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Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni2, in particolare l’articolo 81, paragrafo 5,

È essenziale individuare chiaramente i contratti interessati e le relative controparti. In un approccio funzionale occorre considerare i soggetti che accedono alle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni in base alle loro competenze e funzioni.

Occorre che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) abbia accesso a tutte le informazioni a livello di operazione detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni, per poter esercitare la supervisione su di essi, presentare richieste di informazioni, adottare adeguate misure di vigilanza, nonché verificare se la registrazione del repertorio debba essere mantenuta o revocata.

Date le competenze ad essa attribuite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)3 e dal regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno accordare all’Aesfem l’accesso in funzione dei diversi mandati conferitile. I membri del suo personale devono disporre di un accesso consono a ciascuno di tali mandati specifici.

Poiché sono incaricati di monitorare e salvaguardare la stabilità finanziaria nell’Unione, per assolvere i rispettivi compiti al riguardo il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), l’Aesfem e i pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), comprese determinate banche centrali nazionali e le pertinenti autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione, devono poter accedere alle informazioni a livello di operazione relative a tutte le controparti.

Per poter adempiere efficacemente ai propri compiti, i soggetti incaricati della supervisione e della sorveglianza delle controparti centrali (CCP) devono avere accesso a tutte le informazioni a tal fine necessarie.

I pertinenti membri del SEBC devono avere accesso alle informazioni per assolvere i loro compiti fondamentali, in particolare le funzioni di banca centrale di emissione, il mandato inerente alla stabilità finanziaria e, in determinati casi, la vigilanza prudenziale su alcune controparti. Poiché la normativa nazionale conferisce a taluni membri del SEBC mandati diversi, occorre dare loro accesso alle informazioni in funzione dei diversi mandati, in conformità all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Dato che il loro compito principale è la tutela degli investitori nella rispettiva giurisdizione, le pertinenti autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione devono poter accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai mercati, ai partecipanti, ai prodotti e ai sottostanti che rientrano nel rispettivo mandato di vigilanza e controllo del rispetto delle regole.

L’autorità designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto4 deve poter accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai derivati azionari quando il sottostante è un titolo emesso da una società ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato che rientra nella sua giurisdizione o che ha sede legale nella sua giurisdizione ovvero è un offerente per siffatte società e il corrispettivo offerto include titoli.

Occorre dare accesso all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) per permetterle di monitorare i mercati dell’energia all’ingrosso, al fine di rilevare e scoraggiare gli abusi di mercato in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT)5. Occorre quindi che l’ACER possa accedere a tutte le informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni relativamente ai derivati sull’energia.

Il regolamento (UE) n. 648/2012 contempla soltanto i dati sulle negoziazioni e non, come invece richiede il regolamento (UE) n. 1227/2011, anche quelli inerenti alla fase di pre-negoziazione quali gli ordini di compravendita. I repertori di dati sulle negoziazioni non devono quindi essere considerati dall’ACER la fonte d’informazione appropriata al riguardo.

In un approccio funzionale all’accesso alle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni, la vigilanza prudenziale è una componente essenziale. Anche in questo settore, è possibile che il mandato di vigilanza prudenziale sia conferito ad autorità diverse. Occorre pertanto permettere a tutte le autorità elencate all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai soggetti pertinenti.

I soggetti che, a norma dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni devono predisporre e attuare politiche atte ad assicurare che l’accesso a tali informazioni sia riservato alle persone pertinenti e a fini precisi giustificati da obblighi di legge, indicando altresì le eventuali altre persone autorizzate ad accedervi.

Occorre prevedere un accesso alle informazioni a tre diversi livelli di aggregazione: le informazioni sulle operazioni devono riportare i particolari delle singole operazioni; le informazioni sulle posizioni devono riportare dati aggregati sulla posizione per sottostante o prodotto delle singole controparti; le informazioni nozionali aggregate devono riportare la posizione complessiva per sottostante o prodotto senza indicare la controparte. L’accesso alle informazioni sulle operazioni implica anche l’accesso a quelle sulle posizioni e ai dati aggregati; l’accesso alle informazioni sulle posizioni implica l’acceso ai dati aggregati, ma non alle informazioni relative alle operazioni; per converso, l’accesso alle informazioni nozionali aggregate, che costituisce la categoria meno capillare, non deve permettere l’accesso né alle informazioni sulle posizioni né a quelle sulle operazioni.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem ha consultato le autorità competenti e i membri del SEBC prima di presentare i progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento. Ha inoltre effettuato consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Pubblicazione di informazioni aggregate

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica le informazioni previste dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, che comprendono almeno:

  1. a) la seguente ripartizione dell’aggregato delle posizioni aperte per categoria di derivati:

    1. i) merci;

    2. ii) crediti;

    3. iii) valute;

    4. iv) azioni;

    5. v) tassi d’interesse;

    6. vi) altro;

  2. b) la seguente ripartizione dell’aggregato dei volumi delle operazioni per categoria di derivati:

    1. i) merci;

    2. ii) crediti;

    3. iii) valute;

    4. iv) azioni;

    5. v) tassi d’interesse;

    6. vi) altro;

  3. c) la seguente ripartizione dell’aggregato dei valori per categoria di derivati:

    1. i) merci;

    2. ii) crediti;

    3. iii) valute;

    4. iv) azioni;

    5. v) tassi d’interesse;

    6. vi) altro.

2. I dati sono pubblicati su un sito web o un portale online facilmente accessibile per il pubblico e sono aggiornati a cadenza almeno settimanale.

Art. 2 Concessione dell’accesso ai dati sui derivati

1.

Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette direttamente e immediatamente a disposizione, conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, i dati sui derivati ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, anche quando esistono accordi di delega ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il formato XML e il modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022.

  1. a)

  2. b)

2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché i dati sulle operazioni in derivati messi a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a norma del presente articolo e secondo le tempistiche di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento comprendano i dati seguenti:

  1. a) le segnalazioni relative ai derivati segnalati in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione1, compresi i dati più recenti sulle operazioni in derivati in essere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione2;

  2. b) i pertinenti dati relativi alle segnalazioni di derivati che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha respinto o per le quali ha formulato un avvertimento durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto o dell’avvertimento, secondo quanto specificato nel regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione3;

  3. c) lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati per i quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha effettuato il processo di riconciliazione a norma dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1855.

3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno diverse responsabilità o diversi mandati un punto di accesso unico ai derivati che ricadono nell’ambito delle loro responsabilità e mandati.

4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati per permetterle di esercitare le sue competenze conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati.

5. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità bancaria europea, all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e al Comitato europeo per il rischio sistemico l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati.

6. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia accesso a tutte le informazioni sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l’energia o le quote di emissione.

7. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi.

8. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

  1. a) la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell’autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell’autorità;

  2. b) la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell’autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società ricadono nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell’autorità;

  3. c) la società è un offerente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

  4. d)

  5. e)

9. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati riguardanti mercati, contratti, sottostante, indici di riferimento e controparti che ricadono nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di tali autorità.

10. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alla Banca centrale europea (BCE) e a un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) il cui Stato membro abbia come valuta l’euro l’accesso:

  1. a) a tutti i dati sulle operazioni in derivati in uno dei seguenti casi:

    1. i) quando il soggetto di riferimento del derivato è stabilito in uno Stato membro che ha come valuta l’euro e ricade nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza del membro del SEBC; o

    2. ii) quando l’obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano di uno Stato membro la cui valuta è l’euro;

  2. b) ai dati sulle posizioni per i derivati in euro.

11. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nella zona euro e il cui Stato membro ha come valuta l’euro, compresa la BCE, l’accesso a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali (CCP) e controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro.

12. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l’euro l’accesso:

  1. a) a tutti i dati sulle operazioni in derivati in uno dei seguenti casi:

    1. i) quando il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC e lo stesso soggetto ricade nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di detto membro; o

    2. ii) quando l’obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC;

  2. b) ai dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro del SEBC.

13. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità, di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l’euro l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l’euro.

14. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alla BCE, per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio4, l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti che, nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del suddetto regolamento.

15. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

16. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di risoluzione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

17. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato di risoluzione unico l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

18. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza di una controparte centrale (CCP), e ove applicabile al pertinente membro del SEBC che esercita la vigilanza sulla CCP, l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate dalla CCP.

Art. 3 Autorità dei paesi terzi

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo internazionale.

2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Aesfem un accordo di cooperazione di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione.

3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente di un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce che il quadro normativo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo.

Art. 4 Predisposizione dell’accesso ai dati sui derivati

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni svolge i seguenti compiti:

  1. a) designa una persona o le persone responsabili dei contatti con i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. b) pubblica sul suo sito web le istruzioni che i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono seguire per richiedere l’accesso ai dati sulle operazioni in derivati;

  3. c) fornisce ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 il modulo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

  4. d) predispone l’accesso ai dati sulle operazioni in derivati per i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base delle informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

  5. e) mette in atto le disposizioni tecniche necessarie affinché i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possano accedere ai dati sulle operazioni in derivati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

  6. f) fornisce ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso diretto e immediato ai dati sui derivati entro 30 giorni di calendario dalla presentazione da parte del soggetto della richiesta di predisposizione di tale accesso.

2. I soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 chiedono l’accesso ai dati sui derivati utilizzando un modulo elaborato e messo a disposizione da un repertorio di dati sulle negoziazioni e specificando almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il nome del soggetto;

  2. b) la persona di contatto presso il soggetto;

  3. c) le responsabilità giuridiche e i mandati del soggetto;

  4. d) le credenziali per la connessione SSH FTP sicura;

  5. e) ogni altra informazione tecnica pertinente ai fini dell’accesso del soggetto ai dati sui derivati;

  6. f) se il soggetto è competente per le controparti nel suo Stato membro, nella zona euro o nell’Unione;

  7. g) i tipi di controparti per le quali il soggetto è competente secondo la classificazione di cui alla tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione;

  8. h) i tipi di sottostanti dei derivati per i quali il soggetto è competente;

  9. i) le sedi di negoziazione sottoposte alla vigilanza del soggetto, se del caso;

  10. j) le CCP sottoposte alla vigilanza o alla sorveglianza dal soggetto, se del caso;

  11. k) la valuta emessa dal soggetto, se del caso;

  12. l) i punti di consegna e di interconnessione;

  13. m) gli indici di riferimento utilizzati nell’Unione, il cui amministratore rientra nell’ambito della vigilanza del soggetto;

  14. n) le caratteristiche dei sottostanti sottoposti alla vigilanza del soggetto;

  15. o) le caratteristiche delle parti di cui ai campi 16 “Partecipante diretto”, 15 “Intermediario” della tabella 1 e al campo 142 “Soggetto di riferimento” della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che sono sottoposte alla vigilanza del soggetto, se del caso.

Art. 5 Standard operativi per l’accesso ai dati

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra le informazioni relative all’accesso dato ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

  1. a) portata dei dati interessati dall’accesso;

  2. b) riferimento alle disposizioni giuridiche che permettono l’accesso ai dati in questione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento.

3.

I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di connettersi utilizzando un'interfaccia tra macchine sicura per la trasmissione delle richieste e il ricevimento dei dati.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento di file SSH. Per comunicare mediante la predetta interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza messaggi XML standardizzati secondo la metodologia ISO 20022. In aggiunta, il repertorio di dati sulle negoziazioni può, previo accordo del soggetto competente, effettuare la connessione utilizzando un altro protocollo concordato reciprocamente.

4.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di predisporre richieste periodiche predefinite di accesso ai dati sui derivati, come stabilito agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, necessari a detti soggetti per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.

6. Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 accesso alle informazioni sui derivati secondo una qualsiasi delle combinazioni possibili dei seguenti campi di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860:

  1. a) data e ora della segnalazione;

  2. b) controparte 1;

  3. c) controparte 2;

  4. d) soggetto responsabile della segnalazione;

  5. e) settore di attività della controparte 1;

  6. f) natura della controparte 1;

  7. g) identificativo dell’intermediario;

  8. h) identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione;

  9. i) classe di attività;

  10. j) classificazione del prodotto;

  11. k) tipo di contratto;

  12. l) codice ISIN;

  13. m) identificativo unico del prodotto;

  14. n) identificazione del sottostante;

  15. o) sede di esecuzione;

  16. p) data e ora di esecuzione;

  17. q) data effettiva;

  18. r) data e ora della valutazione;

  19. s) data di scadenza;

  20. t) data di cessazione anticipata;

  21. u) controparte centrale (CCP);

  22. v) partecipante diretto;

  23. w) livello;

  24. x) tipo di azione;

  25. y) tipo di evento.

7. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai derivati ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L’accesso è dato secondo le seguenti modalità:

  1. a) quando i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l’accesso alle informazioni sui derivati in essere o sui derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione «Errore» (Error), «Cessazione» (Terminate) o «Componente di posizione» (Position Component) di cui al campo 151 della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 è stata effettuata o che sono stati oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» (Revive) non seguita da una segnalazione con tipo di azione «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro le ore 12:00 UCT del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

  2. b) quando i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l’accesso alle informazioni sui derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione «Errore» (Error), «Cessazione» (Terminate) o «Componente di posizione» (Position Component) di cui al campo 151 della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 è stata effettuata o che sono stati oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» (Revive) non seguita da una segnalazione con tipo di azione «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) più di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

  3. c) quando la richiesta di accesso ai dati da parte dei soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 si riferisce a derivati rientranti in entrambe le lettere a) e b) del presente paragrafo, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce le informazioni su tali derivati entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata.

8. I repertori di dati sulle negoziazioni confermano e verificano l'esattezza e la completezza delle richieste di accesso ai dati presentate dai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Essi comunicano ai predetti soggetti il risultato della verifica entro e non oltre sessanta minuti dalla presentazione della richiesta.

9. I repertori di dati sulle negoziazioni usano la firma elettronica e protocolli di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione dei soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso