diritto.io

Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l’articolo 20, paragrafi 2 e 3,

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le misure d’intervento che regolano i mercati agricoli devono essere finanziate dall’Unione alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale. Per quanto riguarda le misure di intervento pubblico, l’importo che deve essere finanziato dall’Unione è determinato dai conti annuali stabiliti dagli organismi pagatori.

Le spese per le misure di intervento pubblico possono essere di varia natura. È quindi necessario precisare, per ogni categoria di operazioni, quali sono le spese ammesse a beneficiare del finanziamento dell’Unione e, in particolare, le condizioni di detto finanziamento. A tal fine, è opportuno fissare i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di calcolo. Occorre inoltre precisare in quali casi tali spese debbano essere prese in considerazione in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori oppure in base a importi forfettari stabiliti dalla Commissione.

Per permettere agli Stati membri la cui moneta non è l’euro di consolidare le loro spese in moneta nazionale e in euro in maniera armonizzata, è necessario prevedere le modalità di registrazione delle operazioni relative all’ammasso pubblico nei libri contabili e stabilire il tasso di cambio applicabile.

Il valore attribuito alle operazioni relative all’ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni stesse e dalla normativa agricola settoriale pertinente. È pertanto opportuno stabilire una norma generale secondo cui il valore degli acquisti e delle vendite è uguale alla somma dei pagamenti o degli incassi, eseguiti o da eseguire, relativi alle operazioni materiali e definire le regole specifiche o i casi particolari da prendere in considerazione.

Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le corrispondenti disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione2, che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole applicabili al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), delle spese connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico.

Art. 2 Misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico

Le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono comprendere le operazioni di acquisto, di ammasso, di trasporto e di trasferimento di scorte, nonché le vendite e altri tipi di smaltimento dei prodotti agricoli alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale pertinente e dal presente regolamento.

Art. 3 Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico

1. Nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico di cui all’articolo 2, il FEAGA finanzia a titolo di intervento, a meno che le spese corrispondenti non siano state fissate in altro modo dalla pertinente normativa agricola settoriale, le spese seguenti:

  1. a) le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I;

  2. b) le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti (entrata all’ammasso pubblico, permanenza e uscita dei prodotti dall’ammasso pubblico), elencate all’allegato II, in base ad importi forfettari uniformi per l’Unione, calcolati secondo le modalità definite nell’allegato III;

  3. c) le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti, in base ad importi forfettari o non forfettari secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione nell’ambito della normativa agricola settoriale per i rispettivi prodotti e nell’allegato IV;

  4. d) le spese di trasporto, all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro, o le spese di esportazione, in base ad importi forfettari o non forfettari, da approvare secondo la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4;

  5. e) il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato V;

  6. f) le differenze (ricavi e perdite) tra il valore contabile e il prezzo di smercio dei prodotti o differenze risultanti da altri fattori.

2.

Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del presente regolamento o dalla normativa agricola, le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, calcolate in base ad importi fissati in euro, e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù del presente regolamento, sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all’esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell’organismo pagatore.

Ai fini del presente regolamento si intende per esercizio contabile il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Art. 4 Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico

1. Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti e degli incassi, realizzati o da realizzare, per le operazioni materiali, salvo disposizione specifica prevista dal presente articolo e fatte salve le disposizioni previste:

  1. a) dall’allegato VI per i quantitativi mancanti;

  2. b) dall’allegato VII per i prodotti deteriorati o distrutti;

  3. c) dall’allegato VIII per i prodotti entrati in magazzino, di cui è stata rifiutata la presa in consegna.

2.

Il valore degli acquisti è determinato per i quantitativi di prodotti che entrano in magazzino in base al prezzo di intervento, tenendo conto delle maggiorazioni, degli abbuoni, delle detrazioni, delle percentuali e dei coefficienti da applicare ai prezzi di intervento al momento dell’acquisto del prodotto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa agricola settoriale.

Tuttavia, per le situazioni e i casi definiti nell’allegato VI e nell’allegato VII, punto 2, lettere a) e c), non si prendono in considerazione le maggiorazioni, gli abbuoni, le detrazioni, le percentuali e i coefficienti.

Il valore dei prodotti deteriorati o distrutti a causa di calamità naturali o di un magazzinaggio eccessivamente prolungato ai sensi dell’allegato VII, punto 2, del presente regolamento è determinato mediante un atto di esecuzione della Commissione. Tale atto è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.

Fatto salvo l’allegato V, il valore dei prodotti resi disponibili e finanziati per mezzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti corrisponde al prezzo di intervento applicabile il 1o ottobre di ogni anno. Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore contabile dei prodotti di intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre di quell’anno.

Qualora i prodotti d’intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al primo comma.

4. Le spese versate o riscosse all’atto dell’acquisto di prodotti per le operazioni materiali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in conformità alla normativa dell’Unione, sono contabilizzate tra le spese o le entrate relative a spese tecniche, distinguendole dal prezzo di acquisto.

5. Nei conti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 907/2014, i quantitativi di prodotti che si trovano in giacenza alla fine dell’esercizio contabile e che devono essere riportati all’esercizio contabile successivo sono valutati al valore contabile medio (prezzo di riporto) determinato dal conto mensile dell’ultimo mese dell’esercizio contabile.

6.

I quantitativi entrati in magazzino che non risultano soddisfare le condizioni per l’ammasso sono contabilizzati come una vendita, al momento dell’uscita dal magazzino, al prezzo al quale sono stati acquistati.

Tuttavia, se al momento dell’uscita fisica di un prodotto sussistono i requisiti per l’applicazione dell’allegato VI, lettera b), la Commissione deve essere consultata prima dell’uscita della merce.

7. L’eventuale saldo creditore di un conto è detratto dalle spese dell’esercizio contabile in corso.

8. In caso di modifica degli importi forfettari, dei termini di pagamento, dei tassi di interesse o di altri elementi di calcolo, che intervenga dopo il primo giorno di un dato mese, i nuovi elementi si applicano a partire dalle operazioni materiali del mese successivo.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso