diritto.io

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio3 e il regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione4 si sono dimostrati efficaci nel disciplinare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli («prodotti vitivinicoli aromatizzati»). Tuttavia, alla luce dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo dei mercati e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CEE) n. 1601/91 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Considerata la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1601/91 e sostituirlo con il presente regolamento, nel quale per motivi di chiarezza dovrebbero essere incorporate le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 sull’aromatizzazione e sull’aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5 si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono importanza per i consumatori, i produttori e il settore agricolo dell’Unione. Le misure applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo tali misure salvaguarderanno la rinomanza acquisita dai prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato interno e mondiale, continuando a tener conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché dell’accresciuta esigenza di tutela dei consumatori e di informazione. L’innovazione tecnologica dovrebbe inoltre essere tenuta in considerazione in relazione ai prodotti per i quali essa serve ad accrescere la qualità, senza incidere sul carattere tradizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati interessati.

La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati costituisce un importante sbocco per il settore agricolo dell’Unione, circostanza che dovrebbe essere messa in risalto dal quadro normativo.

Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la rinomanza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato mondiale, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicate anche ai prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

Per assicurare chiarezza e trasparenza nel diritto dell’Unione che disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati, è necessario definire chiaramente i prodotti oggetto di detta legislazione, i criteri di produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché, in particolare, la denominazione di vendita. È opportuno inoltre che siano definite norme specifiche sull’indicazione volontaria di provenienza a supplemento di quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Stabilendo tali norme, tutti gli stadi della filiera di produzione sono disciplinati e i consumatori sono protetti e adeguatamente informati.

Le definizioni di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero continuare a rispettare le pratiche tradizionali di qualità, pur venendo aggiornate e affinate alla luce dello sviluppo tecnologico.

I prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero essere prodotti in conformità di talune norme e restrizioni, atte ad assicurare che siano soddisfatte le aspettative del consumatore in relazione alla qualità e ai metodi di produzione. Al fine di soddisfare le norme internazionali in questo campo, si dovrebbero stabilire i metodi di produzione e la Commissione dovrebbe, come regola generale, tenere conto di quelli raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

Inoltre, l’alcole etilico usato per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare le pratiche tradizionali di qualità. Ciò garantirà anche uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

Considerata l’importanza e la complessità del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire norme specifiche in merito alla designazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a integrazione delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero anche impedire l’uso improprio delle denominazioni di vendita dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nel caso di prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori, dovrebbe essere possibile integrare le denominazioni di vendita stabilite dal presente regolamento con la denominazione usuale del prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio8 si applica, tra l’altro, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, tra i quali rientrano i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Di conseguenza, i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di cui al suddetto regolamento e agli atti adottati a norma di esso possono essere immessi sul mercato come prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici.

Nell’applicare una politica di qualità e per consentire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite nel presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica che sono prodotti nel proprio territorio, nella misura in cui tali norme siano compatibili con il diritto dell’Unione.

Poiché il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio9, il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e le disposizioni sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 non si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno utilizzare le indicazioni geografiche per identificare i prodotti vitivinicoli aromatizzati come originari del territorio di un paese, o di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato siano essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica e tali indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate dalla Commissione.

Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura in materia di registrazione, conformità, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’Unione e dei paesi terzi.

La responsabilità di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere attribuita alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e verificare tale osservanza.

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla messa in atto di processi produttivi per ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati; ai criteri per la delimitazione delle aree geografiche e alle norme, alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione in tali aree, alle condizioni alle quali una specifica di prodotto può comprendere requisiti supplementari; alla determinazione dei casi in cui un singolo produttore può fare domanda di protezione delle indicazioni geografiche e alle restrizioni relative alla tipologia di richiedente che possono applicarsi a tale protezione; alla fissazione delle condizioni da rispettare relativamente alla domanda di protezione di un’indicazione geografica, allo scrutinio da parte della Commissione, alla procedura di obiezione e alle procedure relative alla modifica e all’annullamento delle indicazioni geografiche; alla fissazione delle condizioni applicabili alle domande di indicazioni geografiche transfrontaliere; alla fissazione del termine per la presentazione di una domanda o richiesta, del termine a partire dal quale si applica la protezione e del termine a partire dal quale si applica la modifica della protezione; alla fissazione delle condizioni relative alle modifiche delle specifiche di prodotto, incluse le condizioni in caso di modifica considerata minore e delle condizioni connesse alle domande di modifica e all’approvazione delle modifiche che non implicano cambiamenti al documento unico; alle restrizioni attinenti alla denominazione protetta; alla natura e al tipo di informazioni da trasmettere nello scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione; ai metodi di comunicazione delle informazioni, alle regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e ai mezzi di pubblicazione delle informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati; le decisioni circa il conferimento della protezione delle indicazioni geografiche e circa il rigetto di domande proposte a tal fine, le decisioni circa la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni geografiche esistenti, le decisioni sull’approvazione delle modifiche in caso di modifiche minori alle specifiche dei prodotti; le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo alla definizione di indicazione geografica; i mezzi per rendere accessibili al pubblico le decisioni di protezione o di diniego delle indicazioni geografiche; la presentazione di domande transfrontaliere; i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a effettuare; la procedura per l’esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un ‘indicazione geografica, inclusa la loro ammissibilità, e la procedura per le domande di richieste di opposizione, cancellazione o conversione, compresa la loro ammissibilità, e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche esistenti; i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare; e le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni sugli scambi tra Stati membri e Commissione, le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare, il contenuto, la forma, la tempistica, la periodicità e le scadenze delle notifiche e le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

La Commissione, mediante atti di esecuzione e, data la particolare natura di questi ultimi, agendo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, dovrebbe pubblicare il documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, decidere se rifiutare una domanda di protezione di indicazione geografica per motivi di irricevibilità e se istituire e mantenere un registro delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento, nonché se elencare in quest’ultimo le designazioni geografiche esistenti oppure rimuoverle.

La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che non sono affrontate dal presente regolamento. A tal fine, dovrebbe essere attribuito alla Commissione il potere di adottare le misure transitorie necessarie.

È opportuno concedere un tempo sufficiente e modalità adeguate per agevolare una transizione fluida dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento. In ogni caso dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte esistenti dopo l’applicazione del presente regolamento, fino al loro esaurimento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

2. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «denominazione di vendita»: il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento;

  2. 2) «descrizione»: l’elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato;

  3. 3)

Capo II. Definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Art. 3 Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

  1. a) vini aromatizzati;

  2. b) bevande aromatizzate a base di vino;

  3. c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

2. Il vino aromatizzato è una bevanda:

  1. a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato II, parte IV, punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;

  2. b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;

  3. c) con eventuale aggiunta di alcole;

  4. d) con eventuale aggiunta di coloranti;

  5. e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

  6. f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;

  7. g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.

3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:

  1. a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

  2. b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

  3. c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II;

  4. d) con eventuale aggiunta di coloranti;

  5. e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

  6. f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;

  7. g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.

4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:

  1. a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

  2. b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

  3. c) alla quale non è stato aggiunto alcole;

  4. d) con eventuale aggiunta di coloranti;

  5. e) con eventuale aggiunta di edulcoranti;

  6. f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.

5. In deroga alle soglie del titolo alcolometrico effettivo minimo e del titolo alcolometrico totale minimo di cui al paragrafo 2, lettera g), al paragrafo 3, lettera g), al paragrafo 4, lettera f), del presente articolo, e all'allegato II del presente regolamento, per ciascuna categoria di prodotti, i prodotti vitivinicoli aromatizzati possono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo e totale inferiore se sono ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 4 Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II.

2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 33 concernenti l’introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori.

Nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

3.

La Commissione, se necessario, adotta mediante atti di esecuzione metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Questi ultimi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

In attesa della loro adozione da parte della Commissione, i metodi da utilizzare sono quelli autorizzati dallo Stato membro interessato.

4. Le pratiche enologiche e le restrizioni stabilite in conformità dell’articolo 74, dell’articolo 75, paragrafo 4, e dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti vitivinicoli utilizzati per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Art. 5 Denominazioni di vendita

1. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all’allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

1 bis. Se i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le loro denominazioni di vendita sono completate dai termini stabiliti all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 119, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle condizioni ivi stabilite.

2. Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l’utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall’allegato II.

3. Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.

4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Fatto salvo l’articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

6. Nel caso di prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell'Unione e che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi la cui normativa impone denominazioni di vendita diverse, gli Stati membri possono consentire che tali denominazioni di vendita accompagnino le denominazioni di vendita di cui all'allegato II. Le denominazioni di vendita aggiuntive possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute del consumatore o le esigenze di informazione del consumatore.

Art. 6 Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita

1.

Le denominazioni di vendita di cui all’articolo 5 possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

  1. a) «extra secco» o «extra dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15 % vol.;

  2. b) «secco» o «dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 16 % vol.;

  3. c) «semisecco» o «semi-dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro;

  4. d) «semidolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e meno di 130 grammi per litro;

  5. e) «dolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è pari o superiore a 130 grammi per litro.

Il tenore di zuccheri indicato al primo comma, lettere da a) a e), è espresso in zucchero invertito.

Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere accompagnate da un’indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.

2. Laddove la denominazione di vendita sia integrata dalla dicitura «spumante» o includa detta dicitura, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95 %.

3. Le denominazioni di vendita possono anche essere completate con un riferimento al principale aroma utilizzato.

Art. 6 bis Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti

1. L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione contiene le seguenti indicazioni obbligatorie:

  1. a) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; e

  2. b) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.

3.

In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti:

  1. a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;

  2. b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

  3. c) l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Tale indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, comprende la parola “contiene” seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 integrando il presente regolamento per precisare ulteriormente le norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

5. Per tenere conto delle peculiarità del settore dei vini aromatizzati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme concernenti:

  1. a) l'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, anche mediante un pittogramma o un simbolo comuni anziché utilizzare parole;

  2. b) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattarle al futuro progresso tecnologico e ai nuovi requisiti in materia di informazioni obbligatorie pertinenti per i consumatori previsti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, o per migliorare l'accessibilità dei consumatori.

Art. 6 ter Ripetizione di indicazioni obbligatorie

L'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta in relazione a tale imballaggio.

Art. 7 Indicazione di provenienza

Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato. La provenienza è indicata mediante l’espressione «prodotto in […]», o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo corrispondente.

Art. 8 Utilizzo della lingua nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.

Le denominazioni di vendita in corsivo nell’allegato II non sono tradotte sull’etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Le diciture aggiuntive e le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis, nonché i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, se espressi a parole, figurano in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

2.

Il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 appare sull'etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l'indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Qualora il nome di un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell'Unione.