diritto.io

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,

La crisi finanziaria mondiale scoppiata tra il 2007 e il 2008 ha evidenziato un eccesso di attività speculative, l’esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, oltre a mettere in rilievo l’inefficacia della vigilanza, l’opacità dei mercati e l’eccessiva complessità dei prodotti. L’Unione ha adottato una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, compresi il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance e la vigilanza e regimi di risoluzione, e per garantire che il sistema finanziario espleti il suo ruolo di destinare capitali al finanziamento dell’economia reale. Decisivi al riguardo sono anche i progressi compiuti nella creazione dell’unione bancaria. Tuttavia, la crisi ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui si svolge un’intermediazione creditizia analoga a quella bancaria, nota come «sistema bancario ombra», le cui dimensioni sono allarmanti e in base alle stime sono già equivalenti alla metà circa del sistema bancario regolamentato. Le carenze legate a tali attività, analoghe a quelle svolte dagli istituti di credito, potrebbero contaminare il resto del settore finanziario.

Nel quadro dei lavori intesi a limitare il sistema bancario ombra, il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il comitato europeo per il rischio sistemico («CERS») istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno individuato i rischi posti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli («SFT»). Le SFT consentono l’accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione nei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell’uso delle SFT ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, come pure agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa. In tale contesto, il 29 agosto 2013 l’FSB ha adottato un quadro strategico dal titolo «Rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario ombra» («quadro strategico dell’FSB») in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel settore bancario ombra, approvato dai leader del G20 nel settembre 2013.

Il 14 ottobre 2014 l’FSB ha pubblicato un quadro normativo per gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale. In assenza di compensazione, tali operazioni presentano gravi rischi qualora non siano adeguatamente garantite. Se rafforzare la trasparenza sul riutilizzo delle attività dei clienti rappresenterebbe un primo passo volto ad agevolare la capacità delle controparti di analizzare ed evitare i rischi, l’FSB dovrebbe ultimare, entro il 2016, i lavori su una serie di raccomandazioni concernenti gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale al fine di prevenire un eccesso di leva finanziaria e attenuare il rischio di concentrazione e inadempimento.

Il 19 marzo 2012 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul sistema bancario ombra. Sulla base dei numerosi contributi ricevuti e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, il 4 settembre 2013 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario», in cui si sottolinea come la natura complessa e opaca delle SFT renda difficile individuare le controparti e monitorare la concentrazione dei rischi e determini anche l’eccessivo ricorso alla leva finanziaria nel sistema finanziario.

Il gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Erkki Liikanen ha adottato una relazione sulla riforma della struttura del settore bancario dell’Unione nell’ottobre 2012. Esso ha preso in considerazione tra l’altro l’interazione tra il sistema bancario tradizionale e il sistema bancario ombra. Nella relazione riconoscono i rischi delle attività del sistema bancario ombra quali l’elevata leva finanziaria e la prociclicità, e si invita a ridurre l’interconnessione tra le banche e il sistema bancario ombra, che era stata una delle fonti di contagio nella crisi che ha colpito il sistema bancario a livello sistemico. Nella relazione si suggeriscono inoltre alcune misure strutturali per affrontare le carenze che permangono nel settore bancario dell’Unione.

Le riforme strutturali del sistema bancario dell’Unione sono oggetto di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE. Tuttavia, l’imposizione alle banche di misure strutturali potrebbe tradursi nello spostamento di talune attività verso settori meno regolamentati, come il settore bancario ombra. Tale proposta dovrebbe pertanto essere accompagnata dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e di segnalazione delle SFT previste nel presente regolamento. Le norme in materia di trasparenza previste nel presente regolamento integrano quindi tale proposta.

Il presente regolamento risponde alla necessità di accrescere la trasparenza dei mercati di finanziamento tramite titoli e pertanto del sistema finanziario. Per assicurare pari condizioni di concorrenza e la convergenza internazionale, il presente regolamento segue il quadro strategico dell’FSB. Esso crea un quadro normativo dell’Unione nel quale le informazioni delle SFT possono essere efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e le informazioni su tali operazioni e ai total return swap sono comunicate agli investitori degli organismi d’investimento collettivo. La definizione di SFT nel presente regolamento non comprende i contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Non di meno comprende le operazioni comunemente denominate swap di liquidità e swap con garanzie reali, che non rientrano nella definizione di contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La necessità della convergenza internazionale è rafforzata dalla possibilità che a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione talune attività attualmente esercitate dalle banche tradizionali possano migrare verso il settore bancario ombra e coinvolgere entità finanziarie e non finanziarie. Pertanto la trasparenza di dette attività diminuirebbe ulteriormente, il che impedirebbe alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di avere un quadro corretto dei rischi connessi alle SFT. Una tale evoluzione accentuerebbe i collegamenti già consolidati esistenti tra il settore bancario regolamentato e il settore bancario ombra in particolari mercati.

L’evoluzione delle pratiche di mercato e della tecnologia consente ai partecipanti al mercato di usare operazioni diverse da quelle di finanziamento tramite titoli come fonte di finanziamento, per la gestione di liquidità e garanzie reali, come strategia reddituale (yield enhancement), per coprire vendite allo scoperto o per l’arbitraggio fiscale sui dividendi. Tali operazioni potrebbero avere un effetto economico equivalente e porre rischi simili alle SFT, tra cui la prociclicità indotta da valori fluttuanti delle attività e dalla volatilità, trasformazioni delle scadenze o della liquidità derivanti dal finanziamento di attività a lungo termine o illiquide mediante attività a breve termine o liquide, e il contagio finanziario dovuto alle interconnessioni delle catene di operazioni che comportano il riutilizzo delle garanzie reali.

È probabile che per rispondere alle questioni sollevate dal quadro strategico dell’FSB e per far fronte agli sviluppi previsti a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Inoltre, a causa della mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza le autorità nazionali hanno difficoltà a confrontare i dati di micro-livello provenienti da diversi Stati membri e quindi a comprendere i rischi reali che i singoli partecipanti al mercato pongono al sistema. È pertanto necessario evitare che si creino tali distorsioni e ostacoli nell’Unione. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Pertanto, le nuove norme sulla trasparenza dovrebbero prevedere la segnalazione delle informazioni concernenti le SFT convenute da tutti i partecipanti al mercato, siano essi entità finanziarie o non finanziarie, tra cui la composizione delle garanzie reali, se le garanzie reali sono disponibili al riutilizzo o sono state riutilizzate, la sostituzione delle garanzie reali a fine giornata e gli scarti di garanzia applicati. Per ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi dei partecipanti al mercato le nuove norme e disposizioni dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati preesistenti che sono stati introdotti in ordine alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni. In tale contesto l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio7 dovrebbe, per quanto fattibile e pertinente, ridurre al minimo le sovrapposizioni ed evitare le incoerenze tra le norme tecniche adottate ai sensi del presente regolamento e quelle adottate ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro giuridico di cui al presente regolamento dovrebbe, nella misura del possibile, essere lo stesso di quello introdotto dal regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati a tal fine. In tal modo i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente a detto regolamento potrebbero assolvere la funzione di repertorio prevista dal presente regolamento se rispettano determinati criteri supplementari, fatto salvo il completamento di una procedura di registrazione semplificata.

Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dei poteri dell’ESMA di irrogare sanzioni, i partecipanti al mercato che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero, con riferimento al regolamento (UE) n. 648/2012, essere soggetti alle disposizioni in materia di poteri dell’ESMA previsti in tale regolamento, come specificato, nel rispetto delle norme di procedura, dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 64, paragrafo 7, di detto regolamento.

Le operazioni con membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbero essere esentate dall’obbligo di segnalare le SFT ai repertori di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, per assicurare che le autorità di regolamentazione e di vigilanza abbiano una visione corretta dei rischi connessi a SFT convenute dalle entità da esse regolamentate o sulle quali esse vigilano, le autorità e i membri interessati del SEBC dovrebbero cooperare strettamente. Tale cooperazione dovrebbe consentire alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. Detta cooperazione dovrebbe essere riservata e condizionata a una richiesta motivata delle autorità competenti interessate, e avvenire soltanto al fine di consentire a dette autorità di assolvere le rispettive responsabilità tenendo in debito conto principi e requisiti di indipendenza delle banche centrali, nonché l’assolvimento delle proprie funzioni in quanto autorità monetarie, tra cui operazioni di politica monetaria, di cambio e di stabilità finanziaria che i membri del SEBC sono giuridicamente autorizzati a perseguire. I membri del SEBC dovrebbero poter rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui le operazioni siano da essi avviate nello svolgimento delle loro funzioni in quanto autorità monetarie. Esse dovrebbero notificare tale rifiuto all’autorità richiedente motivandolo.

Le informazioni sui rischi inerenti ai mercati di finanziamento tramite titoli dovrebbero essere conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili, tra l’altro, all’ESMA, all’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8, all’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) («EIOPA») istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio9, alle autorità competenti interessate, al CERS e alle banche centrali interessate del SEBC, compresa la Banca centrale europea («BCE») nello svolgimento dei compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio10, ai fini dell’individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività nel sistema bancario ombra svolte da entità regolamentate e non regolamentate. In sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione previste dal presente regolamento l’ESMA dovrebbe tener conto delle norme tecniche adottate a norma dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il futuro sviluppo di tali norme tecniche. L’ESMA dovrebbe inoltre mirare ad assicurare che le autorità competenti interessate, il CERS e le banche centrali del SEBC interessate, inclusa la BCE, abbiano accesso diretto e immediato alle informazioni necessarie per esercitare i loro compiti, compresi quelli che consistono nel definire e attuare la politica monetaria, e per effettuare la sorveglianza delle infrastrutture dei mercati finanziari. A tal fine l’ESMA dovrebbe fissare, mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione, i termini e le condizioni di accesso a tali informazioni.

È necessario introdurre disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, al fine di garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un’osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone. Fatto salvo il diritto nazionale penale o tributario, le autorità competenti, l’ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate dovrebbero servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Ciò tuttavia non dovrebbe ostare all’esercizio, conformemente al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, dell’indagine o della repressione dei casi di cattiva amministrazione.

Le SFT sono ampiamente utilizzate da gestori di organismi d’investimento collettivo per la gestione efficiente del portafoglio. Tale uso può avere un impatto significativo sul rendimento di tali organismi d’investimento collettivo. Le operazioni di finanziamento possono essere utilizzate per raggiungere obiettivi di investimento o per migliorare i rendimenti. I gestori fanno anche uso dei total return swap con effetto equivalente alle SFT. Le SFT e i total return swap sono ampiamente utilizzati dai gestori di organismi d’investimento collettivo per ottenere esposizione a determinate strategie o per migliorare i rendimenti. L’uso delle SFT e dei total return swap potrebbe aumentare il profilo generale di rischio dell’organismo d’investimento collettivo laddove il loro uso non venga correttamente comunicato agli investitori. È fondamentale assicurare che gli investitori in tali organismi d’investimento collettivo siano in grado di compiere scelte informate e di valutare il profilo di rischio e di rendimento generali degli organismi d’investimento collettivo. Allorché valutano le SFT e i total return swap gli organismi d’investimento collettivo dovrebbero osservare principi generali, considerando ad esempio la sostanza dell’operazione oltre alla sua forma giuridica.

Gli investimenti effettuati sulla base di informazioni incomplete o inesatte in merito alla strategia di investimento dell’organismo d’investimento collettivo possono sfociare in perdite ingenti per gli investitori. È pertanto essenziale che gli organismi d’investimento collettivo comunichino tutte le informazioni particolareggiate pertinenti sull’uso delle SFT e dei total return swap. Inoltre, nel settore degli organismi d’investimento collettivo la piena trasparenza è particolarmente pertinente, dal momento che la totalità delle attività destinate a SFT e a total return swap non è di proprietà dei gestori degli organismi d’investimento collettivo ma dei loro investitori. L’informativa completa sulle SFT e sui total return swap è pertanto uno strumento essenziale di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse.

Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap sono strettamente collegate alle direttive 2009/65/CE11 e 2011/61/UE12 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto le direttive stesse costituiscono il quadro giuridico che disciplina la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo.

Gli organismi d’investimento collettivo possono operare come organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»), amministrati da società di gestione di OICVM o da società d’investimento di OICVM autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi («GEFIA») autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap introdotte dal presente regolamento integrano, e dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle stabilite da tali direttive, le disposizioni delle predette direttive.

Per consentire agli investitori di conoscere i rischi associati all’uso di SFT e di total return swap, i gestori degli organismi d’investimento collettivo, ogni qualvolta facciano ricorso a queste tecniche, dovrebbero includere informazioni dettagliate in relazioni periodiche. Le relazioni periodiche che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento degli OICVM e i GEFIA sono attualmente tenuti a presentare dovrebbero essere integrate da informazioni aggiuntive sull’uso delle SFT e dei total return swap. Nel precisare ulteriormente il contenuto di queste relazioni periodiche l’ESMA dovrebbe tenere conto dell’onere amministrativo e delle specificità dei diversi tipi di SFT e di total return swap.

La politica di investimento di un organismo d’investimento collettivo per quanto riguarda le SFT e i total return swap dovrebbe essere chiaramente indicata nei documenti precontrattuali, quali il prospetto per gli OICVM e l’informativa precontrattuale agli investitori per i FIA. Si assicurerebbe in tal modo che gli investitori comprendano e valutino i rischi inerenti prima di decidere di investire in un determinato OICVM o FIA.

Il riutilizzo di garanzie reali fornisce liquidità e consente alle controparti di ridurre i costi di finanziamento. Tuttavia, esso tende a creare catene complesse di garanzie reali tra le banche tradizionali e il sistema bancario ombra, che dà luogo a rischi per la stabilità finanziaria. La mancanza di trasparenza sulla misura del riutilizzo degli strumenti finanziari forniti in garanzia reale e i relativi rischi in caso di fallimento può minare la fiducia nelle controparti e amplificare i rischi per la stabilità finanziaria.

Per accrescere la trasparenza del riutilizzo è opportuno prescrivere requisiti minimi in materia di informativa. Il riutilizzo dovrebbe avvenire solo con la conoscenza e il consenso espliciti della controparte fornitrice. Pertanto, l’esercizio del diritto al riutilizzo dovrebbe trovare adeguata conferma nel conto titoli della controparte fornitrice, a meno che il conto sia disciplinato dalla legislazione di un paese terzo che potrebbe prevedere altri mezzi opportuni per rispecchiare il riutilizzo.

Sebbene l’ambito di applicazione delle norme in materia di riutilizzo di cui al presente regolamento sia più ampio di quello della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13, il presente regolamento non modifica l’ambito di applicazione della direttiva stessa ma dovrebbe piuttosto essere letto in combinato disposto con questa. Le condizioni alle quali le controparti hanno diritto al riutilizzo e all’esercizio di tale diritto non dovrebbero diminuire in alcun modo la protezione offerta a un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà di cui alla direttiva 2002/47/CE. In tale contesto eventuali violazioni dei requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo non dovrebbero incidere sulla legislazione nazionale in ordine alla validità o all’effetto di un’operazione.

Il presente regolamento fissa norme rigorose in materia di informativa sul riutilizzo per le controparti che non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di norme settoriali adattate a determinati soggetti, strutture e situazioni. Pertanto, le norme in materia di riutilizzo di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi, ad esempio, agli organismi d’investimento collettivo e ai depositari o ai clienti delle imprese di investimento soltanto nella misura in cui il quadro giuridico legale non preveda, per gli organismi d’investimento collettivo o per la salvaguardia delle attività della clientela, norme più rigorose in materia di riutilizzo che costituiscano una lex specialis e che prevalgano sulle disposizioni del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme di cui alla legislazione dell’Unione o nazionale che limitano la capacità delle controparti di effettuare operazioni di riutilizzo di strumenti finanziari forniti come garanzia reale dalle controparti o da persone diverse dalle controparti. L’applicazione dei requisiti in materia di riutilizzo dovrebbe essere posticipata a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di lasciare alle controparti il tempo sufficiente per adattare i rispettivi contratti di garanzia reale in sospeso, compresi gli accordi quadro, e per assicurare che i nuovi contratti di garanzia reale siano conformi al presente regolamento.

Al fine di promuovere la coerenza terminologica internazionale, l’uso del termine «riutilizzo» nel presente regolamento è in linea con il quadro strategico dell’FSB. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare incoerenze con l’acquis dell’Unione e, in particolare, non dovrebbe pregiudicare il significato del termine «riutilizzo» di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

Per assicurare l’osservanza da parte delle controparti degli obblighi derivanti dal presente regolamento e per assicurare che le controparti siano soggette a trattamento analogo in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto rispondere a determinati requisiti essenziali quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell’applicazione della sanzione o misura, pubblicazione delle sanzioni o misure, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. È opportuno che alle violazioni degli obblighi di trasparenza a carico degli organismi d’investimento collettivo previsti dal presente regolamento si applichino le sanzioni e altre misure stabilite ai sensi delle direttiva 2009/65/CE e 2011/61/UE.

I poteri di irrogare sanzioni conferiti alle autorità competenti non dovrebbero pregiudicare la competenza esclusiva della BCE, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di revocare l’autorizzazione agli enti creditizi a fini di vigilanza prudenziale.

Le disposizioni del presente regolamento sulle domande di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e la revoca della registrazione non pregiudicano i mezzi di ricorso di cui al capo V del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare l’armonizzazione coerente e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’ESMA, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche. Nell’elaborazione delle norme tecniche, l’ESMA dovrebbe garantire procedure amministrative e di segnalazione efficienti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda: i dettagli dei diversi tipi di SFT, i dettagli della domanda di registrazione o dell’estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni, i dettagli delle procedure per verificare le informazioni sulle SFT a essi segnalate, la frequenza e i dettagli della pubblicazione dei dati dei repertori di dati sulle negoziazioni, dei relativi requisiti e dell’accesso a tali dati e, se necessario, le ulteriori specifiche del contenuto dell’allegato.

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ESMA, mediante atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di formato e frequenza delle segnalazioni, di formato della domanda di registrazione o estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure e formulari per lo scambio di informazioni con l’ESMA in materia di sanzioni e altre misure.

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a modifiche dell’elenco delle entità che sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento e il tipo di commissioni, le materie per le quali esse sono dovute, l’importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione per adottare decisioni in materia di valutazione delle norme dei paesi terzi ai fini del riconoscimento dei rispettivi repertori di dati sulle negoziazioni e allo scopo di evitare eventuali duplicazioni o conflitti tra i requisiti. La valutazione alla base delle decisioni sull’equivalenza dei requisiti di segnalazione in un paese terzo non dovrebbe inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in tale paese terzo e riconosciuto dall’ESMA di fornire servizi di segnalazione a entità stabilite nell’Unione, dal momento che una decisione di riconoscimento dovrebbe essere autonoma rispetto a tale valutazione ai fini di una decisione sull’equivalenza.

Se un atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti dovrebbero essere nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Se del caso, la Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni possibile duplicazione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la trasparenza di talune attività nei mercati finanziari, quali l’uso delle SFT e il riutilizzo di garanzie per consentire il monitoraggio e l’individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e gli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti della difesa e il principio del ne bis in idem, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e ha espresso un parere in data 11 luglio 201415.

È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri o dei repertori di dati sulle negoziazioni avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16. È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell’ESMA, dell’EBA o dell’EIOPA avvenga conformemente alle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

Con l’assistenza dell’ESMA la Commissione dovrebbe procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dell’obbligo di segnalazione di cui al presente regolamento. Il termine previsto per la presentazione delle relazioni della Commissione dovrebbe consentire l’effettiva applicazione preventiva del presente regolamento.

Sulla scorta del risultato dei lavori svolti nelle pertinenti sedi internazionali e con l’assistenza di ESMA, EBA e CERS, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nelle iniziative internazionali tese ad attenuare i rischi associati alle SFT, comprese le raccomandazioni dell’FSB sugli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale, e sull’adeguatezza di tali raccomandazioni per i mercati dell’Unione.

L’applicazione degli obblighi di segnalazione e trasparenza previsti nel presente regolamento dovrebbe essere rinviata al fine di concedere ai repertori di dati sulle negoziazioni il tempo sufficiente per richiedere l’autorizzazione e il riconoscimento delle loro attività di cui al presente regolamento, e alle controparti e agli organismi d’investimento collettivo il tempo sufficiente per conformarsi a tali obblighi. In particolare, è opportuno rinviare l’applicazione degli obblighi di segnalazione e trasparenza supplementari per gli organismi d’investimento collettivo, tenendo conto degli orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione degli OICVM formulati dall’ESMA il 18 dicembre 2012, che definiscono un quadro facoltativo per le società di gestione degli OICVM in ordine agli obblighi di informativa e della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i gestori degli organismi d’investimento collettivo. Per garantire che la segnalazione delle SFT sia effettivamente attuata è necessaria un’applicazione graduale degli obblighi a seconda del tipo di controparte. Tale impostazione dovrebbe tenere conto dell’effettiva capacità della controparte di conformarsi agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento.

Le nuove regole uniformi sulla trasparenza delle SFT e di taluni derivati OTC, segnatamente i total return swap, di cui al presente regolamento sono strettamente legate alle norme di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, poiché i derivati OTC rientrano nell’ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al predetto regolamento. Per garantire un ambito di applicazione coerente di entrambe le serie di obblighi in materia di trasparenza e segnalazione, occorre tracciare una distinzione chiara tra derivati OTC e derivati negoziati in borsa, indipendentemente dal fatto che questi contratti siano negoziati nei mercati dell’Unione o dei paesi terzi. La definizione di derivati OTC di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe pertanto essere modificata per garantire che lo stesso tipo di contratti derivati sia identificato come derivato OTC o derivato negoziato in borsa, indipendentemente dal fatto che i contratti siano negoziati nei mercati dell’Unione o nei paesi terzi.

È opportuno pertanto che il regolamento (UE) n. 648/2012 sia modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e di riutilizzo.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti:

  1. a) la controparte in una SFT stabilita:

    1. i) nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

    2. ii) in un paese terzo, se la SFT è conclusa nello svolgimento delle attività di una succursale nell’Unione di tale controparte;

  2. b) le società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE;

  3. c) i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

  4. d) la controparte che svolge attività di riutilizzo stabilita:

    1. i) nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

    2. ii) in un paese terzo, se:

      il riutilizzo è effettuato nello svolgimento delle attività di una succursale di tale controparte nell’Unione, o

      il riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti nell’ambito di un contratto di garanzia reale da una controparte stabilita nell’Unione o da una succursale nell’Unione di una controparte stabilita in un paese terzo.

2. Gli articoli 4 e 15 non si applicano ai seguenti soggetti:

  1. a) i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

  2. b) la Banca dei regolamenti internazionali;

  3. c) la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. L’articolo 4 non si applica alle operazioni di cui è controparte un membro del SEBC.

4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine e prima di adottare tali atti delegati la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato alle banche centrali e a detti enti nel quadro giuridico di un congruo numero di paesi terzi. Se la relazione conclude, in particolare con riguardo all’analisi comparata e ai potenziali effetti, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali e degli enti di quei paesi terzi dall’articolo 15, la Commissione adotta un atto delegato che le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sulle SFT;

  2. 2) «controparti»: controparti finanziarie e controparti non finanziarie;

  3. 3) «controparte finanziaria»: a) un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1; b) un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 o del regolamento (UE) n. 1024/2013; c) un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3; d) un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; e) un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE; f) un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4; g) una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012; h) un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5; i) un’entità di un paese terzo che richiederebbe l’autorizzazione o la registrazione ai sensi degli atti legislativi di cui alle lettere da a) a i) se fosse stabilità nell’Unione;

  4. 4) «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione o in un paese terzo, diversa dai soggetti di cui al punto 3;

  5. 5) «stabilito»: a) se la controparte è una persona fisica, «dove ha la sede centrale»; b) se la controparte è una persona giuridica, «dove ha la sede legale»; c) se in base al suo diritto nazionale la controparte non ha sede legale, «dove ha la sede centrale»;

  6. 6) «succursale»: sede di attività diversa dalla sede centrale che è parte di una controparte ed è priva di personalità giuridica;

  7. 7) «concessione» o «assunzione di titoli o merci in prestito»: un’operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l’impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un’assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti;

  8. 8) «operazione di buy-sell back o di sell-buy back»: un’operazione con cui una controparte acquista o vende titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare titoli o merci o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura; si tratta di un’operazione di buy-sell back per la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti e di un’operazione di sell-buy back per la controparte che li vende. L’operazione di buy-sell back o di sell- buy back non è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, ai sensi del punto 9;

  9. 9) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l’impegno a riacquistarli; oppure merci o titoli sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista;

  10. 10) «finanziamento con margini»: un’operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, ma che non comprende altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;

  11. 11) «operazione di finanziamento tramite titoli (SFT)»: a) un’operazione di vendita con patto di riacquisto; b) la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito; c) un’operazione di buy-sell back o di sell-buy back; d) un finanziamento con margini;

  12. 12) «riutilizzo»: utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte, comprese eventuali persone fisiche, di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale; tale utilizzo comprende il trasferimento del titolo o l’esercizio del diritto di utilizzo a norma dell’articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, ma non include la liquidazione dello strumento finanziario in caso di inadempimento della controparte fornitrice;

  13. 13) «contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;

  14. 14) «contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale»: un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;

  15. 15) «contratto di garanzia»: un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà e un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale;

  16. 16) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

  17. 17) «merce»: la merce quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/20066 della Commissione;

  18. 18) «total return swap»: un contratto derivato quale definito all’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un’obbligazione di riferimento, a un’altra controparte.

Capo II. Trasparenza delle sft

Art. 4 Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT

1.

Le controparti delle SFT trasmettono le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 5 o riconosciuto conformemente all’articolo 19. Tali informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell’operazione.

L’obbligo di segnalazione di cui al primo comma si applica alle SFT:

  1. a) concluse prima della pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e ancora in essere a tale data qualora:

    1. i) la scadenza residua di tali SFT alla data suddetta superi 180 giorni; o

    2. ii) dette SFT abbiano una scadenza aperta e restino in essere 180 giorni dopo la data summenzionata;

  2. b) concluse alla pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), o dopo tale data.

Le SFT di cui alla lettera a) del secondo comma sono segnalate entro 190 giorni dalla pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a).

2. La controparte soggetta all’obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni relative alle SFT.

3.

Se una controparte finanziaria conclude un SFT con una controparte non finanziaria che alla data di chiusura del bilancio non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7, la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per entrambe le controparti.

Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un OICVM gestito da una società di gestione, quest’ultima è responsabile della segnalazione per conto dell’OICVM.

Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un fondo di investimento alternativo, il gestore di quest’ultimo è responsabile della segnalazione per conto del fondo.

4. Le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

5.

Se un repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative alle SFT, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»).

In questo caso, l’ESMA provvede a che tutte le entità competenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso a tutte le informazioni relative alle SFT di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

6. Per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma del presente articolo, i repertori di dati sulle negoziazioni e l’ESMA rispettano le disposizioni pertinenti in materia di riservatezza, integrità e protezione delle informazioni e si conformano agli obblighi stabiliti in particolare all’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti nell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 del medesimo e ai «contratti derivati» sono da intendersi rispettivamente come riferimenti al presente articolo e alle «SFT».

7. Una controparte che segnala le informazioni relative a una SFT a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’ESMA o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

8. Il soggetto che effettua la segnalazione, i suoi amministratori e dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla segnalazione.

9.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e la coerenza con la segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle norme concordate a livello internazionale, l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT, che comprendano almeno:

  1. a) le parti della SFT e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;

  2. b) l’importo del capitale; la valuta; le attività usate come garanzia reale e relativi tipo, qualità e valore; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; se le garanzie reali sono disponibili per il riutilizzo; nel caso in cui le garanzie reali siano distinguibili da altre attività, se sono state riutilizzate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto; la commissione di prestito o il tasso del finanziamento con margini; eventuali scarti di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza; la data del primo richiamo e il segmento di mercato;

  3. c) in funzione delle SFT, le informazioni concernenti:

    1. i) il reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide;

    2. ii) i titoli o le merci concessi o assunti in prestito.

Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche, l’ESMA tiene conto delle specificità tecniche degli aggregati di attività e, se del caso, prevede la possibilità di segnalare i dati delle garanzie reali a livello di posizione.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura del possibile, la coerenza con la segnalazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché l’armonizzazione dei formati tra repertori di dati sulle negoziazioni, l’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT.

Il formato include in particolare:

  1. a) gli identificativi globali delle entità giuridiche (codice LEI) o i codici pre-LEI, fino a che non sia integralmente attuato il sistema globale di identificazione delle entità giuridiche;

  2. b) i numeri internazionali di identificazione dei titoli (codice ISIN); e

  3. c) gli identificativi unici delle operazioni.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche l’ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o globale.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo III. Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

Art. 5 Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. Ai fini dell’articolo 4 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, deve adottare procedure per la verifica della completezza e della correttezza delle informazioni che gli sono segnalate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e deve soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli da 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento.

3. La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4. Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’ESMA di ogni modifica sostanziale delle condizioni di registrazione.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni presentano all’ESMA:

  1. a) una domanda di registrazione;

  2. b) una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 4 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

7.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli:

  1. a) delle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare completezza e correttezza delle informazioni loro segnalate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

  2. b) della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e

  3. c) di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b), al fine di evitare duplicazioni di requisiti.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.

Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:

  1. a) della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e

  2. b) della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).

Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato per evitare doppioni procedurali.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 6 Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione

1. Se un repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2. L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.

Art. 7 Esame della domanda

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 6, l’ESMA esamina la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo e adotta una decisione di accettazione o di rifiuto di registrazione o un’estensione della registrazione accompagnata da una motivazione circostanziata.

2. Gli effetti della decisione emessa dall’ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Art. 8 Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione

1.

Quando l’ESMA adotta una decisione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o revoca la registrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’ESMA notifica senza indugio la decisione all’autorità competente di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

2. L’ESMA comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3. L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Art. 9 Poteri dell’ESMA

1. I poteri conferiti all’ESMA conformemente agli articoli da 61 a 68, agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi gli allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’allegato I di tale regolamento si intendono fatti all’articolo 12, rispettivamente paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2. I poteri conferiti all’ESMA, o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 61, 62 e 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non possono essere usati per esigere la segnalazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Art. 10 Revoca della registrazione

1. Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

  1. a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

  2. b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

  3. c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2. L’ESMA notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’ESMA di valutare se sussistono le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’ESMA fornisce una motivazione circostanziata della sua decisione.

4. L’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Art. 11 Commissioni di vigilanza

1.

L’ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3 dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.

Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adattate unicamente per rispecchiare i necessari costi e spese supplementari legati alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni in forza del presente regolamento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.