Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell’ambito dell’Unione un mercato dell’investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, ad esempio favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, stabiliti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».
Il presente regolamento rientra nell’ambito dell’iniziativa per l’imprenditoria sociale istituita dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Iniziativa per l’imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale».
È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all’utilizzo della denominazione «EuSEF» in relazione a fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell’Unione. In assenza di tale quadro comune, c’è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul corretto funzionamento del mercato interno, poiché i fondi che desiderano operare in tutta l’Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Inoltre, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di diversi fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitali transfrontaliera da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per evitare distorsioni della concorrenza tra tali fondi e impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni concorrenziali significative. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che desiderano raccogliere capitale in tutta l’Unione con la denominazione «EuSEF» e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È opportuno che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi. È opportuno che il regolamento non si applichi ai dispositivi nazionali esistenti che consentono di investire nell’imprenditoria sociale e che non si avvalgono della denominazione «EuSEF».
La definizione di requisiti qualitativi per l’utilizzo della denominazione «EuSEF» sotto forma di regolamento assicura l’applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Inoltre, essa garantisce condizioni uniformi per l’utilizzo di tale denominazione, impedendo l’insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. I gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione dovrebbero rispettare le stesse regole in tutta l’Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori. Il presente regolamento riduce anche la complessità normativa e i costi, a carico del gestore, connessi alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Esso contribuisce inoltre all’eliminazione di distorsioni della concorrenza.
È opportuno prevedere la possibilità che un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia gestito internamente o esternamente. Qualora un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia gestito internamente, esso è anche il gestore ed è pertanto tenuto a rispettare tutti i requisiti pertinenti per i gestori di cui al presente regolamento e a essere registrato ai sensi del presente regolamento. A un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito internamente non dovrebbe tuttavia essere permesso di fungere da gestore esterno di altri organismi d’investimento collettivo o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e altre norme dell’Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)4, che sono stabiliti nell’Unione e sono registrati presso l’autorità competente nel proprio Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi5, purché i gestori in questione gestiscano portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Tuttavia, i gestori esterni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati a norma del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a gestire anche OICVM, previa autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.
Inoltre, il presente regolamento si applica solo ai gestori degli organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento è il medesimo calcolo previsto per la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.
Tuttavia, i gestori registrati a norma del presente regolamento con attività gestite che successivamente superano nel totale la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del proprio Stato membro ai sensi dell’articolo 6 della predetta direttiva, dovrebbero poter continuare a utilizzare la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, purché rispettino i requisiti di cui alla direttiva citata e continuino in ogni momento a rispettare determinati requisiti per l’utilizzo della denominazione «EuSEF» precisati nel presente regolamento in relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Ciò si applica sia ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esistenti che a quelli istituiti dopo il superamento della soglia.
Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione «EuSEF». In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell’Unione esistenti.
È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, in particolare sulle imprese di portafoglio qualificate in cui possono investire i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e altri fondi di investimento alternativi che perseguono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio i rilevamenti di società, che il presente regolamento non intende promuovere.
Per garantire la chiarezza e la certezza necessarie, occorre anche che il presente regolamento stabilisca criteri uniformi per identificare le imprese sociali come imprese di portafoglio ammissibili. Un’impresa sociale dovrebbe essere definita come un attore dell’economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa agisce erogando beni e servizi per il mercato e utilizza gli utili principalmente a fini sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti, consumatori e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali.
Poiché il principale obiettivo delle imprese sociali è la realizzazione di un impatto sociale positivo piuttosto che la massimizzazione dei profitti, è necessario che il presente regolamento promuova unicamente il sostegno di imprese di portafoglio ammissibili che abbiano come obiettivo la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo. Tra gli impatti sociali misurabili e positivi potrebbero rientrare la fornitura di servizi agli immigrati che sono altrimenti esclusi, o il reinserimento di gruppi emarginati nel mercato del lavoro, garantendo occupazione, formazione o altro sostegno. Le imprese sociali utilizzano i profitti per realizzare i propri obiettivi sociali primari e sono gestite in modo responsabile e trasparente. Ove, in casi eccezionali, un’impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire i profitti agli azionisti o ai soci, è necessario che essa disponga di procedure e regole predefinite circa le modalità di tale distribuzione. È opportuno che tali regole specifichino che la distribuzione dei profitti non pregiudica l’obiettivo sociale principale dell’impresa sociale di portafoglio.
Le imprese sociali comprendono un’ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse. Tali servizi potrebbero riguardare l’accesso ad alloggi abitativi, l’assistenza sanitaria, l’assistenza per persone anziane o disabili, l’assistenza ai bambini, l’accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il loro obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall’ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l’integrazione sociale e professionale per mezzo dell’accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l’esclusione o l’emarginazione. Si tratta di attività che possono riguardare altresì la tutela dell’ambiente corredata di un impatto sociale, come ad esempio la lotta all’inquinamento, il riciclaggio e le energie rinnovabili.
In linea con l’obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull’erogazione di capitali alle imprese sociali, dovrebbero essere considerati fondi europei per l’imprenditoria sociale i fondi che intendono investire in tali imprese almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato. Ai fondi europei per l’imprenditoria sociale non dovrebbe essere consentito investire oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che non siano investimenti ammissibili. Ciò implica che, se è opportuno che la soglia del 30 % costituisca in qualsiasi momento il limite massimo per gli investimenti non ammissibili, la soglia del 70 % dovrebbe essere riservata agli investimenti ammissibili durante il ciclo di vita del fondo europeo per l’imprenditoria sociale. Tali soglie dovrebbero essere calcolate sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i dettagli necessari per il calcolo delle soglie d’investimento.
L’obiettivo del presente regolamento è incrementare la crescita delle imprese sociali nell’Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite nei paesi terzi possono garantire maggiori capitali ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e possono quindi favorire le imprese sociali dell’Unione. Tuttavia, in nessun caso il presente regolamento dovrebbe favorire investimenti realizzati in imprese di portafoglio stabilite in paesi terzi contraddistinti dall’assenza di adeguati accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale siano commercializzate, o caratterizzati dalla mancanza di uno scambio di informazioni efficace in materia fiscale.
Al fine di essere autorizzato a utilizzare la denominazione «EuSEF» quale istituita dal presente regolamento, un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbe, in primo luogo, essere stabilito nell’Unione. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminare le restrizioni all’uso della denominazione «EuSEF» ai fondi stabiliti nell’Unione, tenendo conto dell’esperienza maturata nell’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale.
È opportuno che i gestori di fondi per l’imprenditoria sociale siano in grado di attrarre sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo. Tali sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbero essere presi in considerazione al momento di decidere l’ investimento successivo in attività diverse da quelle qualificate. Le sottoscrizioni di capitale supplementari dovrebbero essere autorizzate conformemente ai criteri e alle condizioni di cui al regolamento o agli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
In considerazione delle esigenze di finanziamento specifiche delle imprese sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi di strumenti che un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbe utilizzare per tali finanziamenti. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme uniformi sugli strumenti d’investimento ammissibili per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui strumenti rappresentativi di equity e quasi-equity, strumenti di debito, a esempio pagherò e certificati di deposito, investimenti in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, prestiti garantiti e non garantiti, nonché sovvenzioni. Onde evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano autorizzati unicamente a investire in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, ove questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
L’attività primaria dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale consiste nel fornire finanziamenti alle imprese sociali mediante investimenti primari. È opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non partecipino né ad attività bancarie d’importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto «sistema bancario ombra»), né si basino sulle tipiche strategie di private equity, come le rilevazioni con capitale di prestito.
Per assicurare la necessaria flessibilità nel portafoglio d’investimenti, i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono investire in attività diverse dagli investimenti ammissibili, sempre che tali investimenti non superino la soglia del 30 % per gli investimenti non ammissibili. È opportuno che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non siano prese in considerazione ai fini del calcolo di tale soglia, dal momento che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non vanno considerate investimenti. I fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dovrebbero effettuare investimenti nel loro intero portafoglio che siano coerenti con la loro strategia d’investimento etico; a esempio, non è opportuno che intraprendano investimenti che finanziano l’industria degli armamenti, che rischiano di comportare violazioni dei diritti umani o comportino lo scarico abusivo di rifiuti elettronici.
Per garantire che la denominazione «EuSEF» sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell’Unione, solo i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che rispettino i criteri qualitativi uniformi di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare la denominazione «EuSEF» quando commercializzano fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione.
Per garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, è opportuno che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d’investimento consentite per tali fondi.
Per garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici e che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è opportuno non consentire l’uso di prestiti con leva finanziaria. Ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dovrebbe essere soltanto consentito di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, purché tali prestiti contratti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da sottoscrizioni non richiamate e non accrescano pertanto l’esposizione del fondo oltre il livello del proprio capitale sottoscritto. Gli anticipi di cassa da parte degli investitori dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che sono interamente coperti da impegni di capitale da parte di tali investitori non aumentano l’esposizione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dovrebbero pertanto essere ammessi. Inoltre, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero insorgere tra i richiami di capitale sottoscritto dagli investitori e l’effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è opportuno consentire l’assunzione di prestiti a breve termine, purché l’importo di tali prestiti non superi il capitale sottoscritto non richiamato del fondo.
Al fine di garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano l’esperienza, la competenza e le capacità di adottare decisioni di investimento autonome e valutare in maniera adeguata i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è opportuno che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari6. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, è opportuno che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È opportuno che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l’utilizzo di piani di risparmio periodici. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità di investimenti effettuati da dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale quando si tratta di investimenti nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, disponendo tali individui delle necessarie conoscenze per aderire a siffatti investimenti.
Per garantire che solo i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione «EuSEF», dovrebbero essere stabilite norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti di tali gestori con i loro investitori. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. Tali norme e condizioni dovrebbero anche imporre al gestore di disporre di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.
Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intenda delegare a terzi alcune funzioni, è opportuno che tale delega non influisca sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dei relativi investitori. Inoltre, il gestore non dovrebbe delegare funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, diventando così una società fantasma. È opportuno che il gestore mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega di funzioni non dovrebbe pregiudicare l’efficacia della vigilanza del gestore e, in particolare, non dovrebbe impedire al gestore di agire, né al fondo di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori.
La creazione di impatti sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendimenti finanziari per gli investitori è una caratteristica fondamentale dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali, che li distingue da altre tipologie analoghe di fondi di investimento. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disponga che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale attivi procedure per la misurazione degli effetti sociali positivi che devono essere conseguiti attraverso investimenti in imprese di portafoglio ammissibili.
Attualmente, i fondi che perseguono risultati o impatti sociali di norma valutano e raffrontano informazioni sulla misura in cui le imprese sociali riescono a conseguire i risultati o gli impatti sperati. Vi è un’ampia gamma di tipi diversi di risultati o impatti sociali che un’impresa sociale può perseguire, ragion per cui sono state sviluppate diverse modalità per identificarli e quantificarli. Ad esempio, un’impresa che si prefigge lo scopo di aiutare le persone svantaggiate può indicare il numero delle persone aiutate, a cui magari è stato offerto un lavoro che altrimenti non avrebbero mai trovato. Oppure, un’impresa che persegue l’obiettivo di migliorare la reintegrazione di carcerati nella società può valutare i propri risultati in termini di tasso di recidività. I fondi aiutano le imprese sociali a preparare e a fornire informazioni sui loro obiettivi e risultati, nonché a raccoglierle per gli investitori. Sebbene le informazioni sugli impatti sociali siano alquanto importanti per gli investitori, è difficile operare un raffronto tra diverse imprese sociali e diversi fondi, sia in ragione delle differenze in termini di risultati e impatti sociali perseguiti, sia in ragione della varietà degli attuali approcci. Al fine di promuovere il massimo grado possibile di coerenza e comparabilità di tali informazioni a lungo termine e il massimo livello di efficienza delle procedure per ottenere tali informazioni, è opportuno elaborare atti delegati in tale ambito. È altresì opportuno che simili atti delegati garantiscano una maggiore chiarezza per le autorità di vigilanza, i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e le imprese sociali.
Per garantire l’integrità della denominazione di «EuSEF», è opportuno stabilire criteri qualitativi riguardo all’organizzazione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Pertanto, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati all’esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane.
Al fine di garantire la gestione adeguata dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e la capacità dei loro gestori di coprire i rischi potenziali derivanti dalle loro attività, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale mantengano fondi propri sufficienti. L’importo di tali fondi propri dovrebbe essere sufficiente a garantire la continuità e la corretta gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Pertanto, è opportuno che il regolamento o gli atti costitutivi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale contengano disposizioni sulla valutazione delle attività. Ciò dovrebbe garantire l’integrità e la trasparenza della valutazione.
Per garantire che i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che utilizzano la denominazione «EuSEF» forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, è opportuno che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.
Anche se il presente regolamento include garanzie per verificare l’uso corretto dei fondi, è opportuno che le autorità di vigilanza controllino che le garanzie in questione siano rispettate.
Al fine di assicurare l’integrità della denominazione «EuSEF» agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che agiscono nella totale trasparenza per quanto riguarda la loro politica d’investimento e i loro obiettivi d’investimento. Pertanto, dovrebbero essere previste norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui sono tenuti i gestori. Queste norme dovrebbero includere elementi che sono specifici degli investimenti in imprese sociali, in maniera tale da ottenere una maggiore coerenza e comparabilità di tali informazioni. Sono incluse informazioni sui criteri e sulle procedure utilizzati per selezionare particolari imprese di portafoglio ammissibili come obiettivi d’investimento. Sono inoltre incluse informazioni sull’impatto sociale positivo che la politica d’investimento intende conseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione. Per assicurare la necessaria fiducia degli investitori in questo tipo di investimenti, sono inoltre incluse informazioni sulle attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili e sul modo in cui queste sono selezionate.
Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è opportuno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine vigili sulla conformità del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai requisiti uniformi stabiliti nel presente regolamento. A tale scopo, è opportuno che i gestori che intendano commercializzare i propri fondi con la denominazione «EuSEF» informino l’autorità competente del loro Stato membro d’origine di tale intenzione. L’autorità competente dovrebbe registrare il gestore se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l’Unione.
Al fine di agevolare l’efficiente commercializzazione transfrontaliera di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è opportuno che la registrazione del gestore avvenga quanto prima.
Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi previsti nel presente regolamento, dovrebbero essere stabilite regole in merito alle circostanze in cui è opportuno aggiornare le informazioni fornite all’autorità competente nello Stato membro d’origine.
Al fine di garantire una vigilanza efficace sui requisiti previsti nel presente regolamento, è opportuno stabilire anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale nel suo Stato membro d’origine.
Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione, è opportuno che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio7 sia incaricata di gestire una banca dati centrale che elenchi tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che essi gestiscono, registrati ai sensi del presente regolamento.
Quando ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale stia agendo in violazione del presente regolamento nel proprio territorio, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe informarne prontamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine, che dovrebbe adottare misure idonee.
Se un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale persiste nell’agire in un modo che si pone chiaramente in contrasto con il presente regolamento nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o in ragione del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe essere abilitata, previa notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel territorio dello Stato membro ospitante.
Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti nel presente regolamento, quest’ultimo contiene un elenco dei poteri di vigilanza che le autorità competenti devono avere a disposizione.
Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, esso contempla sanzioni amministrative e altre misure per il caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all’identità degli investitori idonei e sull’utilizzo della denominazione «EuSEF» esclusivamente da parte dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati ai sensi del presente regolamento. Una violazione di tali disposizioni fondamentali dovrebbe implicare, se del caso, il divieto dell’uso della denominazione e la cancellazione del gestore interessato dal registro.
È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti e l’AESFEM.
Un’efficace cooperazione regolamentare tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che il rispetto del segreto professionale sia applicato a un livello elevato da parte di tutte le autorità nazionali pertinenti e dell’AESFEM.
Il contributo dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale alla crescita di un mercato europeo degli investimenti in ambito sociale dipenderà dall’adozione della denominazione «EuSEF» da parte dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, dal riconoscimento di tale designazione da parte degli investitori e dallo sviluppo di un solido ecosistema per le imprese sociali nell’intera Unione, che aiuti tali imprese ad avvalersi delle possibilità di finanziamento messe a disposizione. A tal fine, è opportuno che tutti i soggetti interessati, tra cui gli operatori di mercato, le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e altri organismi interessati all’interno dell’Unione, si adoperino per garantire una vasta opera di sensibilizzazione alle possibilità offerte dal presente regolamento.
Al fine di specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo alla definizione delle tipologie di merci o servizi e dei metodi di produzione di merci o servizi che rappresentano un obiettivo sociale e delle circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori, dei tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale devono evitare e delle misure da adottare al riguardo, dei dettagli delle procedure di misurazione degli impatti sociali che le imprese di portafoglio ammissibili devono realizzare e del contenuto e della forma delle informazioni agli investitori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, tenendo conto di iniziative di autoregolamentazione e codici di condotta. Alle consultazioni condotte dalla Commissione durante i lavori preparatori per gli atti delegati sui dettagli delle procedure volte a misurare gli impatti sociali da conseguire dalle imprese di portafoglio ammissibili dovrebbero prendere parte i soggetti interessati del caso e l’AESFEM. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
È opportuno che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un’armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l’Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all’AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l’elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.
È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno che l’AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato della procedura di notifica di cui al presente regolamento.
Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di valutare l’evoluzione del mercato dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione. Il riesame dovrebbe prevedere uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle. Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.
È inoltre opportuno che, entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione avvii un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle della direttiva 2011/61/UE. In particolare, è opportuno che il riesame in questione riguardi l’ambito di applicazione del presente regolamento e valuti l’eventuale necessità di estenderlo per consentire a più gestori di fondi di investimento alternativi di utilizzare la denominazione «EuSEF». Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.
Nell’ambito di tale riesame, è opportuno che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito l’adesione ai fondi da parte degli investitori, inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative di natura prudenziale eventualmente applicabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe raccogliere dati per valutare il contributo della denominazione «EuSEF» ad altri programmi dell’Unione, quali Orizzonte 2020, anch’essi finalizzati a promuovere l’innovazione nell’Unione.
Per quanto riguarda l’esame, da parte della Commissione, degli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri di venture capital, di cui alla comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo «Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti» nel contesto del riesame del presente regolamento, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di procedere a un esame equivalente di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e valutare eventuali incentivi fiscali per promuovere questo tipo di imprenditoria nell’Unione.
È opportuno che l’AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei propri poteri e obblighi ai sensi del presente regolamento e che presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e la libertà d’impresa (articolo 16).
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati8, disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati9, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dall’AESFEM nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale istituendo un quadro per la registrazione dei gestori dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che agevoli la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.
Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale a investitori idonei in tutta l’Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, per gli strumenti e le tecniche d’investimento che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione.
Art. 2
1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
a) le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
b) sono stabiliti nell’Unione;
c) sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e
d) gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
2. Gli articoli da 3 a 6, gli articoli 10 e 13, l’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f), gli articoli da 15 bis a 20, l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 22 e 22 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e intendono usare la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di tali fondi nell’Unione.
3. Laddove i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano gestori esterni registrati ai sensi dell’articolo 15, essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE.
Art. 3
1.
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «organismo di investimento collettivo»: un FIA, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
b) «fondo qualificato per l’imprenditoria sociale»: un organismo di investimento collettivo che: i) intende investire almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un termine stabilito nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi; ii) non utilizza oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale impiegato non richiamato per l’acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide; iii) è stabilito nel territorio di uno Stato membro;
c) «gestore di fondo qualificato per l’imprenditoria sociale»: una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per l’imprenditoria sociale;
d) «impresa di portafoglio ammissibile»: un’impresa che: i) al momento dell’investimento da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15 della direttiva 2004/39/CE; ii) ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda, laddove l’impresa: fornisca servizi o merci che producono un rendimento sociale, impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini; iii) utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda. Detto regolamento o atto costitutivo pone in essere procedure e regole predefinite che determinano quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci al fine di garantire che una siffatta distribuzione di utili non pregiudichi l’obiettivo primario; iv) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività; v) è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest’ultimo: non sia inserito dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell’elenco dei paesi e territori non cooperativi, abbia firmato un accordo con lo Stato membro d’origine del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
e) «investimenti ammissibili»: gli strumenti indicati di seguito: i) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi: da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale direttamente dall’impresa di portafoglio ammissibile, da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile, o da un’impresa di cui l’impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile; ii) strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile; iii) quote o azioni di uno o diversi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, purché questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti e del capitale sottoscritto non richiamato; iv) prestiti garantiti e non garantiti erogati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a un’impresa di portafoglio ammissibile; v) qualsiasi altro tipo di partecipazione in un’impresa di portafoglio ammissibile;
f) «costi pertinenti»: tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e gli investitori;
g) «equity»: la partecipazione posseduta in un’impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori;
h) «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, il cui rendimento dell’investimento è legato agli utili o alle perdite dell’impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso in caso di default non è pienamente garantito;
i) «commercializzazione»: un’offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell’Unione su iniziativa del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che egli gestisce;
j) «capitale sottoscritto»: qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il termine stabilito nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo o a conferire capitali nello stesso;
k) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha la sede legale;
l) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale commercializza i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento;
m) «autorità competente»: i) per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; ii) per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE; iii) per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito;
n) «autorità competente dello Stato membro ospitante»: l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è commercializzato.
o) «pré-commercialisation»: la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, ou pour son compte, à des investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union, afin d'évaluer leur intérêt pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible non encore établi ou pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l'article 16 dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce fonds d'entrepreneuriat social éligible.
In relazione al primo comma, lettera c), laddove la forma giuridica di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è registrato come gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 15. Un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato in qualità di gestore interno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non è registrato quale gestore esterno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di altri organismi di investimento collettivo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 26, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.
Capo II. CONDIZIONI PER L’USO DELLA DENOMINAZIONE «EuSEF»
Art. 4
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che ottemperano ai requisiti stabiliti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale qualificati nell’Unione.
Art. 4 bis
1.
Un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale può svolgere pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:
a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o
c) equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o ai documenti di offerta di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non ancora istituito in versione finale.
Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:
a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale; e
b) non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.
2. Le autorità competenti non impongono a un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione né di soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima di svolgere attività di pre-commercializzazione.
3.
I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale provvedono affinché gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale mediante pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito di tali attività possano acquisire soltanto quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale attraverso la commercializzazione autorizzata ai sensi dell'articolo 16.
L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale hanno avviato pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'articolo 16.
4. Entro due settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale invia alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una lettera informale su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera precisa gli Stati membri e i periodi in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione, descrive brevemente la pre-commercializzazione, tra cui informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, include l'elenco dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che sono oggetto o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale informano tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale svolge o ha svolto pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che è effettuata o è stata effettuata sul suo territorio.
5. Un soggetto terzo svolge pre-commercializzazione per conto di un gestore autorizzato di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale soltanto se è autorizzato in qualità di impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1, di ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, di società di gestione di OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, di gestore di fondi di investimento alternativi a norma della direttiva 2011/61/UE o se agisce in qualità di agente collegato a norma della direttiva 2014/65/UE. Detti terzi sono soggetti alle condizioni di cui al presente articolo.
6. Un gestore di fondo qualificato per l'imprenditoria sociale garantisce che le attività di pre-commercializzazione siano adeguatamente documentate.
Art. 5
1. Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale garantiscono che non oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è utilizzato per l’acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e di altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia, poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.
2. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non applicano, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, metodi che possono aumentarne l’esposizione oltre il livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l’assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.
3. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da sottoscrizioni.
Art. 6
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale commercializzano le quote e le azioni dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:
a) si impegnino a investire almeno 100000 EUR; nonché
b) dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno previsto.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da dirigenti, direttori o lavoratori coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale allorché investono nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti.
Art. 7
In relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale:
a) agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività;
b) applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
c) conducono gli affari in modo da favorire l’impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l’integrità del mercato;
d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell’impatto sociale positivo di tali imprese;
e) possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;
f) trattano gli investitori in modo corretto;
g) garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia previsto nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
Art. 8
1. Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e da divenire una società fantasma.
2. Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’efficacia della vigilanza del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori del fondo.
Art. 9
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e dei loro investitori e per assicurare che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che essi gestiscono siano trattati equamente.
2. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:
a) i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, le persone che svolgono effettivamente l’attività di tali gestori, i loro dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da tali gestori, da un lato, e il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da tali gestori o gli investitori in tale fondo, dall’altro;
b) un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall’altro;
c) il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest’ultimo, dall’altro.
3. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.
4. Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale indica chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:
a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
b) le misure che i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.
Art. 10
1. Per ogni fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che gestiscono, i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale impiegano procedure per misurare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale raggiungono l’impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell’obiettivo sociale e della natura dell’impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti:
a) occupazione e mercati del lavoro;
b) standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;
c) inclusione sociale e protezione di gruppi particolari;
d) parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
e) sanità pubblica e sicurezza;
f) accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.