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Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

Testo vigente

Capo III. Disposizioni comuni di bilancio

Art. 4 Calendario comune di bilancio

1.

Ogni anno, preferibilmente entro il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile, gli Stati membri rendono pubblici, nel contesto del semestre europeo, i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine. Tali programmi comprendono almeno tutte le informazioni che devono essere fornite nei loro programmi di stabilità e sono presentati insieme ai programmi nazionali di riforma e ai programmi di stabilità. Detti programmi devono essere coerenti con il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che include, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del citato ciclo. Essi devono essere coerenti anche con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, se del caso, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, compresa la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i programmi nazionali di riforma indicano in che maniera le riforme e le misure esposte possono contribuire al conseguimento degli obiettivi e degli impegni nazionali fissati nel quadro della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Inoltre, i programmi di bilancio nazionali a medio termine o i programmi nazionali di riforma contengono indicazioni circa la redditività economica prevista per progetti di investimenti pubblici in settori diversi dalla difesa aventi un significativo impatto sul bilancio. Il piano di bilancio nazionale a medio termine e il programma di stabilità possono essere contenuti nel medesimo documento.

2. Ogni anno, entro il 15 ottobre, sono resi pubblici il progetto di bilancio dell'amministrazione centrale per l'anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche.

3. Il bilancio per l'amministrazione centrale è adottato o stabilito e reso pubblico ogni anno entro il 31 dicembre unitamente ai parametri principali di bilancio aggiornati degli altri sottosettori dell'amministrazione pubblica. Gli Stati membri dispongono di procedure di bilancio reversibili da applicare nei casi in cui, per ragioni oggettive che esulano dal controllo dell'amministrazione, il bilancio non sia adottato o stabilito e reso pubblico entro il 31 dicembre.

4. I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio di cui ai paragrafi 1 e 2 si basano su previsioni macroeconomiche indipendenti e indicano se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate da un ente indipendente. Tali previsioni sono rese pubbliche insieme ai programmi di bilancio nazionale a medio termine e ai progetti di bilancio che sostengono.

Art. 5 Enti indipendenti che monitorano l'osservanza delle regole di bilancio

1. Gli Stati membri dispongono di enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza:

  1. a) delle regole di bilancio numeriche che integrano nei processi di bilancio nazionali l'obiettivo di bilancio a medio termine fissato all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97;

  2. b) delle regole di bilancio numeriche di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/85/UE.

2. Gli enti in questione forniscono, ove opportuno, valutazioni pubbliche sulle regole di bilancio nazionali che contemplino i seguenti aspetti per quanto concerne, inter alia:

  1. a) il verificarsi di circostanze che portano all'attivazione del meccanismo di correzione nei casi in cui si rilevi una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97;

  2. b) la conformità del procedimento di correzione del bilancio alle norme e ai piani nazionali;

  3. c) l'eventuale verificarsi o venir meno delle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, che può portare a una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine.

Capo IV. Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio degli stati membri

Art. 6 Prescrizioni in materia di monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Tale progetto di documento programmatico di bilancio deve essere coerente con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, ove applicabile, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

2. I progetti di documenti programmatici di bilancio di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici al momento della presentazione alla Commissione.

3.

Il progetto di documento programmatico di bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno successivo:

  1. a) l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche;

  2. b) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi;

  3. c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul fronte delle entrate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97;

  4. d) le informazioni pertinenti riguardanti le spese delle amministrazioni pubbliche per funzione, anche per quanto concerne l'istruzione, la sanità e l'impiego, nonché, ove possibile, le indicazioni sull'effetto distributivo previsto delle principali misure sul fronte delle spese e delle entrate;

  5. e) una descrizione e una quantificazione delle misure sul fronte delle spese e delle entrate da inserire nel progetto di bilancio per l'anno successivo per ogni sottosettore, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b);

  6. f) le principali ipotesi riguardanti le previsioni macroeconomiche indipendenti e gli importanti sviluppi economici rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio;

  7. g) un allegato contenente la metodologia, i modelli economici e le ipotesi, nonché ogni altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica;

  8. h) indicazioni sulle modalità con cui le riforme e le misure contenute nel progetto di documento programmatico di bilancio, tra cui in particolare gli investimenti pubblici, danno seguito alle raccomandazioni in vigore rivolte allo Stato membro interessato conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

La descrizione di cui alla lettera e) del primo comma può essere meno dettagliata per le misure il cui impatto stimato sul bilancio è inferiore allo 0,1 % del PIL. Sarà dedicata un'attenzione particolare ed esplicita ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

4. Se gli obiettivi di bilancio indicati nel progetto di documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3 o le proiezioni a politiche invariate si scostano da quelli previsti dal più recente programma di stabilità, le differenze sono debitamente motivate.

5. Il contenuto del documento programmatico di bilancio è specificato in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Art. 7 Valutazione del progetto di documento programmatico di bilancio

1. La Commissione adotta, il prima possibile e in ogni caso entro il 30 novembre, un parere sul documento programmatico di bilancio.

2.

In deroga al paragrafo 1, nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato entro una settimana dalla presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio, la Commissione riscontri un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel PSC, essa adotta il proprio parere entro due settimane dalla trasmissione del progetto di documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione chiede che sia presentato un progetto riveduto di documento programmatico quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. La richiesta della Commissione dev'essere motivata e resa pubblica.

In presenza di un progetto riveduto di documento programmatico di bilancio presentato a norma del primo comma del presente paragrafo si applica l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

La Commissione adotta un nuovo parere sul progetto riveduto di documento programmatico di bilancio quanto prima e comunque entro tre settimane dalla presentazione di tale documento.

3. Il parere della Commissione è reso pubblico ed è presentato all'Eurogruppo. In seguito, su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione presenta il proprio parere al parlamento che ne fa richiesta.

4.

La Commissione procede a una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro, sulla base delle prospettive di bilancio nazionali e delle relative interazioni in tutta la zona, fondate sulle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione.

La valutazione globale comprende analisi di sensibilità atte a indicare i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di andamento finanziario, economico o di bilancio negativo. Essa delinea inoltre, ove appropriato, misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio a livello della zona euro.

La valutazione globale è resa pubblica e tenuta in considerazione nelle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione.

La metodologia (compresi i modelli) e le ipotesi delle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione per ciascuno Stato membro, anche per quanto concerne l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica, sono allegate alla valutazione globale.

5. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i progetti di documenti programmatici di bilancio nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. I risultati di tali esami da parte dell'Eurogruppo sono resi pubblici, ove appropriato.

Art. 8 Presentazione di relazioni sull'emissione di debito

1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione e all'Eurogruppo in merito ai rispettivi piani di emissione di debito nazionale, in modo preventivo e tempestivo.

2. La forma e il contenuto armonizzati delle relazioni di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Capo V. Correzione del disavanzo eccessivo

Art. 9 Programmi di partenariato economico

1. Qualora il Consiglio stabilisca, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico che indichi gli interventi e le riforme strutturali necessari per garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo e che sviluppi il programma nazionale di riforma nonché il programma di stabilità, tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del Consiglio relative all'attuazione degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali dello Stato membro interessato.

2. Il programma di partenariato economico identifica e seleziona un certo numero di priorità specifiche intese a promuovere la competitività e la crescita sostenibile a lungo termine nonché a porre rimedio alle debolezze strutturali dello Stato membro interessato. Dette priorità sono coerenti con la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Se del caso, si identificano potenziali risorse finanziarie, incluse le linee di credito della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti finanziari pertinenti.

3. Il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta un parere sul programma di partenariato economico.

5. Un piano d'azione correttivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 può essere modificato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, per sostituire il programma di partenariato economico previsto dal presente articolo. Nel caso in cui un siffatto piano d'azione correttivo sia presentato dopo l'adozione di un programma di partenariato economico, le misure di cui al programma di partenariato economico possono, ove opportuno, essere incluse nel piano d'azione correttivo.

6. L'attuazione del programma e i documenti programmatici di bilancio annuali in linea con lo stesso sono sottoposti al monitoraggio del Consiglio e della Commissione.

Art. 10 Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

1. Quando il Consiglio stabilisce, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, è soggetto a obblighi di informazione conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. Lo Stato membro procede a una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione contempla anche i rischi finanziari associati alle passività potenziali di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/85/UE, che possono avere effetti rilevanti sui bilanci pubblici, nella misura in cui le stesse possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati di tale valutazione sono inseriti nella relazione sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo che viene trasmessa conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, o all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

3.

Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per precisare i contenuti della relazione periodica di cui al presente paragrafo.

4. Se lo Stato membro interessato è destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, la relazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo è trasmessa per la prima volta sei mesi dopo la relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni sei mesi.

5. Se lo Stato membro interessato è il destinatario di una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la relazione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo contiene anche informazioni sul seguito dato alle intimazioni specifiche del Consiglio. Essa è trasmessa per la prima volta tre mesi dopo la relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni tre mesi.

6.

Su richiesta ed entro il termine fissato dalla Commissione, uno Stato membro soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi:

  1. a) effettua, in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di controllo, un controllo complessivo e indipendente dei conti pubblici di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, inteso a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza di tali conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presenta una relazione sui risultati di tale controllo;

  2. b) fornisce le informazioni supplementari disponibili ai fini del monitoraggio dei progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati statistici riferiti dallo Stato membro interessato a norma della lettera a) conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea11.

Art. 11 Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi

1. Nel valutare l'esistenza di eventuali rischi per l'osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo disposto con una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o con una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione basa la sua valutazione, inter alia, sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. Se sussiste un rischio di non osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché attui pienamente le misure previste nella raccomandazione o nella decisione di intimazione di cui al paragrafo 1, adotti altre misure, o entrambe le cose, in tempo utile per rispettare il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e la presenta al comitato economico e finanziario. Su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione presenta la raccomandazione a detto parlamento.

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla stessa Commissione sulle misure adottate in seguito alla citata raccomandazione, unitamente alle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi in termini di spese ed entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi e informazioni sugli altri provvedimenti intrapresi in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica ed è presentata al comitato economico e finanziario.

4. In base alla relazione di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro ha ottemperato alla raccomandazione di cui al paragrafo 2.

Art. 12 Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi

1. La misura in cui lo Stato membro in questione ha tenuto conto del parere della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è presa in considerazione:

  1. a) dalla Commissione, in sede di elaborazione di una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e di raccomandazione dell'imposizione di un deposito non fruttifero conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1173/2011;

  2. b) dal Consiglio, al momento di decidere se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE.

2. Il monitoraggio di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento è parte integrante del monitoraggio periodico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro interessato alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o delle decisioni di intimazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE per correggere il disavanzo eccessivo.

3. Nel valutare se è stato dato un seguito effettivo alle raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o alle decisioni di intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione tiene conto della valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento e raccomanda al Consiglio, se opportuno, di prendere decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, tenendo debitamente conto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97.

Art. 13 Coerenza con il regolamento (UE) n. 472/201312

Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico non sono soggetti agli articoli da 6 a 12 del presente regolamento.

Capo VI. Disposizioni finali

Art. 14 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da 30 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 15 Dialogo economico

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare, ove opportuno, i presidenti del Consiglio, della Commissione e del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

  1. a) il contenuto del progetto di documento programmatico di bilancio specificato in un quadro armonizzato istituito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5;

  2. b) i risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione resi conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, nella misura in cui sono stati resi pubblici;

  3. c) la valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro effettuata dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4;

  4. d) gli atti del Consiglio di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 3.

2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro destinatario di una raccomandazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, o di atti del Consiglio di cui al paragrafo 1, lettera d), la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

3. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma del presente articolo.

Art. 16 Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento

1.

Entro il 14 dicembre 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

  1. a) l'efficacia del presente regolamento;

  2. b) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;

  3. c) il contributo del presente regolamento al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

2. Entro il 31 luglio 2013 la Commissione riferisce in merito alle possibilità offerte dal quadro di bilancio dell'Unione esistente per equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio nel braccio preventivo del PSC, nel pieno rispetto di quest'ultimo.

Art. 17 Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni in materia di relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 31 ottobre 2013.

2.

L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 2, si applicano agli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente se il Consiglio formula una raccomandazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o adotta una decisione di intimazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, dopo il 30 maggio 2013.

In tali casi, il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, o all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

3. Gli Stati membri si conformano all'articolo 5 entro il 31 ottobre 2013.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente L. Creighton