diritto.io

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

Art. 11 Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

  1. a) interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;

  2. b) la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci;

  3. c) l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;

  4. d) la pesca sperimentale;

  5. e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;

  6. f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Titolo III. Quadro finanziario

Art. 12 Esecuzione del bilancio

1. Il bilancio dell’Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo V del presente regolamento è attuato nell’ambito della gestione concorrente conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il bilancio dell’Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo VI del presente regolamento è attuato direttamente dalla Commissione conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

3. L’annullamento da parte della Commissione della totalità o di una parte degli impegni di bilancio nell’ambito della gestione diretta avviene conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, all’articolo 123 del presente regolamento.

4. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente agli articoli 30 e 53 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Art. 13 Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5749331600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.

2. 580000000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 76.

3. 520000000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 77.

4. 192500000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:

  1. a) 6450000 EUR per le Azzorre e Madera;

  2. b) 8700000 EUR per le Isole Canarie;

  3. c) 12350000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 TFUE.

5. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

6. Il 10 % delle risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere assegnato a misure connesse alla mitigazione del COVID-19.

7. Le risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riassegnate al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 67 e all’articolo 68, paragrafo 3, al fine di attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

8.

Art. 14 Risorse di bilancio in regime di gestione diretta

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP, per il periodo dal 2014 al 2020, nell’ambito delle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi da I a III, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 647275400 EUR.

2. Ai fini dei capi I e II del titolo VI, la ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85, è fissata nell’allegato III.

3. La Commissione può discostarsi dalle percentuali indicative di cui al paragrafo 2 di non oltre il 5 % del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 ai fini dell’adeguamento delle percentuali di cui all’allegato III.

Art. 15 Esame intermedio

La Commissione esamina l’attuazione dei capi I e II del titolo VI, inclusa la necessità di adeguamenti della ripartizione indicativa dei finanziamenti fissata nell’allegato III e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia dei risultati ottenuti e degli aspetti qualitativi e quantitativi del FEAMP entro il 30 giugno 2017.

Art. 16 Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020, quali fissati nella tabella di cui all’allegato II, sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:

  1. a) con riguardo al titolo V, a eccezione degli articoli 76 e 77:

    1. i) il livello occupazionale nei settori della pesca e dell’acquacoltura marina e d’acqua dolce, compresa l’occupazione nelle relative attività di trasformazione,

    2. ii) il livello di produzione nei settori della pesca e dell’acquacoltura marina e d’acqua dolce, comprese le relative attività di trasformazione; e

    3. iii) la percentuale della flotta dedita alla pesca costiera artigianale sull’insieme della flotta peschereccia;

  2. b) con riguardo agli articoli 76 e 77:

    1. i) la portata dei compiti di controllo dello Stato membro interessato che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale e della dimensione della zona marina da controllare, del volume degli sbarchi e del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

    2. ii) le risorse disponibili in materia di controllo rispetto all’entità dei compiti di controllo dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto del numero di controlli svolti in mare e del numero delle ispezioni sugli sbarchi;

    3. iii) la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del volume degli sbarchi e della produzione dell’acquacoltura, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa; e

    4. iv) le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all’entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto delle risorse umane e dei mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;

  3. c) con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche di fondi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro.

Titolo IV. Programmazione

Capo I. Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione concorrente

Art. 17 Preparazione dei programmi operativi

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 da cofinanziare tramite il FEAMP.

2. Il programma operativo è redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Per la sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o), la Commissione adotta entro il 31 maggio 2014 atti di esecuzione che stabiliscono le effettive priorità dell’Unione per la politica di esecuzione e controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 127, paragrafo 2.

Art. 18 Contenuti del programma operativo

1.

Oltre agli elementi indicati all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il programma operativo contiene:

  1. a) un’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica, inclusi, se del caso, i bacini marittimi, coperta dal programma. L’analisi è strutturata intorno alle pertinenti priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 del presente regolamento e, se applicabile, è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l’attuazione di una strategia per l’ambiente marino di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/56/CE. Le specifiche esigenze relative all’occupazione, all’ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi e alla promozione dell’innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell’Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse all’ambito pertinente;

  2. b) una descrizione della strategia ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, intesa a dimostrare che:

    1. i) sono stati fissati obiettivi appropriati per ciascuna delle priorità dell’Unione contenute nel programma, sulla base degli indicatori comuni di cui all’articolo 109 del presente regolamento;

    2. ii) la selezione delle misure pertinenti consegue logicamente da ciascuna priorità dell’Unione scelta nel programma, tenendo conto delle conclusioni della valutazione ex ante e dell’analisi di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Per quanto riguarda le misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento, la descrizione della strategia comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. È altresì inclusa una descrizione del metodo per il calcolo della compensazione da concedere ai sensi degli articoli 33 e 34 del presente regolamento;

    3. iii) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle priorità dell’Unione contenute nel programma è giustificabile e adeguata a conseguire gli obiettivi stabiliti;

  3. c) se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, stabilite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio25 e il contributo del programma alla creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

  4. d) la valutazione delle precondizioni specifiche ai fini dell’articolo 9 e dell’allegato IV del presente regolamento e, ove richiesto, delle azioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

  5. e) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell’articolo 22 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013;

  6. f) un elenco delle misure selezionate organizzato in base alle priorità dell’Unione;

  7. g) un elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca e dell’acquacoltura di cui al titolo V, capo III;

  8. h) un elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a norma del titolo V, capo III;

  9. i) negli Stati membri nei quali oltre 1000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale;

  10. j) i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le azioni da intraprendere per soddisfare i bisogni individuati;

  11. k) un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e conformemente agli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento comprendente:

    1. i) una tabella che fissa il contributo totale del FEAMP stabilito per ciascun anno;

    2. ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili nell’ambito delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 del presente regolamento e dell’assistenza tecnica. In deroga alla norma generale di cui all’articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, tale tabella, ove del caso, indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili per il sostegno di cui agli articoli 33, 34, all’articolo 41, paragrafo 2, agli articoli 67 e 70, all’articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l), all’articolo 76, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 77 del presente regolamento;

  12. l) informazioni sulla complementarità e il coordinamento con i fondi FSE e altri pertinenti strumenti finanziari dell’Unione e nazionali;

  13. m) le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare:

    1. i) l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo;

    2. ii) una descrizione dei ruoli rispettivi del FLAG, dell’autorità di gestione o dell’organismo designato con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

    3. iii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione generale del comitato di monitoraggio di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

    4. iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all’articolo 119 del presente regolamento;

  14. n) un elenco dei partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i risultati delle consultazioni con tali partner;

  15. o) con riguardo all’obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e conformemente all’articolo 17, paragrafo 3:

    1. i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione, le più importanti attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;

    2. ii) gli obiettivi generali delle misure di controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente all’articolo 109;

    3. iii) obiettivi specifici da raggiungere secondo le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 e un’indicazione dettagliata per tipo di operazione per l’intera durata del periodo di programmazione;

  16. p) con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e conformemente al programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:

    1. i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    2. ii) una descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati;

    3. iii) una descrizione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

La sezione del programma operativo di cui alla lettera b) è integrata a norma dell’articolo 21 del presente regolamento.

2. Il programma operativo include i metodi per il calcolo dei costi semplificati di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno a norma dell’articolo 96 del presente regolamento, o il metodo per il calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, degli articoli 53, 54, 55, dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 67 del presente regolamento. Se del caso, devono anche essere incluse informazioni sugli anticipi ai FLAG ai sensi dell’articolo 62 del presente regolamento.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.

Art. 19 Approvazione del programma operativo

1. Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano il programma operativo.

2. Per l’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina se le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), possono eliminare in modo efficace l’eccesso di capacità individuato.

Art. 20 Modifica del programma operativo

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano eventuali modifiche a un programma operativo.

2. Al fine di adeguarsi all’evoluzione delle esigenze in materia di controllo, la Commissione, può adottare ogni due anni atti di esecuzione che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle priorità dell’Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi ammissibili cui deve essere concessa la priorità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 127, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono presentare una modifica del loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Conformemente al principio di proporzionalità, le modifiche del programma operativo sono soggette a una procedura semplificata adottata a norma dell’articolo 22, paragrafo 2.

Art. 21 Piani di lavoro per la raccolta dei dati

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica i piani di lavoro per la raccolta dei dati a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione. Il contenuto di tali piani è coerente con l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

Art. 22 Procedure e scadenze

1.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:

  1. a) l’approvazione dei programmi operativi;

  2. b) la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione;

  3. c) la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3;

  4. d) la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.

2. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di:

  1. a) modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione;

  2. b) modifiche dei programmi operativi riguardanti l’introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi;

  3. c) modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità;

  4. d) le modifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o).

  5. e) modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 35, all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, all’articolo 68, paragrafo 3, e all’articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 o per attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

3. Il paragrafo 2 non si applica al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 34, e all’articolo 41, paragrafo 2.

Capo II. Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione diretta

Art. 23 Programma di lavoro annuale

1. Ai fini dell’applicazione del titolo VI, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro annuali conformemente agli obiettivi fissati nei rispettivi capi. Per quanto riguarda il titolo VI, capi I e II, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.

2. Il programma di lavoro annuale comprende:

  1. a) una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli articoli 82 e 85. Esso contiene inoltre un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima;

  2. b) per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento.

Titolo V. Misure finanziate in regime di gestione concorrente

Capo I. Sviluppo sostenibile della pesca

Art. 24 Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Art. 25 Condizioni generali

1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente capo non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente paragrafo non è stata soddisfatta.

2. Salvo ove espressamente disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno.

3. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 34, nonché alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all’articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:

  1. a) 6000000 EUR; o

  2. b) il 15 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5.

4. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all’articolo 29, paragrafo 4, non eccede il 5 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato per Stato membro.

5. Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell’articolo 33 è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell’articolo 34 per il medesimo peschereccio.

Art. 26 Innovazione

1. Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere interventi volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.

3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo sono adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all’articolo 119.

Art. 27 Servizi di consulenza

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere:

  1. a) studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di interventi potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo;

  2. b) prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all’eliminazione dell’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;

  3. c) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

2. Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che forniscono consulenza economica provvisti delle competenze richieste.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a operatori, organizzazioni di pescatori, comprese organizzazioni di produttori o organismi di diritto pubblico.

4. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l’importo di 4000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante una procedura accelerata.

Art. 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:

  1. a) la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;

  2. b) le attività svolte nell’ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a).

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG e organizzazioni non governative.

Art. 29 Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale

1. Al fine di promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:

  1. a) la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria;

  2. b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;

  3. c) il dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio26.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso per la formazione, per un periodo massimo di due anni, di persone di età inferiore ai 30 anni, riconosciute come disoccupate dallo Stato membro interessato («tirocinanti»). Tale sostegno è limitato alla formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale di proprietà di un pescatore professionista di almeno 50 anni di età, formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, se riconosciuto dallo Stato membro interessato, compresi corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Il tirocinante è accompagnato a bordo da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi ed è calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato. Tale sostegno non supera un importo massimo di 40000 EUR per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.

Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito

1. Il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso ai pescatori:

  1. a) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e

  2. b) che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso solo se le attività complementari siano correlate all’attività principale della pesca del pescatore.

4. L’importo del sostegno concesso a norma del paragrafo 1 non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo massimo di 75000 EUR per ciascun beneficiario.

Art. 31 Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori

1. Il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l’avviamento di imprese.

2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio:

  1. a) con una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;

  2. b) che è attrezzato per la pesca in mare;

  3. c) di età è compresa tra 5 e 30 anni; e

  4. d) che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

3. Ai fini del presente articolo, per «giovane pescatore» si intende una persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni e ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo.

4. Il sostegno previsto dal presente articolo non supera il 25 % del costo d’acquisizione del peschereccio e non può in ogni caso essere superiore a 75000 EUR per giovane pescatore.