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Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

È opportuno garantire un elevato livello generale di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione nonché fare quanto possibile per ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti, affinché i cittadini abbiano fiducia nel trasporto aereo.

Nell'ultimo decennio il tasso di incidenti mortali nell'aviazione civile è rimasto nel complesso pressoché costante. Tuttavia, il numero di incidenti potrebbe crescere nei prossimi decenni, a causa di un incremento del traffico aereo e della crescente complessità tecnica degli aeromobili.

Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3 mira a prevenire gli incidenti facilitando il rapido svolgimento di inchieste sulla sicurezza efficienti e di alta qualità. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con l'insieme di operazioni nell'ambito di inchieste su incidenti e inconvenienti gestite dalle autorità investigative nazionali per la sicurezza, di cui al regolamento (UE) n. 996/2010. In caso di incidente o inconveniente grave, la comunicazione dell'evento è inoltre soggetta al regolamento (UE) n. 996/2010.

Gli atti legislativi dell'Unione in vigore, in particolare il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e i relativi regolamenti di esecuzione, impongono obblighi per alcune organizzazioni di stabilire sistemi di segnalazione di eventi nel contesto dei loro sistemi di gestione della sicurezza. Il rispetto del regolamento (CE) n. 216/2008 e dei relativi regolamenti di esecuzione non dovrebbe esonerare le organizzazioni dal rispettare il presente regolamento. Analogamente, il rispetto del presente regolamento non dovrebbe esonerare le organizzazioni dal rispettare il regolamento (CE) n. 216/2008 e i relativi regolamenti di esecuzione. Tuttavia, questo non dovrebbe dar luogo a due sistemi di segnalazione paralleli e il regolamento (CE) n. 216/2008, i relativi regolamenti di esecuzione e il presente regolamento dovrebbero essere considerati complementari.

L'esperienza ha dimostrato che gli incidenti spesso sono preceduti da inconvenienti legati alla sicurezza e da carenze che rivelano l'esistenza di pericoli per la sicurezza. Le informazioni sulla sicurezza sono quindi un'importante risorsa per individuare i pericoli effettivi o potenziali per la sicurezza. Inoltre, nonostante la capacità di trarre insegnamenti dagli incidenti sia fondamentale, è stato riscontrato che i sistemi meramente reattivi hanno un effetto limitato per quanto concerne la possibilità di continuare a migliorare la sicurezza. I sistemi reattivi dovrebbero quindi essere integrati da sistemi proattivi che si avvalgano di altri tipi di informazione in materia di sicurezza, per apportare effettivi miglioramenti nella sicurezza aerea. L'Unione, i suoi Stati membri, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») e le organizzazioni dovrebbero contribuire al miglioramento della sicurezza aerea attraverso l'introduzione di sistemi maggiormente proattivi e basati su elementi concreti, incentrate sulla prevenzione degli incidenti grazie all'analisi di tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza, comprese le informazioni sugli eventi verificatisi nel settore dell'aviazione civile.

Per migliorare la sicurezza aerea, le pertinenti informazioni nel settore dell'aviazione civile dovrebbero essere segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate e le opportune misure di sicurezza dovrebbero essere adottate sulla base delle informazioni raccolte. Questo approccio proattivo e basato su elementi concreti dovrebbe essere applicato dalle autorità degli Stati membri, competenti in materia di sicurezza aerea, dalle organizzazioni nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza e dall'Agenzia.

L'imposizione degli obblighi di segnalazione di eventi sulle organizzazioni dovrebbe essere proporzionata alla dimensione dell'organizzazione interessata e all'ambito della sua attività. Dovrebbe pertanto essere possibile, in particolare per le organizzazioni più piccole, decidere di riunire o congiungere le funzioni relative alla gestione della segnalazione in seno all'organizzazione, ripartire i compiti relativi alla segnalazione di eventi con altre organizzazioni dello stesso tipo o esternalizzare raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi a enti specializzati approvati dalle competenti autorità degli Stati membri. Tali enti dovrebbero osservare i principi di riservatezza e protezione stabiliti dal presente regolamento. L'organizzazione dell'esternalizzazione dovrebbe mantenere un adeguato controllo delle funzioni esternalizzate e a essa dovrebbe incombere in definitiva la competenza e la responsabilità dell'applicazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento.

Occorre provvedere a che gli operatori in prima fila del settore dell'aviazione segnalino gli eventi che pongono un rischio rilevante per la sicurezza aerea. È opportuno che i sistemi di segnalazione spontanea integrino quelli di segnalazione obbligatoria ed entrambi dovrebbero consentire alle persone di segnalare particolari concernenti gli eventi collegati alla sicurezza aerea. È opportuno istituire sistemi di segnalazione obbligatoria e spontanea nell'ambito delle organizzazioni, dell'Agenzia e delle competenti autorità degli Stati membri. Le informazioni raccolte dovrebbero essere trasferite all'autorità competente affinché si proceda a un adeguato monitoraggio finalizzato a migliorare la sicurezza aerea. È opportuno che le organizzazioni analizzino tali eventi che possono avere effetti sulla sicurezza al fine di individuare i pericoli per la sicurezza e adottare le eventuali opportune misure correttive o preventive. Le organizzazioni dovrebbero trasmettere i risultati preliminari delle loro analisi all'autorità competente dei loro Stati membri o all'Agenzia e dovrebbero anche trasmettere loro i risultati finali se questi ultimi individuano un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea. Le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero porre in essere una procedura analoga per gli eventi che sono stati loro presentati direttamente e dovrebbero monitorare adeguatamente la valutazione dell'organizzazione e le eventuali azioni correttive o preventive adottate.

Diverse categorie di addetti dell'aviazione civile, o di personale comunque in servizio in tale settore, sono testimoni di eventi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti. Essi dovrebbero quindi disporre di strumenti che consentano loro di segnalarli e dovrebbe essere garantita la loro protezione. Per incoraggiare il personale a notificarli e consentirgli di valutare meglio l'impatto positivo che la segnalazione dell'evento ha sulla sicurezza aerea, è opportuno che il personale sia informato in modo regolare sulle azioni avviate nell'ambito dei sistemi di segnalazione di eventi.

I pericoli e i rischi associati agli aeromobili a motore complessi sono molto diversi da quelli associati ad altri tipi di aeromobili. Pertanto, anche se l'intero settore dell'aviazione dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso imposti dovrebbero essere proporzionati al settore di attività e alla complessità dei diversi tipi di aeromobili. Di conseguenza, le informazioni raccolte sugli eventi riguardanti aeromobili diversi da quelli a motore complessi dovrebbero formare oggetto di obblighi di segnalazione semplificati e meglio adattati a tale comparto dell'aviazione.

Per raccogliere le informazioni ulteriori sulla sicurezza che potrebbero contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, è opportuno incoraggiare lo sviluppo di altri metodi di raccolta dei dati in aggiunta ai sistemi previsti dal presente regolamento. Qualora abbiano sistemi di raccolta delle informazioni già esistenti e ben funzionanti, le organizzazioni dovrebbero essere autorizzate a continuare a utilizzare tali sistemi parallelamente ai sistemi da istituire ai fini del presente regolamento.

Le autorità investigative sulla sicurezza e qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile nell'ambito dell'Unione dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni sugli eventi raccolte e alle segnalazioni di eventi registrate dai relativi Stati membri, al fine di stabilire quali inconvenienti richiedano inchieste di sicurezza e di individuare quali insegnamenti possano essere tratti per la sicurezza aerea, e di adempiere ai loro obblighi di sorveglianza.

È essenziale ottenere dati di buona qualità e completi, in quanto le analisi e le tendenze risultanti da dati inesatti possono mostrare risultati fuorvianti e possono portare a sforzi che sono orientati ad azioni inadeguate. Inoltre, i dati inesatti potrebbero diminuire la fiducia nelle informazioni provenienti da sistemi per la segnalazione di eventi. Al fine di garantire la qualità della segnalazione e agevolarne la completezza, è opportuno farvi figurare talune informazioni minime che possono variare in funzione della categoria di evento. Inoltre è opportuno applicare procedure intese a controllare la qualità delle informazioni ed evitare incoerenze tra una segnalazione e le informazioni dettagliate sull'evento che sono state inizialmente raccolte. Con il sostegno della Commissione, è inoltre opportuno sviluppare orientamenti adeguati che consentano, in particolare, di garantire la qualità e agevolare la completezza dei dati nonché l'integrazione coerente e uniforme nelle banche dati. Dovrebbero essere inoltre organizzati, in particolare dalla Commissione, seminari aventi lo scopo di offrire la necessaria assistenza.

È opportuno che la Commissione sviluppi un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi, che garantisca l'individuazione delle iniziative necessarie da adottare rapidamente quando si verificano eventi puntuali che presentano un elevato rischio per la sicurezza. Tale sistema dovrebbe inoltre consentire di identificare i principali settori a rischio sulla base della valutazione di dati aggregati. Il sistema dovrebbe aiutare gli organismi competenti a valutare gli eventi e a determinare gli ambiti in cui concentrare più efficacemente gli sforzi. Un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi dovrebbe agevolare un approccio integrato e armonizzato alla gestione del rischio nell'intero sistema dell'aviazione europeo, consentendo così alle organizzazioni, agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia di concentrarsi sugli sforzi volti al miglioramento della sicurezza in maniera armonizzata.

Un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi dovrebbe anche consentire l'identificazione dei principali settori a rischio nell'Unione sulla base dei dati aggregati da un punto di vista europeo e il sostegno all'attività condotta nell'ambito del programma europeo di sicurezza aerea e del piano europeo per la sicurezza aerea. È opportuno che la Commissione fornisca un sostegno adeguato al fine di garantire la classificazione coerente e uniforme dei rischi in tutti gli Stati membri.

Per facilitare lo scambio di informazioni, le segnalazioni di eventi dovrebbero essere registrate in banche dati che siano compatibili con il Centro europeo di coordinamento dei sistemi di segnalazione di incidenti nella navigazione aerea (Eccairs) (software utilizzato da tutti gli Stati membri e dal repertorio centrale europeo per registrare dette segnalazioni) e con la tassonomia ADREP [tassonomia dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) utilizzata anche nel software Eccairs]. L'Agenzia e la Commissione dovrebbero fornire il supporto tecnico per l'interoperabilità dei sistemi.

Le organizzazioni dovrebbero conservare in una o più banche dati le segnalazioni di eventi derivate da informazioni dettagliate sugli eventi raccolte nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria e, se del caso, spontanea. La complessità della banca dati dovrebbe poter essere proporzionata alla dimensione dell'organizzazione interessata e/o alla sua importanza relativamente agli obiettivi del presente regolamento e dovrebbe quanto meno consistere di un archivio di dati contenente campi comuni obbligatori e, se del caso, campi specifici obbligatori.

Un evento che coinvolge un aeromobile immatricolato in uno Stato membro o operato da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro dovrebbe essere segnalato anche nel caso si sia verificato al di fuori del territorio di tale Stato membro.

Le informazioni relative agli eventi dovrebbero essere scambiate nell'ambito dell'Unione al fine di migliorare l'individuazione dei pericoli effettivi o potenziali. Tali informazioni dovrebbero consentire inoltre agli Stati membri di avere accesso a tutte le informazioni sugli eventi verificatisi nel loro territorio o nel loro spazio aereo, ma segnalati a un altro Stato membro. Ciò dovrebbe altresì consentire all'Agenzia di ottenere informazioni precise sugli eventi e accesso a tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione al fine di intraprendere azioni correttive per contrastare un rischio individuato all'interno dell'Unione, ove necessario. Tale scambio di informazioni dovrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere informazioni precise sugli eventi nel loro spazio aereo e, ove necessario, di intraprendere azioni correttive per contrastare un rischio individuato nel loro territorio.

L'obiettivo dello scambio di informazioni sugli eventi dovrebbe in primo luogo essere quello di prevenire incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione. Non dovrebbe essere utilizzato per attribuire colpe o responsabilità o stabilire parametri di riferimento per le prestazioni di sicurezza.

Il repertorio centrale europeo costituisce il modo più efficace per assicurare lo scambio di grandi quantitativi di informazioni in materia di sicurezza tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia, purché essi possano avervi pieno accesso.

Tutte le informazioni in materia di sicurezza derivate dalle segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione dovrebbero essere tempestivamente trasferite nel repertorio centrale europeo. Le informazioni così raccolte dovrebbero riguardare le informazioni sugli inconvenienti, ma anche sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi oggetto d'inchieste condotte a norma del regolamento (UE) n. 996/2010.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle informazioni concernenti eventi che sono registrate nelle banche dati delle organizzazioni, degli Stati membri e dell'Agenzia.

Tutte le informazioni in materia di sicurezza contenute nel repertorio centrale europeo dovrebbero essere messe a disposizione degli organismi preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile nell'ambito dell'Unione, compresa l'Agenzia, e delle autorità preposte alle inchieste su incidenti e inconvenienti nell'Unione.

I soggetti interessati dovrebbero poter chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza di tali informazioni e dell'anonimato delle persone interessate.

Poiché i punti di contatto nazionali sono gli organismi che dispongono delle migliori conoscenze sui soggetti interessati stabiliti in un dato Stato membro, è opportuno che ciascun punto di contatto nazionale tratti le richieste provenienti dai soggetti interessati stabiliti nel territorio del rispettivo Stato membro. La Commissione dovrebbe trattare le richieste provenienti da soggetti interessati di paesi terzi o da organizzazioni internazionali.

Le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi dovrebbero essere analizzate in modo da identificare i rischi a livello di sicurezza. Dovrebbero di conseguenza essere individuate e attuate tempestivamente le eventuali relative azioni opportune al fine di migliorare la sicurezza aerea. Le informazioni concernenti l'analisi e il monitoraggio degli eventi dovrebbero essere diffuse all'interno delle organizzazioni, delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia, in quanto il fatto di reagire alle segnalazioni incentiva le persone a segnalare eventi. Se del caso e qualora possibile, le informazioni concernenti l'analisi e il monitoraggio degli eventi dovrebbero essere fornite alle persone che hanno direttamente segnalato eventi alle autorità competenti degli Stati membri o all'Agenzia. Tale reazione alle segnalazioni dovrebbe rispettare le norme di riservatezza e di tutela dell'informatore e delle persone menzionate nella segnalazione dell'evento, a norma del presente regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe assistere gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni nella gestione dei rischi per la sicurezza aerea. I sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni sono integrati dai sistemi di gestione della sicurezza degli Stati membri e dell'Agenzia. Mentre le organizzazioni gestiscono i rischi per la sicurezza associati alle loro attività specifiche, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia gestiscono invece nel complesso i rischi in materia di sicurezza per i sistemi dell'aviazione, rispettivamente, degli Stati membri e dell'Unione, affrontando rischi comuni per la sicurezza aerea negli Stati membri interessati o a livello di Unione. I compiti dell'Agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero esentare le organizzazioni dall'essere direttamente responsabili della gestione della sicurezza inerente ai prodotti e ai servizi da esse forniti. A tal fine, le organizzazioni dovrebbero raccogliere e analizzare le informazioni relative agli eventi comunicati al fine di individuare e attenuare i pericoli associati alla loro attività. Esse dovrebbero altresì valutare i rischi correlati per la sicurezza e destinare risorse all'adozione di rapide e appropriate misure di attenuazione dei rischi nel campo della sicurezza. Nel suo complesso, il processo dovrebbe essere controllato dalla pertinente autorità competente che, ove necessario, dovrebbe richiedere che siano intraprese ulteriori azioni per garantire che le carenze in materia di sicurezza siano adeguatamente risolte. D'altra parte, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero integrare i sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni rispettivamente a livello di Stati membri ed europeo.

Quando determinano l'azione da includere nel rispettivo programma nazionale di sicurezza e nel piano nazionale per la sicurezza, anche al fine di garantire che l'azione sia basata su elementi concreti, è opportuno che gli Stati membri utilizzino le informazioni derivate dalle segnalazioni di eventi che sono state raccolte e dalla loro analisi. I programmi nazionali di sicurezza e i piani nazionali per la sicurezza sono integrati a livello europeo dal programma europeo di sicurezza aerea e dal piano europeo per la sicurezza aerea.

Poiché l'obiettivo di migliorare la sicurezza aerea non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto i sistemi di segnalazione gestiti dagli Stati membri a livello nazionale sono meno efficienti di una rete coordinata in cui lo scambio di informazioni consenta di individuare eventuali problemi di sicurezza e i principali settori a rischio nell'ambito dell'Unione, l'analisi a livello nazionale dovrebbe essere completata dall'analisi e dal monitoraggio a livello dell'Unione, così da garantire una migliore prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione. Questo compito dovrebbe essere svolto, a livello dell'Unione, da una rete di analisti della sicurezza aerea in coordinamento con l'Agenzia e la Commissione. Tale rete dovrebbe poter decidere, per consenso, di invitare alle sue riunioni altri osservatori, tra cui addetti o rappresentanti dell'industria.

In particolare, il programma europeo di sicurezza aerea e il piano europeo per la sicurezza aerea dovrebbero beneficiare del lavoro svolto dalla rete di analisti della sicurezza aerea al fine di stabilire, sulla base di elementi concreti, quale azione sia necessario attuare a livello dell'Unione.

Il pubblico dovrebbe disporre di informazioni aggregate a carattere generale sul livello di sicurezza del settore aereo negli Stati membri e nell'Unione. Tali informazioni dovrebbero riguardare, in particolare, tendenze e analisi elaborate a seguito dell'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri nonché informazioni in forma aggregata sul contenuto del repertorio centrale europeo e possono essere fornite tramite pubblicazione degli indicatori di prestazione in materia di sicurezza.

Il sistema di sicurezza dell'aviazione civile è istituito sulla base del feedback e degli insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti. La segnalazione di eventi e l'utilizzazione delle relative informazioni a fini del miglioramento della sicurezza dipendono da un rapporto di fiducia tra l'informatore e l'organismo responsabile della raccolta e della valutazione delle informazioni. Ciò richiede una rigida applicazione delle norme in materia di riservatezza. La protezione delle informazioni sulla sicurezza da usi impropri e l'accesso al repertorio centrale europeo limitato ai soli soggetti interessati che partecipano al processo di miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile hanno lo scopo di garantire la continua disponibilità di dette informazioni, in modo che sia possibile adottare azioni di prevenzione adeguate e tempestive e migliorare la sicurezza aerea. In questo contesto, le informazioni sensibili in materia di sicurezza dovrebbero essere adeguatamente protette e raccolte garantendone la riservatezza, tutelando la fonte e assicurando la fiducia degli addetti dell'aviazione civile in sistemi di segnalazione di eventi. È opportuno istituire misure idonee a garantire che le informazioni raccolte mediante i sistemi di segnalazione di eventi siano tenute riservate e a limitare l'accesso al repertorio centrale europeo. Le legislazioni nazionali sulla libertà di informazione dovrebbero tenere conto della necessaria riservatezza di dette informazioni. Le informazioni raccolte dovrebbero essere adeguatamente protette dall'uso o dalla diffusione non autorizzati, dovendo essere utilizzate unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza aerea e non per attribuire colpe o responsabilità.

Al fine di garantire la fiducia dei dipendenti e del personale a contratto nel sistema di segnalazione di eventi dell'organizzazione, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi dovrebbero essere adeguatamente tutelate e non dovrebbero essere impiegate per fini diversi dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza aerea. Le norme interne della «cultura giusta» adottate dalle organizzazioni a norma del presente regolamento dovrebbero contribuire in particolare al raggiungimento di tale obiettivo. Inoltre, un modo efficiente di conseguirlo può essere limitare la trasmissione di dati o informazioni personali che consentono di individuare l'informatore o le altre persone menzionate in segnalazioni di eventi tramite una chiara separazione tra i dipartimenti che gestiscono le segnalazioni di eventi e il resto dell'organizzazione.

Un informatore o una persona menzionata in una segnalazione di eventi dovrebbe essere adeguatamente tutelata. In questo contesto, le segnalazioni di eventi dovrebbero essere prive dei dati personali e le generalità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi non dovrebbero essere inserite nelle banche dati.

Inoltre, il sistema dell'aviazione civile dovrebbe promuovere una «cultura della sicurezza», che faciliti la segnalazione spontanea di eventi e contribuisca di conseguenza ad attuare il principio di una «cultura giusta». Quest'ultima è un elemento essenziale di una più ampia «cultura della sicurezza», che è il fondamento di un solido sistema di gestione della sicurezza. Un clima che abbracci i principi della «cultura della sicurezza» non dovrebbe ostare a iniziative che siano intraprese, ove necessario, per mantenere o migliorare il livello della sicurezza aerea.

Una «cultura giusta» dovrebbe incoraggiare le persone a trasmettere le informazioni in materia di sicurezza, senza tuttavia esonerarle dalle loro normali responsabilità. In tale contesto, i dipendenti e il personale a contratto non dovrebbero essere passibili di alcuna punizione sulla base delle informazioni fornite a norma del presente regolamento, tranne in caso di comportamento doloso o qualora vi sia stata manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea.

Al fine di incoraggiare le segnalazioni di eventi, è opportuno tutelare non solo gli informatori, ma anche le persone che sono menzionate nelle segnalazioni di eventi interessate. Tale tutela non dovrebbe tuttavia esentare tali persone dagli obblighi di segnalazioni a norma del presente regolamento. In particolare, qualora una persona sia menzionata in una segnalazione di eventi e abbia ella stessa l'obbligo di segnalare tale evento, e non lo comunichi intenzionalmente, tale persona dovrebbe perdere la propria tutela e incorrere in sanzioni a norma del presente regolamento.

Fatti salvi il diritto penale nazionale e la corretta amministrazione della giustizia, è importante definire con precisione l'ambito di tutela degli informatori e delle altre persone menzionate in segnalazioni di eventi da sanzioni o conseguenze giudiziarie.

Al fine di rafforzare la fiducia delle persone nel sistema, la gestione delle segnalazioni di eventi dovrebbe essere organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e di altre persone menzionate in segnalazioni di eventi nell'ambito della promozione di una «cultura giusta». L'obiettivo, ogniqualvolta possibile, dovrebbe essere di consentire l'istituzione di un sistema indipendente di gestione degli eventi.

Il personale delle organizzazioni, delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia coinvolto nella valutazione, nel trattamento o nell'analisi degli eventi ha un ruolo significativo nell'individuazione dei pericoli e delle carenze in materia di sicurezza. L'esperienza dimostra che, allorquando gli eventi sono esaminati retrospettivamente a seguito di un incidente, l'analisi porta a individuare rischi e carenze che non sarebbe stato altrimenti possibile individuare. Le persone coinvolte nella valutazione, nel trattamento o nell'analisi degli eventi potrebbero temere che vi possano essere conseguenze giudiziarie. Fatto salvo il diritto penale nazionale e la corretta amministrazione della giustizia, gli Stati membri non dovrebbero perseguire le persone che, presso le autorità competenti degli Stati membri, siano coinvolte nella valutazione, nel trattamento o nell'analisi degli eventi in relazione alle decisioni adottate nell'ambito dei rispettivi doveri le quali, successivamente e in retrospettiva, risultino essere state errate o inefficaci ma che, nel momento in cui sono state adottate e in base alle informazioni allora disponibili, erano adeguate e opportune.

I dipendenti e il personale a contratto dovrebbero avere l'opportunità di segnalare violazioni dei principi che disciplinano la loro tutela ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero essere penalizzati per averlo fatto. Gli Stati membri dovrebbero stabilire in quali conseguenze incorrono coloro che hanno infranto i principi relativi alla tutela dell'informatore e di altre persone menzionate in segnalazioni di eventi e adottare, se del caso, contromisure o imporre sanzioni.

Le persone possono essere scoraggiate dal segnalare eventi per il timore che ciò costituisca un'autodenuncia e che vi possano essere conseguenze giudiziarie. Gli obiettivi del presente regolamento possono essere conseguiti senza indebite interferenze con i sistemi giudiziari degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere che violazioni di legge commesse in modo non premeditato o inavvertito, venute a conoscenza delle autorità degli Stati membri unicamente attraverso segnalazioni a norma del presente regolamento, non siano passibili di procedimenti disciplinari, amministrativi o giudiziari, salvo quanto diversamente previsto dal diritto penale nazionale applicabile. Tuttavia, il diritto di terzi a ricorrere in ambito civile non dovrebbe rientrare nell'ambito di tale divieto e dovrebbe essere esclusivamente oggetto della normativa nazionale.

Nondimeno, nel contesto dello sviluppo di un clima improntato a una «cultura giusta», gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di estendere ai procedimenti civili o penali il divieto di avvalersi delle segnalazioni di eventi come prova a carico degli informatori nei procedimenti amministrativi e disciplinari.

Inoltre, la collaborazione tra le autorità giudiziarie e quelle di sicurezza dovrebbe essere migliorata e formalizzata mediante accordi preliminari tra le stesse, che dovrebbero rispettare l'equilibrio tra i diversi interessi pubblici in gioco e che dovrebbero riguardare in particolare l'accesso ad esempio alle segnalazioni di eventi contenute nelle banche dati nazionali e il loro uso.

Al fine di sostenere le maggiori competenze dell'Agenzia a norma del presente regolamento, è opportuno provvedere a che essa disponga di risorse sufficienti onde espletare correttamente i compiti supplementari che le sono affidati.

Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe consultare l'Agenzia e la rete di analisti della sicurezza aerea di cui al presente regolamento.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Le norme in materia di trattamento dei dati e di tutela delle persone fisiche, stabilite nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio7 dovrebbero essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento. Le norme in materia di accesso ai dati, stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio8, dovrebbero essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento tranne per quanto concerne la divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, protetti da norme più rigorose in materia di accesso previste dal presente regolamento.

Le sanzioni dovrebbero in particolare essere applicabili nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che, in violazione del presente regolamento, faccia un uso improprio delle informazioni protette ai sensi dello stesso; agisca in modo pregiudizievole nei confronti dell'informatore o di altre persone menzionate in segnalazioni di eventi, tranne nel caso in cui si applichino le deroghe stabilite nel presente regolamento; non istituisca un ambiente propizio alla raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi; non analizzi le informazioni raccolte o non agisca per ovviare alle carenze, effettive o potenziali, riscontrate in materia di sicurezza o non condivida le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole comuni in materia di segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti a livello dell'Unione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 996/2010.

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione10 e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione11.

Il 10 aprile 201312 il Garante europeo della protezione dei dati è stato sentito a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Obiettivi

1)

Il presente regolamento è inteso a migliorare la sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, garantendo che le informazioni in materia di sicurezza relative all'aviazione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate.

Il presente regolamento garantisce:

  1. a) che, se del caso, sulla base dell'analisi delle informazioni raccolte siano adottate tempestivamente misure di sicurezza;

  2. b) la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza attraverso l'introduzione di norme relative alla riservatezza e all'uso adeguato delle informazioni e tramite una tutela armonizzata e rafforzata dell'informatore e di persone menzionate in segnalazioni di eventi;

  3. c) che i rischi per la sicurezza aerea siano considerati e disciplinati a livello dell'Unione nonché a livello nazionale.

2. La segnalazione di eventi ha unicamente l'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti e non di attribuire colpe o responsabilità.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «informatore», una persona fisica che segnala un evento o altre informazioni in materia di sicurezza a norma del presente regolamento;

  2. 2) «aeromobile», ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;

  3. 3) «inconveniente», un «inconveniente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

  4. 4) «inconveniente grave», un «inconveniente grave» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

  5. 5) «incidente», un «incidente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

  6. 6) «informazioni prive dei dati personali», informazioni derivanti da segnalazioni di eventi dalle quali sono stati eliminati tutti i dati personali quali nomi e indirizzi delle persone fisiche;

  7. 7) «evento», qualsiasi evento relativo alla sicurezza che metta in pericolo o che, se non corretto o risolto, possa mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, tra cui in particolare gli incidenti o gli inconvenienti gravi;

  8. 8) «organizzazione», qualsiasi organizzazione che fornisce prodotti nel settore dell'aviazione e/o che si avvale, contratta o utilizza i servizi di persone tenute a segnalare gli eventi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6;

  9. 9) «anonimizzazione», l'eliminazione dalle segnalazioni di tutti i dati personali relativi all'informatore e alle persone menzionate in segnalazioni di eventi e degli eventuali dati, compresa la denominazione della o delle organizzazioni coinvolte nell'evento, che possano rivelare l'identità dell'informatore o di terzi o che possano permettere di dedurne l'identità a partire dalla segnalazione dell'evento;

  10. 10) «pericolo», una situazione o un oggetto con il potenziale di causare la morte o provocare lesioni a una persona, danni alle attrezzature o a una struttura, perdita di materiale o ridurre la capacità di una persona di eseguire una data funzione;

  11. 11) «autorità investigativa per la sicurezza», l'autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell'aviazione civile che conduce o controlla le inchieste in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010;

  12. 12) «cultura giusta», cultura nella quale gli operatori in prima linea o altre persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive;

  13. 13) «punto di contatto»:

    1. a) quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito nell'Unione, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;

    2. b) quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito al di fuori dell'Unione, la Commissione;

  14. 14) «parte interessata», qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno una propria personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza aerea avendo accesso alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri e che figura in una delle categorie di soggetti interessati di cui all'allegato II;

  15. 15) «programma statale di sicurezza», un complesso integrato di atti giuridici e attività finalizzati alla gestione della sicurezza dell'aviazione civile in uno Stato membro;

  16. 16) «piano europeo per la sicurezza aerea», l'analisi delle questioni attinenti alla sicurezza e il relativo piano d'azione a livello europeo;

  17. 17) «programma europeo di sicurezza aerea», l'insieme integrato delle disposizioni regolamentari adottate a livello dell'Unione, unitamente alle attività e alle procedure utilizzate per la gestione congiunta della sicurezza dell'aviazione civile a livello europeo;

  18. 18) «sistema di gestione della sicurezza», un approccio sistematico alla gestione della sicurezza aerea, comprese le strutture organizzative, le responsabilità, le politiche e le procedure necessarie e include qualsiasi sistema di gestione che, indipendentemente da o integrato con altri sistemi di gestione dell'organizzazione, affronta la gestione della sicurezza.

Art. 3 Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme:

  1. a) sulla segnalazione di eventi che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti e qualsiasi altra persona, attrezzatura o istallazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile; e sulla segnalazione di altre informazioni pertinenti in materia di sicurezza;

  2. b) su un'analisi e su un'azione di monitoraggio riguardo agli eventi segnalati e alle altre informazioni in materia di sicurezza;

  3. c) sulla tutela degli operatori del settore aeronautico;

  4. d) sull'utilizzo adeguato delle informazioni sulla sicurezza raccolte;

  5. e) sull'integrazione delle informazioni in un repertorio centrale europeo; e

  6. f) sulla divulgazione di informazioni rese anonime ai soggetti interessati, affinché questi dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea.

2.

Il presente regolamento si applica agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili civili ai quali si applica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Il presente regolamento non si applica tuttavia agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili senza equipaggio per i quali non sono richiesti un certificato o una dichiarazione a norma dell'articolo 56, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2018/1139, a meno che gli eventi o le altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono tali aeromobili senza equipaggio abbiano causato lesioni gravi o mortali a una persona o abbiano coinvolto aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono gli aeromobili ai quali non si applica il regolamento (UE) 2018/1139.

Art. 4 Obbligo di segnalazione

1. Gli eventi che potrebbero rappresentare un rischio rilevante per la sicurezza aerea e che rientrano nelle seguenti categorie sono segnalati dalle persone elencate nel paragrafo 6 nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria di eventi di cui al presente articolo:

  1. a) eventi collegati alle operazioni dell'aeromobile, quali:

    1. i) eventi relativi a collisioni;

    2. ii) eventi relativi a decollo e atterraggio;

    3. iii) eventi relativi al carburante;

    4. iv) eventi relativi al volo;

    5. v) eventi relativi alle comunicazioni;

    6. vi) eventi relativi alle lesioni, alle emergenze e ad altre situazioni critiche;

    7. vii) eventi relativi all'inabilità fisica dell'equipaggio e ad altri eventi riguardanti l'equipaggio;

    8. viii) eventi relativi alle condizioni meteorologiche o alla sicurezza;

  2. b) eventi relativi alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione dell'aeromobile, quali:

    1. i) difetti strutturali;

    2. ii) funzionamento difettoso del sistema;

    3. iii) problemi di manutenzione e riparazione;

    4. iv) problemi di propulsione (motori, propulsori e rotori) e problemi relativi a propulsori ausiliari;

  3. c) eventi relativi ai servizi e alle installazioni di navigazione aerea, quali:

    1. i) collisioni, mancate collisioni o collisioni potenziali;

    2. ii) eventi specifici relativi alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea (ATM/ANS);

    3. iii) eventi operativi correlati ad ATM/ANS;

  4. d) eventi relativi agli aeroporti e ai servizi a terra, quali:

    1. i) eventi relativi alle attività e agli impianti aeroportuali;

    2. ii) eventi relativi all'imbarco di passeggeri, bagagli, posta e carico;

    3. iii) eventi relativi alle manovre e ai servizi a terra dell'aeromobile.

2. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria, al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi segnalati di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte da organizzazioni a norma del paragrafo 2.

4. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 da organizzazioni che siano state certificate o autorizzate dall'Agenzia.

5.

Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta un elenco per la classificazione di eventi a cui fare riferimento all'atto di segnalare eventi, a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

La Commissione include in tali atti di esecuzione un elenco separato per la classificazione di eventi applicabile ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi. L'elenco è una versione semplificata dell'elenco di cui al primo comma e deve essere, ove del caso, adeguato alle specificità di tale comparto dell'aviazione.

6. Le persone fisiche di seguito indicate segnalano gli eventi di cui al paragrafo 1 tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 2 dall'organizzazione che si avvale, contratta o utilizza i servizi dell'informatore o, in alternativa, tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 3 dallo Stato membro ove è stabilita la loro organizzazione o dallo Stato che ha emesso, convalidato o convertito la licenza del pilota, o tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 4 dall'Agenzia:

  1. a) il pilota in comando, o, nei casi in cui il pilota in comando non possa segnalare l'evento, qualsiasi altro membro dell'equipaggio successivo nella catena di comando di un aeromobile immatricolato nell'Unione o di un aeromobile immatricolato al di fuori dell'Unione ma utilizzato da un operatore per il quale uno Stato membro assicura il controllo delle operazioni o da un operatore stabilito nell'Unione;

  2. b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, al monitoraggio continuo dell'aeronavigabilità, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia;

  3. c) la persona che firma un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o un certificato di riammissione in servizio di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia;

  4. d) la persona che svolge una funzione per la quale deve essere autorizzata da uno Stato membro quale membro del personale di un prestatore di servizi del traffico aereo con competenze relative ai servizi di navigazione aerea o quale addetto al servizio di informazione di volo;

  5. e) la persona che svolge una funzione connessa con la gestione della sicurezza di un aeroporto cui si applica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio13;

  6. f) la persona che svolge una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea delle quali uno Stato membro garantisce il controllo;

  7. g) la persona che svolge una funzione connessa con le manovre a terra dell'aeromobile, compresi il rifornimento di combustibile, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

7. Le persone elencate nel paragrafo 6 segnalano gli eventi entro 72 ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

8. In seguito alla comunicazione di un evento, ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro che non è contemplata dal paragrafo 9 presenta all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le informazioni dettagliate relative agli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 del presente articolo il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento.

9. In seguito alla comunicazione di un evento, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro che è certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento.

Art. 5 Segnalazioni spontanee

1. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di:

  1. a) informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

  2. b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

2.

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di:

  1. a) informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

  2. b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

Tale sistema include anche, senza esservi limitato, la raccolta di informazioni trasferite dalle organizzazioni ai sensi del paragrafo 6.

3.

L'Agenzia istituisce un sistema di segnalazione spontanea per facilitare la raccolta di:

  1. a) informazioni dettagliate di eventi suscettibili di non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

  2. b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

Tale sistema include anche, ma non si limita alla raccolta di informazioni trasferite da organizzazioni certificate o autorizzate dall'Agenzia a norma del paragrafo 5.

4. I sistemi di segnalazione spontanea sono usati per agevolare la raccolta di informazioni dettagliate su eventi e altre informazioni in materia di sicurezza:

  1. a) non soggette alla segnalazione obbligatoria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

  2. b) segnalate da persone non elencate nell'articolo 4, paragrafo 6.

5. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro e certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi e le altre informazioni in materia di sicurezza che sono state raccolte a norma del paragrafo 1 e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea.

6. Ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro non certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'autorità competente di detto Stato membro, designata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, le informazioni dettagliate sugli eventi e altre informazioni connesse alla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea. Gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni aventi sede nel loro territorio di trasmettere le informazioni dettagliate relative a tutti gli eventi raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

7. Gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni possono istituire altri sistemi di raccolta e di trattamento dei dati in materia di sicurezza, allo scopo di raccogliere informazioni dettagliate sugli eventi che potrebbero non essere rilevati dai sistemi di segnalazione di cui all'articolo 4 e al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3. Tali sistemi possono prevedere segnalazioni a enti diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e richiedere la attiva partecipazione:

  1. a) dell'industria dell'aviazione;

  2. b) delle organizzazioni professionali del personale dell'aviazione.

8. Le informazioni ricevute dalle segnalazioni spontanee e obbligatorie possono essere integrate in un unico sistema.

Art. 6 Raccolta e registrazione delle informazioni

1.

Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro designa uno o più persone per gestire in modo indipendente la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

2. Previo accordo con l'autorità competente, le piccole organizzazioni possono istituire un meccanismo semplificato per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione dei particolari degli eventi. Possono ripartire tali compiti con organizzazioni dello stesso tipo, purché rispettino le norme sulla riservatezza e la tutela di cui al presente regolamento.

3.

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

Possono essere designate, conformemente al primo comma, congiuntamente o separatamente, le seguenti autorità:

  1. a) l'autorità nazionale dell'aviazione civile, e/o

  2. b) l'autorità investigativa per la sicurezza, e/o

  3. c) qualsiasi altro organismo o ente indipendente stabilito nell'Unione, incaricato di tale funzione.

Qualora designi più di un organismo o ente, uno Stato membro indica uno di essi come punto di contatto per il trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4.

L'Agenzia designa una o più persone competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

5. Le organizzazioni registrano in una o più banche dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

6. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 registrano in una banca dati nazionale le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

7. Anche le informazioni pertinenti su incidenti e inconvenienti gravi raccolte o rilasciate da autorità investigative per la sicurezza sono registrate nella banca dati nazionale.

8. L'Agenzia registra in una banca dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

9. Per assolvere i loro compiti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 996/2010, le autorità investigative per la sicurezza hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6.

10. Ai fini dei loro compiti in materia di sicurezza, le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6.

Art. 7 Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi

1. Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6 contengono quanto meno le informazioni elencate all'allegato I.

2. Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8, includono per l'evento in questione una classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza. Tale classificazione è riesaminata e, se necessario, modificata ed è approvata dall'autorità competente dello Stato membro o dall'Agenzia, conformemente al sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

3. Le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia istituiscono procedure di controllo della qualità dei dati al fine di migliorarne la coerenza, in particolare tra le informazioni raccolte inizialmente e le segnalazioni registrate nella banca dati.

4. Le banche dati di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8, utilizzano formati:

  1. a) standardizzati al fine di facilitare lo scambio di informazioni; e

  2. b) compatibili con il software Eccairs e con la tassonomia ADREP.

5.

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con l'Agenzia tramite la rete di analisti della sicurezza aerea di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sviluppa un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi al fine di consentire alle organizzazioni, agli Stati membri e all'Agenzia di classificare gli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza. Nel far ciò, la Commissione tiene conto della necessaria compatibilità con i sistemi di classificazione dei rischi esistenti.

La Commissione sviluppa tale sistema entro il 15 maggio 2017.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi.

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

8.

La Commissione e l'Agenzia sostengono le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti di integrazione dei dati, come ad esempio nell'ambito:

  1. a) dell'integrazione delle informazioni minime di cui al paragrafo 1;

  2. b) della classificazione degli eventi in funzione dei rischi di cui al paragrafo 2; e

  3. c) dell'introduzione delle procedure per il controllo di qualità dei dati di cui al paragrafo 3.

La Commissione e l'Agenzia concedono tale sostegno per contribuire all'armonizzazione del processo di inserimento dei dati in tutti gli Stati membri e, in particolare, fornendo al personale che opera all'interno degli organismi o entità di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4:

  1. a) materiale orientativo;

  2. b) seminari; e

  3. c) una formazione adeguata.

Art. 8 Repertorio centrale europeo

1. La Commissione gestisce un repertorio centrale europeo per registrare tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione.

2. Ciascuno Stato membro, di concerto con la Commissione, aggiorna il repertorio centrale europeo trasferendovi tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle banche dati nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3. L'Agenzia concorda con la Commissione i protocolli tecnici per il trasferimento al repertorio centrale europeo di tutte le segnalazioni di eventi raccolte dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme di attuazione, in particolare per gli eventi registrati nel sistema di segnalazione interno [Internal Occurrence Reporting System (IORS)], nonché delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 5.

4. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le modalità di gestione del repertorio centrale europeo di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Art. 9 Scambio di informazioni

1.

Gli Stati membri e l'Agenzia partecipano allo scambio di informazioni mettendo a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri, dell'Agenzia e della Commissione, mediante il repertorio centrale europeo, tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle rispettive banche dati sulle segnalazioni.

Le segnalazioni di eventi sono trasferite al repertorio centrale europeo entro 30 giorni dalla data in cui sono state introdotte nella banca dati nazionale.

Le segnalazioni di eventi sono aggiornate ogni qualvolta sia necessario, aggiungendo ulteriori informazioni in materia di sicurezza.

2. Gli Stati membri trasferiscono al repertorio centrale europeo anche le informazioni relative a incidenti e inconvenienti gravi come segue:

  1. a) nel corso dell'inchiesta, i dati fattuali preliminari relativi a incidenti e inconvenienti gravi;

  2. b) a inchiesta conclusa;

    1. i) la relazione finale dell'inchiesta; e

    2. ii) se disponibile, una sintesi in inglese della relazione finale dell'inchiesta.

3. Uno Stato membro o l'Agenzia comunicano quanto prima tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza alle competenti autorità degli Stati membri o all'Agenzia se, mentre raccolgono informazioni dettagliate sugli eventi o quando registrano segnalazioni di eventi o svolgono un'analisi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, individuano questioni di sicurezza che considerano:

  1. a) interessanti per altri Stati membri o l'Agenzia; o

  2. b) che potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure di sicurezza da parte di altri Stati membri o dell'Agenzia.

Art. 10 Diffusione delle informazioni registrate nel repertorio centrale europeo

1.

Qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile o autorità investigativa per la sicurezza nell'ambito dell'Unione ha pieno e sicuro accesso in linea a informazioni su eventi contenute nel repertorio centrale europeo.

Le informazioni sono utilizzate conformemente agli articoli 15 e 16.

2.

I soggetti interessati elencati nell'allegato II possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo.

I soggetti interessati stabiliti nell'Unione presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno sede.

I soggetti interessati che sono stabiliti al di fuori dell'Unione presentano le richieste alla Commissione.

La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato quando è presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo.

3. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, riguardo a inchieste di sicurezza in corso condotte a norma di tale regolamento, non sono comunicate ai soggetti interessati ai sensi del presente articolo.

4. Per motivi di sicurezza, non è concesso ai soggetti interessati l'accesso diretto al repertorio centrale europeo.

Art. 11 Trattamento delle richieste e decisioni

1. Le richieste di informazioni contenute nel repertorio centrale europeo sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato III.

2.

Quando riceve una richiesta, un punto di contatto verifica che:

  1. a) la richiesta sia stata presentata da un soggetto interessato;

  2. b) la propria competenza a trattare tale richiesta.

Se il punto di contatto stabilisce che la competenza a trattare la richiesta spetta a un altro Stato membro o alla Commissione, la trasmette a seconda del caso a tale Stato membro o alla Commissione.

3.

Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se è giustificata e ammissibile.

I punti di contatto possono fornire ai soggetti interessati informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando mezzi di comunicazione elettronici protetti.

4.

Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire. Fatti salvi gli articoli 15 e 16, le informazioni sono limitate a quanto è strettamente necessario per lo scopo della richiesta.

Le informazioni che non si riferiscono alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato sono fornite soltanto in forma aggregata o anonima. È possibile trasmettere al un soggetto interessato informazioni in forma non aggregata se detta parte presenta una giustificazione scritta dettagliata. Tali informazioni devono essere utilizzate conformemente agli articoli 15 e 16.

5. Il punto di contatto fornisce ai soggetti interessati elencati nell'allegato II, lettera b), esclusivamente informazioni che si riferiscono alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività.

6. Un punto di contatto che riceve una richiesta da un soggetto interessato di cui all'allegato II, lettera a), può prendere una decisione generale di fornire regolarmente informazioni a tale soggetto interessato, a condizione che:

  1. a) le informazioni richieste si riferiscano alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato;

  2. b) la decisione generale non consenta l'accesso all'intero contenuto della banca dati; e

  3. c) la decisione generale riguardi unicamente l'accesso a informazioni rese anonime.

7. Il soggetto interessato utilizza le informazioni ricevute a norma del presente articolo alle seguenti condizioni:

  1. a) il soggetto interessato utilizza le informazioni soltanto per lo scopo specificato nel modulo di richiesta, che dovrebbe essere compatibile con l'obiettivo indicato all'articolo 1 del presente regolamento; e

  2. b) il soggetto interessato non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto di chi ha fornito le informazioni e adotta le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni ricevute.

8. La decisione di diffondere le informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario per lo scopo del destinatario.