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Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3,

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni2 è stato modificato più volte e in modo sostanziale3. Dato che vi devono essere apportate ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è necessario procedere alla sua refusione.

Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce requisiti comuni fondamentali ai fini di un elevato livello di standardizzazione delle misure di sicurezza dell'aviazione civile e della tutela ambientale e rende opportuna l'adozione, da parte della Commissione, delle necessarie modalità di esecuzione per garantirne l'uniformità dell'applicazione, ed istituisce «l'Agenzia europea per la sicurezza aerea» (qui di seguito brevemente denominata «l'Agenzia») al fine di assistere la Commissione nell'elaborazione di tali modalità di esecuzione.

È necessario definire regole tecniche e procedure amministrative comuni ai fini del mantenimento della navigabilità di prodotti aeronautici, parti e pertinenze soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008.

Le organizzazioni ed il personale addetti alla manutenzione di prodotti, parti e pertinenze dovrebbero attenersi a determinate norme tecniche a dimostrazione della propria competenza e dei mezzi tecnici a loro disposizione per ottemperare agli obblighi associati alle loro attribuzioni; la Commissione è tenuta definire apposite misure per specificare le condizioni di emissione, mantenimento, modifica, sospensione o revoca di certificati di attestazione di conformità.

La necessità di garantire l'uniformità nell'applicazione di norme tecniche comuni nel settore del mantenimento della navigabilità di parti e pertinenze aeronautiche richiede, da parte delle autorità, l'impegno a seguire procedure comuni atte a valutare la conformità a tali norme; è necessario che l'Agenzia elabori specifiche di certificazione per facilitare la necessaria uniformità normativa.

Si rende necessario riconoscere la validità dei certificati emessi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 216/2008.

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 relativo all'aeronavigabilità è stato ampliato per includere elementi di valutazione dell'idoneità operativa nelle regole di attuazione per l'omologazione del tipo.

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia»), ha ravvisato la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 748/20124 al fine di consentire all'Agenzia di approvare dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione.

È opportuno che i dati di idoneità operativa comprendano elementi di addestramento obbligatori per la formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione.

È opportuno modificare i requisiti relativi alla creazione di corsi di formazione per l'abilitazione al tipo del personale di certificazione per fare riferimento ai dati di idoneità operativa.

L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere5, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea6 definite dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di assicurare:

  1. a) il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che sono:

    1. i) registrati in uno Stato membro, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad un paese terzo e non siano utilizzati da un operatore UE; oppure

    2. ii) registrati in un paese terzo e utilizzati da un operatore UE, quando la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad uno Stato membro;

  2. b) l'osservanza dei requisiti essenziali di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 per il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili registrati in un paese terzo e dei componenti per la relativa installazione per i quali la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi non sia stata delegata ad un Stato membro, che sono presi a noleggio a scafo nudo (dry lease) da un vettore aereo titolare di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

1.

2.

3.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) per «aeromobile» s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;

  2. b) per «personale autorizzato a certificare» s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione;

  3. c) per «componente» s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;

  4. d) per «navigabilità» s'intendono tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo dell'aeromobile, la conformità di quest'ultimo alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza;

  5. e) per «JAA» (Joint Aviation Authorities) si intendono le autorità aeronautiche riunite;

  6. f) per «JAR» (Joint Aviation Requirements) si intendono i requisiti aeronautici comuni;

  7. g) «operazione di trasporto aereo commerciale (CAT)», l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o altro titolo oneroso;

  8. h) per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti attività o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo;

  9. i) per «organizzazione» s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di quest'ultima. Tale organizzazione può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;

  10. j) per «ispezione pre-volo» s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto;

  11. k) per «aeromobile ELA1» si intendono i seguenti aeromobili leggeri europei con conducente:

    1. i) un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

    2. ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1200 kg;

    3. iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d'aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per le mongolfiere, 1050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

    4. iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1000 m3 per i dirigibili a gas;

k bis) per «aeromobile ELA2» si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

  1. i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

  2. ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con una MTOM inferiore o pari a 2000 kg;

  3. iii) un aerostato;

  4. iv) un dirigibile ad aria calda;

  5. v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

    peso statico non superiore al 3 %,

    spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),

    progettazione semplice e convenzionale della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,

    comandi non servoassistiti;

  6. vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero;

  1. l) per «aeromobile LSA» si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:

    1. i) una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg;

    2. ii) una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo;

    3. iii) un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota;

    4. iv) un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e

    5. v) una cabina non pressurizzata;

  2. m) per «sede principale di attività» si intende la sede centrale o la sede legale dell'organizzazione dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.

  3. n) «intervento critico di manutenzione», un intervento di manutenzione che comporta l'assemblaggio o qualsiasi modifica di un sistema o di qualche parte di aeromobile, motore o elica che, in caso di errore commesso durante la sua esecuzione, potrebbe direttamente pregiudicare la sicurezza del volo;

  4. o) «operazioni commerciali specializzate», operazioni soggette ai requisiti della parte ORO, capo SPO, indicati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione2;

  5. p) «operazioni limitate», operazioni di aeromobili non complessi a motore per:

    1. i) voli in compartecipazione finanziaria da parte di privati, a condizione che il costo diretto sia condiviso da tutti gli occupanti dell'aeromobile, incluso il pilota e che il numero di persone che condividono i costi diretti sia limitato a 6;

    2. ii) voli nell'ambito di competizioni o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o qualsiasi titolo oneroso versato per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti e ad un contributo proporzionato ai costi annuali, nonché a premi non superiori a un valore specificato dall'autorità competente;

    3. iii) voli introduttivi, lanci con paracadute, traino di alianti o voli acrobatici effettuati da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e sia approvata in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione3, o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'aeromobile sia operato dall'organizzazione a titolo di proprietà o in «dry lease» (noleggio senza equipaggio), che il volo non produca utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione, e che qualora vi partecipino soggetti terzi rispetto all'organizzazione, tali voli rappresentino solo un'attività marginale di quest'ultima;

    Ai fini del presente regolamento, le «operazioni limitate» non sono considerate operazioni CAT o operazioni commerciali specializzate;

  6. q) «volo introduttivo», volo introduttivo come definito all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 965/2012;

  7. r) «volo nell'ambito di competizioni», volo nell'ambito di competizioni come definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 965/2012;

  8. s) «volo dimostrativo», volo dimostrativo come definito all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 965/2012.

  9. t) «armonizzazione dei sistemi di gestione», processo coordinato tramite cui i sistemi di gestione di due o più organizzazioni interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità;

  10. u) «aeromobili a motore complessi»:

    1. i) un velivolo:

      con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg, o

      certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a 19, o

      certificato per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti, o

      dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica, o

    2. ii) un elicottero certificato:

      per una massa massima al decollo superiore a 3175 kg, o

      per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o

      per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti, o

    3. iii) un aeromobile non convenzionale certificato:

      per una massa massima al decollo superiore a 5700 kg, o

      per una massa massima al decollo superiore a 3175 kg, se è in grado di mantenere una velocità orizzontale uguale a zero in volo, o

      per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove;

  11. v) per «velivolo» si intende un aeromobile a motore, ad ala fissa, più pesante dell’aria, sostenuto in volo dalla reazione dinamica dell’aria sulle ali;

  12. w) per «aerogiro» si intende un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;

  13. x) per «elicottero» si intende un tipo di aerogiro sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell’aria su un massimo di due rotori moto-propulsi su un asse sostanzialmente verticale;

  14. y) per «aeromobile non convenzionale» si intende un aeromobile diverso da un velivolo, un elicottero, un aliante, un pallone o un dirigibile.

Art. 3 Prescrizioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

1. Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a), e dei componenti per la relativa installazione deve essere garantito in conformità ai requisiti dell'allegato I (parte M), fatta eccezione per gli aeromobili elencati al primo comma del paragrafo 2 cui si applicano i requisiti dell'allegato V ter (parte ML).

2. I requisiti dell’allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore:

  1. a) velivoli con massa massima al decollo uguale o inferiore a 2730 kg;

  2. b) elicotteri con massa massima al decollo uguale o inferiore a 1200 kg, certificati per un massimo di quattro occupanti;

  3. c) altri aeromobili ELA2;

  4. d) aeromobili non convenzionali con una massa massima al decollo:

    1. i) uguale o inferiore a 1200 kg se sono in grado di mantenere una velocità orizzontale uguale a zero in volo, o

    2. ii) uguale o inferiore a 2730 kg per altri aeromobili non complessi a motore diversi da quelli di cui al punto i).

Se un aeromobile di cui al primo comma è elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell’allegato I (parte M) del presente regolamento.

3. Per essere elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, un aeromobile di cui al paragrafo 2, primo comma, soddisfa tutti i requisiti seguenti:

  1. a) il programma di manutenzione dell'aeromobile è stato approvato dall'autorità competente conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.302;

  2. b) la manutenzione prevista dal programma di manutenzione di cui alla lettera a) è stata eseguita e certificata conformemente all'allegato II (parte 145), punti 145.A.48 e 145.A.50;

  3. c) una revisione dell’aeronavigabilità è stata effettuata in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.903, e un nuovo certificato di revisione dell’aeronavigabilità è stato rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.901 o M.B.901, a seconda dei casi.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, lettera a), per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle norme specifiche relative al mantenimento dell'aeronavigabilità definite nel permesso di volo rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione4.

5. I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all’articolo 1, lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 24 marzo 2020, sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all’allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2.

6. Gli operatori garantiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), e dei componenti per la relativa installazione conformemente ai requisiti dell'allegato V bis (parte T).

7. Il mantenimento dell'aeronavigabilità dei velivoli plurimotore turboelica di massa massima certificata al decollo inferiore o pari a 5700 kg sono garantiti conformemente ai requisiti applicabili ad aeromobili non complessi a motore stabiliti all'allegato I (parte M), punti M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 e M.A.803, all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, all'allegato III (parte 66), punti 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70 e appendici V e VI, all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.010 e appendice I, nella misura in cui si applicano ad aeromobili non complessi a motore.

Art. 4 Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità

1. Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall’autorità competente conformemente ai requisiti dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V quater (parte CAMO) o dell’allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni.

2. In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l’approvazione da parte dell’autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G. Tutte le approvazioni rilasciate conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G, sono valide fino al 24 marzo 2022.

3. I certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio5 e validi prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciati in conformità ai requisiti dell’allegato II (parte 145) del presente regolamento.

4.

Come indicato nell’allegato V quinquies (parte CAO), appendice I, l’autorità competente rilascia un modulo 3 CAO, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145); tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza da parte dell’autorità competente in conformità dell’allegato V quinquies (parte CAO).

Le attribuzioni di tali imprese nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un’impresa di cui all’allegato V quinquies (parte CAO), sezione A.

In deroga al punto CAO.B.060 dell’allegato V quinquies (parte CAO), fino al 24 marzo 2022 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quinquies (parte CAO) che non sono inclusi nell’allegato I (parte M), capitoli F o G, o nell’allegato II (parte 145).

Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

5.

Come indicato nell’allegato V quater (parte CAMO), l’autorità competente rilascia un modulo 14 AESA, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo G; tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall’autorità competente in conformità dell’allegato V quater (parte CAMO).

In deroga all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.B.350, fino al 24 marzo 2022 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quater (parte CAMO) e non inclusi nell’allegato I (parte M), capitolo G.

Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

6. Le approvazioni dei certificati e del programma di manutenzione degli aeromobili rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 nella versione applicabile prima del 24 marzo 2020 si considerano rilasciate in conformità del presente regolamento.

7.

In deroga all’allegato II (parte 145), punto 145.B.350, lettera d), punti 1) e 2), un’impresa di manutenzione titolare di un certificato di approvazione valido, rilasciato conformemente all’allegato II (parte 145), può correggere, fino al 2 dicembre 2024, eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti di cui all’allegato II introdotti dal regolamento (UE) 2021/1963 della Commissione6.

Se, trascorsa tale 2 dicembre 2024, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

Art. 5 Personale autorizzato a certificare

1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell’allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all’allegato I (parte M), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera c) e punto M.A.803, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c), e punto ML.A.803, all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.040, lettere b) e c), e all’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), e appendice IV.

2. Tutte le licenze di manutenzione aeronautica, comprese, se presenti, tutte le limitazioni tecniche associate alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, si considerano emesse in conformità al presente regolamento.

3. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso delle attribuzioni di cui al punto 66.A.20(a) dello stesso allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuove attribuzioni al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria.

4. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un'abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare le proprie attribuzioni fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell'allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 dello stesso allegato.

5. I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d'esame conformi ai requisiti applicabili prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1149/2011 si considerano conformi al presente regolamento.

6. Finché al presente regolamento non saranno aggiunti requisiti specifici per il personale autorizzato a certificare in relazione ai componenti, i requisiti stabiliti nella legislazione nazionale in vigore nel pertinente Stato membro continuano ad applicarsi, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.

7. Le autorizzazioni limitate a certificare rilasciate ai titolari di licenza di ingegnere di bordo a norma dell’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), punto 3) o 4), prima del 2 dicembre 2022 rimangono valide fino alla loro scadenza o fino alla revoca da parte dell’impresa di manutenzione.

8. In deroga al punto 66.A.3, lettera a), punto 2), e al punto 66.A.45, lettera a), dell’allegato III (parte 66), fino al 13 febbraio 2028 un velivolo con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5700 kg può essere approvato in una licenza con sottocategoria B1.1 o B1.2 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) il titolare della licenza ha almeno 6 mesi di esperienza nella manutenzione di aeromobili che rientrano nella (sotto)categoria di licenza negli ultimi 24 mesi;

  2. b) il velivolo approvato non è il primo velivolo approvato per la (sotto)categoria pertinente;

  3. c) il titolare della licenza ha seguito una formazione per tipo di aeromobile in conformità all’appendice III dell’allegato III (parte 66), ha seguito la procedura per l’approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile di cui al punto 66.B.130 o ha seguito la procedura descritta al punto 66.A.45, lettera d bis), dell’allegato III (parte 66).

Art. 6 Requisiti applicabili alle organizzazioni addette all’addestramento e alle autorità competenti che rilasciano le licenze

1. Le organizzazioni addette all'addestramento del personale di cui all'articolo 5 sono soggette ad approvazione in conformità all'allegato IV (parte 147) per essere autorizzate a:

  1. a) condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o

  2. b) condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e

  3. c) effettuare esami; e

  4. d) rilasciare certificati di addestramento.

2. Le approvazioni a favore di organizzazioni che si occupano di addestramento nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti e alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

3. I corsi di formazione per tipo, approvati prima dell'approvazione del programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare i dati di idoneità operativa per il corrispondente tipo in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, devono includere gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria di tali dati di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2017, o entro due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.

4. Tutti i corsi di formazione di base, o parte di essi, iniziati prima del 12 giugno 2024 sono ultimati, compresi eventuali esami connessi, prima del 12 giugno 2026. Anche i corrispondenti attestati di riconoscimento sono rilasciati prima del 12 giugno 2026.

5. Gli attestati di riconoscimento di cui al paragrafo 4 sono rilasciati in conformità al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024.

6. Ai fini del rilascio o della modifica di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66) dopo il 12 giugno 2024, l’autorità competente accetta lo stato degli esami teorici fondamentali di un richiedente corrispondente al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024, come conforme ai requisiti del presente regolamento nella versione applicabile a decorrere dal 12 giugno 2024.

Art. 7

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Art. 7 bis Autorità competenti

1. Nei casi in cui uno Stato membro designa più di un'entità quale autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per la certificazione e la sorveglianza delle persone e delle organizzazioni soggette al presente regolamento, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. a) gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici;

  2. b) un coordinamento è istituito tra tali autorità al fine di assicurare una certificazione e una sorveglianza effettive di tutte le organizzazioni e le persone soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati.

2. Gli Stati membri assicurano che il personale delle rispettive autorità competenti non svolga attività di certificazione e di sorveglianza quando ci sono elementi per ritenere che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.

3. Se necessario ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione o sorveglianza ai sensi del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:

  1. a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;

  2. b) realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale;

  3. c) chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni;

  4. d) accedere ai locali pertinenti, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto posseduti o utilizzati da tali persone;

  5. e) eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni;

  6. f) adottare o avviare, ove opportuno, misure di esecuzione.

4. I poteri di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche dello Stato membro in questione.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di non applicare:

  1. a) per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2000 kg non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), contenuto nelle seguenti disposizioni:

    punti M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M),

    punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145);

  2. b)

  3. c) per gli aeromobili registrati in un paese terzo e presi a noleggio a scafo nudo da parte di vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, fino al 25 agosto 2017, i requisiti di cui all'allegato V bis.

2 bis.

In deroga al paragrafo 1, i requisiti relativi agli aeromobili utilizzati per operazioni commerciali specializzate e CAT diversi da quelli utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, indicati nel regolamento (UE) n. 965/2012, modificato dal regolamento (UE) n. 379/20144, si applicano a decorrere dal 21 aprile 2017.

Fino a quel momento:

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 201 (f) si applicano agli aeromobili complessi a motore utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali diversi da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 201 (h) si applicano agli aeromobili non complessi a motore utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali diversi da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 306 (a) si applicano agli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e agli aeromobili utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 801 (c), si applicano a ELA 1 non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e non utilizzati da ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 803 (b), si applicano agli aeromobili non complessi a motore con MTOM non superiore a 2730 kg, a veleggiatori, veleggiatori a motore o aerostati, non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, o da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali, o da ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 901 (g) si applicano ad aeromobili ELA1 non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali o da ATO commerciali.

3. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne informa sia la Commissione sia l'Agenzia.

4. Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell'appendice III dell'allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1149/2011, la durata si calcola a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1149/2011.

5.

6. In deroga al paragrafo 1:

  1. a) Le autorità competenti o, se del caso, le imprese possono continuare a rilasciare certificati, nella versione anteriore, specificata nell'appendice III dell'allegato I (parte M) o nelle appendici II e III dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in vigore prima del 27 luglio 2015, fino al 31 dicembre 2015;

  2. b) I certificati rilasciati prima del 1o gennaio 2016 rimangono validi fino a quando siano modificati, sospesi o revocati.

7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker