Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione del 24 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 3,
Il regolamento (CE) n. 1099/2008 definisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nell’Unione.
Il settore delle statistiche dell’energia è caratterizzato da grande dinamicità in conseguenza del notevole sviluppo delle politiche dell’Unione, dei progressi tecnologici e dell’importanza di incardinare gli obiettivi dell’Unione sui dati sull’energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti al fine di adeguare a esigenze sempre crescenti e mutevoli l’ambito di osservazione di tali statistiche.
Il regolamento (CE) n. 1099/2008 ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla modifica degli allegati del regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1099/2008 stabilisce che la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, produca statistiche dettagliate sul consumo finale energetico e le integri gradualmente nell’ambito di osservazione quale è definito nei suoi allegati.
La Commissione ha sviluppato statistiche sui consumi energetici delle famiglie e ne ha esaminato con gli Stati membri la fattibilità, i costi di produzione, la riservatezza e l’onere di risposta.
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 1099/2008 sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso