diritto.io

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Parte requisiti per le autorità — Aeroporti (Parte-ADR.AR)

CAPO A — REQUISITI GENERALI (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per le autorità competenti responsabili per:

  1. a) la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti;

  2. b) la ricezione delle dichiarazioni di capacità e disponibilità dei mezzi per adempiere alle responsabilità da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale e la loro sorveglianza.

ADR.AR.A.005 Autorità competente

L’autorità competente designata dallo Stato membro nel quale si trova un aeroporto è responsabile per la:

  1. a) certificazione e sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti;

  2. b) ricezione delle dichiarazioni di capacità e disponibilità dei mezzi per adempiere alle responsabilità da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale e loro sorveglianza.

ADR.AR.A.010 Documentazione relativa alla sorveglianza

  1. a) L’autorità competente fornisce i pertinenti atti legislativi, norme, regolamenti, pubblicazioni tecniche e documenti connessi al proprio personale interessato in modo che possa svolgere i compiti assegnati e adempiere alle proprie responsabilità.

  2. b) L’autorità competente mette a disposizione atti legislativi, norme, regolamenti, pubblicazioni tecniche e documenti connessi ai gestori degli aeroporti, alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e alle altre parti interessate al fine di agevolarne la rispondenza ai requisiti applicabili.

ADR.AR.A.015 Metodi di rispondenza

  1. a) L’Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative. Se sussiste la conformità ai metodi accettabili di rispondenza, i corrispondenti requisiti delle norme attuative si considerano soddisfatti.

  2. b) Possono essere utilizzati dei metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative.

  3. c) L’autorità competente stabilisce un sistema per decidere in modo coerente se i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da parte propria o da gestori aeroportuali o da fornitori di servizi di gestione del piazzale che si trovano sotto la sua sorveglianza offrano la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative.

  4. d) L’autorità competente valuta i metodi alternativi di rispondenza proposti da un gestore aeroportuale o da un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS, secondo la norma ADR.OR.A.015, analizzando la documentazione fornita e, se lo si ritiene necessario, procedendo ad un’ispezione del gestore aeroportuale, dell’aeroporto o dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS. Nel caso in cui l’autorità competente ritenga che i metodi alternativi di rispondenza proposti dal gestore aeroportuale o dal fornitore di servizi di gestione del piazzale siano conformi alle norme attuative deve, senza ulteriori indugi:

    1. 1) notificare al richiedente l’accettazione dei metodi alternativi di rispondenza e, se del caso, modificare di conseguenza il certificato o l’approvazione del richiedente;

    2. 2) informare l’Agenzia del loro contenuto, allegando la documentazione pertinente in copia;

    3. 3) informare gli altri Stati membri in merito ai metodi alternativi di rispondenza che sono stati accettati; e

    4. 4) informare gli aeroporti certificati e l’organizzazione responsabile della fornitura di AMS sotto la sua sorveglianza, a seconda del caso.

  5. e) Nel caso in cui la stessa autorità competente utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative, deve:

    1. 1) metterli a disposizione dei gestori degli aeroporti e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale sotto la sua sorveglianza; e

    2. 2) notificarli all’Agenzia senza ulteriori ritardi.

    L’autorità competente fornisce all’Agenzia una descrizione dettagliata dei metodi alternativi di rispondenza, comprese tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l’osservanza delle norme attuative.

ADR.AR.A.025 Informazioni all’Agenzia

  1. a) Se viene a conoscenza di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente ne informa l’Agenzia senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali problemi.

  2. b) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, l’autorità competente fornisce quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

  3. c) L'autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle relazioni sulla sicurezza delle informazioni ricevute a norma del punto IS.D.OR.230 dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645.

ADR.AR.A.030 Reazione immediata a un problema di sicurezza

  1. a) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

  2. b) L’Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute riguardanti la sicurezza e fornisce alle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, che sono necessarie per poter reagire tempestivamente ai problemi di sicurezza concernente gli aeroporti, i gestori degli aeroporti e le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di AMS soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

  3. c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati per risolvere i problemi di sicurezza, inclusa la pubblicazione di note informative in materia di sicurezza in conformità alla norma ADR.AR.A.040.

  4. d) I provvedimenti adottati in conformità alla lettera c) vengono immediatamente comunicati ai gestori aeroportuali o alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS che devono conformarsi ad essi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. L’autorità competente comunica tali provvedimenti anche all’Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

  5. e) I provvedimenti comunicati a un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS vengono anche comunicati al gestore dell’aeroporto in cui è fornito il servizio.

ADR.AR.A.030A Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea

  1. a) L'autorità competente pone in atto un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni relative agli inconvenienti e alle vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea segnalati dalle organizzazioni. A tal fine si coordina con eventuali altre autorità pertinenti responsabili della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza all'interno dello Stato membro, per migliorare il coordinamento e la compatibilità dei sistemi di segnalazione.

  2. b) L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le pertinenti informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza ricevute conformemente al punto ADR.AR.A.025, lettera c), e fornisce agli Stati membri e alla Commissione, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, che sono necessarie per reagire tempestivamente a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea concernente i prodotti, le parti, gli equipaggiamenti non installati, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

  3. c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente adotta provvedimenti adeguati per affrontare il potenziale impatto dell'inconveniente o della vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza aerea.

  4. d) I provvedimenti adottati in conformità alla lettera c) vengono immediatamente comunicati a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L'autorità competente dello Stato membro comunica tali provvedimenti anche all'Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

ADR.AR.A.040 Direttive di sicurezza

  1. a) L’autorità competente pubblica una direttiva in materia di sicurezza quando abbia constatato la presenza di una condizione in grado di compromettere la sicurezza e che richieda un intervento immediato, compresa la dimostrazione della conformità ad ogni specifica di certificazione supplementare o modificata stabilita dall’Agenzia, che l’autorità competente ritenga necessario.

  2. b) Le direttive di sicurezza sono trasmesse ai gestori aeroportuali o ai fornitori di servizi di gestione del piazzale interessati, a seconda dei casi, e contengono, come minimo, le seguenti informazioni:

    1. 1) l’individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;

    2. 2) l’individuazione del progetto, impianto od operazione interessati;

    3. 3) le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione, comprese le specifiche di certificazione modificate o supplementari che devono essere osservate;

    4. 4) il termine per conformarsi alle azioni necessarie; e

    5. 5) la data d’entrata in vigore.

  3. c) L’autorità competente trasmette una copia delle direttive di sicurezza all’Agenzia.

  4. d) L’autorità competente verifica la conformità dei gestori di aeroporti e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale alle direttive di sicurezza applicabili.

  5. e) Le direttive di sicurezza comunicate all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS vengono anche comunicate al gestore dell’aeroporto in cui è fornito il servizio.

CAPO B — GESTIONE (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Sistema di gestione

  1. a) L’autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che includa quanto meno:

    1. 1) politiche e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione, mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e utilizzate come documenti di lavoro di base dell’autorità competente in questione per tutti i compiti corrispondenti;

    2. 2) un organico in numero sufficiente, inclusi gli ispettori aeroportuali, per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. Tale personale dispone delle qualifiche per svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e ha le conoscenze, l’esperienza, la formazione iniziale, sul lavoro e periodica necessarie a garantire una competenza costante. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti relativi;

    3. 3) strutture e locali adeguati per svolgere i compiti assegnati;

    4. 4) una procedura formale per monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti corrispondenti, l’adeguatezza delle procedure tra cui l’istituzione di una procedura di audit interno e di una procedura di gestione dei rischi inerenti la sicurezza.

  2. b) Per ogni settore di attività, incluso nel sistema di gestione, l’autorità competente nomina una o più persone come responsabili per la gestione dei compiti di riferimento.

  3. c) L’autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l’assistenza necessarie con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, anche per quanto concerne:

    1. 1) i pertinenti rilievi mossi e le azioni di follow-up intraprese a seguito della sorveglianza di organizzazioni responsabili della fornitura di AMS nel territorio di uno Stato membro, ma che hanno dichiarato le loro attività presso più di un’autorità competente o in più di uno Stato membro;

    2. 2) le informazioni derivanti dalla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria di cui alle norme ADR.OR.C.030 e ADR.OR.F.055.

  4. d) Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il sistema di gestione stabilito e mantenuto dall'autorità competente è conforme all'allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.

ADR.AR.B.010 Assegnazione dei compiti

  1. a) I compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di persone o organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative vengono assegnati dallo Stato membro solo a organizzazioni riconosciute. In occasione dell’assegnazione dei compiti, l’autorità competente si accerta di:

    1. 1) disporre di un sistema in funzione per valutare, inizialmente e in maniera continua, che l’organizzazione riconosciuta sia conforme all’allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008; tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

    2. 2) sia stato stipulato un accordo documentato con l’organizzazione riconosciuta, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:

      1. i) i compiti che devono essere svolti;

      2. ii) le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;

      3. iii) le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nell’espletamento di tali compiti;

      4. iv) la corrispondente copertura di responsabilità; e

      5. v) la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

  2. b) L’autorità competente assicura che la procedura di audit interno prevista dalla norma ADR.AR.B.005, lettera a), punto 4), riguardi tutti i compiti di certificazione o sorveglianza continua svolti a suo nome.

  3. c) Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ADR.OR.D.005A, l'autorità competente può assegnare compiti a organizzazioni riconosciute in conformità alla lettera a), o a qualsiasi autorità pertinente responsabile della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza nello Stato membro. In occasione dell'assegnazione dei compiti, l'autorità competente si accerta che:

    1. 1) tutti gli aspetti legati alla sicurezza aerea siano coordinati e presi in considerazione dall'organizzazione riconosciuta o dall'autorità pertinente;

    2. 2) i risultati delle attività di certificazione e sorveglianza svolte dall'organizzazione riconosciuta o dall'autorità pertinente siano integrati nei fascicoli complessivi di certificazione e sorveglianza dell'organizzazione;

    3. 3) il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, stabilito conformemente al punto ADR.AR.B.005, lettera e), includa tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti per suo conto.

ADR.AR.B.015 Modifiche al sistema di gestione

  1. a) L’autorità competente dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema permette di agire in modo appropriato al fine di garantire che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

  2. b) L’autorità competente aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantire l’efficace attuazione di tale sistema.

  3. c) L’autorità competente notifica all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

ADR.AR.B.020 Tenuta della documentazione

  1. a) L’autorità competente stabilisce un sistema per la tenuta di registrazioni che fornisca un’archiviazione adeguata, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

    1. 1) le politiche e procedure documentate del sistema di gestione;

    2. 2) l’addestramento, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;

    3. 3) l’assegnazione dei compiti alle organizzazioni riconosciute, inclusi gli elementi previsti dalla norma ADR.AR.B.010, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

    4. 4) la procedura di certificazione e la sorveglianza continua degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti;

    5. 5) la procedura di dichiarazione e la sorveglianza continua dei fornitori di servizi di gestione del piazzale;

    6. 6) la documentazione relativa ai casi di livello equivalente di sicurezza e condizioni particolari contenute nella base di certificazione, nonché l’eventuale documento d’azione e accettazione di deviazioni (DAAD);

    7. 7) la valutazione e la notifica all’Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dai gestori aeroportuali e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale e la valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall’autorità competente stessa;

    8. 8) i rilievi, le azioni correttive e la data di conclusione delle azioni, e le osservazioni;

    9. 9) i provvedimenti sanzionatori intrapresi;

    10. 10) le informazioni in materia di sicurezza e le misure per il monitoraggio;

    11. 11) l’utilizzo di disposizioni di flessibilità in conformità all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139.

  2. b) L’autorità competente conserva un elenco di tutti i certificati da essa rilasciati e delle dichiarazioni ricevute.

  3. c) La documentazione relativa alla certificazione di un aeroporto e di un gestore aeroportuale, o la dichiarazione di un fornitore di servizi di gestione del piazzale devono essere conservate per tutta la durata del certificato o della dichiarazione, a seconda dei casi.

  4. d) La documentazione relativa alla lettera a) dal punto 1 al punto 3) e dal punto 7) al punto 11) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni, fatta salva la legislazione in materia di protezione dei dati.

CAPO C — SORVEGLIANZA, CERTIFICAZIONE E MISURE SANZIONATORIE (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Sorveglianza

  1. a) L’autorità competente deve verificare:

    1. 1) la conformità alla base di certificazione e a tutti i requisiti applicabili agli aeroporti e ai gestori aeroportuali prima del rilascio di un’approvazione o di un certificato;

    2. 2) la costante conformità alla base di certificazione e ai requisiti applicabili agli aeroporti e ai gestori aeroportuali o alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS; e

    3. 3) l’attuazione di appropriate misure di sicurezza come definite nella norma ADR.AR.A.030, lettere c) e d).

  2. b) Tale verifica:

    1. 1) si basa sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza in materia di sicurezza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

    2. 2) comunica ai gestori aeroportuali e ai fornitori di servizi di gestione del piazzale interessati i risultati dell’attività di sorveglianza sulla sicurezza;

    3. 3) si basa su audit e ispezioni, tra cui le ispezioni senza preavviso, ove opportuno; e

    4. 4) fornisce all’autorità competente le evidenze necessarie nel caso in cui siano richieste ulteriori iniziative, inclusi i provvedimenti previsti alla norma ADR.AR.C.055.

  3. c) La sorveglianza tiene conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza identificate.

  4. d) L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza, incluse le ispezioni senza preavviso, ove opportuno.

  5. e) Nell’ambito dei suoi poteri di sorveglianza, l’autorità competente può decidere di imporre un’autorizzazione preventiva per eventuali ostacoli, sviluppi e altre attività svolte nelle aree controllate dal gestore aeroportuale in conformità alla norma ADR.OPS.B.075, che possono minacciare la sicurezza e incidere negativamente sul funzionamento di un aeroporto.

  6. f) Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ADR.OR.D.005A, oltre a rispettare le lettere da a) a e) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.

ADR.AR.C.010 Programma di sorveglianza

  1. a) L’autorità competente deve, per ogni gestore aeroportuale e organizzazione responsabile della fornitura di AMS:

    1. 1) stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza previste dalla norma ADR.AR.C.005;

    2. 2) applicare un ciclo di pianificazione della sorveglianza appropriato, che non può superare 48 mesi.

  2. b) Il programma di sorveglianza include all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, audit e ispezioni, tra cui le ispezioni senza preavviso, ove opportuno.

  3. c) Il programma di sorveglianza e il ciclo di pianificazione devono riflettere le prestazioni in materia di sicurezza rispettivamente del gestore aeroportuale o dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS, nonché l’esposizione al rischio dell’aeroporto.

  4. d) Il programma di sorveglianza include la registrazione delle date in cui devono svolgersi audit e ispezioni e quando tali audit e ispezioni si sono effettivamente svolte.

ADR.AR.C.015 Avvio della procedura di certificazione

  1. a) All’atto di ricezione di una domanda per il rilascio iniziale di un certificato, l’autorità competente esamina la domanda e verifica la rispondenza ai requisiti applicabili.

  2. b) Nel caso di un aeroporto esistente, l’autorità competente prescrive le condizioni in base alle quali il gestore aeroportuale deve operare nel corso del periodo di certificazione, a meno che l’autorità competente decida per la sospensione del funzionamento dell’aeroporto. L’autorità competente informa il gestore aeroportuale del calendario previsto per la procedura di certificazione e conclude la certificazione entro il termine più breve possibile.

  3. c) L’autorità competente stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione in conformità alla norma ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Base di certificazione

La base di certificazione deve essere stabilita e notificata al richiedente dall’autorità competente ed è composta dai seguenti elementi:

  1. a) le specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia che l’autorità competente ritiene applicabili al progetto e al tipo di funzionamento dell’aeroporto e che sono in vigore alla data della domanda di tale certificato, a meno che:

    1. 1) il richiedente scelga la conformità ad emendamenti successivi; oppure

    2. 2) l’autorità competente ritenga necessaria l’osservanza di tali emendamenti successivi;

  2. b) qualsiasi disposizione per la quale è stato accettato dall’autorità competente un livello di sicurezza equivalente che deve essere dimostrato dal richiedente; e

  3. c) eventuali condizioni speciali prescritte in conformità alla norma ADR.AR.C.025, che l’autorità competente ritiene necessario includere nella base di certificazione.

ADR.AR.C.025 Condizioni particolari

  1. a) L’autorità competente deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, definite condizioni particolari, applicabili ad un aeroporto, se le relative specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia di cui alla norma ADR.AR.C.020, lettera a), sono inadeguate o inappropriate, per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008, per uno dei seguenti motivi:

    1. 1) le specifiche di certificazione non possono essere rispettate a causa di limitazioni fisiche, topografiche o simili relative all’ubicazione dell’aeroporto;

    2. 2) l’aeroporto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali; oppure

    3. 3) l’esperienza acquisita con il funzionamento di detto aeroporto o altri aeroporti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che la sicurezza può essere messa a rischio.

  2. b) Le condizioni particolari devono contenere tali specifiche tecniche, comprese le limitazioni o le procedure da seguire, in quanto l’autorità competente ritiene necessario assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008.

ADR.AR.C.035 Rilascio dei certificati

  1. a) L’autorità competente può esigere qualsiasi ispezione, collaudo, valutazione di sicurezza, o esercizio, che ritenga necessari prima di rilasciare il certificato.

  2. b) L’autorità competente rilascia:

    1. 1) un certificato aeroportuale unico; oppure

    2. 2) due certificati distinti, uno per l’aeroporto e uno per il gestore aeroportuale.

  3. c) L’autorità competente rilascia il certificato o i certificati di cui alla lettera b) se il gestore aeroportuale ha dimostrato in modo convincente all’autorità competente la conformità alle norme ADR.OR.B.025 e ADR.OR.E.005. In caso di cambiamento di gestore aeroportuale, il nuovo gestore aeroportuale non è tenuto a dimostrare la conformità ai requisiti di cui alla norma ADR.OR.B.025, lettera a), punto 1), e alla norma ADR.OR.E.005, se tali requisiti riguardano elementi che rimangono invariati.

  4. d) Il certificato deve comprendere la base di certificazione dell’aeroporto, il manuale dell’aeroporto e, se del caso, eventuali altre condizioni di esercizio o limitazioni prescritte dall’autorità competente ed eventuali documenti d’azione e accettazione di deviazione (DAAD).

  5. e) Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. I privilegi delle attività che il gestore aeroportuale è autorizzato a svolgere vengono specificati nelle condizioni allegate al certificato.

  6. f) Qualora vengano attribuite delle responsabilità ad altre organizzazioni interessate, queste devono essere chiaramente individuate ed elencate.

  7. g) I rilievi, diversi dal livello 1 e che non sono stati corretti anteriormente alla data di certificazione, sono valutati sotto il profilo della sicurezza e mitigati secondo le necessità e deve essere approvato un piano d’azione correttivo per la chiusura dei rilievi dall’autorità competente.

  8. h) Al fine di permettere a un gestore aeroportuale di attuare le modifiche senza la previa approvazione dell’autorità competente, in conformità alla norma ADR.OR.B.040, lettera d), l’autorità competente approva una procedura che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive come tali modifiche verranno gestite e notificate.

ADR.AR.C.040 Modifiche — gestore aeroportuale

  1. a) All’atto della ricezione di una domanda di modifica, in conformità alla norma ADR.OR.B.40, che richiede la previa approvazione, l’autorità competente esamina la domanda e, se del caso, notifica al gestore aeroportuale:

    1. 1) le specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia che sono applicabili alla modifica proposta e che sono in vigore alla data della richiesta, a meno che:

      1. a) il richiedente scelga la conformità ad emendamenti successivi; oppure

      2. b) l’autorità competente ritenga necessaria l’osservanza di tali emendamenti successivi;

    2. 2) qualsiasi altra specifica di certificazione pubblicata dall’Agenzia che l’autorità competente ritenga essere direttamente correlata alla modifica proposta;

    3. 3) un’eventuale condizione particolare, e un emendamento a condizioni particolari, prescritta dall’autorità competente in conformità alla norma ADR.AR.C.025, che l’autorità competente giudichi necessaria; e

    4. 4) la base di certificazione modificata, se interessata dalla modifica proposta.

  2. b) L’autorità competente approva la modifica quando il gestore aeroportuale abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, la conformità ai requisiti della norma ADR.OR.B.040 e, se del caso, della norma ADR.OR.E.005.

  3. c) Se la modifica approvata incide sulle condizioni del certificato, l’autorità competente le modifica.

  4. d) L’autorità competente approva le eventuali condizioni in base alle quali il gestore aeroportuale deve operare durante la modifica.

  5. e) Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, nel caso in cui il gestore aeroportuale attui modifiche che richiedono una approvazione preventiva, senza aver ottenuto l’approvazione dall’autorità competente, come previsto alla lettera a), l’autorità competente considera la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato.

  6. f) Per le modifiche che non richiedono una approvazione preventiva, l’autorità competente esamina le informazioni fornite nella notifica trasmessa dal gestore aeroportuale in conformità alla norma ADR.OR.B.040, lettera d), al fine di verificarne la gestione adeguata e la conformità alle specifiche di certificazione ed ad altri requisiti appropriati applicabili alla modifica. In caso di non conformità, l’autorità competente:

    1. 1) comunica al gestore aeroportuale la non conformità e chiede ulteriori modifiche; e

    2. 2) in caso di rilievi di livello 1 o 2, agisce in conformità alla norma ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.040A Modifiche al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

  1. a) Per quanto riguarda le modifiche gestite e notificate all'autorità competente in conformità alla procedura di cui al punto IS.D.OR.255, lettera a), dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645, l'autorità competente deve inserire il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua, conformemente ai principi stabiliti al punto ADR.AR.C.005. Qualora si riscontri una non conformità, l'autorità competente informa l'organizzazione, richiede ulteriori modifiche e agisce in conformità al punto ADR.AR.C.055.

  2. b) Per quanto riguarda altre modifiche per le quali occorre una richiesta di approvazione in conformità al punto IS.D.OR.255, lettera b), dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645:

    1. 1) all'atto della ricezione di una domanda di modifica, prima di rilasciare l'approvazione l'autorità competente verifica la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili;

    2. 2) l'autorità competente stabilisce le condizioni alle quali l'organizzazione può operare durante l'attuazione della modifica;

    3. 3) se convinta della conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili, l'autorità competente approva la modifica.

ADR.AR.C.050 Dichiarazione delle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e notifica di modifica

  1. a) All’atto di ricezione di una dichiarazione da un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS che intende fornire tali servizi in un aeroporto, o all’atto di ricezione di una notifica di modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione, l’autorità competente conferma il ricevimento della dichiarazione o della notifica di modifica e verifica che la dichiarazione o la notifica di modifica contenga tutte le informazioni richieste dall’allegato III (Parte-ADR.OR).

  2. b) Se la dichiarazione o la notifica di modifica non contiene tutte le informazioni richieste ai sensi dell’allegato III, norma ADR.OR.F.005, o contiene informazioni da cui risulta una non conformità ai requisiti applicabili, l’autorità competente notifica la non conformità e chiede ulteriori informazioni all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS e al gestore dell’aeroporto in cui sono forniti tali servizi. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente effettua un’ispezione dell’organizzazione. Se la non conformità è confermata, l’autorità competente prende le iniziative previste alla norma ADR.AR.C.055 del presente allegato.

  3. c) L’autorità competente tiene un registro delle dichiarazioni e delle notifiche di modifica dell’organizzazione responsabile della fornitura di AMS sotto la sua sorveglianza.

ADR.AR.C.055 Rilievi, osservazioni, azioni correttive e misure sanzionatorie

  1. a) L’autorità competente per la sorveglianza in conformità alla norma ADR.AR.C.005, lettera a), dispone di un sistema per analizzare i rilievi sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della sicurezza.

  2. b) Un rilievo di livello 1 è rilasciato dall’autorità competente quando viene individuata una non conformità significativa alla base di certificazione dell’aeroporto, ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, alle procedure e ai manuali del gestore aeroportuale o del fornitore di servizi di gestione del piazzale, alle condizioni del certificato o al certificato oppure al contenuto di una dichiarazione, che riduce o compromette gravemente la sicurezza. Tra i rilievi di livello 1 rientrano:

    1. 1) l’impossibilità per l’autorità competente di accedere all’aeroporto e agli impianti del gestore aeroportuale o del fornitore di servizi di gestione del piazzale come definito nella norma ADR.OR.C.015 durante il normale orario di esercizio e dopo due richieste scritte;

    2. 2) l’ottenimento o il mantenimento della validità del certificato falsificando la documentazione presentata;

    3. 3) il comprovato uso improprio o fraudolento del certificato; e

    4. 4) la mancanza di un dirigente responsabile.

  3. c) Un rilievo di livello 2 è emesso dall’autorità competente quando viene individuata una non conformità alla base di certificazione dell’aeroporto, ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, alle procedure e ai manuali del gestore aeroportuale o del fornitore di servizi di gestione del piazzale, alle condizioni del certificato o al certificato oppure al contenuto di una dichiarazione, che potrebbe ridurre o eventualmente compromettere la sicurezza.

  4. d) Quando viene riscontrata una criticità nel corso dell’attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, ferme restando eventuali ulteriori iniziative previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, comunica il rilievo al gestore aeroportuale o al fornitore di servizi di gestione del piazzale per iscritto e chiede un’azione correttiva diretta a correggere la(e) non conformità individuata(e).

    1. 1) Nel caso di rilievi di livello 1, l’autorità competente adotta immediate e opportune misure per proibire o limitare le attività e, se del caso, revocare il certificato o cancellare la dichiarazione o limitare o sospendere il certificato o la dichiarazione in tutto o in parte, a seconda della gravità del rilievo, fino a quando il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale non abbiano adottato con successo un’azione correttiva.

    2. 2) Nel caso di rilievi di livello 2, l’autorità competente:

      1. a) concede al gestore aeroportuale o al fornitore di servizi di gestione del piazzale un periodo per porre in atto l’azione correttiva inserita in un piano d’azione adeguato alla natura del rilievo; e

      2. b) valuta l’azione correttiva e il piano di attuazione proposti dal gestore aeroportuale o dal fornitore di servizi di gestione del piazzale e, se la valutazione conclude che sono sufficienti a correggere la o le non conformità, li accetta.

    3. 3) Nel caso in cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale non presentino un piano di azioni correttive accettabile, o non effettuino le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, il rilievo è elevato a rilievo di livello 1 e vengono intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1, di cui sopra.

    4. 4) L’autorità competente registra tutti i rilievi mossi e, se del caso, i provvedimenti sanzionatori che ha applicato, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell’azione per i rilievi.

  5. e) Per i casi che non prevedono rilievi di livelli 1 o di livello 2, l’autorità competente può rilasciare osservazioni.

  6. f) Qualsiasi rilievo emesso in merito a un’organizzazione responsabile della fornitura di AMS o qualsiasi osservazione formulata all’organizzazione responsabile della fornitura di AMS viene comunicato dall’autorità competente al gestore dell’aeroporto in cui sono forniti tali servizi.

ADR.AR.C.060 Cambiamento di gestore aeroportuale

All’atto della ricezione di una domanda di cambiamento di un gestore aeroportuale, in conformità alla norma ADR.OR.B.060, l’autorità competente:

  1. a) rilascia il nuovo certificato o i nuovi certificati in conformità alla norma ADR.AR.C.035;

  2. b) revoca il precedente certificato o i precedenti certificati.