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Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni2, in particolare l’articolo 25, paragrafo 8, l’articolo 26, paragrafo 9, l’articolo 29, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 5, l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 5, l’articolo 46, paragrafo 3, l’articolo 47, paragrafo 8 e l’articolo 49, paragrafo 4,

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse dato che riguardano requisiti organizzativi, tra cui la conservazione dei dati e la continuità operativa, e requisiti prudenziali, concernenti tra l’altro i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento, i controlli del rischio di liquidità, le linee di difesa in caso di inadempimento, le garanzie, la politica degli investimenti, l’esame dei modelli, le prove di stress e le prove a posteriori. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal titolo III e dal titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno che il presente regolamento tenga conto dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario emessi dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall’International Organization of Securities Commissions (Principi CPSS-IOSCO), che servono da riferimento mondiale per la regolamentazione dei requisiti delle controparti centrali (CCP).

Per essere sicure e solide in qualsiasi condizione di mercato, è importante che le CCP adottino procedure per una gestione prudente del rischio, che coprano adeguatamente tutti i rischi cui sono o possono essere esposte. In questo ambito, le norme di gestione dei rischi effettivamente applicate dalle CCP devono essere più rigorose di quelle previste dal presente regolamento se ciò è ritenuto opportuno ai fini della gestione dei rischi.

Per specificare chiaramente un numero limitato di concetti derivanti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i termini tecnici necessari per l’elaborazione della presente norma tecnica, occorre definire una serie di termini.

È importante garantire che le CCP di paesi terzi riconosciute non turbino il funzionamento ordinato dei mercati dell’Unione. Per questa ragione è essenziale assicurare che le CCP riconosciute non possano essere soggette a requisiti in materia di gestione del rischio inferiori agli standard dell’Unione, il che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare. Le informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ai fini del riconoscimento di una CCP di un paese terzo devono consentire a tale autorità di valutare se la CCP rispetti appieno i requisiti prudenziali applicabili in tale paese terzo. Inoltre, nel quadro della determinazione dell’equivalenza la Commissione deve assicurarsi che le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo siano equivalenti a ogni disposizione del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento.

Al fine di assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi l’Aesfem può richiedere informazioni aggiuntive a quelle strettamente necessarie per verificare che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012 siano soddisfatte.

Spetta all’autorità competente del paese terzo valutare continuamente che la CCP del paese terzo rispetti pienamente i requisiti prudenziali di tale paese. Le informazioni che la CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento è tenuta a fornire all’Aesfem devono servire non già a ripetere la valutazione svolta dall’autorità competente del paese terzo, bensì a garantire che la CCP sia effettivamente sottoposta a vigilanza e se del caso a misure di esecuzione della normativa in tale paese terzo, al fine di garantire un grado elevato di protezione degli investitori.

Per consentire all’Aesfem di svolgere una valutazione completa, occorre che le informazioni fornite dalla CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento siano integrate con le informazioni necessarie per valutare l’efficacia della vigilanza continua svolta dall’autorità competente del paese terzo nonché dei poteri di esecuzione della normativa di tale autorità e delle misure di esecuzione da essa intraprese. È necessario che tali informazioni siano fornite nell’ambito dell’accordo di cooperazione stabilito in conformità al regolamento (UE) n. 648/2012. Tale accordo di cooperazione deve garantire che l’Aesfem sia informata tempestivamente in merito a ogni azione di vigilanza o di esecuzione della normativa adottata nei confronti della CCP richiedente il riconoscimento, e a qualsiasi modifica delle condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla pertinente CCP e a qualsiasi aggiornamento delle informazioni inizialmente fornite dalla CCP nell’ambito della procedura di riconoscimento.

I requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di linee di responsabilità interne nel settore del rischio devono essere ulteriormente precisati ai fini dell’attuazione di un quadro in materia di gestione dei rischi che comprenda la struttura, i diritti e le responsabilità dei processi interni di gestione del rischio. È indispensabile che i dispositivi di governo societario tengano conto dei diversi regimi di diritto societario esistenti nell’Unione europea, al fine di garantire che le CCP operino nell’ambito di un quadro normativo solido.

Al fine di garantire che la CCP applichi le procedure appropriate per assicurare l’osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione3, occorre specificare il ruolo e le responsabilità della funzione di controllo della conformità della CCP.

È necessario definire chiaramente le responsabilità del consiglio e dell’alta dirigenza, nonché i requisiti minimi per il funzionamento del consiglio, in modo da assicurare che la struttura organizzativa della CCP le consenta di prestare servizi e svolgere attività in modo continuo e ordinato. È altresì necessario stabilire linee di responsabilità chiare e dirette per garantire l’obbligo di rendere conto.

Al fine di garantire una gestione sana e prudente della CCP, è importante che la sua politica retributiva disincentivi l’assunzione di rischi eccessivi. Perché la politica retributiva possa produrre gli effetti auspicati, è opportuno che sia adeguatamente controllata ed esaminata dal consiglio, il quale deve istituire un comitato specifico per controllare adeguatamente il rispetto delle politiche retributive.

Per garantire che la CCP operi con il livello di risorse umane necessario per adempiere tutti i propri obblighi, che essa risponda dell’esecuzione delle sue attività e che le autorità competenti abbiano i punti di contatto pertinenti nella CCP su cui vigilano, occorre che nella CCP vi sia almeno un responsabile della gestione dei rischi, un responsabile del controllo della conformità e un responsabile per le tecnologie.

La CCP deve valutare e controllare adeguatamente in che misura i membri del consiglio che fanno parte dei consigli di diverse entità siano esposti a conflitti di interessi, tanto all’interno quanto all’esterno del gruppo della CCP. Ai membri del consiglio deve essere impedito di appartenere a diversi consigli solo se ciò dà luogo a conflitti di interessi.

Al fine di disporre di una funzione di audit efficace, la CCP deve definire le responsabilità e le linee di segnalazione gerarchica dei suoi revisori interni, per garantire che le questioni rilevanti vengano sottoposte al consiglio della CCP e alle autorità competenti in modo tempestivo. Nello stabilire e mantenere una funzione di audit interno, occorre definirne chiaramente la missione, l’indipendenza e l’obiettività, l’ambito di applicazione e la responsabilità, i poteri, l’obbligo di rendere conto e le norme di funzionamento.

Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l’autorità competente pertinente abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per stabilire se la CCP rispetta le condizioni di autorizzazione. Occorre che tali informazioni siano messe a disposizione dalla CCP senza indebito ritardo.

I dati conservati dalla CCP devono facilitare una conoscenza approfondita delle sue esposizioni di credito nei confronti dei partecipanti diretti e permettere di controllare il rischio sistemico implicito. Essi devono inoltre consentire alle autorità competenti, all’Aesfem e ai membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di ricostruire adeguatamente il processo di compensazione, al fine di valutare la conformità con gli obblighi regolamentari, inclusi quelli di segnalazione. Una volta conservati, i dati servono alla CCP anche per rispettare i requisiti e gli obblighi regolamentari nei confronti dei partecipanti diretti e in caso di controversie.

Occorre che i dati comunicati dalla CCP ai repertori di dati sulle negoziazioni siano registrati per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto da parte della CCP degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e di accedere facilmente alle informazioni nei casi in cui queste non siano reperibili nei repertori di dati sulle negoziazioni.

Gli obblighi di conservazione dei dati sulle negoziazioni devono basarsi sugli stessi concetti utilizzati per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, al fine di garantire segnalazioni appropriate da parte della CCP.

Per garantire la continuità operativa in caso di interruzioni, il sito di elaborazione dati secondario della CCP deve essere ubicato a distanza sufficiente e in un luogo sufficientemente distinto sotto il profilo geografico da quello del sito primario, in modo da non essere soggetto allo stesso evento disastroso che potrebbe provocare l’indisponibilità del sito primario. Occorre prevedere scenari per poter analizzare l’impatto degli eventi di crisi sui servizi fondamentali, compresa l’indisponibilità dei sistemi a seguito di un disastro naturale. Occorre rivedere tali analisi periodicamente.

Le CCP sono infrastrutture dei mercati finanziari di importanza sistemica e devono poter ripristinare le funzioni principali entro due ore, con sistemi di back-up che idealmente entrino in funzione subito dopo un incidente. Le CCP devono anche assicurare un grado molto elevato di probabilità che nessun dato vada perso.

È importante che l’inadempimento di un partecipante diretto della CCP non causi danni significativi ad altri partecipanti al mercato. Pertanto, la CCP è tenuta a coprire attraverso i margini costituiti dal soggetto inadempiente almeno una quota rilevante delle perdite che la CCP potrebbe subire durante il processo di close out. Occorre adottare regole che stabiliscano la percentuale minima coperta dai margini per le diverse categorie di strumenti finanziari. Inoltre, le CCP devono seguire principi per adeguare i loro livelli di margine alle caratteristiche di ciascuno strumento finanziario o portafoglio da loro compensato.

Le CCP non devono ridurre i loro margini a un livello che compromette la loro sicurezza a causa dell’esistenza di un contesto fortemente concorrenziale. Per questo motivo, è opportuno che i calcoli dei margini rispettino requisiti specifici nelle loro componenti principali. In questo senso, i margini devono tener conto di tutta una serie di condizioni di mercato compresi i periodi di stress.

Occorre stabilire regole per specificare la percentuale e gli orizzonti temporali appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica. Tuttavia, per garantire che le CCP gestiscano adeguatamente il rischio cui sono esposte, è opportuno non specificare l’approccio che esse debbono adottare per calcolare i requisiti di margine a partire da tali parametri. Per le stesse ragioni, occorre consentire alle CCP di ricorrere a vari approcci metodologici affidabili per lo sviluppo della marginazione di portafoglio; occorre permettere loro di ricorrere a metodi basati sulle correlazioni tra il rischio di prezzo dello strumento finanziario o del set di strumenti finanziari che compensano, nonché a opportuni metodi basati su parametri statistici di dipendenza equivalenti.

Per determinare il periodo di tempo durante il quale la CCP è esposta al rischio di mercato connesso alla gestione di una posizione del soggetto inadempiente, la CCP deve prendere in considerazione le caratteristiche rilevanti degli strumenti finanziari o del portafoglio compensato, così come il loro livello di liquidità e l’entità della posizione o la sua concentrazione. Le CCP devono valutare con prudenza il tempo necessario per la chiusura completa della posizione di un soggetto inadempiente dopo l’ultima riscossione dei margini, l’entità della posizione e la sua concentrazione.

Al fine di evitare di provocare o aggravare l’instabilità finanziaria, le CCP devono, nella misura del possibile, adottare metodologie lungimiranti per il calcolo dei margini, che limitino la probabilità di variazioni procicliche dei requisiti di margine, senza compromettere la resilienza della CCP.

Un intervallo di confidenza più elevato per i derivati OTC è in genere giustificato dal fatto che per tali prodotti la fissazione del prezzo può essere meno affidabile e le serie di dati storici sui quali basare le stime dell’esposizione possono essere più brevi. Le CCP potrebbero compensare i derivati OTC che non sono interessati da tali fenomeni e hanno le stesse caratteristiche di rischio dei derivati quotati e devono essere in grado di compensare tali prodotti in modo uniforme, indipendentemente dal metodo di esecuzione.

Una definizione adeguata di condizioni di mercato estreme ma plausibili è una componente centrale della gestione dei rischi della CCP. Al fine di mantenere aggiornato il quadro di gestione dei rischi della CCP, le condizioni di mercato estreme ma plausibili non devono essere intese come un concetto statico, bensì come un concetto che evolve nel tempo e varia tra i mercati. Uno scenario di mercato può essere estremo ma plausibile per una CCP e non avere grande importanza per un’altra. La CCP deve stabilire un quadro di politica interna solido per individuare i mercati ai quali essa è esposta e impiegare una serie di norme minime comuni per la definizione di condizioni estreme ma plausibili in ogni singolo mercato individuato. È opportuno che essa consideri obiettivamente il rischio di pressioni simultanee su più mercati.

Al fine di garantire l’esistenza di dispositivi di governance adeguati e solidi, il quadro utilizzato dalla CCP per identificare condizioni di mercato estreme ma plausibili deve essere discusso dal comitato dei rischi e approvato dal consiglio. Esso deve essere riesaminato almeno una volta all’anno, con risultati discussi in seno al comitato dei rischi e poi condivisi con il consiglio. Il riesame deve garantire che i cambiamenti dell’entità e della concentrazione delle esposizioni della CCP nonché gli sviluppi dei mercati in cui opera siano inclusi nella definizione di condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tale riesame non deve tuttavia sostituirsi alla valutazione continua, da parte della CCP, dell’adeguatezza del suo fondo di garanzia in caso di inadempimento alla luce dell’evoluzione delle condizioni del mercato.

Per garantire una gestione efficace del rischio di liquidità, occorre che le CCP siano tenute ad istituire un quadro per la gestione di tale rischio. Tale quadro deve dipendere dalla natura degli obblighi stabiliti e trattare degli strumenti di cui la CCP dispone per valutare il rischio di liquidità cui è esposta, determinare le probabili pressioni future sulla liquidità e garantire l’adeguatezza delle sue risorse liquide.

Nel valutare l’adeguatezza delle loro risorse liquide, le CCP devono essere tenute a prendere in considerazione le dimensioni e la liquidità delle risorse di cui dispongono, nonché l’eventuale rischio di concentrazione di tali attività. È importante che le CCP siano in grado di identificare tutti i principali tipi di concentrazioni del rischio di liquidità nell’ambito delle loro risorse, in modo che tali risorse siano immediatamente disponibili quando necessario. È necessario che le CCP prendano anche in considerazione ulteriori rischi derivanti da molteplici relazioni, interdipendenze e concentrazioni.

Poiché la liquidità deve essere prontamente disponibile per operazioni con scadenza lo stesso giorno o persino infragiornaliere, la CCP potrebbe impiegare contante depositato presso la banca centrale di emissione, contante depositato presso banche commerciali meritevoli di credito, linee di credito impegnate, pronti contro termine impegnati, garanzie altamente negoziabili detenute in custodia e investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati. Il contante e le garanzie devono essere contati nel quadro delle risorse finanziarie liquide prestabilite solo a determinate condizioni.

Al fine di incentivare la CCP a stabilire requisiti prudenti e mantenere l’importo di tali requisiti a un livello adeguato evitando nel contempo l’arbitraggio regolamentare, è importante stabilire una metodologia comune per il calcolo e il mantenimento di un quantitativo specifico di risorse proprie dedicate che la CCP deve mantenere per utilizzarle nell’ambito delle linee di difesa in caso di inadempimento. È essenziale mantenere tali risorse a copertura delle perdite da inadempimenti separate e con una funzione distinta dai requisiti patrimoniali minimi della CCP che coprono diversi rischi ai quali le CCP potrebbero essere esposte.

È importante che le CCP applichino una metodologia coerente per il calcolo delle risorse proprie da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento, per garantire pari condizioni di concorrenza tra le CCP. Lasciare alla CCP la discrezionalità di applicare un metodo che non sia sufficientemente chiaro porterebbe a risultati molto diversi da una CCP all’altra, incentivando così l’arbitraggio regolamentare. È pertanto essenziale che la metodologia non attribuisca margini di discrezionalità alle CCP. A tal fine, è opportuno avere una semplice percentuale basata su una misura chiaramente identificabile e una metodologia chiara per garantire uniformità nel calcolo delle risorse proprie delle CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento.

Occorre stabilire un insieme minimo di criteri per assicurare che le garanzie accettabili siano altamente liquide e possano essere convertite in contante rapidamente e con un impatto minimo sui prezzi. Tali criteri devono riferirsi all’emittente della garanzia, alla misura in cui essa può essere liquidata sul mercato e alla correlazione o meno del suo valore con il merito di credito del partecipante che costituisce la garanzia, in modo da far fronte al possibile rischio di correlazione sfavorevole. È necessario che le CCP abbiano la possibilità di applicare ulteriori criteri se ciò è necessario per ottenere l’auspicato livello di solidità.

È opportuno che le CCP accettino unicamente garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo. Per assicurare che le garanzie detenute dalla CCP restino in qualsiasi momento altamente liquide, è necessario che la CCP stabilisca politiche e procedure trasparenti e prevedibili per valutare e monitorare continuamente la liquidità delle attività accettate come garanzia e attui metodologie di valutazione adeguate. A tal fine occorre altresì che la CCP preveda limiti di concentrazione volti a mantenere un grado sufficiente di diversificazione delle garanzie per assicurare che possano essere prontamente liquidate senza un rischio di mercato significativo che ne influenzi il valore. Nel determinare le proprie politiche in materia di garanzie ammissibili e limiti di concentrazione, esse devono tenere conto della disponibilità di tali garanzie a livello mondiale, alla luce dei potenziali effetti macroeconomici delle loro politiche.

Per evitare il rischio di correlazione sfavorevole, i partecipanti diretti non devono, in generale, essere autorizzati ad utilizzare come garanzia i propri titoli o titoli emessi da un’entità del loro stesso gruppo. Tuttavia, la CCP deve essere in grado di consentire ai partecipanti diretti di fornire obbligazioni garantite che siano poste al riparo dall’insolvenza dell’emittente. È necessario tuttavia che le garanzie sottostanti siano adeguatamente separate dall’emittente e soddisfino i criteri minimi per l’accettazione come garanzia. Un partecipante diretto non deve emettere strumenti finanziari con l’obiettivo principale di farli utilizzare come garanzia da un altro partecipante diretto.

Per garantire la sicurezza delle CCP, è opportuno che esse accettino la garanzia di una banca commerciale solo dopo una valutazione approfondita dell’emittente e del quadro giuridico, contrattuale e operativo di tale garanzia. Occorre evitare che le CCP abbiano esposizioni non garantite verso banche commerciali. Pertanto, le garanzie di banche commerciali possono essere accettate solo a condizioni rigorose, che sono generalmente soddisfatte in mercati caratterizzati da un’elevata concentrazione di banche commerciali disponibili a fornire credito ai partecipanti diretti non finanziari. Per questo motivo occorre consentire un limite di concentrazione più elevato in questi casi.

Per limitare il suo rischio di mercato, la CCP deve essere tenuta a valutare le sue garanzie almeno quotidianamente. Occorre che la CCP applichi scarti di garanzia prudenti, che rispecchino la potenziale diminuzione di valore della garanzia nell’intervallo di tempo tra la sua ultima rivalutazione e il momento entro il quale si può ragionevolmente ritenere che la garanzia sarà liquidata in condizioni di stress dei mercati. Il livello delle garanzie deve inoltre tener conto delle potenziali esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole.

L’applicazione di scarti di garanzia deve permettere alla CCP di evitare aggiustamenti consistenti e imprevisti dell’importo della garanzia richiesta, in modo da scongiurare, nella misura del possibile, effetti prociclici.

Le CCP non devono concentrare le garanzie su un numero limitato di emittenti o di attività, in modo da evitare possibili effetti significativi negativi sui prezzi in caso di liquidazione della garanzia in un breve periodo di tempo. Le concentrazioni delle posizioni in garanzie non devono essere considerate altamente liquide per questo motivo.

Occorre considerare il rischio di liquidità, di credito e di mercato a livello sia di portafoglio che di singolo strumento finanziario. Un portafoglio concentrato può avere un notevole effetto negativo sulla liquidità delle garanzie o degli strumenti finanziari nei quali la CCP può investire le proprie risorse finanziarie, essendo improbabile che la vendita di grandi posizioni in condizioni di stress dei mercati sia fattibile senza deprimere i prezzi del mercato. Per lo stesso motivo, è necessario che le garanzie mantenute dalla CCP siano monitorate e valutate su base continua per garantire che rimangano liquide.

I mercati dei derivati su prodotti energetici sono fortemente interconnessi con i mercati spot dei prodotti e sono caratterizzati da una proporzione elevata di partecipanti diretti non finanziari. In tali mercati un numero significativo di partecipanti sono anche produttori dei prodotti sottostanti. L’accesso a un numero sufficiente di garanzie a pieno sostegno delle garanzie di banche commerciali potrebbe richiedere un sostanziale disinvestimento delle posizioni attuali da parte dei partecipanti diretti non finanziari o potrebbe impedire loro di continuare a compensare le loro posizioni in qualità di partecipante diretto di una CCP. Tale processo potrebbe causare perturbazioni nei mercati dell’energia, in termini di liquidità e diversificazione dei partecipanti al mercato. Pertanto occorre che la sua applicazione sia posticipata secondo un calendario ben stabilito.

Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 648/2012, tutti i settori devono essere soggetti a requisiti simili nella forma finale delle norme loro applicabili. Le imprese che producono energia operano attualmente in un quadro consolidato; occorrerà tempo per adattarlo alle nuove prescrizioni stabilite se si vogliono evitare conseguenze negative per l’economia reale. Si ritiene pertanto opportuno stabilire una data di applicazione per tali tipi di mercati che consenta un’adeguata transizione dall’attuale prassi al fine di non compromettere indebitamente la struttura e la liquidità del mercato.

Occorre che la politica di investimento della CCP attribuisca la massima priorità ai principi di conservazione del capitale e di massimizzazione della liquidità. La politica di investimento deve inoltre garantire che non sorgano conflitti con gli interessi commerciali della CCP.

I criteri che gli strumenti finanziari devono soddisfare per essere considerati investimenti ammissibili per la CCP devono tener conto dei principi CPSS-IOSCO, precisamente del principio n. 16, al fine di garantire la coerenza internazionale. In particolare, la CCP deve essere tenuta ad applicare norme restrittive riguardanti l’emittente dello strumento finanziario, la trasferibilità dello strumento finanziario ed il rischio di credito, di mercato, di volatilità e di cambio dello strumento finanziario. Occorre che la CCP garantisca di non compromettere le misure adottate per limitare l’esposizione al rischio dei suoi investimenti a causa di esposizioni eccessive verso un singolo strumento finanziario, tipo di strumento finanziario, singolo emittente, tipo di emittente o singolo depositario.

L’uso di derivati da parte di una CCP la espone a ulteriori rischi di credito e di mercato ed è pertanto necessario definire un insieme limitato di circostanze in cui le CCP possano investire le proprie risorse finanziarie in prodotti derivati. Dato che l’obiettivo di una CCP dovrebbe essere quello di avere una posizione netta pari a zero (flat position) per quanto riguarda il rischio di mercato, gli unici rischi che la CCP dovrebbe avere la necessità di coprire sono quelli relativi alle garanzia che essa accetta o ai rischi derivanti dall’inadempimento di un partecipante diretto. I rischi riguardanti le garanzie che la CCP accetta possono essere adeguatamente gestiti mediante scarti di garanzia e non si ritiene necessario che la CCP utilizzi i derivati in questo contesto. La CCP deve utilizzare i derivati soltanto per la gestione del rischio di liquidità derivante da esposizioni verso valute diverse e ai fini della copertura del portafoglio di un partecipante diretto inadempiente e solo se le procedure di gestione degli inadempimenti della CCP prevedono tale uso.

Per garantirne la sua sicurezza, la CCP deve essere autorizzata a mantenere solo quote minime di contante in depositi non garantiti. Nel garantire il suo contante, la CCP deve sempre provvedere ad essere adeguatamente protetta contro il rischio di liquidità.

Occorre stabilire obblighi rigorosi in materia di prove di stress e prove a posteriori per garantire che i modelli della CCP, i relativi metodi e il quadro per la gestione del rischio di liquidità funzionino correttamente, tenuto conto di tutti i rischi cui la CCP è esposta, in modo che la CCP disponga costantemente di risorse adeguate per coprire tali rischi.

Per garantire l’applicazione coerente degli obblighi in capo alle CCP, è necessario stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i tipi di prove da effettuare, comprese le prove di stress e le prove a posteriori. Al fine di tenere conto dell’ampia gamma di titoli e contratti finanziari derivati che potranno essere compensati in futuro, riflettere le differenze tra gli approcci delle CCP in materia di gestione dell’attività e dei rischi, integrare gli sviluppi futuri e i nuovi rischi e garantire la flessibilità necessaria, è necessario un approccio basato sui rischi.

Nel convalidare i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP è importante ricorrere ad un adeguato soggetto indipendente in modo da poter trovare e applicare le eventuali misure correttive necessarie prima della loro attuazione ed evitare conflitti di interessi rilevanti. Il soggetto indipendente deve essere sufficientemente separato dal comparto della CCP che svilupperà, attuerà e gestirà il modello o le politiche oggetto di riesame e non deve presentare un conflitto di interessi rilevante. Tali condizioni potrebbero essere soddisfatte da un soggetto interno subordinato ad una struttura gerarchica separata o da un soggetto esterno.

Varie risorse finanziarie della CCP, in particolare i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie, sono intese a coprire diversi scenari e obiettivi. È quindi necessario prevedere requisiti specifici per tenere conto di questi obiettivi e per garantire una coerente applicazione da parte di tutte le CCP. Nel valutare la necessaria copertura la CCP non deve compensare eventuali esposizioni tra partecipanti diretti inadempienti, per evitare di ridurre gli effetti potenziali di tali esposizioni.

I diversi tipi di strumenti finanziari che la CCP può compensare sono soggetti ad una varietà di rischi specifici. La CCP deve pertanto essere tenuta a considerare nei modelli, nelle relative metodologie e nel quadro per la gestione del rischio di liquidità tutti i rischi pertinenti ai mercati cui fornisce servizi di compensazione, per poter misurare adeguatamente la sua potenziale esposizione futura. Affinché tali rischi siano adeguatamente considerati, occorre che le prove di stress includano i rischi specifici dei diversi tipi di strumenti finanziari.

Per garantire che il modello per il calcolo dei margini iniziali rifletta adeguatamente le sue esposizioni potenziali, oltre a sottoporre quotidianamente a prove a posteriori la copertura dei margini per valutare l’adeguatezza del margine richiesto, la CCP deve sottoporre a prove a posteriori anche i parametri e le ipotesi chiave del modello. Ciò è essenziale per garantire che i modelli delle CCP calcolino con precisione il margine iniziale.

Una rigorosa analisi di sensitività dei requisiti di margine può assumere un’importanza maggiore quando i mercati sono illiquidi o volatili e deve essere utilizzata per determinare l’impatto delle variazioni dei parametri importanti del modello. L’analisi di sensitività è uno strumento efficace per individuare le carenze nascoste che non possono essere scoperte attraverso le prove a posteriori.

In caso di mancata esecuzione di prove di stress e di prove a posteriori a scadenze regolari, le risorse finanziarie e liquide della CCP potrebbero risultare inadeguate a coprire i rischi reali cui essa è esposta. La realizzazione delle prove appropriate permetterà inoltre che i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità possano far fronte prontamente all’evoluzione dei mercati e ai nuovi rischi. Occorre che i risultati delle prove siano utilizzati prontamente dalla CCP per rivedere i modelli, le relative metodologie e il quadro di gestione del rischio di liquidità.

La modellizzazione di condizioni di mercato estreme può aiutare la CCP a determinare i limiti dei suoi attuali modelli, del quadro di gestione del rischio di liquidità e delle risorse finanziarie e liquide. È necessario, tuttavia, che la CCP dia prova di giudizio nella modellizzazione dei diversi mercati e prodotti. Le prove di reverse stress devono essere considerate un utile strumento di gestione, per quanto non il principale, per determinare il livello appropriato delle risorse finanziarie.

La partecipazione dei partecipanti diretti, dei clienti e degli altri soggetti interessati alla verifica delle procedure di gestione degli inadempimenti della CCP, tramite esercizi di simulazione, è essenziale per garantire che abbiano la comprensione e la capacità operativa di partecipare con successo ad una situazione di gestione di inadempimenti. Esercizi di simulazione devono riprodurre uno scenario di inadempimento per dimostrare i ruoli e le responsabilità dei partecipanti diretti, dei clienti e degli altri soggetti interessati. È inoltre importante che la CCP sia dotata di meccanismi adeguati che le consentano di accertare se siano necessari interventi correttivi e di individuare l’eventuale mancanza di chiarezza delle norme e delle procedure o il margine di discrezionalità da loro concesso. La verifica delle procedure di gestione degli inadempimenti della CCP è particolarmente importante quando ci si basa sul fatto che i partecipanti diretti non inadempienti o i terzi aiutino nel processo di compensazione per close out e quando le procedure in caso di inadempimento non sono mai state testate in un’effettiva situazione di inadempimento.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione.

L’Aesfem ha consultato, laddove pertinenti, l’Autorità bancaria europea (ABE), il Comitato europeo per il rischio sistemico e i membri del SEBC, prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)4, l’Aesfem ha condotto consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Informazioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «rischio di base»: il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla controparte centrale (CCP);

  2. 2) «intervallo di confidenza»: la percentuale di movimenti delle esposizioni per ciascuno strumento finanziario compensato in uno specifico periodo di riferimento storico che la CCP è tenuta a coprire lungo un determinato periodo di liquidazione;

  3. 3) «rendimento di utilità»: i benefici derivanti dalla proprietà diretta del bene fisico; è influenzato sia dalle condizioni di mercato che da fattori quali i costi per lo stoccaggio fisico;

  4. 4) «margini»: margini di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 che possono includere i margini iniziali e i margini di variazione;

  5. 5) «margine iniziale»: margine riscosso dalla CCP per coprire la futura esposizione potenziale nei confronti dei partecipanti diretti che lo forniscono e, se pertinente, delle CCP interoperabili nell’intervallo di tempo tra l’ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito di un inadempimento di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile;

  6. 6) «margine di variazione»: margine riscosso o pagato per riflettere le attuali esposizioni derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato;

  7. 7) «rischio di inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default risk)»: il rischio che una controparte o un emittente diventi inadempiente improvvisamente, prima che il mercato abbia avuto il tempo di includere nei propri calcoli un incremento del suo rischio di inadempimento;

  8. 8) «periodo di liquidazione»: il periodo utilizzato per il calcolo dei margini che la CCP stima necessari al fine di gestire la sua esposizione nei confronti di un partecipante inadempiente e durante il quale la CCP è esposta al rischio di mercato connesso alla gestione delle posizioni di soggetti inadempienti;

  9. 9) «periodo di riferimento storico»: il periodo di riferimento per il calcolo della volatilità storica;

  10. 10) «eccezione nel risultato di una prova»: risultato di una prova da cui emerge che il modello o il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP non ha determinato il livello di copertura previsto;

  11. 11) «rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk)»: il rischio derivante dall’esposizione verso una controparte o un emittente quando le garanzie fornite dalla controparte o emesse dall’emittente sono fortemente correlate con il suo rischio di credito.

Capo II. RICONOSCIMENTO DELLE CCP DI PAESI TERZI [Articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 2 Informazioni da fornire all’Aesfem per il riconoscimento delle CCP

La domanda di riconoscimento presentata da una CCP stabilita in un paese terzo contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. a) la denominazione completa della persona giuridica;

  2. b) l’identità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata;

  3. c) l’elenco degli Stati membri nei quali la CCP intende prestare i suoi servizi;

  4. d) le categorie di strumenti finanziari compensati;

  5. e) informazioni dettagliate da includere nel sito Internet dell’Aesfem a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  6. f) informazioni dettagliate in merito alle risorse finanziarie, alla forma e ai metodi di detenzione di tali risorse e alle disposizioni per preservarle, comprese le procedure di gestione degli inadempimenti;

  7. g) informazioni dettagliate sulla metodologia per il calcolo dei margini e del fondo di garanzia in caso di inadempimento;

  8. h) l’elenco delle garanzie reali ammissibili;

  9. i) una ripartizione dei valori compensati, in forma prospettica se necessario, per ciascuna valuta dell’Unione compensata;

  10. j) i risultati delle prove di stress e a posteriori effettuate nel corso dell’anno precedente la data della domanda;

  11. k) le norme e procedure interne, con le prove della loro piena conformità con i requisiti applicabili in tale paese terzo;

  12. l) informazioni dettagliate in merito ad eventuali accordi di esternalizzazione;

  13. m) informazioni dettagliate sul rispetto dei requisiti di segregazione e sulla relativa solidità ed esecutività giuridica;

  14. n) informazioni dettagliate sui requisiti di accesso alla CCP e sui termini per la sospensione e la cancellazione della qualità di partecipante;

  15. o) informazioni dettagliate in merito a eventuali accordi di interoperabilità, comprese le informazioni fornite all’autorità competente del paese terzo ai fini della valutazione dell’accordo.

Capo III. REQUISITI ORGANIZZATIVI [Articolo 26 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 3 Dispositivi di governo societario

1. Le componenti chiave dei dispositivi di governo societario della CCP che ne definiscono la struttura organizzativa, e le politiche, le procedure e i processi chiaramente specificati e ben documentati in base ai quali operano il suo consiglio e la sua alta dirigenza includono quanto segue:

  1. a) la composizione, il ruolo e le responsabilità del consiglio e di eventuali comitati istituiti dal consiglio;

  2. b) i ruoli e le responsabilità della dirigenza;

  3. c) la struttura dell’alta dirigenza;

  4. d) le linee di responsabilità tra l’alta dirigenza e il consiglio;

  5. e) le procedure per la nomina dei membri del consiglio e dell’alta dirigenza;

  6. f) l’assetto delle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di controllo interno;

  7. g) i processi per garantire l’obbligo di rendere conto alle parti in causa.

2. La CCP dispone di personale adeguato per rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 648/2012. La CCP non condivide il personale con altre entità del gruppo, salvo nell’ambito di un accordo di esternalizzazione, conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. La CCP stabilisce linee di responsabilità chiare, coerenti e ben documentate. Essa assicura che le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie siano svolte da persone diverse, che siano dipendenti della CCP aventi la responsabilità esclusiva di esercitare tali funzioni.

4. La CCP appartenente ad un gruppo tiene conto delle implicazioni del gruppo per i propri dispositivi di governo societario, in particolare del fatto di disporre o meno del necessario grado di indipendenza per soddisfare gli obblighi regolamentari in quanto persona giuridica distinta e dell’eventualità che la sua indipendenza possa essere compromessa dalla struttura del gruppo o dal fatto che qualsiasi membro del consiglio sia anche membro del consiglio di altre entità dello stesso gruppo. In particolare, tale CCP considera procedure specifiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, anche in relazione agli accordi di esternalizzazione.

5. Se la CCP ha un sistema dualistico, il ruolo e le responsabilità del consiglio quali stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 648/2012 sono assegnati al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione, a seconda del caso.

6. Le politiche, le procedure, i sistemi e i controlli in materia di gestione dei rischi fanno parte di un quadro di governo societario coerente e organico che è rivisto e aggiornato periodicamente.

Art. 4 Meccanismi di gestione dei rischi e di controllo interno

1. La CCP dispone di un quadro solido per la gestione globale di tutti i rischi concreti ai quali è o può essere esposta. Essa stabilisce politiche, procedure e sistemi documentati per l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio e la gestione di tali rischi. La CCP struttura le politiche, le procedure e i sistemi per la gestione dei rischi in modo da assicurarsi che i partecipanti diretti gestiscano correttamente e contengano i rischi cui espongono la CCP.

2. La CCP adotta una visione integrata e globale di tutti i rischi rilevanti. Questi comprendono i rischi cui la espongono i suoi partecipanti diretti e, per quanto possibile, i suoi clienti, e che essa comporta per essi, nonché i rischi cui la espongono altre entità, e che essa comporta per esse, come ad esempio, ma non solo, le CCP interoperabili, i sistemi di pagamento e di regolamento titoli, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità, i sistemi di deposito accentrato, le sedi di negoziazione servite dalla CCP e altri fornitori di servizi essenziali.

3. La CCP sviluppa idonei strumenti di gestione dei rischi così da essere in grado di gestire e riferire su tutti i rischi rilevanti. Questi includono l’identificazione e la gestione delle interdipendenze del sistema, del mercato o di altro genere. Se la CCP presta servizi connessi alla compensazione che presentano un profilo di rischio distinto dalle sue funzioni e comportano potenzialmente notevoli rischi aggiuntivi, essa gestisce tali rischi aggiuntivi in modo adeguato. Ciò può comprendere la separazione giuridica dei servizi aggiuntivi, forniti dalla CCP, dalle sue funzioni fondamentali.

4. I dispositivi di governo societario garantiscono che il consiglio della CCP assuma la responsabilità finale per la gestione dei rischi della CCP. Il consiglio definisce, determina e documenta il livello adeguato di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio per la CCP. Il consiglio e l’alta dirigenza assicurano che le politiche, le procedure e i controlli della CCP siano coerenti con i suoi livelli di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio e stabiliscano come la CCP individua, riferisce, monitora e gestisce i rischi.

5. La CCP dispone di solidi sistemi di informazione e di controllo del rischio che consentano alla CCP stessa e, se del caso, ai suoi partecipanti diretti e, nella misura del possibile, ai suoi clienti di ottenere tempestivamente informazioni e applicare politiche e procedure di gestione dei rischi in modo appropriato. Tali sistemi garantiscono almeno che le esposizioni di credito e di liquidità siano oggetto di controllo continuo a livello della CCP, del partecipante diretto e, per quanto possibile, del cliente.

6. La CCP assicura che la funzione di gestione del rischio disponga dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e abbia adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti e che essa sia sufficientemente indipendente dalle altre funzioni della CCP. Il responsabile della gestione dei rischi della CCP attua il quadro di gestione dei rischi, comprese le politiche e le procedure istituite dal consiglio.

7. La CCP dispone di adeguati meccanismi di controllo interno per assistere il consiglio nel controllo e nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle sue politiche, procedure e sistemi di gestione dei rischi. Tali meccanismi comprendono procedure amministrative e contabili solide, una funzione di controllo della conformità robusta e una funzione di audit interno e di convalida o di revisione indipendente.

8. La CCP prepara su base annua un bilancio di esercizio che è oggetto di revisione da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 5 Politica e procedure per il controllo della conformità

1. La CCP stabilisce, attua e mantiene politiche e procedure adeguate volte a rilevare l’eventuale rischio che la CCP stessa e i suoi dipendenti non rispettino gli obblighi che le sono imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012, nonché i rischi connessi, e mette in atto misure e procedure idonee a minimizzare tale rischio e a consentire alle autorità competenti di esercitare i loro poteri in modo efficace a norma di tali regolamenti.

2.

La CCP si assicura che le sue regole, procedure e accordi contrattuali siano chiari ed esaurienti e garantiscano la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012, nonché a tutti gli altri requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza.

Le regole, le procedure e gli accordi contrattuali della CCP sono registrati per iscritto o su altro supporto durevole. Tali regole, procedure e accordi contrattuali e l’eventuale materiale di accompagnamento sono precisi, aggiornati e prontamente disponibili per l’autorità competente, i partecipanti diretti e, se del caso, i clienti.

La CCP analizza le sue regole, le sue procedure e i suoi accordi contrattuali e ne controlla la solidità. Se necessario, ai fini della presente analisi sono chiesti pareri giuridici indipendenti. La CCP pone in essere una procedura per proporre e attuare modifiche alle sue regole e procedure e, prima dell’attuazione di modifiche sostanziali, consultare tutti i partecipanti diretti interessati e sottoporre le modifiche proposte all’autorità competente.

3. Nell’elaborare le regole, le procedure e gli accordi contrattuali la CCP tiene conto dei principi di regolamentazione, delle norme di settore e dei protocolli di mercato pertinenti e indica chiaramente se tali pratiche siano state incorporate nella documentazione che disciplina i diritti e gli obblighi della CCP, dei suoi partecipanti diretti e di altri terzi interessati.

4.

La CCP individua e analizza i potenziali conflitti di leggi ed elabora regole e procedure volte ad attenuare il rischio giuridico derivante da tali potenziali conflitti. Se necessario, la CCP chiede pareri giuridici indipendenti ai fini di tale analisi.

Le regole e le procedure della CCP indicano chiaramente la legge che si applica a ciascun aspetto delle attività e delle operazioni della CCP.

Art. 6 Funzione di controllo della conformità

1.

La CCP stabilisce e mantiene una funzione permanente ed effettiva di controllo della conformità che operi in modo indipendente dalle altre funzioni della CCP. Essa assicura che la funzione di controllo della conformità disponga dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti.

Nello stabilire la funzione di verifica della conformità, la CCP tiene conto della natura, della portata e della complessità della sua attività commerciale nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di tale attività commerciale.

2. Il responsabile del controllo della conformità svolge quanto meno i seguenti compiti:

  1. a) controlla e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure messe in atto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della CCP;

  2. b) amministra le politiche e procedure di controllo della conformità stabilite dall’alta dirigenza e dal consiglio;

  3. c) fornisce consulenza e assistenza alle persone responsabili per lo svolgimento dei servizi e delle attività della CCP ai fini dell’osservanza degli obblighi imposti alla CCP dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e di altri requisiti regolamentari, se del caso;

  4. d) riferisce periodicamente al consiglio in merito alla conformità della CCP e dei suoi dipendenti al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012;

  5. e) stabilisce procedure per porre efficacemente rimedio ai casi di mancata conformità;

  6. f) assicura che i soggetti pertinenti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipino alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare e che eventuali conflitti d’interesse di tali persone siano opportunamente individuati ed eliminati.

Art. 7 Struttura organizzativa e separazione delle linee di responsabilità

1. La CCP definisce la composizione, il ruolo e le responsabilità del consiglio, dell’alta dirigenza e di eventuali comitati istituiti dal consiglio. Tali disposizioni sono specificate in modo chiaro e ben documentate. Il consiglio istituisce quanto meno un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e un comitato per le remunerazioni. Il comitato dei rischi istituito a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012 è un comitato consultivo del consiglio.

2. Il consiglio assume almeno le seguenti responsabilità:

  1. a) definisce obiettivi e strategie chiari per la CCP;

  2. b) controlla effettivamente l’alta dirigenza;

  3. c) definisce adeguate politiche retributive;

  4. d) istituisce e sorveglia la funzione di gestione del rischio;

  5. e) sorveglia la funzione di controllo della conformità e la funzione di controllo interno;

  6. f) sorveglia gli accordi di esternalizzazione;

  7. g) verifica la conformità con tutte le disposizioni del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e con tutti gli altri requisiti regolamentari e di vigilanza;

  8. h) risponde della sua condotta agli azionisti o ai titolari e ai dipendenti, ai partecipanti diretti e ai loro clienti e agli altri soggetti interessati.

3. L’alta dirigenza assume almeno le seguenti responsabilità:

  1. a) assicura la coerenza delle attività della CCP con gli obiettivi e le strategie stabiliti dal consiglio;

  2. b) concepisce e stabilisce procedure di controllo della conformità e di controllo interno che promuovono gli obiettivi della CCP;

  3. c) sottopone periodicamente le procedure di controllo interno a riesame e verifica;

  4. d) garantisce che siano destinate risorse sufficienti alla gestione dei rischi e al controllo della conformità;

  5. e) partecipa attivamente al processo di controllo dei rischi;

  6. f) garantisce che si tenga debitamente conto dei rischi cui è esposta la CCP a causa della sua attività di compensazione e delle attività ad essa connesse.

4. Qualora il consiglio deleghi compiti ai comitati o ai sottocomitati, conserva il compito di approvare le decisioni che potrebbero avere un impatto significativo sul profilo di rischio della CCP.

5. Le disposizioni in base alle quali operano il consiglio e l’alta dirigenza comprendono procedure per individuare, affrontare e gestire i potenziali conflitti di interessi dei membri del consiglio e dell’alta dirigenza.

6. La CCP dispone di linee di responsabilità chiare e dirette tra il consiglio e l’alta dirigenza al fine di assicurare che l’alta dirigenza sia responsabile per le sue prestazioni. Le linee di responsabilità per la gestione dei rischi, il controllo della conformità e l’audit interno sono chiare e distinte da quelle per le altre attività della CCP. Il responsabile della gestione dei rischi riferisce al consiglio, direttamente o tramite il presidente del comitato dei rischi. Il responsabile del controllo della conformità e la funzione di audit interno riferiscono direttamente al consiglio.

Art. 8 Politica retributiva

1. Il comitato per le remunerazioni elabora e sviluppa ulteriormente la politica retributiva, ne controlla l’attuazione da parte dell’alta dirigenza e ne rivede periodicamente il funzionamento concreto. La politica stessa è documentata e rivista almeno una volta all’anno.

2. La politica retributiva è concepita in modo da conciliare il livello e la struttura delle retribuzioni con una prudente gestione dei rischi. Essa tiene conto dei potenziali rischi futuri, nonché dei rischi esistenti e di quelli verificatisi in passato. Le scadenze dei pagamenti tengono conto dell’orizzonte temporale dei rischi. In particolare in caso di retribuzioni variabili, la politica tiene in debito conto gli eventuali disallineamenti tra i tempi delle prestazioni e i tempi dei rischi e garantisce che i pagamenti siano differiti se necessario. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono equilibrate e compatibili con l’allineamento ai rischi.

3. La politica retributiva prevede che il personale addetto alle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di audit interno sia retribuito in modo indipendente dai risultati economici della CCP. Il livello della retribuzione è adeguato sia in termini di responsabilità che in confronto al livello della retribuzione nei settori operativi.

4. La politica retributiva è soggetta a audit indipendente, su base annuale. I risultati degli audit sono messi a disposizione dell’autorità competente.

Art. 9 Sistemi informatici

1.

La CCP concepisce i suoi sistemi informatici in modo affidabile e sicuro e garantisce che siano in grado di trattare le informazioni di cui la CCP necessita per svolgere le proprie attività ed eseguire le operazioni in modo sicuro ed efficace.

L’architettura informatica è ben documentata. I sistemi sono concepiti per gestire le esigenze operative della CCP e i rischi cui la CCP è esposta, sono solidi, anche in condizioni di stress dei mercati, e sono scalabili, se necessario, per il trattamento di informazioni supplementari. La CCP dispone procedure e la programmazione di capacità, comprese capacità ridondanti sufficienti, per consentire al sistema di trattare tutte le restanti operazioni prima della fine della giornata in caso si verifichino interruzioni di grave entità. La CCP prevede procedure per l’introduzione di nuove tecnologie, ivi compresi chiari piani di ripristino.

2. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza nel processo di trattamento delle informazioni e per consentire la connettività con i suoi partecipanti diretti, i suoi clienti e i suoi fornitori di servizi, la CCP basa i propri sistemi informatici sulle norme tecniche riconosciute a livello internazionale e sulle migliori pratiche del settore. La CCP sottopone i suoi sistemi a prove rigorose, simulando condizioni di stress, prima di avviarne l’utilizzazione, dopo aver apportato cambiamenti significativi e dopo un’interruzione di grave entità. I partecipanti diretti e i clienti, le CCP interoperabili e le altre parti interessate partecipano, secondo le opportune modalità, nella progettazione e nell’esecuzione di tali prove.

3. La CCP mantiene un solido quadro di sicurezza informatica che gestisca adeguatamente il rischio cui essa è esposta in questo ambito. Il quadro prevede anche meccanismi, politiche e procedure appropriati per proteggere le informazioni dalla divulgazione non autorizzata, per garantire l’accuratezza e l’integrità dei dati e per assicurare la disponibilità dei servizi della CCP.

4. Il quadro di sicurezza informatica comprende almeno i seguenti elementi:

  1. a) controlli sull’accesso al sistema;

  2. b) adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l’uso illecito dei dati;

  3. c) dispositivi specifici per preservare l’autenticità e l’integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche;

  4. d) reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza interruzioni di grave entità;

  5. e) tracce di audit.

5. I sistemi informatici e il quadro di sicurezza informatica sono riesaminati almeno una volta all’anno. Essi sono oggetto di audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente.

Art. 10 Informativa

1.

La CCP rende pubbliche le seguenti informazioni a titolo gratuito:

  1. a) informazioni riguardanti i suoi dispositivi di governo societario, in particolare

    1. i) la sua struttura organizzativa, nonché gli obiettivi e le strategie principali;

    2. ii) gli elementi chiave della politica retributiva;

    3. iii) le informazioni finanziarie fondamentali, compreso il suo bilancio più recente sottoposto a revisione contabile;

  2. b) informazioni riguardanti le proprie regole, in particolare:

    1. i) le procedure di gestione degli inadempimenti, le procedure in generale e i testi supplementari;

    2. ii) le informazioni pertinenti sulla continuità operativa;

    3. iii) le informazioni sui sistemi, sulle tecniche e sulle prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP in conformità al capo XII;

    4. iv) tutte le informazioni pertinenti sul suo assetto e le sue operazioni, nonché sui diritti e gli obblighi dei partecipanti diretti e dei clienti, necessarie a consentire loro di identificare chiaramente e comprendere pienamente i rischi e i costi connessi all’utilizzo dei servizi della CCP;

    5. v) gli attuali servizi di compensazione della CCP, comprese informazioni dettagliate su quanto essa fornisce nell’ambito di ciascun servizio;

    6. vi) i sistemi, le tecniche e le prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP, in particolare informazioni sulle risorse finanziarie, sulla politica di investimento, sulle fonti dei dati sui prezzi e sui modelli utilizzati nei calcoli dei margini;

    7. vii) la legge e le regole che disciplinano:

      1. 1) l’accesso alla CCP;

      2. 2) i contratti stipulati dalla CCP con i partecipanti diretti e, ove possibile, i clienti;

      3. 3) i contratti che la CCP accetta di compensare;

      4. 4) gli accordi di interoperabilità;

      5. 5) l’uso delle garanzie e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, ivi compresa la liquidazione delle posizioni e delle garanzie e la misura in cui la garanzia è tutelata contro la rivalsa di terzi;

  3. c) le informazioni sulle garanzie ammissibili e sugli scarti di garanzia applicabili;

  4. d) l’elenco di tutti gli attuali partecipanti diretti, nonché i criteri relativi alla loro ammissione, sospensione e uscita.

Qualora l’autorità competente concordi con la CCP che le informazioni di cui alle lettere b) o c), del presente paragrafo possono mettere a rischio segreti aziendali o la sicurezza e la solidità della CCP, quest’ultima può decidere di divulgare tali informazioni con modalità tali da prevenire o ridurre tali rischi o di non divulgarle.

2. La CCP rende pubbliche, a titolo gratuito, le informazioni concernenti eventuali modifiche rilevanti dei suoi dispositivi di governo societario, dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche fondamentali nonché delle sue regole e procedure applicabili.

3. Le informazioni da comunicare al pubblico sono accessibili sul sito web della CCP. Le informazioni sono disponibili almeno in una lingua di uso corrente nel settore della finanza internazionale.

Art. 11 Audit interno

1. La CCP istituisce e mantiene una funzione di audit interno che è distinta e indipendente dalle altre funzioni e attività della CCP e ha i seguenti compiti:

  1. a) istituisce, attua e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi di governo societario della CCP;

  2. b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);

  3. c) verifica l’osservanza di tali raccomandazioni;

  4. d) riferisce le questioni di audit interno al consiglio.

2. La funzione di audit interno dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha accesso a tutti i documenti pertinenti per l’esercizio della sua attività. È sufficientemente indipendente dalla dirigenza e riferisce direttamente al consiglio.

3. L’audit interno valuta l’efficacia dei processi di gestione dei rischi e dei meccanismi di controllo della CCP in modo proporzionato ai rischi che devono affrontare le diverse aree di attività e indipendente dalle aree valutate. La funzione di audit interno dispone dell’accesso alle informazioni necessario per esaminare tutte le attività e le operazioni, i processi e i sistemi della CCP, comprese le attività esternalizzate.

4. Gli audit interni si basano su un piano di audit globale che è riesaminato e presentato all’autorità competente almeno una volta all’anno. La CCP assicura che audit speciali possano essere effettuati a breve termine a seguito del verificarsi di eventi. La programmazione e revisione degli audit è approvata dal consiglio.

5. Le operazioni di compensazione, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e i conti della CCP sono soggetti a audit indipendenti. Tali audit hanno luogo, quanto meno, su base annuale.