trasporto di merci pericolose, l’operatore deve, conformemente alle istruzioni tecniche:
a) stabilire e mantenere un programma d’addestramento per tutto il personale interessato e dimostrare all’autorità competente che è stato fornito a tutto il personale un addestramento adeguato;
b) stabilire procedure operative per garantire la sicurezza della manipolazione delle merci pericolose in tutte le fasi del trasporto aereo, contenenti informazioni e istruzioni relative a:
1) la politica dell’operatore sul trasporto di merci pericolose;
2) requisiti in materia di accettazione, manipolazione, stivaggio e segregazione delle merci pericolose;
3) azioni da intraprendere nel caso di incidenti o inconvenienti al velivolo durante il trasporto di merci pericolose;
4) risposta a situazioni d’emergenza in cui siano coinvolte merci pericolose;
5) la rimozione di ogni possibile contaminazione;
6) i compiti di tutto il personale interessato, specialmente in merito al movimento a terra e a bordo;
7) ispezioni per scoprire danni, fuoriuscite o contaminazioni;
8) notifica di incidenti e inconvenienti relativi a merci pericolose.
SpA.DG.110 Informazioni e documentazione relativa a merci pericolose
L’operatore deve, conformemente alle istruzioni tecniche:
a) fornire informazioni scritte al pilota responsabile/comandante:
1) in merito alle merci pericolose trasportate sul velivolo;
2) da utilizzare per rispondere a delle situazioni di emergenza in volo;
b) utilizzare una lista dei controlli per l’accettazione;
c) assicurare che le merci pericolose siano accompagnate dalla documentazione richiesta per il trasporto di merci pericolose, preparata dalla persona che invia le merci pericolose da trasportare per via aerea, con l’eccezione dei casi in cui le informazioni applicabili alle merci pericolose siano fornite in formato elettronico;
d) assicurare che, nei casi in cui la documentazione per il trasporto di merci pericolose viene fornita in forma scritta, una copia del documento sia mantenuta a terra in un luogo dove sia possibile accedervi in tempi ragionevoli fino a quando le merci abbiano raggiunto la loro destinazione finale;
e) assicurare che una copia delle informazioni fornite al pilota in comando o al comandante sia mantenuta a terra e che tale copia, o le informazioni in essa contenute, siano facilmente accessibili al responsabile delle operazioni di volo, al flight dispatcher, o al personale di terra designato responsabile per la rispettiva parte delle operazioni di volo, fino al termine del completamento del volo al quale le informazioni si riferiscono;
f) mantenere la lista di controlli per l’accettazione, i documenti e le informazioni di trasporto fornite al pilota responsabile/comandante per almeno 3 mesi dopo il completamento del volo;
g) conservare la documentazione relativa all’addestramento di tutto il personale per almeno 3 anni.
CAPO H OPERAZIONI CON ELICOTTERI CON SISTEMI D’IMMAGINE DI VISIONE NOTTURNA
SpA.NVIS.100 Operazioni con sistemi d’immagine di visione notturna (NVIS)
a) Gli elicotteri possono essere impiegati in voli VFR di notte con l’aiuto di NVIS soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente.
b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore deve:
1) operare nel settore del trasporto aereo commerciale (CAT) e possedere un COA CAT in conformità all’allegato III (Parte ORO);
2) dimostrare all’autorità competente:
i) il soddisfacimento dei requisiti applicabili contenuti nel presente capo;
ii) la riuscita integrazione di tutti gli elementi del NVIS.
SpA.NVIS.110 Requisiti relativi all’equipaggiamento per le operazioni NVIS
a)
Prima di condurre operazioni NVIS, ogni elicottero e tutti gli equipaggiamenti NVIS associati, devono aver ottenuto l’approvazione di aeronavigabilità corrispondente, conformemente alregolamento (UE) n. 748/2012.
b)
Radioaltimetro. Gli elicotteri devono essere equipaggiati con un radioaltimetro in grado di emettere un allarme acustico al di sotto di un'altezza prefissata e un allarme acustico e visivo a un'altezza selezionabile dal pilota, che sia possibile distinguere immediatamente durante tutte le fasi del volo NVIS.
c)
Illuminazione del velivolo compatibile con il NVIS. Al fine di mitigare la ridotta visione periferica e per la necessità di aumentare la consapevolezza della situazione, deve essere previsto quanto segue:
1) pannello strumenti illuminazione anti-allagamento compatibile al NVIS, se installato, in grado di illuminare tutti gli strumenti di volo essenziali;
2) luci di servizio compatibili con il NVIS;
3) torcia portatile compatibile con il NVIS; e
4) un mezzo per rimuovere o estinguere le luci interne non compatibili con il NVIS.
d)
Dispositivi NVIS aggiuntivi. Devono essere forniti i seguenti equipaggiamenti NVIS aggiuntivi:
1) un’alimentazione di back-up o secondaria per i visori notturni (NVG);
2) un casco con il supporto NVG.
e)
Tutti gli NVG richiesti su un volo NVIS devono essere della stessa classe di filtro e fornire un’acutezza visiva sufficientemente equivalente.
f) Aeronavigabilità continua
1) Le procedure per l’aeronavigabilità continua devono contenere le informazioni necessarie per svolgere la manutenzione e le ispezioni all’equipaggiamento NVIS installato nell’elicottero e devono includere, come minimo:
i) i parabrezza e le trasparenze dell’elicottero;
ii) l’illuminazione NVIS;
iii) NVGs; e
iv) ciascun dispositivo aggiuntivo a supporto delle operazioni NVIS.
2) Tutte le successive modifiche o attività di manutenzione al velivolo devono essere svolte in conformità all’approvazione di aeronavigabilità NVIS.
SpA.NVIS.120 NVIS minimi operativi
a) Le operazioni non devono essere effettuate al di sotto dei minimi meteorologici per il tipo di operazioni notturne che vengono effettuate.
b) L’operatore stabilisce la minima altezza di transizione dalla quale si può continuare a effettuare una modifica al/dal volo assistito.
SpA.NVIS.130 Requisiti dell’equipaggio per le operazioni NVIS
a)
Selezione L’operatore stabilisce i criteri per la selezione dei membri d’equipaggio per i compiti NVIS.
b)
Esperienza. L’esperienza minima del comandante non deve essere inferiore a 20 ore di VFR di notte come pilota responsabile/comandante per un elicottero prima di iniziare l’addestramento.
c)
Addestramento operativo. Tutti i piloti devono aver completato l’addestramento operativo conformemente alla procedura NVIS contenuta nel manuale delle operazioni.
d)
Attività recente. Tutti i piloti e membri d’equipaggio tecnico NVIS che conducono operazioni NVIS devono aver completato tre voli NVIS negli ultimi 90 giorni. Il requisito di attività di volo recente può essere soddisfatto in un volo d’addestramento nell’elicottero o con un simulatore integrale di volo (FFS) approvato, che deve includere gli elementi della lettera f), punto 1.
e)
Composizione dell’equipaggio. L’equipaggio minimo deve essere maggiore di quello specificato:
1) nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM);
2) per l’attività di base; o
3) nell’approvazione operativa per le operazioni NVIS.
f) Addestramento dell’equipaggio e controlli
1)
L’addestramento e i controlli devono essere condotti conformemente a un programma dettagliato approvato dall’autorità competente e incluso nel manuale delle operazioni.
2) Membri d’equipaggio
i) I programmi d’addestramento dell’equipaggio devono: migliorare il livello di conoscenza dell’ambiente lavorativo e degli equipaggiamenti NVIS; migliorare il coordinamento dell’equipaggio; e includere dei provvedimenti atti a minimizzare i rischi associati con l’entrata in condizioni di bassa visibilità e procedure NVIS normali e di emergenza.
ii) I provvedimenti di cui alla lettera f), punto 2.i), devono essere valutati durante:
A) i controlli di professionalità notturni; e
B) i controlli in linea.
SpA.NVIS.140 Informazioni e documentazione
L’operatore deve assicurare che, nell’ambito della sua analisi dei rischi e del processo di gestione, i rischi associati con l’ambiente NVIS siano minimizzati specificando nel manuale delle operazioni: la selezione, composizione e addestramento degli equipaggi; livelli di equipaggiamento e criteri per la partenza; procedure operative e minimi, così che le operazioni normali e anormali siano descritte e adeguatamente mitigate.
CAPO I OPERAZIONI CON VERRICELLO CON ELICOTTERI
SpA.HHO.100 Operazioni con verricello con elicotteri (HHO)
a) Gli elicotteri possono essere impiegati in operazioni con verricello CAT soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente.
b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore deve:
1) operare nel settore del trasporto aereo commerciale (CAT) e possedere un COA CAT in conformità all’allegato III (Parte ORO);
2) dimostrare all’autorità competente la conformità ai requisiti contenuti nel presente capo.
SpA.HHO.110 Requisiti relativi all’equipaggiamento per HHO
a) L'installazione dell'equipaggiamento con verricello per elicotteri diverso da un PCDS semplice, incluso l'equipaggiamento radio per conformarsi alla norma SpA.HHO.115 e a tutte le modifiche successive, devono avere un'approvazione di aeronavigabilità adeguata alle funzioni che si intende svolgere. L'equipaggiamento ausiliario deve essere progettato e testato conformemente agli standard adeguati come richiesto dall'autorità competente.
b) Le istruzioni relative alla manutenzione dell'equipaggiamento e dei sistemi HHO devono essere stabilite dall'operatore di concerto con il costruttore, e incluse nel programma di manutenzione dell'elicottero dell'operatore, come previsto dal regolamento (UE) n. 1321/2014.
SpA.HHO.115 Comunicazione HHO
Devono essere stabilite delle comunicazioni radio bidirezionali con l’organizzazione alla quale viene fornito il servizio HHO e, dove possibile, un mezzo per comunicare con il personale di terra e il sito HHO per:
a) operazioni fuori costa di giorno e di notte;
b) operazioni di terra di notte, con l’eccezione di HHO a un sito operativo del servizio medico di emergenza con elicotteri (HEMS).
SpA.HHO.125 Requisiti di prestazioni per HHO
Eccetto per le HHO a un sito operativo HEMS, un’operazione HHO deve essere in grado di sostenere un’avaria al motore critico con il/i rimanente/i motore/i operante/i alla potenza adeguata senza pericoli per la persona/merce sospesa, terze parti o proprietà.
SpA.HHO.130 Requisiti per l’equipaggio per HHO
a)
Selezione L’operatore stabilisce i criteri per la selezione dei membri d’equipaggio di condotta per i compiti HHO, tenendo conto dell’esperienza maturata.
b)
Esperienza. Il livello minimo di esperienza per il comandante di voli HHO non deve essere inferiore a:
1) fuori costa:
i) 1000 ore come pilota responsabile/comandante di elicotteri, o 1000 ore come copilota in HHO delle quali 200 ore come pilota responsabile sotto supervisione; e
ii) 50 cicli con verricello condotti fuori costa, dei quali 20 cicli devono essere di notte se devono essere condotte operazioni notturne, dove un ciclo con verricello significa un ciclo di discesa e risalita del gancio del verricello;
2) terrestre:
i) 500 ore come pilota responsabile/comandante di elicotteri, o 500 ore come copilota in HHO delle quali 100 ore come pilota responsabile sotto supervisione; e
ii) 200 ore di esperienza operativa in elicotteri maturata in un ambiente operativo simile a quello dell’operazione da effettuare; e
iii) 50 cicli con verricello, dei quali 20 cicli devono essere di notte se si devono condurre operazioni notturne.
c)
Addestramento operativo ed esperienza. Il completamento soddisfacente dell’addestramento secondo le procedure HHO contenute nel manuale delle operazioni e l’esperienza nel ruolo e nell’ambiente nel quale vengono condotte le HHO.
d)
Attività recente. Tutti i piloti e membri d’equipaggio HHO che conducono operazioni HHO devono aver completato negli ultimi 90 giorni:
1) per operazioni diurne: ogni combinazione di tre cicli con verricello di giorno o di notte, ciascuno dei quali deve includere una transizione verso e dal volo stazionario;
2) per operazioni notturne: tre cicli con verricello di notte, ciascuno dei quali deve includere una transizione verso e dal volo stazionario.
e)
Composizione dell’equipaggio. L’equipaggio minimo per operazioni diurne o notturne deve essere come indicato nel manuale delle operazioni. L’equipaggio minimo dipende dal tipo di elicottero, le condizioni meteorologiche, il tipo di compito e, per le operazioni fuori costa, dall’ambiente del sito HHO, lo stato del mare e il movimento dell’imbarcazione. In nessun caso l’equipaggio minimo deve essere inferiore a un pilota e un membro d’equipaggio HHO.
f) Addestramento e controlli
1)
L’addestramento e i controlli devono essere condotti conformemente a un programma dettagliato approvato dall’autorità competente e incluso nel manuale delle operazioni.
2) Membri d’equipaggio:
i) i programmi d’addestramento dell’equipaggio devono: migliorare il livello di conoscenza dell’ambiente lavorativo e degli equipaggiamenti HHO; migliorare il coordinamento dell’equipaggio; e includere dei provvedimenti atti a minimizzare i rischi associati con le procedure HHO normali e di emergenza e con le scariche statiche;
ii) i provvedimenti di cui alla lettera f), punto 2.i), devono essere valutati durante i controlli di professionalità di giorno in condizioni VMC, o controlli di professionalità di notte in condizioni VMC se l’operatore svolge operazioni HHO notturne.
SpA.HHO.135 Informazioni ai passeggeri HHO
Prima di ogni volo HHO, o serie di voli, i passeggeri HHO devono essere informati dei pericoli delle scariche statiche e altre considerazioni HHO.
SpA.HHO.140 Informazione e documentazione
a) L’operatore deve assicurare che, nell’ambito della sua analisi dei rischi e del processo di gestione, i rischi associati con l’ambiente HHO siano minimizzati specificando nel manuale delle operazioni: la selezione, composizione e addestramento degli equipaggi; livelli di equipaggiamento e criteri per la partenza; procedure operative e minimi, così che le operazioni normali e anormali siano descritte e adeguatamente mitigate.
b) Degli estratti del manuale delle operazioni devono essere resi disponibili all’organizzazione per la quale vengono forniti i servizi HHO.
CAPO J OPERAZIONI DEL SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI
SpA.HEMS.100 Operazioni del servizio medico di emergenza con elicotteri (HEMS)
a) Gli elicotteri possono essere impiegati in operazioni HEMS soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente.
b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore deve:
1) operare nel settore del trasporto aereo commerciale (CAT) e possedere un COA CAT in conformità all’allegato III (Parte ORO);
2) dimostrare all’autorità competente la conformità ai requisiti contenuti nel presente capo.
c) Le operazioni notturne verso siti operativi HEMS senza preventiva ricognizione al di fuori di aree congestionate che presentano sufficiente luce ambiente artificiale devono essere effettuate in base a un’approvazione rilasciata in conformità alla norma SpA.NVIS.100.
SpA.HEMS.105 Operazioni HEMS HEC
a) Le operazioni HEMS HEC possono essere effettuate con:
1) un elicottero con verricello, alle condizioni prescritte al capitolo I (Operazioni con elicotteri con verricello);
2) una imbracatura da carico, alle condizioni di cui alla lettera b).
b) Per le operazioni HEMS HEC condotte con una imbracatura da carico, l’operatore deve:
1) soddisfare i requisiti dell’allegato VIII, norma SPO.SPEC.HEC.105;
2) utilizzare un gancio di carico doppio approvato o un sistema di gancio di carico approvato in base a una norma di aeronavigabilità pertinente;
3) limitare le operazioni alla fase tecnica del volo per il soccorso di persone ferite, malate o in pericolo, o per trasportare persone necessarie per la missione;
4) garantire che i membri d’equipaggio tecnico addetti all’imbracatura siano adeguatamente attrezzati, addestrati, controllati e istruiti;
5) elaborare POS specifiche per le operazioni HEMS HEC a seguito della valutazione dei rischi di cui alla norma SpA.HEMS.140;
6) garantire che tutti i membri dell’equipaggio di condotta coinvolti in operazioni HEC HEMS siano esperti, addestrati e controllati per le operazioni HEMS HEC e abbiano esperienza recente in tale attività.
SpA.HEMS.110 Requisiti relativi all’equipaggiamento per le operazioni HEMS
L’installazione di tutto l’equipaggiamento medico dedicato nell’elicottero e tutte le successive modifiche e, dove appropriato, l’utilizzo dello stesso, devono essere approvati conformemente alregolamento (UE) n. 748/2012.
SpA.HEMS.115 Comunicazioni
In aggiunta agli equipaggiamenti richiesti dalla norma CAT.IDE.H, gli elicotteri che conducono voli HEMS devono essere dotati di equipaggiamenti di comunicazione in grado di condurre comunicazioni bidirezionali con l’organizzazione alla quale viene fornito il servizio HEMS e, dove possibile, per comunicare con il personale addetto ai servizi di emergenza a terra.
SpA.HEMS.120 Minimi operativi HEMS
a) I voli HEMS effettuati in VFR devono rispettare i minimi meteorologici specifici dell’HEMS per la fase di dispatch e di crociera del volo HEMS.
b) Se durante la fase di crociera le condizioni meteorologiche scendono al di sotto dei minimi relativi alla base delle nubi o alla visibilità, gli elicotteri certificati per volare soltanto in VMC devono abbandonare il volo o ritornare alla base. Gli elicotteri equipaggiati e certificati per operazioni in IMC possono abbandonare il volo, ritornare alla base o convertire il volo in volo IFR, sempre che l’equipaggio di condotta sia adeguatamente qualificato.
c) I minimi operativi VFR sono quelli definiti dai requisiti applicabili in materia di spazio aereo, tranne nei seguenti casi in cui possono essere utilizzati ceiling, visibilità e distanze verticali dagli ostacoli ridotti:
1) operazioni a equipaggio plurimo;
2) operazioni a pilotaggio singolo con un membro d’equipaggio tecnico seduto su un sedile anteriore orientato in avanti, adeguatamente qualificato e incaricato di attenuare il rischio aggiuntivo.
SpA.HEMS.125 Requisiti di prestazioni per operazioni HEMS
a)
Le operazioni in prestazioni di classe 3 non devono essere effettuate sopra un ambiente ostile.
b) Decollo e atterraggio
1) Gli elicotteri impiegati in operazioni verso/da un’area di avvicinamento finale e di decollo (FATO) a un ospedale situato in un ambiente ostile congestionato e che viene utilizzata come una base operativa HEMS devono essere utilizzati conformemente alle prestazioni di classe 1.
2) Gli elicotteri impiegati in operazioni verso/da una FATO a un ospedale situato in un ambiente ostile congestionato e che non è una base operativa HEMS devono essere utilizzati conformemente alle prestazioni di classe 1, eccetto se l’operatore è titolare di un’approvazione secondo la norma CAT.POL.H.225.
3) Gli elicotteri impiegati in operazioni verso/da un sito operativo HEMS situato in un ambiente ostile devono essere utilizzati conformemente alle prestazioni di classe 2 e sono esenti dall’approvazione prevista dalla norma CAT.POL.H.305, lettera a), a condizione che siano soddisfatti i requisiti della norma CAT.POL.H.305, lettera b), punti 2 e 3.
4) Il sito operativo HEMS deve essere abbastanza grande da fornire un’adeguata separazione da tutti gli ostacoli. Per le operazioni notturne, il sito deve essere illuminato per permettere di poter identificare il sito e tutti gli ostacoli.
SpA.HEMS.130 Requisiti dell’equipaggio
a) Selezione. L’operatore stabilisce i criteri per la selezione dei membri dell’equipaggio di condotta per i compiti HEMS, tenendo conto della loro precedente esperienza.
b) LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
c) Addestramento operativo. I membri dell’equipaggio devono completare con successo l’addestramento operativo conformemente alle procedure HEMS contenute nel manuale delle operazioni.
d) Addestramento in volo con il solo riferimento agli strumenti. I membri dell’equipaggio di condotta che effettuano operazioni HEMS senza un’abilitazione IFR in corso di validità devono completare l’addestramento al volo finalizzato al raggiungimento della competenza con il solo riferimento agli strumenti in un elicottero o in un FSTD per avere l’abilità di sfuggire a condizioni IMC indesiderate. Il periodo di validità dell’addestramento al volo è di sei mesi di calendario.
e) Composizione dell’equipaggio
1) Volo diurno. La composizione minima dell’equipaggio deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:
i) comprendere o due piloti, o un pilota e un membro d’equipaggio tecnico HEMS;
ii) la composizione dell’equipaggio può essere ridotta a un solo pilota solo se si verifica una delle situazioni indicate di seguito; una volta che la composizione dell’equipaggio è ridotta a un pilota, il comandante deve operare verso o da siti operativi HEMS solo se ha precedentemente effettuato una ricognizione in volo con due membri dell’equipaggio durante la stessa missione HEMS:
A) il comandante deve prelevare ulteriori forniture mediche, fare rifornimento o riposizionarsi mentre il membro d’equipaggio tecnico HEMS fornisce assistenza medica a terra;
B) il passeggero medico richiede l’assistenza del membro d’equipaggio tecnico HEMS durante il volo;
C) il membro d’equipaggio tecnico HEMS sbarca per supervisionare un’operazione HEMS HEC con imbracatura da carico dall’esterno dell’elicottero;
2) Volo notturno. La composizione minima dell’equipaggio è:
i) o due piloti, o un pilota e un membro d’equipaggio tecnico HEMS;
ii) un pilota se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
A) il passeggero medico richiede l’assistenza del membro d’equipaggio tecnico HEMS durante il volo;
B) né la partenza né la destinazione sono siti operativi HEMS.
3) L’operatore deve garantire che la continuità del concetto di equipaggio sia mantenuta per tutta la missione HEMS.
f) Addestramento e controlli dell’equipaggio tecnico e di volo
1) L’addestramento e i controlli sono effettuati da personale adeguatamente qualificato secondo un programma dettagliato incluso nel manuale delle operazioni e approvato dall’autorità competente.
2) Membri d’equipaggio
i) Tutti gli elementi pertinenti dei programmi di addestramento dell’equipaggio definiti nell’allegato III (parte ORO), capitoli FC e TC, compreso l’addestramento con elicotteri/FSTD, devono migliorare le conoscenze dell’equipaggio in merito all’ambiente di lavoro e alle apparecchiature HEMS, migliorare il coordinamento dell’equipaggio e includere misure volte a ridurre al minimo i rischi associati al transito in rotta in condizioni di bassa visibilità, la selezione dei siti operativi HEMS e i profili di avvicinamento e di partenza.
ii) Le misure di cui al punto i) sono valutate nel corso di entrambi i seguenti periodi:
A) i controlli di professionalità durante voli in VMC di giorno, o i controlli di professionalità durante voli in VMC di notte se l’operatore effettua operazioni HEMS notturne;
B) i controlli in linea.
iii) i componenti HEMS dei controlli di professionalità e dei controlli in linea di cui al punto ii) devono avere entrambi un periodo di validità di 12 mesi di calendario.
a)
b)
c)
d)
e) Composizione dell’equipaggio
f) Addestramento dell’equipaggio e controlli
g) Membri dell'equipaggio di condotta che hanno raggiunto l'età di 60 anni e che effettuano operazioni HEMS a equipaggio singolo in conformità dell'allegato I (parte FCL), norma FCL.065, lettera a), del regolamento (UE) n. 1178/2011
SpA.HEMS.135 Informazioni ai passeggeri medici e altro personale in voli HEMS
a) Passeggero medico. Prima di ogni volo o serie di voli HEMS, i passeggeri medici devono aver ricevuto tutte le informazioni per assicurare che conoscano l’ambiente lavorativo e gli equipaggiamenti HEMS, possano operare equipaggiamenti medici di bordo e di emergenza e possano partecipare alle procedure di entrata e uscita normali e di emergenza.
b) Personale addetto ai servizi di emergenza a terra. L’operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che il personale addetto ai servizi di emergenza a terra conosca l’ambiente lavorativo e gli equipaggiamenti HEMS e i rischi associati con le operazioni a terra in un sito operativo HEMS.
c) Paziente medico. In deroga alla norma CAT.OP.MPA.170, il briefing deve essere condotto solo se le condizioni mediche lo rendono possibile.
SpA.HEMS.140 Informazioni, procedure e documentazione
a) L’operatore valuta, attenua e riduce al minimo i rischi associati all’ambiente HEMS nell’ambito del suo processo di analisi e gestione dei rischi. L’operatore descrive le misure di attenuazione, comprese le procedure operative, nel manuale delle operazioni.
b) L’operatore assicura che il comandante dell’HEMS valuti i rischi specifici associati alla specifica missione HEMS.
c) In deroga all’allegato IV, norma CAT.OP.MPA.175, l’operatore non è tenuto a completare un piano di volo operativo se la missione HEMS comprende un volo da o verso un sito operativo HEMS senza preventiva ricognizione.
d) Estratti pertinenti del manuale delle operazioni devono essere messi a disposizione dell’organizzazione per la quale l’operatore effettua operazioni HEMS.
SpA.HEMS.145 Strutture della base operativa HEMS
a) Se viene richiesto ai membri dell’equipaggio di restare in standby con un tempo di reazione inferiore a 45 minuti, deve essergli fornito un alloggio adeguato nelle prossimità di ciascuna base operativa.
b) In ogni base operativa i piloti devono avere accesso a strutture per ottenere informazioni meteorologiche attuali e previsioni e per poter comunicare in modo soddisfacente con gli enti del servizio del traffico aereo (ATS). Devono essere disponibili delle strutture adeguate per poter pianificare tutti i compiti.
SpA.HEMS.150 Rifornimento di combustibile/energia — attenuazione
In alternativa a quanto previsto alla norma CAT.OP.MPA.191, lettere b), c) e d), quando la missione del servizio medico di emergenza con elicotteri (HEMS) è condotta secondo le regole del volo a vista (VFR) in un’area geografica locale e definita, le linee guida in materia di combustibile/energia garantiscono che, al termine della missione, la riserva finale di combustibile/energia sia sufficiente per:
a) 30 minuti di volo alla velocità di massima autonomia; o
b) 20 minuti di volo diurno alla velocità di massima autonomia, quando si opera in un’area dotata di siti operativi continui e adeguati.
SpA.HEMS.151 Sistema di monitoraggio degli aeromobili
L’operatore istituisce e mantiene un sistema di monitoraggio degli aeromobili per le operazioni HEMS per l’intera durata della missione HEMS.
SpA.HEMS.155 Rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo
È prevista una procedura di rifornimento con rotori fermi o in movimento in conformità alla norma CAT.OP.MPA.200 «Operazioni speciali di rifornimento e prelevamento di combustibile — aeromobili».
CAPO K OPERAZIONI FUORI COSTA EFFETTUATE DA ELICOTTERI
SPA.HOFO.100 Operazioni fuori costa effettuate da elicotteri (HOFO)
I requisiti di cui al presente capo si applicano a:
a) un operatore di trasporto aereo commerciale in possesso di un COA valido in conformità alla parte ORO;
b) un operatore che effettua operazioni specializzate che ha dichiarato la sua attività in conformità alla parte ORO; o
c) un operatore non commerciale che ha dichiarato la sua attività in conformità alla parte ORO;
SPA.HOFO.105 Approvazione per operazioni fuori costa effettuate da elicotteri
a) Prima di impegnarsi in operazioni a norma del presente capo, l'operatore deve aver ricevuto un'approvazione specifica dall'autorità competente.
b) Al fine di ottenere tale approvazione, l'operatore presenta una domanda all'autorità competente come specificato alla norma SPA.GEN.105, dimostrando la conformità ai requisiti di cui al presente capo.
c) Prima di effettuare operazioni da uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha rilasciato l'approvazione di cui alla lettera a), l'operatore ne informa le autorità competenti di entrambi gli Stati membri.
SPA.HOFO.110 Procedure operative
a) Nell'ambito del processo di gestione dalla sicurezza, l'operatore attenua e riduce al minimo i rischi e i pericoli specifici per le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri. L'operatore specifica nel manuale delle operazioni:
1) selezione, composizione e addestramento degli equipaggi;
2) doveri e responsabilità dei membri dell'equipaggio e di altro personale interessato;
3) equipaggiamento richiesto e criteri per la partenza; e
4) procedure operative e minimi, affinché le operazioni normali e anormali siano descritte e adeguatamente mitigate.
b) L'operatore assicura che:
1) un piano di volo operativo venga preparato prima di ogni volo;
2) le informazioni in merito alla sicurezza dei passeggeri comprendano anche tutte le informazioni specifiche sulle voci riguardanti le operazioni fuori costa e siano fornite prima dell'imbarco sull'elicottero;
3) ogni membro dell'equipaggio di condotta indossa una tuta termica approvata:
i) nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al pilota in comando/comandante indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo; o
ii) quando il tempo di salvataggio stimato eccede il tempo di sopravvivenza stimato; o
iii) quando il volo è pianificato per essere svolto di notte in un ambiente ostile;
4) se stabilita, sia seguita la struttura delle rotte fuori costa fornita dagli appropriati servizi del traffico aereo (ATS);
5) i piloti ottimizzino l'impiego dei sistemi di controllo automatico del volo (automatic flight control systems — AFCS) durante l'intera durata del volo;
6) siano stabiliti profili specifici di avvicinamento fuori costa, compresi i parametri relativi all'avvicinamento stabile e le misure correttive da adottare nel caso in cui un avvicinamento diventi instabile;
7) per le operazioni a equipaggio plurimo, siano in vigore procedure in base alle quale un membro dell'equipaggio di condotta controlla gli strumenti di volo durante un volo fuori costa, specialmente in fase di avvicinamento o di partenza, per garantire che la traiettoria di volo sia mantenuta in condizioni di sicurezza;
8) l'equipaggio di condotta adotti immediatamente le misure più opportune quando viene attivato un allarme relativo all'altezza;
9) siano applicate procedure per richiedere che siano armati i sistemi di galleggiamento di emergenza per tutte le partenze e gli arrivi sull'acqua, quando ciò è sicuro; e
10) le operazioni siano condotte in conformità a tutte le restrizioni sulle rotte o sulle aree delle operazioni imposte dall'autorità competente o dall'autorità responsabile per lo spazio aereo.
SPA.HOFO.115 Utilizzo delle località fuori costa
L'operatore utilizza soltanto le località fuori costa che sono idonee per quanto riguarda le dimensioni e la massa del tipo di elicottero e le operazioni interessate.
SPA.HOFO.120 Selezione di aeroporti e siti operativi
a) Aeroporto alternato di destinazione di terra. In deroga alle norme CAT.OP.MPA.192, NCC.OP.152 e SPO.OP.151, il pilota in comando/comandante non deve specificare un aeroporto alternato di destinazione nel piano di volo operativo quando effettua voli da una località fuori costa verso un aeroporto di destinazione di terra purché siano predisposte misure di contingenza operativa sufficienti a garantire un ritorno in sicurezza da fuori costa.
b) Piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa. L'operatore può scegliere una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa se sono soddisfatti i seguenti criteri:
1) Una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve essere utilizzata solo una volta raggiunto il punto di non ritorno (PNR) e nel caso in cui un aeroporto di destinazione alternato di terra non sia geograficamente disponibile. Prima del PNR deve essere utilizzato un aeroporto di destinazione alternato di terra.
2) La piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve fornire la possibilità di atterraggio OEI (con un motore inoperativo).
3) Per quanto possibile, deve essere garantita la disponibilità di piattaforme per elicotteri prima del PNR. Le dimensioni, la configurazione e la separazione dagli ostacoli di piattaforme per elicotteri individuali o di altri siti deve essere idonea all'utilizzo quale piattaforma alternata per ogni tipo di elicottero che si intende utilizzare.
4) Devono essere stabilite le minime meteorologiche, tenendo conto dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni meteorologiche.
5) La MEL contiene disposizioni specifiche per questo tipo di operazione.
6) Una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve essere selezionata soltanto se l'operatore ha stabilito una procedura nel manuale delle operazioni.
SPA.HOFO.125 Procedure di avvicinamento standard fuori costa (OSAP)
a) L’operatore deve stabilire procedure volte a garantire che le procedure di avvicinamento standard fuori costa (OSAP) siano seguite solo se:
1) l’elicottero è in grado di fornire informazioni di navigazione e riguardanti gli ostacoli in tempo reale per la separazione dagli ostacoli; e
2) si verifica una delle seguenti condizioni:
i) l’altezza minima di discesa (MDH) è determinata per mezzo di un radioaltimetro o di un dispositivo che fornisce prestazioni equivalenti; o
ii) viene applicata l’altitudine minima di discesa (MDA) e comprende un margine adeguato.
2):
b) Se l’operatore segue le OSAP verso piattaforme o navi in transito, il volo deve essere effettuato in operazioni a equipaggio plurimo.
c) La distanza di decisione deve fornire un’adeguata separazione dagli ostacoli nel mancato avvicinamento da qualsiasi destinazione per la quale è prevista una OSAP.
d) L'avvicinamento può essere continuato oltre la distanza di decisione o al di sotto dell'altitudine/altezza minima di discesa (MDA/H) soltanto se è stato stabilito un riferimento visivo con la destinazione.
e) Per le operazioni a pilotaggio singolo devono essere aggiunti degli incrementi adeguati alla MDA/H e alla distanza di decisione.
f) Quando si segue una OSAP verso una località fissa situata fuori costa (vale a dire un impianto fisso o una nave ormeggiata) e nel sistema di navigazione è disponibile una posizione GNSS affidabile per la località, deve essere utilizzato il GNSS/sistema di navigazione d’area per potenziare la sicurezza della OSAP.
g) L’operatore deve includere le OSAP nei programmi di addestramento e controlli iniziali e periodici.
SPA.HOFO.130 Condizioni meteorologiche
In deroga alle norme CAT.OP.MPA.247, NCC.OP.180 e SPO.OP.170, se si vola tra località fuori costa situate nello spazio aereo di classe G dove il settore sull'acqua è inferiore a 10 NM, i voli VFR possono essere condotti se i limiti sono uguali o superiori ai seguenti:
Minimi per voli tra località fuori costa situate nello spazio aereo di classe G
| di giorno | di notte | |||
| Altezza | Visibilità | Altezza | Visibilità | |
| Pilota singolo | 300 piedi | 3 km | 500 piedi | 5 km |
| Due piloti | 300 piedi | 2 km | 500 piedi | 5 km |
SPA.HOFO.135 Limitazioni di vento per operazioni verso località fuori costa
Le operazioni verso una località fuori costa possono essere effettuate solo se la velocità del vento alla piattaforma per elicotteri è inferiore a 60 nodi, comprese le raffiche.
SPA.HOFO.140 Requisiti di prestazione in località fuori costa
Gli elicotteri che decollano e atterrano in località fuori costa devono essere utilizzati in conformità ai requisiti di prestazione del pertinente allegato, secondo il tipo di operazione da effettuare.
SPA.HOFO.145 Programma di controllo dei dati relativi al volo (FDM)
a) Per le operazioni CAT con un elicottero dotato di un registratore dei dati di volo, l'operatore istituisce e mantiene un programma FDM, nell'ambito del suo sistema di gestione integrata, entro il 1o gennaio 2019.
b) Il programma FDM non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere le fonti dei dati.
SPA.HOFO.150 Sistema di monitoraggio degli aeromobili
L'operatore stabilisce e mantiene un sistema di monitoraggio degli aeromobili per le operazioni fuori costa in un ambiente ostile dal momento della partenza dell'elicottero fino all'arrivo alla destinazione finale.
SPA.HOFO.155 Sistema di controllo delle vibrazioni (VHM)
a) I seguenti elicotteri che effettuano operazioni CAT fuori costa in un ambiente ostile devono essere equipaggiati, entro il 1o gennaio 2019, di un sistema in grado di monitorare lo status del rotore critico e dei sistemi di azionamento dei rotori:
1) elicotteri a motore complessi il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato la prima volta dopo il 31 dicembre 2016;
2) tutti gli elicotteri con una configurazione massima operativa di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a nove e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2017;
3) tutti gli elicotteri il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato la prima volta dopo il 31 dicembre 2018.
b) L'operatore dispone di un sistema per:
1) la raccolta dei dati, comprese le segnalazioni di allarme generate dal sistema;
2) l'analisi e la determinazione dell'efficienza dei componenti; e
3) la risposta alle carenze individuate in fase iniziale.
SPA.HOFO.160 Requisiti relativi agli equipaggiamenti
a) L'operatore soddisfa i seguenti requisiti relativi agli equipaggiamenti:
1) Sistema di avviso ai passeggeri in elicotteri utilizzati per operazioni CAT e operazioni non commerciali con elicotteri a motore complessi (NCC):
i) gli elicotteri con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a nove devono essere dotati di un sistema di avviso ai passeggeri.
ii) Gli elicotteri con una MOPSC uguale a nove o inferiore non devono essere dotati di un sistema di avviso ai passeggeri se l'operatore può dimostrare che la voce del pilota è comprensibile in tutti i posti passeggeri in volo.
2) Radio altimetro Gli elicotteri devono essere dotati di un radio altimetro che sia in grado di emettere un allarme acustico al di sotto di un'altezza prefissata e un allarme visivo a un'altezza selezionabile dal pilota.
b) Uscite di emergenza Tutte le uscite di emergenza, incluse le uscite di emergenza per l'equipaggio e qualsiasi porta, finestra o altra apertura atta alla discesa dei passeggeri in situazioni di emergenza e i mezzi per aprirle, devono essere marcati in modo vistoso per guidare gli occupanti che devono utilizzare tali aperture alla luce del giorno o al buio. Le indicazioni devono essere progettate per rimanere visibili nei casi in cui l'elicottero sia capovolto o la cabina sommersa.
c) Sistema di avviso e rappresentazione del terreno per elicotteri (HTAWS) Gli elicotteri utilizzati nelle operazioni CAT con una massa massima certificata al decollo superiore a 3175 kg o con una MOPSC superiore a nove, il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2018, devono essere dotati di un HTAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di classe A come specificato in uno standard accettabile.
SPA.HOFO.165 Ulteriori procedure ed equipaggiamenti per operazioni in un ambiente ostile
a) Giubbotti di salvataggio
I giubbotti di salvataggio approvati devono essere indossati sempre da tutte le persone a bordo, a meno che non siano indossate tute termiche integrate che soddisfano il requisito combinato di tuta termica e giubbotto salvagente.
b) Tute termiche
Tutti i passeggeri a bordo indossano una tuta termica approvata:
1) nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al comandante/pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo; o
2) quando il tempo di salvataggio stimato eccede il tempo di sopravvivenza stimato; o
3) quando il volo è pianificato per essere svolto di notte.
c) Sistema di respirazione di emergenza
Tutte le persone a bordo sono munite di sistemi di respirazione di emergenza e informate in merito al relativo utilizzo.
d) Canotti di salvataggio
1) Tutti i canotti di salvataggio trasportati devono essere stivati in modo da essere utilizzabili in condizioni di mare nelle quali l'ammaraggio dell'elicottero, le caratteristiche di galleggiamento e manovrabilità sono state valutate per la certificazione.
2) Tutti i canotti di salvataggio trasportati devono essere stivati in modo da facilitare il loro utilizzo durante un'emergenza.
3) Numero di canotti di salvataggio stivati:
i) nel caso di elicotteri che trasportano meno di 12 persone, almeno un canotto di salvataggio con una capacità nominale non inferiore al numero massimo di persone a bordo; o
ii) nel caso di elicotteri che trasportano più di 11 persone, almeno due canotti di salvataggio, sufficienti ad accogliere tutte le persone che possono essere trasportate a bordo e, in caso di perdita di uno di essi, con capacità di sovraccarico sufficiente ad accogliere tutte le persone presenti sull'elicottero.
4) Ciascun canotto di salvataggio deve contenere almeno un trasmettitore localizzatore di emergenza [ELT(S)]; e
5) ciascun canotto di salvataggio deve contenere un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.
e) Illuminazione di emergenza in cabina
L'elicottero deve essere dotato di un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente per fornire una sorgente di illuminazione generale in cabina, al fine di facilitare l'evacuazione dell'elicottero.
f) Trasmettitore localizzatore di emergenza a presentazione automatica [ELT (AD)]
L'elicottero deve essere dotato di un ELT(AD) in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.
g) Blocco delle porte non eiettabili
Le porte non eiettabili che sono designate quali uscite di emergenza in caso di ammaraggio devono avere dei mezzi per bloccarle nella posizione aperta, in modo tale da non interferire con l'uscita degli occupanti in qualunque condizione di mare fino alle condizioni massime richieste per la valutazione ai fini di ammaraggio e galleggiamento.
h) Uscite di emergenza e botole di evacuazione
Tutte le uscite di emergenza, comprese le uscite d'emergenza per l'equipaggio e le porte, finestre o altre aperture atte ad essere utilizzate allo scopo di un'evacuazione sott'acqua devono essere dotate di mezzi tali da renderle utilizzabili durante un'emergenza.
i)
In deroga alle lettere a), b) e c) di cui sopra l'operatore può, in base a una valutazione dei rischi, autorizzare i passeggeri fisicamente inabili, in una località fuori costa, a indossare in parte o a non indossare giubbotti di salvataggio, tute termiche o sistemi di respirazione di emergenza nei voli di rientro o nei voli effettuati tra località fuori costa.
SPA.HOFO.170 Requisiti dell'equipaggio
a) L'operatore stabilisce:
1) i criteri per la selezione dei membri dell'equipaggio di condotta tenendo conto dell'esperienza maturata;
2) un livello minimo di esperienza per il comandante/pilota in comando che intende effettuare operazioni fuori costa; e
3) un programma di addestramento e di controllo dell'equipaggio di volo, che ciascun membro dell'equipaggio di volo deve completare con successo. Tale programma deve essere adattato all'ambiente fuori costa e comprendere le procedure normali, anormali e di emergenza, la gestione delle risorse dell'equipaggio, l'addestramento relativo all'entrata in acqua e alla sopravvivenza in mare.
b) Requisiti di aggiornamento Un pilota utilizza un elicottero che trasporta passeggeri solo:
1) in una località fuori costa, in qualità di comandante o pilota in comando, o copilota, solo se, nel corso dei 90 giorni precedenti, ha effettuato almeno tre decolli, partenze, avvicinamenti e atterraggi in una località fuori costa con un elicottero dello stesso tipo o in un simulatore integrale di volo (FFS) dello stesso tipo; o
2) di notte in una località fuori costa, in qualità di comandante o pilota in comando, o copilota, solo se, nel corso dei 90 giorni precedenti, ha effettuato almeno tre decolli, partenze, avvicinamenti e atterraggi di notte in una località fuori costa con un elicottero dello stesso tipo o in un FFS dello stesso tipo. I tre decolli e atterraggi sono effettuati in voli a equipaggio plurimo o singolo, a seconda dell'operazione effettuata.
c) Prescrizioni specifiche per le operazioni CAT:
1) Il periodo di 90 giorni di cui alla precedente lettera b), paragrafi 1) e 2), può essere prorogato fino a un massimo di 120 giorni, a condizione che il pilota effettui voli di linea sotto la supervisione di un istruttore o esaminatore titolare di abilitazione.
2) Qualora un pilota non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 1), deve completare un volo di addestramento in elicotteri o in un FFS corrispondente allo stesso tipo di elicottero da utilizzare, che comprenda almeno i requisiti di cui alla lettera b), paragrafi 1) e 2), prima di poter esercitare i suoi privilegi.
CAPO L OPERAZIONI CON VELIVOLI MONOMOTORE A TURBINA EFFETTUATE DI NOTTE O IN CONDIZIONI DI VOLO STRUMENTALE (SET-IMC)
SpA.SET-IMC.100 SET-IMC Operazioni
Nelle operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT), i velivoli monomotore a turbina possono essere utilizzati di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale, solo se l'autorità competente ha rilasciato all'operatore un'approvazione SET-IMC.
SpA.SET-IMC.105 SET-IMC Approvazione delle operazioni
Per ottenere un'approvazione SET-IMC da parte dell'autorità competente, l'operatore deve dimostrare di rispettare tutte le condizioni seguenti:
a) il raggiungimento da parte della flotta mondiale di un livello accettabile di affidabilità del motore a turbina in servizio per la particolare combinazione di cellula-motore;
b) l'istituzione e l'inclusione nel programma di manutenzione dell'aeromobile dell'operatore di istruzioni e procedure specifiche di manutenzione per garantire i livelli prefissati di affidabilità e di mantenimento dell'aeronavigabilità del velivolo e del sistema di propulsione in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014, comprendenti quanto segue:
1) un programma di monitoraggio delle tendenze del motore, ad eccezione dei velivoli con un certificato di navigabilità individuale rilasciato dopo il 31 dicembre 2004 che sono dotati di un sistema di monitoraggio automatico delle tendenze;
2) un programma di affidabilità del sistema di propulsione e dei sistemi associati;
c) aver stabilito la composizione dell'equipaggio di condotta e un programma di verifica/addestramento per i membri dell'equipaggio di condotta che partecipano a queste operazioni;
d) aver stabilito procedure operative che specificano tutti i seguenti punti:
1) l'equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell'equipaggiamento minimo (MEL);
2) la pianificazione del volo;
3) le procedure normali;
4) le procedure di emergenza, comprese le procedure a seguito di un'avaria del sistema di propulsione, nonché procedure di atterraggio forzato in tutte le condizioni atmosferiche;
5) il monitoraggio e la segnalazione di inconvenienti.
e) una valutazione del rischio per la sicurezza, compresa la determinazione di un periodo di rischio accettabile se un operatore intende utilizzarlo.
SpA.SET-IMC.110 Requisiti relativi agli equipaggiamenti per le operazioni SET-IMC
I velivoli utilizzati per operazioni SET-IMC devono essere equipaggiati con tutte le seguenti apparecchiature:
a) due sistemi distinti di generazione di elettricità, ciascuno in grado di alimentare tutti gli strumenti di volo essenziali, i sistemi di navigazione e i sistemi a bordo del velivolo necessari per il proseguimento del volo verso la destinazione o l'aeroporto alternato;
b) due indicatori di assetto, alimentati da fonti indipendenti;
c) per il trasporto di passeggeri, una bretella o una cintura di sicurezza con cintura a bandoliera per ogni posto passeggeri;
d) apparecchiature meteorologiche di bordo;
e) in un velivolo pressurizzato, una quantità sufficiente di ossigeno per tutti gli occupanti per consentire la discesa, a seguito di un'avaria motore alla massima altitudine di crociera certificata, alla migliore velocità di planata e nella migliore configurazione di planata, supponendo il tasso di perdita massimo in cabina, fino al raggiungimento di altitudini cabina inferiori a 13000 piedi;
f) un sistema di navigazione d'area che può essere programmato con le posizioni dei siti per l'atterraggio e in grado di fornire una guida laterale all'equipaggio di condotta per raggiungere tali siti;
g) un radioaltimetro;
h) un faro di atterraggio, in grado di illuminare il punto di contatto sul sentiero di discesa a motore spento a partire da una distanza di 200 piedi;
i) un sistema di alimentazione elettrica di emergenza di sufficiente capacità e resistenza e in grado di alimentare, a seguito del guasto degli altri sistemi di generazione di elettricità, i carichi aggiuntivi necessari a tutti i seguenti elementi:
1) gli strumenti essenziali di volo e di navigazione d'area durante la discesa dall'altitudine operativa massima dopo l'avaria del motore;
2) i mezzi necessari a un tentativo di far ripartire il motore;
3) se del caso, l'estrazione del carrello d'atterraggio e degli ipersostentatori;
4) l'uso del radioaltimetro nel corso di tutto l'avvicinamento per l'atterraggio;
5) il faro di atterraggio;
6) un sistema di riscaldamento del tubo di Pitot;
7) se installati, i mezzi elettrici che forniscono una protezione sufficiente contro la riduzione della visuale del pilota durante l'atterraggio;
j) un sistema di accensione che si attiva automaticamente, o può essere azionato manualmente, per il decollo, l'atterraggio e durante il volo, in presenza di umidità visibile;
k) un mezzo per il monitoraggio continuo del sistema di lubrificazione del gruppo propulsore per rilevare la presenza di detriti connessi a un guasto imminente di un componente del propulsore, compresa un'indicazione di avvertimento nella cabina di pilotaggio;
l) un dispositivo di controllo di emergenza della potenza del motore che consente il funzionamento continuo del motore a un livello di potenza sufficiente a completare il volo in sicurezza nel caso di un’avaria ragionevolmente prevedibile dell’unità di controllo del combustibile/dell’energia.
CAPO M ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB)
SPA.EFB.100 Uso delle electronic flight bag (EFB) - approvazione operativa
a) Un operatore di velivoli o elicotteri nell’ambito del trasporto aereo commerciale oppure un operatore IAM deve utilizzare un’applicazione EFB di tipo B solo se ha ottenuto da un’autorità competente l’approvazione per tale uso.
b) Per ottenere un'approvazione operativa da un'autorità competente per l'uso di un'applicazione EFB di tipo B, l'operatore deve provare che:
1) è stata effettuata una valutazione dei rischi connessi all'uso del dispositivo EFB che ospita l'applicazione e all'applicazione EFB e funzioni collegate, e che i rischi associati sono stati individuati nonché gestiti e attenuati in modo adeguato;
2) le interfacce uomo-macchina del dispositivo EFB e l'applicazione EFB sono state valutate tenendo conto del fattore umano;
3) è stato istituito un sistema di gestione EFB e sono stati stabiliti e attuati requisiti relativi alle procedure e ai corsi di formazione per la gestione e l'uso dei dispositivi EFB e dell'applicazione EFB, comprendenti:
i) funzionamento della EFB;
ii) gestione delle modifiche alla EFB;
iii) gestione dei dati EFB;
iv) manutenzione della EFB; e
v) sicurezza della EFB;
4) la piattaforma ospite EFB sia adatta per l'uso previsto dell'applicazione EFB.
Tale dimostrazione deve essere specifica per l'applicazione EFB e per la piattaforma ospite EFB sulla quale l'applicazione è installata.
CAPO N AVVICINAMENTI E PARTENZE POINT IN SPACE DI ELICOTTERI CON MINIMI VFR RIDOTTI (PINS-VFR)
SPA.PINS-VFR.100 Avvicinamenti e partenze Point in Space (PinS) di elicotteri con minimi VFR ridotti
a) L’operatore utilizza minimi operativi VFR ridotti solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
1) le operazioni non sono effettuate con un’approvazione HEMS;
2) l’operatore ha ottenuto un’approvazione dall’autorità competente.
b) I minimi operativi VFR ridotti si applicano solo a un volo con elicottero che comprende un segmento effettuato in IFR ed esclusivamente in uno dei seguenti casi:
1) il segmento del volo effettuato in VFR ha luogo immediatamente dopo un avvicinamento PinS dell’elicottero con l’intenzione di atterrare in un sito operativo o in un eliporto nelle vicinanze;
2) il segmento del volo effettuato in VFR ha luogo immediatamente dopo un avvicinamento PinS dell’elicottero con l’intenzione di effettuare operazioni con verricello in un sito HHO o HEC nelle vicinanze;
3) il segmento del volo effettuato in VFR è una partenza con l’intenzione di passare all’IFR in un fix di partenza iniziale nelle vicinanze.
c) L’operatore deve definire procedure operative applicabili in caso di volo con minimi operativi VFR ridotti.
d) L’operatore deve garantire che i membri dell’equipaggio di condotta siano esperti e addestrati a operare con minimi operativi VFR ridotti.
CAPO O OPERAZIONI DEL SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA CON AEROMOBILI CON EQUIPAGGIO CON CAPACITÀ DI DECOLLO E ATTERRAGGIO VERTICALE (VEMS)
SpA.VEMS.100 Operazioni del servizio medico di emergenza con aeromobili con equipaggio con capacità di decollo e atterraggio verticale (VEMS)
a) Un operatore IAM può svolgere operazioni del servizio medico di emergenza con aeromobili con equipaggio con capacità di decollo e atterraggio verticale (VEMS) soltanto se ha ottenuto un’approvazione da parte dell’autorità competente per tali operazioni.
b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore IAM deve:
1) essere titolare di un COA in conformità all’allegato III (parte ORO);
2) svolgere operazioni in conformità ai requisiti pertinenti di cui all’allegato IX (parte IAM); e
3) dimostrare all’autorità competente la conformità ai requisiti contenuti nel presente capo.
c) L’operatore IAM deve utilizzare vertiporti adeguati per la sua base operativa VEMS e per i siti ospedalieri, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente autorizzi l’utilizzo di un sito di interesse pubblico (PIS) presso un sito ospedaliero.
d) L’operatore IAM può utilizzare siti operativi adeguati ai fini delle missioni VEMS o dei voli di addestramento VEMS tenendo conto:
1) dei requisiti di prestazione dell’aeromobile applicabili al decollo e all’atterraggio;
2) delle caratteristiche del sito operativo, comprese le dimensioni, gli ostacoli e le condizioni di superficie;
3) della separazione sicura degli aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA) dalle persone a terra; e
4) dei requisiti in materia di tutela della vita privata, protezione dei dati, responsabilità, assicurazione, sicurezza e protezione dell’ambiente.
SpA.VEMS.110 Requisiti relativi all’equipaggiamento per le operazioni VEMS
a) L’installazione di tutto l’equipaggiamento medico dedicato a bordo di un aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA) e tutte le successive modifiche a tale installazione e, dove appropriato, l’utilizzo dello stesso, devono essere approvati conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012.
b) Per i voli VFR diurni condotti su rotte o aree con riferimento visivo al suolo, il VCA deve essere dotato di strumenti che visualizzino una mappa mobile con la posizione propria del velivolo e gli ostacoli. La mappa e le banche dati relative agli ostacoli devono essere tenute aggiornate.
c) Per i voli VFR diurni, il VCA deve essere dotato di un dispositivo per misurare e indicare al pilota l’assetto e la prua giroscopica o altri strumenti equivalenti per attenuare il disorientamento del pilota in caso di riferimenti visivi ridotti.
d) Qualsiasi VCA utilizzato nelle missioni VEMS deve essere dotato di strumenti dotati di capacità ADS-B «out».
e) Gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti alla lettera d) devono essere certificati conformemente alle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili.
f) L’operatore IAM deve garantire che tutte le informazioni pertinenti siano documentate nella lista degli equipaggiamenti minimi (MEL).
SpA.VEMS.115 Comunicazione
In aggiunta ai requisiti per gli strumenti e gli equipaggiamenti applicabili al VCA nella configurazione con equipaggio, i VCA impiegati per i voli VEMS devono disporre di equipaggiamenti di comunicazione in grado di condurre comunicazioni bidirezionali con l’organizzazione per la quale viene effettuato il volo VEMS e, dove possibile, per comunicare con il personale addetto ai servizi di emergenza a terra nel luogo dell’operazione.
SpA.VEMS.120 Minimi di visibilità e distanza dalle nubi
I minimi per la fase di dispatch e di crociera del volo VEMS devono essere quelli stabiliti in conformità al punto SERA.5001. Se durante la fase di crociera le condizioni meteorologiche scendono al di sotto dei minimi applicabili:
a) il VCA certificato soltanto per voli VFR diurni deve atterrare appena possibile o tornare alla base VEMS.
b) Riservato.
SpA.VEMS.125 Requisiti di prestazione per operazioni VEMS
Il VCA impiegato per le operazioni VEMS deve operare conformemente ai requisiti di prestazione applicabili stabiliti al punto UAM.POL.VCA.100.
SpA.VEMS.130 Requisiti dell’equipaggio
a) Selezione. L’operatore IAM deve stabilire i criteri per la selezione dei membri dell’equipaggio di condotta per le operazioni VEMS, tenendo conto dell’esperienza maturata dagli stessi.
b) Addestramento operativo. I membri dell’equipaggio devono completare con successo l’addestramento operativo conformemente alle procedure VEMS contenute nel manuale delle operazioni.
c) Riservato.
d) Composizione dell’equipaggio
1) Voli diurni. La composizione minima dell’equipaggio al momento del dispatching per un volo VEMS in VFR diurno prevede un pilota e un membro d’equipaggio tecnico VEMS. Dopo l’atterraggio nel sito operativo VEMS, i voli successivi possono essere condotti da un pilota:
i) qualora sia necessario provvedere a ulteriori forniture mediche, fare rifornimento/ricaricare le batterie o riposizionarsi mentre il membro d’equipaggio tecnico VEMS fornisce assistenza medica a terra; oppure
ii) se il membro d’equipaggio tecnico VEMS fornisce assistenza medica al paziente medico in volo o durante il trasporto a bordo di un altro veicolo.
2) Riservato.
3) L’operatore IAM deve garantire che la continuità del concetto di equipaggio sia mantenuta per tutta la missione VEMS.
e) Addestramento e controlli dell’equipaggio di condotta e tecnico
1) L’addestramento e i controlli devono essere effettuati da personale adeguatamente qualificato conformemente a un programma dettagliato incluso nel manuale delle operazioni e approvato dall’autorità competente.
2) Membri d’equipaggio
i) Tutti gli elementi pertinenti del programma d’addestramento dell’equipaggio devono: migliorare il livello di conoscenza dell’ambiente lavorativo e degli equipaggiamenti VEMS, migliorare il coordinamento dell’equipaggio e includere dei provvedimenti atti a minimizzare i rischi associati con il transito in rotta in condizioni di bassa visibilità, la selezione di siti operativi VEMS e i profili di avvicinamento e partenza.
ii) I provvedimenti di cui alla lettera i), devono essere valutati in entrambi i casi seguenti:
A) controlli di professionalità durante voli in VMC di giorno;
B) controlli in linea.
iii) I componenti VEMS dei controlli di professionalità e dei controlli in linea di cui al punto ii) devono avere un periodo di validità rispettivamente di 6 e 12 mesi di calendario.
SpA.VEMS.135 Informazioni ai passeggeri medici e altro personale
a) Passeggeri medici. Prima di ogni volo VEMS o serie di voli VEMS, i passeggeri medici devono ricevere tutte le informazioni per far sì che conoscano l’ambiente lavorativo e gli equipaggiamenti VEMS, possano impiegare gli equipaggiamenti di emergenza di bordo e possano partecipare alle procedure di entrata e uscita normali e di emergenza.
b) Personale addetto ai servizi di emergenza a terra. In caso di impiego di personale addetto ai servizi di emergenza a terra, l’operatore IAM deve adottare tutte le misure necessarie per far sì che tale personale conosca l’ambiente lavorativo e gli equipaggiamenti VEMS e i rischi associati con le operazioni a terra in un sito operativo VEMS.
c) Pazienti medici. In deroga all’allegato IX (parte IAM), punto UAM.OP.MVCA.170, il briefing deve essere condotto solo se le condizioni mediche del paziente medico lo rende possibile.
SpA.VEMS.140 Informazioni, procedure e documentazione
a) L’operatore IAM deve valutare, attenuare e ridurre al minimo i rischi associati all’ambiente VEMS nell’ambito del suo processo di analisi e gestione dei rischi. L’operatore IAM deve descrivere le misure di attenuazione, comprese le procedure operative, nel manuale delle operazioni.
b) L’operatore IAM deve garantire che il pilota in comando (PIC) valuti i rischi specifici associati a un particolare volo VEMS.
c) Degli estratti pertinenti del manuale delle operazioni devono essere resi disponibili all’organizzazione per la quale viene fornita l’operazione VEMS.
SpA.VEMS.145 Strutture nella base operativa VEMS
a) Se viene richiesto ai membri dell’equipaggio di restare in standby con un tempo di reazione inferiore a 45 minuti, deve essere fornito loro un alloggio idoneo nelle prossimità di ciascuna base operativa VEMS.
b) In ogni base operativa VEMS l’equipaggio di condotta deve avere accesso a strutture per ottenere informazioni meteorologiche attuali e previsioni e per poter comunicare in modo adeguato con le unità del servizio del traffico aereo (ATS). Devono essere disponibili delle strutture adeguate per poter pianificare tutti i compiti correlati.
SpA.VEMS.150 Rifornimento/prelevamento di combustibile/ricarica delle batterie/sostituzione delle batterie durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo
Le procedure di rifornimento/prelevamento di combustibile/ricarica delle batterie o sostituzione delle batterie con unità di sollevamento/spinta accese o spente devono essere eseguite soltanto in conformità al punto UAM.OP.MVCA.200 o al punto UAM.OP.MVCA.205, a seconda dei casi.
SpA.VEMS.155 Sistema di monitoraggio degli aeromobili
L’operatore IAM deve istituire e mantenere un sistema di monitoraggio degli aeromobili per le operazioni VEMS per l’intera durata del volo VEMS.