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Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea del 28 novembre 2013 relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1 e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

Ai fini dell’adempimento dei propri compiti, la Banca centrale europea (BCE) necessita di statistiche sui pagamenti specifiche per ogni paese e su base comparativa. L’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che possono essere raccolte informazioni nell’area delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento. Tali dati sono essenziali per identificare e monitorare gli sviluppi del mercato dei pagamenti all’interno degli Stati membri e per supportare la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

L’articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») stabilisce che, al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali («SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccoglie le necessarie informazioni statistiche presso le competenti autorità nazionali o direttamente presso gli operatori economici. L’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC stabilisce che le BCN svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

L’Eurosistema raccoglie informazioni sui pagamenti in conformità all’Indirizzo BCE/2007/92. A beneficio del miglioramento della qualità e dell’affidabilità delle statistiche sui pagamenti e a garanzia di una completa copertura degli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione, le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte direttamente presso gli operatori segnalanti.

La metodologia attraverso la quale le informazioni sui pagamenti sono raccolte dovrebbe tenere in considerazione gli sviluppi nel quadro giuridico dei pagamenti nell’ambito dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Può essere opportuno, per le BCN, raccogliere le informazioni statistiche necessarie ad adempiere agli obblighi statistici previsti dalla BCE, presso gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, nell’ambito di un quadro di segnalazioni statistiche più ampio, predisposto dalle BCN sotto la propria responsabilità, in conformità al diritto dell’Unione, al diritto nazionale o a una prassi consolidata, che sia funzionale anche ad altre finalità statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. Ciò potrebbe, inoltre, ridurre l’onere di segnalazione. In questi casi, per incrementare la trasparenza, è opportuno informare gli operatori segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altre finalità statistiche. In casi particolari, la BCE può basarsi sulle informazioni statistiche raccolte a tali diversi fini per adempiere ai propri obblighi.

Sebbene i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito di seguito «Stati membri dell’area dell’euro»), sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell’area dell’euro. Di conseguenza, le norme del presente regolamento possono essere estese alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, nel quadro di una cooperazione di tali BCN con l’Eurosistema, sulla base di una raccomandazione della BCE.

Dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l’assetto concettuale sottostante, né da incidere sull’onere di segnalazione. Nell’applicazione di tale procedura si terrà conto del parere del Comitato per le statistiche (CST) del SEBC. Le BCN e gli altri Comitati del SEBC possono proporre tali modifiche tecniche agli allegati attraverso il CST,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

  1. a) per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione;

  2. b) i termini «prestatore di servizi di pagamento», «istituto di pagamento», «sistema di pagamento» e «operazione di pagamento» hanno il medesimo significato di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  3. c) i termini «emittente di moneta elettronica» e «istituto di moneta elettronica» hanno il medesimo significato di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/110/CE;

  4. d) per «gestore di un sistema di pagamento» si intende un’entità giuridica che è giuridicamente responsabile della gestione di un sistema di pagamento.

  5. e) per «servizio di pagamento» si intende una qualsiasi delle attività economiche elencate nell’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 o uno qualsiasi dei servizi elencati all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.

Art. 2 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i prestatori di servizi di pagamento (inclusi gli emittenti di moneta elettronica) e i gestori di un sistema di pagamento.

Art. 3 Obblighi di segnalazione statistica

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 2 segnalano le informazioni statistiche alla BCN dello Stato membro in cui il relativo operatore segnalante è residente, direttamente ovvero per il tramite della relativa autorità nazionale competente in virtù di accordi di cooperazione a livello locale, come specificato nell’allegato III e tenendo conto dei chiarimenti e delle definizioni contenute negli allegati I e II. Tali operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’allegato IV.

2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità al contesto nazionale. Le BCN devono assicurare che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento e consentano un accurato controllo del rispetto dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione di cui all’allegato IV.

Art. 4 Deroghe

1. Ai fini della concessione di deroghe agli operatori segnalanti le BCN si attengono al principio di proporzionalità.

2.

Le BCN possono concedere ai seguenti operatori segnalanti deroghe rispetto agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e in conformità ai paragrafi 3 e 4:

  1. a) istituti di pagamento, ove soddisfino le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;

  2. b) istituti di moneta elettronica, ove soddisfino le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9 della direttiva 2009/110/CE;

  3. c) prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), ove soddisfino sia le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/2366, che quelle di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/110/CE.

Ai fini del primo comma, le BCN possono accordare deroghe indipendentemente dal fatto che gli operatori segnalanti siano stati beneficiari di deroga o siano stati esentati dai requisiti prudenziali ai sensi della pertinente normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva 2009/110/CE.

3.

Le BCN possono concedere deroghe in conformità al paragrafo 4 agli operatori segnalanti di cui al paragrafo 2 se sussiste una delle seguenti condizioni:

  1. a) il valore totale, cui contribuiscono tutti i prestatori di servizi di pagamento che potrebbero beneficiare di tale deroga, di ciascuno dei seguenti servizi di pagamento non eccede il 5 % a livello nazionale:

    1. i) bonifici (inviati),

    2. ii) addebiti diretti (inviati),

    3. iii) operazioni di pagamento basate su carta (inviate e ricevute),

    4. iv) prelievi in contante attraverso l’uso di strumenti di pagamento basati su carta,

    5. v) operazioni di pagamento con moneta elettronica (inviate),

    6. vi) assegni (inviati),

    7. vii) rimesse di denaro (inviate),

    8. viii) altri servizi di pagamento (inviati),

    9. ix) servizi di disposizione di ordine del pagamento,

    10. x) altri servizi non inclusi nella direttiva (UE) 2015/2366) (inviati);

  2. b) Il numero totale dei clienti, cui contribuiscono tutti i prestatori di servizi di pagamento che potrebbero beneficiare di tale deroga, di servizi di informazione sui conti non eccede il 5 % a livello nazionale.

Ai fini della lettera a) il valore cumulativo totale, cui contribuiscono tutti i prestatori di servizi di pagamento che potrebbero beneficiare di tale deroga, dei servizi di pagamento ivi elencati non eccede il 5 % a livello nazionale.

Ai fini del presente paragrafo, le BCN possono concedere deroghe unicamente laddove l’onere di segnalazione sia sproporzionato in rapporto alla dimensione degli operatori segnalanti in questione.

4. Gli operatori segnalanti cui è stata concessa una deroga ai sensi dei paragrafi 2 e 3 segnalano le informazioni statistiche in conformità alle tabelle 4b e 5b di cui all’allegato III.

5. Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai paragrafi 2 e 3 su base annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio del secondo anno civile successivo se necessario. Tale verifica si basa sui pertinenti periodi di segnalazione per i 12 mesi immediatamente precedenti il periodo di riferimento in cui è effettuata la valutazione.

6. Se una BCN concede una deroga ai sensi del presente articolo, essa ne informa la BCE contestualmente alla segnalazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 6.

7. La BCE pubblica una lista di enti a cui sono accordate delle deroghe dalle BCN ai sensi del presente articolo.

Art. 5 Elenco dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di un sistema di pagamento per finalità statistiche

1. Il Comitato esecutivo istituisce e mantiene un elenco dei prestatori di servizi di pagamento, inclusi gli emittenti di moneta elettronica, e dei gestori di un sistema di pagamento sottoposti al presente regolamento. L’elenco si basa sugli elenchi esistenti dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di un sistema di pagamento soggetti a vigilanza istituiti dalle autorità nazionali, ove tali elenchi siano disponibili.

2. Le BCN e la BCE assicurano che l’elenco di cui al paragrafo 1 e i relativi aggiornamenti siano accessibili agli operatori segnalanti interessati secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta degli operatori segnalanti, supporti cartacei.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 ha unicamente scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al paragrafo 1 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti che non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

Art. 6 Tempestività

1. Le informazioni statistiche segnalate in conformità all’allegato III, sono trasmesse dalle BCN alla BCE su base trimestrale, semestrale o annuale e secondo le seguenti modalità:

  1. a) per la segnalazione su base trimestrale, le informazioni statistiche di cui alla tabella 9 dell’allegato III sono trasmesse entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del secondo mese successivo alla fine del relativo trimestre.

  2. b) per la segnalazione su base semestrale, le informazioni statistiche di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7 e 8 dell’allegato III per il periodo da gennaio a giugno sono trasmesse entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di novembre successivo alla fine della prima metà dell’anno a cui si riferiscono. Le informazioni statistiche per il periodo da luglio a dicembre sono trasmesse entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo alla fine della seconda metà dell’anno a cui si riferiscono;

  3. c) per la segnalazione su base annuale, le informazioni statistiche di cui alle tabelle 4b e 5b dell’allegato III sono trasmesse con una disaggregazione semestrale entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo dell’anno a cui si riferiscono;

2. Le BCN stabiliscono termini chiari per la segnalazione per gli operatori segnalanti. Tali termini per la segnalazione determinano in modo chiaro la frequenza con cui gli operatori segnalanti devono segnalare alle BCN e assicurano che le BCN siano in grado di rispettare i propri termini per la segnalazione alla BCE stabiliti al paragrafo 1.

Art. 7 Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione di cui all’allegato IV.

Art. 8 Prima segnalazione

In deroga al disposto di cui all’articolo 6, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha luogo nel giugno 2015 e concerne le informazioni statistiche riferite alla seconda metà del 2014 (ossia da luglio 2014).

Art. 8 bis Prima segnalazione di informazioni statistiche trimestrali, semestrali e annuali

1. La segnalazione alla BCE da parte delle BCN delle informazioni statistiche trimestrali e semestrali inizia con i dati trimestrali per il primo trimestre del 2022 entro la fine di maggio 2022 e con i dati semestrali per il primo semestre del 2022 entro la fine di novembre 2022.

2. La segnalazione alla BCE da parte delle BCN per le informazioni statistiche aggregate annuali con una disaggregazione semestrale in relazione agli operatori segnalanti cui è stata concessa una deroga ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 inizia con i periodi di riferimento [primo semestre e secondo semestre del 2022 entro la fine di maggio 2023].

Art. 9 Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Art. 10 Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati. Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2013 Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario Draghi