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Regolamento (UE) n. 1092/2014 della Commissione del 16 ottobre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2, la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

Il 24 aprile 2014 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'impiego di edulcoranti in tutti i prodotti appartenenti alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tale categoria comprende le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi analoghe a confetture, gelatine e marmellate, definite nella direttiva 2001/113/CE del Consiglio3. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

La direttiva 2001/113/CE descrive e definisce le confetture, le gelatine e le marmellate. Le creme a base di frutta e ortaggi, analoghe a confetture, gelatine e marmellate, che rientrano nella sottocategoria alimentare 04.2.5.3 possono contenere ingredienti diversi da quelli elencati nell'allegato II della direttiva 2001/113/CE (per esempio vitamine, minerali e aromi).

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l'impiego degli edulcoranti aspartame (E 951), neotame (E 961) e sale di aspartame-acesulfame (E 962) in confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico nonché in altre creme da spalmare analoghe a base di frutta come prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti.

L'estensione dell'impiego di tali edulcoranti a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico consentirà il loro utilizzo in modo simile a quanto avviene con le confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico.

Dato che le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi sono utilizzate in alternativa a confetture, gelatine e marmellate, l'impiego di edulcoranti in tali creme da spalmare non comporterà un'ulteriore esposizione del consumatore e quindi non presenta problemi di sicurezza.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'estensione dell'impiego di aspartame (E 951), neotame (E 961) e sale di aspartame-acesulfame (E 962) a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso