diritto.io

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

È importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato.

Ai fini dell'accresciuta integrità e trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso è opportuno promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali.

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia che prevenga gli abusi di mercato e tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.

I mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese. Pertanto, il compito di garantire l’integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri. Un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.

I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi è interconnessa in entrambi i settori. Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione.

Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell’energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A seconda dell’assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di negoziazione che interessano più giurisdizioni, per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate potenzialmente in Stati membri diversi. Da ciò può derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le responsabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio.

Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell’energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l’integrità non sono vietati in modo esplicito. Al fine di tutelare il consumatore finale e di garantire prezzi energetici convenienti per i cittadini europei, è indispensabile vietare comportamenti di questo tipo.

Le negoziazioni in derivati, che possono essere regolate sul piano fisico o finanziario, e le negoziazioni in materie prime sono usate congiuntamente nei mercati dell’energia all’ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di «insider trading» e di «manipolazione del mercato», che configurano abusi di mercato, siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in via di principio a ogni transazione conclusa, ma dovrebbe al tempo stesso tenere conto delle caratteristiche specifiche dei mercati dell'energia all'ingrosso.

I contratti al dettaglio riguardanti la fornitura di elettricità o di gas naturale ai clienti finali non sono soggetti a manipolazioni di mercato allo stesso modo dei contratti all'ingrosso, che sono facilmente soggetti a compravendita. Ciononostante, le decisioni di consumo dei maggiori utenti dell'energia possono anche influenzare i prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, con effetti avvertiti anche al di là dei confini nazionali. È pertanto opportuno, nell'ottica di assicurare l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, considerare i contratti di fornitura di questi importanti utenti.

Visti i risultati dell'analisi svolta nella comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2010, dal titolo «Verso un quadro rafforzato di sorveglianza del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea», la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa che affronti nei tempi opportuni le carenze individuate in fatto di trasparenza, integrità e vigilanza del mercato europeo delle emissioni di carbonio.

Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica3, e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale4, riconoscono che un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull’efficienza del sistema è necessario per consentire a tutti gli operatori di mercato di valutare la situazione globale dell’offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso.

Il ricorso o il tentativo di ricorrere ad informazioni privilegiate per effettuare compravendite per conto proprio o di terzi dovrebbe essere chiaramente vietato. L’impiego di informazioni privilegiate può consistere anche nella negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso da parte di soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che le informazioni di cui dispongono sono privilegiate. Le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate. Le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati a norma di tali regolamenti, possono, se si tratta di informazioni in grado di influire sui prezzi, fungere da base per la decisione degli operatori di mercato di effettuare operazioni in prodotti energetici all'ingrosso e potrebbero, pertanto, costituire informazioni privilegiate fintantoché non saranno rese pubbliche.

La manipolazione sui mercati dell’energia all’ingrosso comporta atti compiuti da persone che causano artificiosamente il collocamento dei prezzi a un livello non giustificato dall'interazione della domanda e dell'offerta o anche dalla disponibilità effettiva della capacità di produzione, di stoccaggio o di trasporto, e dalla domanda. Le forme di manipolazione di mercato comprendono il collocamento e l'annullamento di falsi ordini, la diffusione di informazioni o di voci false o tendenziose attraverso i media, compreso Internet, o con ogni altro mezzo, la comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l'effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro operazioni sul mercato e far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, la disponibilità di gas naturale o la capacità disponibile di trasporto siano diverse dalla capacità effettivamente disponibile sul piano tecnico, quando tali informazioni influiscono o potrebbero verosimilmente influire sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. La manipolazione e i suoi effetti possono prodursi oltre frontiera, sui mercati dell'elettricità e del gas naturale e sui mercati finanziari e delle merci, compresi i mercati delle quote di emissione.

Esempi di manipolazione e tentativi di manipolazione del mercato comprendono la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per assicurarsi una posizione determinante per la domanda o l'offerta di un prodotto energetico all'ingrosso, che ha o potrebbe avere effetti diretti o indiretti sulla formazione dei prezzi o determinare altre inique condizioni commerciali; e l'offerta, l'acquisto o la vendita di prodotti energetici all'ingrosso con lo scopo, l'intento o l'effetto di ingannare gli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento. Tuttavia, le prassi di mercato ammesse, come quelle vigenti nel settore dei servizi finanziari, che sono attualmente definite dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)5, e per le quali potrebbero intervenire adattamenti con le eventuali modifiche della direttiva, potrebbero essere un mezzo legittimo per gli operatori di mercato di assicurarsi un prezzo favorevole per un prodotto energetico all'ingrosso.

La diffusione di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso da parte di giornalisti che operano nell'ambito della loro attività professionale dovrebbe essere valutata tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione e delle disposizioni in materia di liberà di stampa, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione oppure la diffusione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

Con lo sviluppo dei mercati finanziari la nozione di abuso di mercato ad essi applicabile subirà adattamenti. Pertanto, al fine di garantire la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aggiornamento tecnico delle definizioni di «informazioni privilegiate» e di «manipolazione del mercato», allo scopo di garantire la coerenza con altri pertinenti testi legislativi dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e dell'energia. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il monitoraggio efficace del mercato a livello di Unione è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6 («l’Agenzia») si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e dei sistemi dell’elettricità e del gas nell’Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di una comprensione globale dell’andamento dei mercati dell’energia nei rispettivi Stati membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assicurare il monitoraggio efficace dei mercati a livello nazionale. Una stretta cooperazione e un coordinamento tra l’Agenzia e le autorità nazionali è pertanto necessaria per garantire un corretto monitoraggio e un’adeguata trasparenza dei mercati dell’energia. La raccolta di informazioni da parte dell’Agenzia non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne.

Per un monitoraggio efficace dei mercati è indispensabile un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni nonché a dati strutturati sulle capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale. Per questo motivo andrebbe imposto agli operatori di mercato, fra cui operatori dei sistemi di trasmissione, fornitori, trader, broker e grandi utenti, che negoziano prodotti energetici all’ingrosso, di fornire tali informazioni all’Agenzia. L’Agenzia può dal canto suo istituire forti legami con i più importanti mercati organizzati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sulla raccolta dei dati, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze d’esecuzione attribuite alla Commissione7. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere limitati al massimo e non comportare oneri finanziari o amministrativi non necessari per gli operatori di mercato. Le regole uniformi di segnalazione delle informazioni dovrebbero pertanto essere sottoposte a un’analisi preventiva costi-benefici, dovrebbero essere tali da evitare le doppie comunicazioni e dovrebbero tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell’ambito di altre pertinenti normative. Inoltre, le informazioni richieste o almeno parte di esse dovrebbero, laddove possibile, essere raccolte presso altri soggetti e fonti già esistenti. Qualora un operatore di mercato o un terzo che agisce per conto dello stesso, un sistema di segnalazione delle operazioni, un mercato organizzato, un sistema di riscontro delle operazioni o un’altra persona che compia professionalmente questo tipo di operazioni abbiano assolto i loro obblighi di segnalazione nei confronti di una autorità competente ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari8, o della normativa applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, gli obblighi in questione dovrebbero considerarsi assolti anche in base al presente regolamento, limitatamente alle informazioni prescritte a norma di quest’ultimo.

È importante che la Commissione e l’Agenzia cooperino strettamente per l’attuazione del presente regolamento e consultino opportunamente le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’elettricità e del gas e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio9 (ESMA), con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti ed altre autorità degli Stati membri come le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con i soggetti interessati, come i mercati organizzati (ad esempio le borse dell’energia), e gli operatori di mercato.

Dovrebbe essere istituito un registro europeo degli operatori di mercato, basato sui registri nazionali, per accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso. Un anno dopo l’istituzione di tale registro la Commissione dovrebbe valutare, in cooperazione con l’Agenzia, in conformità con le relazioni presentate dall’Agenzia alla Commissione, e con le autorità nazionali di regolamentazione, il funzionamento e l’utilità del registro europeo degli operatori di mercato. Se giudicato opportuno sulla base di tale analisi, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre ulteriori strumenti volti ad accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso e ad assicurare pari condizioni competitive per gli operatori di mercato a livello dell’Unione.

Al fine di agevolare un monitoraggio efficace di tutti gli aspetti della negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso, l’Agenzia dovrebbe introdurre meccanismi che consentano ad altre autorità competenti l’accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso, in particolare all’ESMA, alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre competenti autorità.

L’Agenzia dovrebbe assicurare la sicurezza operativa e la protezione dei dati ricevuti, impedire l’accesso non autorizzato alle informazioni da essa detenute e stabilire procedure volte a garantire che i dati raccolti non siano sottoposti a un uso improprio da parte dei soggetti che possono accedervi. L’Agenzia dovrebbe altresì accertarsi se le autorità aventi accesso ai dati da essa detenuti siano in grado di mantenere un livello di sicurezza egualmente elevato e siano vincolate da adeguate disposizioni in materia di riservatezza. Occorre pertanto garantire anche la sicurezza operativa dei sistemi informatici usati per il trattamento e la trasmissione dei dati. Nell’allestimento di un sistema informatico in grado di assicurare il livello massimo possibile di riservatezza dei dati, l’Agenzia dovrebbe essere incoraggiata a cooperare strettamente con l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA). Tali norme dovrebbero altresì essere applicabili alle altre autorità che hanno titolo ad accedere ai dati ai fini del presente regolamento.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e le tradizioni costituzionali degli Stati membri ed esso dovrebbe essere applicato nel rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione riconosciuto dall’articolo 11 della Carta.

Laddove le informazioni non siano, o non siano più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza, l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico al fine di contribuire a una maggiore conoscenza del mercato. Tale trasparenza promuoverà la fiducia nel mercato e contribuirà allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso. L’Agenzia dovrebbe stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali renderà tali informazioni disponibili secondo modalità eque e trasparenti.

È opportuno che alle autorità nazionali di regolamentazione competa assicurare l’applicazione del presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine per assolvere efficacemente questo compito. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alla legislazione nazionale e possono essere soggetti a un’opportuna azione di vigilanza.

L’Agenzia dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia applicato in maniera coerente all’interno dell’Unione e sia coerente con l’applicazione della direttiva 2003/6/CE. A tal fine l’Agenzia dovrebbe pubblicare indicazioni non vincolanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui al presente regolamento, come opportuno. Tali indicazioni dovrebbero affrontare tra l’altro la questione delle prassi di mercato ammesse. Inoltre, dal momento che gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso spesso interessano più di uno Stato membro, dovrebbe spettare all’Agenzia svolgere un ruolo importante nell’assicurare che le indagini siano condotte in maniera efficiente e coordinata. Per conseguire questo obiettivo è opportuno che l’Agenzia sia in grado di richiedere cooperazione e di coordinare l’operatività dei gruppi di indagine costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e, se del caso, di altre autorità, comprese le autorità nazionali garanti della concorrenza.

All’Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento. A tal fine la procedura per la formazione, l’esecuzione e il controllo del bilancio di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 713/2009 dovrebbe tenere debito conto di tali compiti. L’autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie degli Stati membri e, ove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza cooperino per assicurare un approccio coordinato alla lotta contro gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso, che comprendono i mercati sia delle materie prime sia dei derivati. Tale cooperazione dovrebbe includere il reciproco scambio di informazioni riguardo a sospetti che sui mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del presente regolamento, della direttiva 2003/6/CE o del diritto della concorrenza. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini e all’azione giudiziaria.

È importante che l’obbligo del segreto professionale si applichi ai destinatari di informazioni riservate ai sensi del presente regolamento. L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e le autorità nazionali per la concorrenza dovrebbero garantire la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute.

È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate, effettive e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse, il danno arrecato ai consumatori nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Le sanzioni dovrebbero essere applicate conformemente al diritto nazionale. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell’elettricità e del gas naturale e quelle in elettricità e gas naturale veri e propri, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con quelle adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE. Alla luce delle consultazioni sulla comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2010 dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», la Commissione dovrebbe considerare l’opportunità di presentare proposte per armonizzare i principi minimi del sistema sanzionatorio degli Stati membri nei tempi opportuni. Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di livello di prova né sugli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione e dei tribunali degli Stati membri inerenti all’accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto dell’Unione.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

1. Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell’energia all’ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia («l’Agenzia»), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso.

2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Esso non pregiudica l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 648/20121, (UE) n. 596/20142 e (UE) n. 600/20143 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

3.

L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l’ESMA, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e, laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all’applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014 e anche uno o più prodotti energetici all’ingrosso cui si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano informazioni e dati pertinenti su base regolare, possibilmente trimestrale, in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia provvede a che l'Agenzia assolva i compiti attribuitile a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e a che l'Agenzia assegni le risorse, comprese le risorse umane, necessarie per adempiere i nuovi obblighi attribuitile.

5. Il direttore dell’Agenzia consulta il comitato dei regolatori dell’Agenzia su tutti gli aspetti relativi all’attuazione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «informazione privilegiata», un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti. Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:

    1. a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamento (UE) 2019/943, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;

    2. b) le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

    3. c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato, ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell’energia all’ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso;

    c bis) le informazioni trasmesse da un operatore di mercato, o da altre persone che agiscono per conto dell'operatore di mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'operatore di mercato e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso dell'operatore di mercato, aventi un carattere preciso e riguardanti direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici all'ingrosso; e

    1. d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.

    Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al presente punto, primo comma, riguardo alle informazioni privilegiate. Ai fini del presente punto, primo comma, si considera che le informazioni riguardino direttamente o indirettamente il prodotto energetico all'ingrosso se queste hanno un potenziale effetto sulla domanda, sull'offerta o sui prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso o sulle aspettative in relazione alla domanda, all'offerta o ai prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso. Ai fini del presente punto, primo comma, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un operatore di mercato ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni riguardanti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;

  2. 2) per «manipolazione del mercato» s'intendono:

    1. a) la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

      1. i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

      2. ii) consenta, o sia suscettibile di consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che tale operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione; o

      3. iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

    2. b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l’informazione era falsa o tendenziosa. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, a meno che:

      1. i) detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

      2. ii) la diffusione o divulgazione avvenga con l’intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

      o

    3. c) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un parametro di riferimento quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un parametro di riferimento.

    La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica, o, in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, di una persona fisica che partecipa alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;

  3. 3) «tentata manipolazione del mercato»:

    1. a) concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:

      1. i) fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

      2. ii) fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o

      3. iii) utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

      o

    2. b) diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

  4. 4) «prodotti energetici all’ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

    1. a) i contratti per la fornitura di energia elettrica, idrogeno o gas naturale, compreso il GNL, qualora la consegna avvenga nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

    2. b) i derivati relativi all'energia elettrica, all'idrogeno o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione, o i derivati relativi all'energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

    3. c) i contratti relativi al trasporto di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale nell’Unione;

    4. d) i derivati relativi al trasporto di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale nell’Unione;

    5. e) i contratti relativi allo stoccaggio di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale nell'Unione;

    6. f) i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale nell'Unione.

    I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso;

  5. 5) per «capacità di consumo» si intende il consumo di un cliente finale di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all’ingrosso fra loro interconnessi. Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un’entità economica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l’anno non è preso in considerazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all’ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;

  6. 6) «mercato dell’energia all’ingrosso», un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

  7. 7) «operatore di mercato», una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;

  8. 8) «persona», una persona fisica o giuridica;

  9. 8 bis) «persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale», una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;

  10. 9) «autorità finanziaria competente», un’autorità competente designata secondo la procedura di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014;

  11. 10) «autorità nazionale di regolamentazione», un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica10, oppure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale11;

  12. 11) «gestore del sistema di trasmissione», il soggetto definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;

  13. 11 bis) «gestore del sistema di distribuzione», il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;

  14. 11 ter) «gestore dell'impianto di stoccaggio», il gestore dell'impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE o il gestore di un «impianto di stoccaggio dell'energia» quale definito all’articolo 2, punto 60, della direttiva (UE) 2019/944;

  15. 11 quater) «gestore del sistema GNL», il gestore del sistema GNL quale definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE;

  16. 12) «impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati12;

  17. 13) «impresa collegata»: un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

  18. 14) «distribuzione di gas naturale» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;

  19. 15) «distribuzione di elettricità» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE.

  20. 16) «meccanismo di segnalazione registrato» o «RRM» (registered reporting mechanism), una persona giuridica autorizzata ai sensi del presente regolamento per fornire il servizio di segnalazione o per segnalare all'Agenzia le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali, per proprio conto o per conto degli operatori di mercato;

  21. 17) «piattaforma per le informazioni privilegiate» o «IIP» (inside information platform), una persona autorizzata ai sensi del presente regolamento a gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;

  22. 18) «negoziazione algoritmica», la negoziazione, inclusa la negoziazione ad alta frequenza, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;

  23. 19) «accesso elettronico diretto», un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente all' mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura informatica del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

  24. 20) «mercato organizzato» o «OMP» (organised marketplace), borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione;

  25. 21) «book di negoziazione», tutti i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso eseguiti in OMP, tra cui gli ordini abbinati e non abbinati nonché quelli generati dal sistema e gli eventi del ciclo di vita;

  26. 22) «parametro di riferimento», un indice quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio9 in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per un prodotto energetico all'ingrosso o per un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso oppure il valore di un prodotto energetico all'ingrosso;

  27. 23) «negoziazione di GNL», offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL, tra cui, ma non solo, quelle che hanno luogo fuori borsa o in un OMP:

    1. a) che specificano la consegna nell'Unione;

    2. b) cui consegue la consegna nell'Unione; o

    3. c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

  28. 24) «dati di mercato del GNL», registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni;

  29. 25) «operatore di mercato del GNL», una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

  30. 26) «valutazione del prezzo del GNL», determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

  31. 27) «parametro di riferimento per il GNL», determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera.

Art. 3 Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)

1.

È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso di:

  1. a) utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all’ingrosso cui le informazioni si riferiscono;

  2. b) comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni;

  3. c) raccomandare o indurre un’altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all’ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine o di qualsiasi altra azione di negoziazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all’ingrosso:

  1. a) membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un’impresa;

  2. b) persone che detengono quote di capitale di un’impresa;

  3. c) persone con accesso alle informazioni attraverso l’esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;

  4. d) persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un’attività criminosa;

  5. e) persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

3. Il paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica, idrogeno o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE.

4. Il presente articolo non si applica:

  1. a) alle operazioni effettuate per garantire l’assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all’ingrosso già maturato, quando l’obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso dell'informazione privilegiata;

  2. b) alle operazioni eseguite da produttori di elettricità e gas naturale, da operatori di impianti di stoccaggio del gas naturale o da operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

  3. c) agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza, nel caso in cui le autorità nazionali siano intervenute per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale e i meccanismi di mercato siano stati sospesi nel territorio di uno Stato membro o in parti di esso. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura la pubblicità a norma dell'articolo 4.

5. Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.

6. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:

  1. a) detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

  2. b) la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

Art. 4 Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

1.

Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l’operatore di mercato interessato, l’impresa madre o un’impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato o l’impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l’uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.

Gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate tramite le IIP. Le IIP garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso immediato a tali informazioni, anche attraverso un sito web o un'interfaccia chiara di programmazione delle applicazioni, e una valutazione completa, corretta e tempestiva di tali informazioni da parte del pubblico.

2. Un operatore di mercato può, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l’operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l’operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni, unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico, all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente all’articolo 8, paragrafo 5.

3. Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all’ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell’adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), detto operatore di mercato o detta persona è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l’operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto.

4. La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio10 o del regolamento (CE) n. 715/2009, o di orientamenti e codici di rete adottati in applicazione di tali regolamenti, ottempera all'obbligo di comunicazione in modo efficace ma non necessariamente all'obbligo di comunicazione al pubblico in tempo utile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4 bis. Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia sviluppa e rende operativa una piattaforma che funge da punto di accesso elettronico settoriale per le informazioni privilegiate comunicate a norma del paragrafo 1.

5. Quando un operatore di sistema di trasporto è stato esonerato dall’obbligo di pubblicare determinati dati a norma del regolamento (UE) 2019/943 o del regolamento (CE) n. 715/2009, tale operatore è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati.

6. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e dei regolamento (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.

7. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione di informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione13, se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.

Art. 4 bis Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate

8. Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

  1. a) i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

  2. b) il contenuto e qualsiasi ulteriore dettaglio pertinente delle informazioni privilegiate rese pubbliche a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, in modo tale da consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;

  3. c) i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione del paragrafo 5 del presente articolo;

  4. d) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un'IIP di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

  5. e) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

  6. f) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

  7. g) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'IIP.

Art. 5 Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

Art. 5 bis Negoziazione algoritmica

1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche controlli dei sistemi e del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole dell'OMP a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.

2.

L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

3.

L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli di rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ne documenti l'effettiva applicazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE.

Art. 6 Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20:

  1. a) per modificare il presente regolamento:

    1. i) allineando le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1), 2), 3) e 5), al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia;

    2. ii) aggiornando le definizioni di cui a punto i) al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso;

  2. b) per integrare il presente regolamento stabilendo, tenuto conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:

  1. a) del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso, comprese le specificità dei mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;

  2. b) delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale e sui mercati delle merci e dei derivati;

  3. c) del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei consumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e

  4. d) dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei regolamento (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009.

Art. 7 Monitoraggio dei mercati

1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.

2.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l’Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso a livello nazionale.

Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un’azione di monitoraggio del mercato insieme all’autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l’autorità nazionale garante della concorrenza o l’organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e obblighi dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, all’articolo 8, paragrafo 5, prima frase e all’articolo 16.

3. L'Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e sull'applicazione del medesimo da parte dell'Agenzia, e la mette a disposizione del pubblico. In tale relazione l'Agenzia valuta tra l'altro l'operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l'integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se l'introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati possa contribuire ad accrescere la trasparenza del mercato. Tale relazione può essere integrata nella relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942.

Art. 7 bis Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1. L'Agenzia elabora e pubblica una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e un parametro di riferimento quotidiano per il GNL. Ai fini della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento per il GNL, l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi e i divieti imposti agli operatori di mercato stabiliti nel presente regolamento si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all'Agenzia a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Art. 7 ter Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e dei parametri di riferimento per il GNL

1. La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18:00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l'Agenzia pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19:00 CET o non appena tecnicamente possibile.

2. Ai fini del presente articolo l'Agenzia può avvalersi dei servizi di terzi.