Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Capo II. Disposizioni generali
Sezione 1. Calcolo delle attività gestite (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE)
Art. 2 Calcolo del valore totale delle attività gestite
1. Per godere della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA:
a) comunica tutti i FIA per i quali è nominato gestore esterno o i FIA per i quali è il gestore, laddove la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna, come previsto all’articolo 5 della direttiva 2011/61/UE;
b) comunica il portafoglio di attività di ciascun FIA gestito e determina, conformemente alle regole di valutazione previste dalla legge del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, il valore corrispondente delle attività gestite, incluse tutte le attività acquisite mediante la leva finanziaria;
c) somma i valori così determinati delle attività gestite di tutti i FIA gestiti e raffronta il valore totale delle attività gestite che ne risulta con la soglia rilevante di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
2.
Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per i quali il GEFIA è la società di gestione designata a norma della direttiva 2009/65/CE non sono inclusi nel calcolo.
Ai fini del paragrafo 1, i FIA gestiti dal GEFIA per i quali il GEFIA ha delegato funzioni conformemente all’articolo 20 della direttiva 2011/61/UE sono inclusi nel calcolo. I portafogli di FIA che il GEFIA gestisce nel quadro di una delega sono tuttavia esclusi dal calcolo.
3. Ai fini del calcolo del valore totale delle attività gestite, ciascuna posizione in strumenti derivati, compresi i derivati incorporati in valori mobiliari, è convertita nella sua posizione equivalente nelle attività sottostanti dello strumento derivato tramite i metodi di conversione di cui all’articolo 10. Il valore assoluto di tale posizione equivalente è poi utilizzato per il calcolo del valore totale delle attività gestite.
4. Quando il FIA investe in altri FIA gestiti dallo stesso GEFIA esterno, tale investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA.
5. Quando un comparto del FIA gestito internamente o esternamente investe in un altro comparto di tale FIA, detto investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA.
6. Il valore totale delle attività gestite è calcolato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 almeno una volta all’anno sulla base dei dati disponibili più recenti sul valore delle attività. Il valore disponibile più recente delle attività di ciascun FIA di cui alla prima frase del presente paragrafo risale a non oltre dodici mesi prima della data del calcolo della soglia. Il GEFIA determina la data per il calcolo della soglia e la applica in modo conseguente. Qualsiasi variazione successiva della data scelta deve essere giustificata all’autorità competente. Ai fini della scelta della data di calcolo della soglia, il GEFIA tiene conto della data e della frequenza della valutazione delle attività gestite.
Art. 3 Monitoraggio costante delle attività gestite
Il GEFIA istituisce, attua e applica procedure per il monitoraggio costante del valore totale delle attività gestite. Il monitoraggio fornisce un quadro aggiornato delle attività gestite e include l’osservazione dell’attività di sottoscrizione e rimborso o, laddove applicabile, dei richiami di capitale, delle distribuzioni di capitale e del valore delle attività investite di ciascun FIA.
Per valutare la necessità di calcoli più frequenti del valore totale delle attività gestite, sono prese in considerazione la prossimità del valore totale delle attività gestite alla soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE e l’attività prevista di sottoscrizione e rimborso.
Art. 4 Superamento occasionale della soglia
1. Il GEFIA valuta le situazioni in cui il valore totale delle attività gestite supera la soglia, al fine di determinare se il superamento sia di natura temporanea.
2. Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione non sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione non è considerata di natura temporanea e chiede l’autorizzazione entro 30 giorni di calendario conformemente all’articolo 7 della direttiva 2011/61/UE.
3. Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione è considerata di natura temporanea. La comunicazione include informazioni che giustifichino la valutazione del GEFIA circa la temporaneità della situazione; contiene tra l’altro la descrizione della situazione e la spiegazione delle ragioni per le quali è considerata temporanea.
4. Una situazione non è considerata temporanea se è probabile che continui per un periodo superiore a tre mesi.
5. Tre mesi dopo la data alla quale il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente, il GEFIA ricalcola tale valore per dimostrare che esso è al di sotto della soglia pertinente o per dimostrare all’autorità competente che la situazione che ha determinato il superamento della soglia è stata risolta e pertanto non è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione.
Art. 5 Informazioni da fornire nel quadro della registrazione
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA comunica alle autorità competenti il valore totale delle attività gestite calcolato conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.
2. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA fornisce per ciascun FIA la documentazione promozionale o un estratto pertinente di tale documentazione o una descrizione generale della strategia di investimento. L’estratto pertinente della documentazione promozionale e la descrizione della strategia di investimento includono almeno le seguenti informazioni:
a) le principali categorie di attività in cui il FIA può investire;
b) i settori industriali, geografici o altri comparti di mercato o classi specifiche di attività che sono al centro della strategia di investimento;
c) la descrizione della politica del FIA in materia di assunzione prestiti o di leva finanziaria.
3. Le informazioni che il GEFIA deve fornire a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono elencate all’articolo 110, paragrafo 1, del presente regolamento. Per la comunicazione delle informazioni il GEFIA utilizza il modulo per la segnalazione di cui all’allegato IV.
4. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono condivise tra dette autorità e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), se necessario ai fini dell’adempimento delle loro funzioni.
5. Le informazioni richieste a fini di registrazione sono aggiornate e fornite ogni anno. Per ragioni inerenti all’esercizio dei loro poteri di cui all’articolo 46 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti possono prescrivere al GEFIA di fornire le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/61/UE più frequentemente.
Sezione 2. Calcolo della leva finanziaria (articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE)
Art. 6 Disposizioni generali sul calcolo della leva finanziaria
1. La leva finanziaria del FIA è espressa dal rapporto tra l’esposizione e il valore patrimoniale netto del FIA.
2.
Il GEFIA calcola, conformemente al metodo lordo di cui all’articolo 7 e al metodo degli impegni di cui all’articolo 8, l’esposizione dei FIA che gestisce.
La Commissione rivede entro il 21 luglio 2015 i metodi di calcolo di cui al primo comma alla luce degli sviluppi del mercato, per decidere se tali metodi siano sufficienti e appropriati per tutti i tipi di FIA o se occorra elaborare un metodo aggiuntivo opzionale per il calcolo della leva finanziaria.
3. L’esposizione derivante da strutture finanziarie o giuridiche controllate dal FIA cui partecipano terzi è inclusa nel calcolo dell’esposizione qualora le strutture di cui trattasi siano create specificamente per aumentare direttamente o indirettamente l’esposizione a livello del FIA. Per i FIA la cui politica di investimento fondamentale consista nell’acquisire il controllo di società o emittenti non quotati, il GEFIA non include nel calcolo della leva finanziaria le esposizioni esistenti a livello di tali società ed emittenti non quotati, a condizione che il FIA o il GEFIA che opera per conto del FIA non debba sostenere perdite potenziali superiori al suo investimento nella società o nell’emittente in questione.
4. Il GEFIA esclude le operazioni di assunzione in prestito concluse se sono di natura temporanea e pienamente coperte dagli impegni contrattuali di capitale degli investitori del FIA.
5. Il GEFIA dispone di procedure adeguatamente documentate per calcolare conformemente al metodo lordo e al metodo degli impegni l’esposizione di ciascun FIA che gestisce. Il calcolo è eseguito in modo costante nel tempo.
Art. 7 Metodo lordo per il calcolo dell’esposizione del FIA
L’esposizione del FIA calcolata conformemente al metodo lordo è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate conformemente all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e a tutti gli atti delegati adottati in esecuzione di tale direttiva.
Per il calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo lordo, il GEFIA:
a) esclude il valore del contante e dei mezzi equivalenti che siano investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di base del FIA, che siano prontamente convertibili in contante pari ad un importo conosciuto, che siano soggetti ad un rischio insignificante di variazione di valore e che forniscano un rendimento non superiore al tasso di un titolo di Stato a tre mesi di elevata qualità;
b) converte gli strumenti derivati nella posizione equivalente nelle loro attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’articolo 10 e all’allegato I, punti da 4 a 9 e 14;
c) esclude i prestiti di contante che restano in contante o mezzi equivalenti di cui alla lettera a), quando gli importi da pagare sono conosciuti;
d) include l’esposizione derivante dal reinvestimento dei prestiti di contante, espressa dal valore di mercato dell’investimento realizzato o dall’importo totale del contante preso a prestito di cui all’allegato I, punti 1 e 2, se più elevato;
e) include le posizioni in operazioni di vendita con patto di riacquisto o in operazioni di acquisto con patto di rivendita e in operazioni di concessione o assunzione in prestito di titoli o in altre operazioni di cui all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13.
Art. 8 Metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione del FIA
1. L’esposizione del FIA calcolata conformemente al metodo degli impegni è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate conformemente all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e ai relativi atti delegati, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9.
2. Per il calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo degli impegni, il GEFIA:
a) converte ciascuna posizione in strumenti derivati nella posizione equivalente nelle attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’articolo 10 e all’allegato II, punti da 4 a 9 e 14;
b) effettua le pertinenti operazioni di compensazione e di copertura;
c) calcola l’esposizione creata tramite il reinvestimento dei prestiti laddove tale reinvestimento aumenti l’esposizione del FIA ai sensi dell’allegato I, punti 1 e 2;
d) include nel calcolo altre operazioni conformemente all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo degli impegni:
a) le operazioni di compensazione includono le combinazioni di operazioni su strumenti derivati o posizioni in titoli che si riferiscono alla stessa attività sottostante, indipendentemente, nel caso degli strumenti derivati, dalla loro data di scadenza, laddove tali operazioni siano concluse con l’unica finalità di eliminare i rischi connessi alle posizioni assunte tramite gli altri strumenti derivati o posizioni in titoli;
b) le operazioni di copertura includono le combinazioni di operazioni su strumenti derivati o posizioni in titoli che non si riferiscono necessariamente alla stessa attività sottostante, laddove tali operazioni siano concluse con l’unica finalità di compensare i rischi connessi alle posizioni assunte tramite gli altri strumenti derivati o posizioni in titoli.
4. In deroga al paragrafo 2, uno strumento derivato non è convertito in una posizione equivalente nell’attività sottostante se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a) scambia il rendimento di attività finanziarie detenute nel portafoglio del FIA con il rendimento di altre attività finanziarie di riferimento;
b) compensa totalmente i rischi delle attività scambiate detenute nel portafoglio del FIA in modo tale che il rendimento del FIA non dipenda dal rendimento delle attività scambiate;
c) non include né caratteristiche opzionali aggiuntive, né clausole di leva finanziaria, né altri rischi aggiuntivi rispetto alla detenzione diretta delle attività finanziarie di riferimento.
5. In deroga al paragrafo 2, uno strumento derivato non è convertito in una posizione equivalente nell’attività sottostante in sede di calcolo dell’esposizione conformemente al metodo degli impegni se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) la detenzione combinata da parte del FIA di uno strumento derivato relativo ad un’attività finanziaria e di contante investito in mezzi equivalenti ai sensi dell’articolo 7, lettera a), è equivalente alla detenzione di una posizione lunga in quella data attività finanziaria;
b) lo strumento derivato non provoca alcun incremento dell’esposizione, della leva finanziaria o del rischio.
6. Le operazioni di copertura sono prese in considerazione in sede di calcolo dell’esposizione del FIA solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) le posizioni inerenti alla relazione di copertura non mirano a produrre un rendimento e i rischi generali e specifici sono compensati;
b) vi è una riduzione verificabile del rischio di mercato a livello del FIA;
c) gli eventuali rischi generali e specifici connessi agli strumenti derivati sono compensati;
d) le operazioni di copertura si riferiscono alla stessa classe di attività;
e) le operazioni di copertura sono efficienti in mercati sotto stress.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura valutaria che non determinano alcun incremento dell’esposizione, della leva finanziaria o di altri rischi non sono inclusi nel calcolo.
8. Il GEFIA compensa le posizioni nei seguenti casi:
a) tra strumenti derivati, a condizione che si riferiscano alla stessa attività sottostante, anche se la data di scadenza degli strumenti derivati è diversa;
b) tra uno strumento derivato la cui attività sottostante è un valore mobiliare, uno strumento del mercato monetario o quote di un organismo di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punti da 1 a 3 della direttiva 2004/39/CE, e la corrispondente attività sottostante.
9. Il GEFIA che gestisce FIA che, conformemente alla loro politica di investimento fondamentale, investono principalmente in strumenti derivati su tassi di interesse applica regole specifiche di compensazione in base alla durata finanziaria per tenere conto della correlazione tra i segmenti di scadenza della curva dei tassi di interesse di cui all’articolo 11.
Art. 9 Metodi di incremento dell’esposizione del FIA
Ai fini del calcolo dell’esposizione il GEFIA utilizza i metodi di cui all’allegato I per le situazioni ivi indicate.
Art. 10 Metodi di conversione per gli strumenti derivati
Il GEFIA utilizza i metodi di conversione di cui all’allegato II per gli strumenti derivati ivi indicati.
Art. 11 Regole di compensazione in base alla durata finanziaria
1. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria sono applicate dal GEFIA in sede di calcolo dell’esposizione dei FIA conformemente all’articolo 8, paragrafo 9.
2. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria non sono applicate se portano ad un’erronea rappresentazione del profilo di rischio del FIA. Il GEFIA che si avvale di tali regole di compensazione non include nella sua strategia di tassi di interesse altre fonti di rischio quali la volatilità. Di conseguenza le strategie di arbitraggio sui tassi di interesse non applicano tali regole di compensazione.
3. L’applicazione delle regole di compensazione in base alla durata finanziaria non determina un livello ingiustificato di leva finanziaria tramite investimenti in posizioni a breve termine. Gli strumenti derivati su tassi di interesse a breve non sono la fonte principale di rendimento per il FIA con durata finanziaria media che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria.
4. Gli strumenti derivati su tassi di interesse sono convertiti nella posizione equivalente nelle attività sottostanti e compensati conformemente all’allegato III.
5. Il FIA che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria può comunque avvalersi del quadro di copertura. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria possono essere applicate solo agli strumenti derivati su tassi di interesse che non sono inclusi nelle operazioni di copertura.
Sezione 3. Fondi propri aggiuntivi e assicurazione della responsabilità civile professionale (articoli 9, paragrafo 7 e 15 della direttiva 2011/61/UE)
Art. 12 Rischi connessi alla responsabilità professionale
1. I rischi di responsabilità professionale che devono essere coperti a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE sono i rischi di perdite o danni causati da un soggetto rilevante a seguito di negligenza nell’esecuzione di attività di cui il GEFIA è legalmente responsabile.
2. I rischi di responsabilità professionale ai sensi del paragrafo 1 includono tra l’altro i rischi di:
a) perdita di documenti attestanti la titolarità delle attività del FIA;
b) dichiarazioni false o fuorvianti fatte al FIA o ai suoi investitori;
c) atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
i) di obblighi legali e regolamentari;
ii) dei doveri di competenza e cura nei confronti del FIA e dei suoi investitori;
iii) dei doveri del fiduciario;
iv) degli obblighi di riservatezza;
v) del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA;
vi) del mandato dato al GEFIA dal FIA;
d) omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire atti disonesti, fraudolenti o dolosi;
e) valutazione di attività o calcolo dei prezzi delle quote/azioni effettuati in modo non corretto;
f) perdite derivanti da perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi.
3. I rischi di responsabilità professionale sono coperti costantemente tramite fondi propri aggiuntivi appropriati determinati conformemente all’articolo 14 o tramite l’adeguata copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale determinata conformemente all’articolo 15.