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Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione del 12 luglio 2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l’articolo 72, paragrafo 3,

L’articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione2, dispone che le entrate dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) siano costituite, oltre che dai contributi delle autorità pubbliche nazionali e da una sovvenzione dell’Unione, dalle commissioni pagate all’AESFEM nei casi previsti dalla normativa dell’Unione.

Ai repertori di dati sulle negoziazioni, stabiliti nell’Unione europea, è imposta una commissione di registrazione che copre i costi sostenuti dall’AESFEM per il trattamento della domanda di registrazione. I costi sostenuti per l’esame della domanda aumentano se il repertorio di dati sulle negoziazioni intende coprire almeno tre classi di derivati o offrire servizi accessori. Pertanto, la commissione di registrazione deve essere calcolata tenendo conto di questi due criteri oggettivi.

Si ritiene che la prestazione di servizi accessori e di servizi di segnalazione per più di tre classi di derivati possa avere un impatto diretto sul fatturato futuro del repertorio di dati sulle negoziazioni. Pertanto, ai fini dell’imposizione della commissione di registrazione i repertori di dati sulle negoziazioni devono essere classificati in tre diverse categorie in funzione del fatturato totale atteso (alto, medio e basso), a cui si applica una commissione di registrazione diversa, a seconda che intendano fornire servizi accessori o servizi di segnalazione per più di tre classi di derivati, o entrambi.

Se dopo la registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni inizia a prestare servizi accessori o a operare in più di tre classi di derivati, rientrando così in una categoria superiore in termini di fatturato totale atteso, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve pagare la differenza tra la commissione di registrazione inizialmente pagata e la commissione di registrazione corrispondente alla nuova categoria di fatturato totale atteso nella quale rientra.

Al fine di scoraggiare domande infondate, occorre che la commissione di registrazione non venga rimborsata se il richiedente ritira la domanda nel corso della procedura di registrazione o in caso di rifiuto della registrazione.

Per garantire l’uso efficiente del bilancio dell’AESFEM e alleggerire allo stesso tempo l’onere finanziario a carico degli Stati membri e dell’Unione, è necessario assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni paghino almeno tutti i costi legati alla loro vigilanza. Le commissioni devono essere fissate ad un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi per le attività collegate ai repertori di dati sulle negoziazioni. Se i disavanzi o gli avanzi significativi diventano ricorrenti, occorre che la Commissione riveda il livello delle commissioni e delle spese.

Per assicurare una distribuzione equa e chiara delle commissioni, che rifletta allo stesso tempo il carico amministrativo generato da ogni entità soggetta a vigilanza, la commissione di vigilanza deve essere calcolata sulla base del fatturato generato dalle attività di base del repertorio di dati sulle negoziazioni. Le commissioni di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni devono essere proporzionate alle attività di quest’ultimo rispetto al totale delle attività di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e controllati in un determinato esercizio finanziario. Tuttavia, tenuto conto delle spese amministrative fisse per la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, occorre fissare una commissione minima di vigilanza.

Poiché nell’anno in cui viene effettuata la registrazione sono disponibili solo pochi dati sull’attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre calcolare la prima commissione annuale di vigilanza sulla base della commissione di registrazione e del carico di lavoro richiesto all’AESFEM in quell’anno per la vigilanza del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione.

I repertori di dati sulle negoziazioni sono entità relativamente nuove che prestano servizi finanziari nuovi, pertanto non esiste ancora una misura affidabile del loro fatturato. Tuttavia, al fine della stima del fatturato dei repertori di dati sulle negoziazioni occorre prendere in considerazione vari indicatori, in particolare: le entrate finanziarie di base dei repertori generate dalla raccolta e dalla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati, escluse le entrate derivanti dai servizi accessori; il numero delle negoziazioni segnalate per un certo periodo; il numero delle negoziazioni in essere alla fine di ciascun periodo. Nel primo anno di attività del repertorio di dati sulle negoziazioni la commissione di vigilanza deve corrispondere al carico di lavoro richiesto all’AESFEM per la vigilanza dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno, sulla base della commissione di registrazione determinata in base al livello del fatturato totale atteso.

I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 non inizieranno a fornire i servizi di segnalazione prima della fine del 2013 e probabilmente il loro livello di attività nel 2013 sarà quasi inesistente. Pertanto, occorre calcolare la commissione annuale di vigilanza per il 2014 sulla base del loro fatturato applicabile nel primo semestre del 2014.

Dato che il settore dei repertori di dati sulle negoziazioni è agli albori e in ragione dei possibili sviluppi futuri, il metodo di calcolo del fatturato dei repertori deve essere rivisto, se necessario. Occorre che la Commissione valuti l’adeguatezza della metodologia di calcolo del fatturato prevista dal presente regolamento entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Occorre stabilire disposizioni in materia di commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell’Unione europea ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, al fine di coprire le spese di riconoscimento e le spese amministrative annuali di vigilanza. Al riguardo, i costi sostenuti dall’AESFEM sono basati sulle spese necessarie relative al riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del predetto regolamento, alla conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo, per i casi in cui il repertorio di dati richiedente sia registrato ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e alla vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti. I costi collegati alla conclusione di accordi di cooperazione saranno ripartiti tra i repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti dello stesso paese terzo.

Le funzioni di vigilanza esercitate dall’AESFEM nei riguardi dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti riguardano principalmente l’attuazione degli accordi di cooperazione, ivi compreso l’effettivo scambio di dati tra le autorità competenti. Occorre che il costo dell’esercizio di tali funzioni sia coperto da commissioni di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti. Dato che tali costi saranno molto inferiori ai costi sostenuti dall’AESFEM per l’esercizio della vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’Unione, è opportuno che la commissione di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sia notevolmente inferiore alla commissione minima di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati soggetti alla vigilanza diretta dell’AESFEM.

In vista di possibili sviluppi futuri, è opportuno che il metodo di calcolo del fatturato applicabile e il livello delle commissioni di registrazione, di riconoscimento e di vigilanza siano riveduti e aggiornati, se necessario.

Le autorità nazionali competenti sostengono costi per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012. Occorre che le commissioni che l’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni coprano anche questi costi. Per evitare che le autorità competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all’AESFEM, l’AESFEM rimborsa all’autorità nazionale competente solo i costi effettivamente sostenuti.

Il presente regolamento costituisce la base su cui si fonda il diritto dell’AESFEM di imporre commissioni ai repertori di dati sulle negoziazioni. Per rendere immediatamente più efficace e più efficiente l’attività di vigilanza e di controllo del rispetto della normativa, occorre che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle commissioni che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) impone ai repertori di dati sulle negoziazioni per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento.

Art. 2 Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:

  1. a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla registrazione e alla vigilanza esercitata dall’ESMA sui repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni;

  2. b) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Art. 3 Fatturato applicabile

1.

Ai fini del presente regolamento i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 tengono conti sottoposti a revisione contabile che operino una distinzione tra gli elementi seguenti:

  1. a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. b) i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

  3. c)

I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono costituiti dai proventi dei servizi determinati ai sensi della lettera b).

2.

Ai fini del presente regolamento i repertori di dati sulle negoziazioni registrati sia a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 che a norma del regolamento (UE) 2015/2365 tengono conti sottoposti a revisione contabile che operino una distinzione tra gli elementi seguenti:

  1. a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. b) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;

  3. c) i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

  4. d) i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi sia alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 che alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365.

I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono costituiti dalla somma degli elementi seguenti:

  1. a) i proventi di cui al primo comma, lettera c);

  2. b) una quota dei proventi di cui al primo comma, lettera d).

La quota dei proventi di cui al primo comma, lettera d), è pari ai proventi di cui al medesimo comma, lettera a), divisi per la somma degli elementi seguenti:

  1. a) i proventi di cui al primo comma, lettera a);

  2. b) i proventi di cui al primo comma, lettera b).

3. Il fatturato applicabile di un determinato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) è costituito dalla somma degli importi di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), divisa per la somma degli importi di cui al presente paragrafo, lettere c) e d):

  1. a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);

  2. b) i proventi applicabili dei servizi accessori, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);

  3. c) i proventi totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);

  4. d) i proventi applicabili totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dai servizi accessori determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);

4. I repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono all’ESMA, su base annua, i conti sottoposti a revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2. Tale trasmissione avviene per via elettronica entro il 30 settembre di ogni esercizio (n–1).

5. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero esercizio (n–2), l’ESMA stima il fatturato applicabile conformemente al paragrafo 3 ed estrapolando all’intero esercizio (n–2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’esercizio (n–2).

6. Se per l’esercizio (n–2) non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile, l’ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione contabile per l’esercizio (n–1).

7. Se i proventi di cui al paragrafo 3 sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati tali proventi. A tal fine l’ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Capo II. Commissioni

Art. 5 Tipo di commissioni

1. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:

  1. a) la commissione di registrazione ai sensi dell’articolo 6;

  2. b) la commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:

  1. a) la commissione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;

  2. b) la commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

Art. 6 Commissione di registrazione

1. La commissione di registrazione a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni richiedenti è calcolata tenendo conto del carico di lavoro necessario per la valutazione e l’esame della domanda, nonché del fatturato totale atteso del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai paragrafi da 2 a 6.

2. Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione si tiene contro delle seguenti attività:

  1. a) la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi accessori, quali la conferma e il riscontro (matching) delle negoziazioni, l’amministrazione degli eventi creditizi, la conferma o la compressione del portafoglio;

  2. b) la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi di registrazione dei dati per tre o più classi di derivati.

3. Ai fini del paragrafo 2, si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori nelle seguenti situazioni:

  1. a) quando presta direttamente servizi accessori;

  2. b) quando un’entità appartenente allo stesso gruppo del repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori indiretti;

  3. c) quando i servizi accessori sono forniti da un’entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla prestazione di servizi.

4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che non svolge nessuna delle attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso basso, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 45000 EUR.

5. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge una delle due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso medio, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 65000 EUR.

6. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge entrambe le due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso alto, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 100000 EUR.

6 bis. Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni che non sia già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365 presenti contemporaneamente una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il repertorio di dati sulle negoziazioni paga la commissione di registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per intero e la commissione per l’estensione della registrazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365.

7. In caso di cambiamento sostanziale dei servizi prestati, in conseguenza del quale il repertorio di dati sulle negoziazioni sia tenuto, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6, al pagamento di una commissione di registrazione più elevata della commissione di registrazione pagata inizialmente, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare la differenza fra la commissione di registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione più elevata applicabile a seguito del cambiamento sostanziale.

Art. 7 Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza.

2. La commissione annuale di vigilanza totale e la commissione annuale di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono calcolate come segue:

  1. a) la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio (n) è la stima delle spese relative alla vigilanza delle attività dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, inserita nel bilancio dell’ESMA per il medesimo esercizio;

  2. b) la commissione annuale di vigilanza a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per un determinato esercizio (n) è la commissione annuale di vigilanza totale calcolata in applicazione della lettera a), per tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio (n–1), in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell’articolo 3, paragrafo 3.

  3. c)

3. In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30000 EUR.

4.

In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nell’anno della registrazione (anno (n)] il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale [«SF(n)»] pari a: SFnRF•k

dove:

RF= la commissione di registrazione calcolata conformemente all’articolo 6;

k= numero di giorni di calendario dalla data di registrazione al 31 dicembre dell^'esercizio n/numero di giorni di calendario nell^'esercizio n.

Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato paga la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall’ESMA dell’esito positivo della sua domanda ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.

Tuttavia un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato durante il mese di dicembre non è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stato registrato.

Art. 8 Commissione di riconoscimento a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di riconoscimento è tenuto al pagamento di una commissione calcolata come la somma dei seguenti elementi:

  1. a) 20000 EUR;

  2. b) l’importo derivante dalla divisione di 35000 EUR per il numero totale dei repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo riconosciuti dall’AESFEM o che hanno presentato domanda di riconoscimento ma non sono stati ancora riconosciuti.

2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza di 5000 EUR.

Capo III. Modalità di pagamento e di rimborso

Art. 9 Modalità generali di pagamento

1. Le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pagamento sono specificate agli articoli 10, 11 e 12.

2. I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Art. 10 Pagamento della commissione di registrazione

1. La commissione di registrazione di cui all’articolo 6 è dovuta all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.

2. La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di registrazione prima che l’AESFEM abbia adottato la decisione motivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.

Art. 11 Pagamento della commissione annuale di vigilanza

1.

La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7 per un determinato esercizio (n) è pagata in un’unica rata entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale essa si riferisce.

L’ESMA non rimborsa la commissione annuale di vigilanza.

2. L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.