diritto.io

Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione del 17 ottobre 2014 che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione2 specifica, sulla base del potere conferito dall'articolo 3, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012, il metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche di un gruppo che detengono posizioni lunghe o corte in relazione ad un particolare emittente. L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione stabilisce il metodo di calcolo sia delle posizioni in titoli azionari emessi che delle posizioni in debito sovrano emesso. Tuttavia, la formulazione vigente dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione fa riferimento unicamente alla soglia di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012 riguardante importanti posizioni corte nette in titoli azionari, mentre dovrebbe far riferimento anche alla soglia di notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 236/2012 riguardante importanti posizioni corte nette in debito sovrano.

Per evitare incertezza del diritto, il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione dovrebbe essere rettificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, la prima frase è sostituita dalla seguente: «3. Quando la posizione corta netta raggiunge o supera la soglia di notifica ai sensi degli articoli 5 e 7 o la soglia di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 236/2012, un'entità giuridica di un gruppo notifica e comunica, ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012, la posizione corta netta su un particolare emittente, calcolata ai sensi del paragrafo 1, purché nessuna posizione corta netta a livello di gruppo calcolata conformemente al paragrafo 2 raggiunga o superi la soglia di notifica o di comunicazione.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso