Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di manutenzione e che rettifica tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 62, paragrafi 14 e 15, e l’articolo 72, paragrafo 5,
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2 stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per le imprese di manutenzione.
Conformemente all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di manutenzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui allo stesso allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.
A norma dell’allegato 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («la convenzione di Chicago»), le autorità competenti sono tenute a richiedere alle imprese di manutenzione approvate che prestano servizi a operatori di velivoli o elicotteri impegnati nel trasporto aereo commerciale internazionale di attuare un sistema di gestione della sicurezza.
Pertanto, per garantire la conformità agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») di cui all’allegato 19 della convenzione di Chicago, è opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di manutenzione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 («imprese di manutenzione di cui alla parte 145»).
A tutte le imprese di manutenzione di cui alla parte 145 è richiesto di istituire un sistema di segnalazione di eventi. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 onde garantire che il sistema di segnalazione di eventi sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Per tenere conto delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145 approvate anche in qualità di imprese di cui alla parte CAMO è opportuno armonizzare le disposizioni generali nonché i requisiti per le autorità competenti stabiliti nell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 con quelli definiti all’allegato V quater (parte CAMO) dello stesso regolamento.
È auspicabile prevedere un periodo di transizione sufficiente per consentire alle imprese di manutenzione di conformarsi alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione4 non contiene disposizioni relative al rilascio delle licenze agli ingegneri di bordo. È pertanto opportuno modificare l’allegato II, punto 145.A.30, lettera j), punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 1321/2014 in modo da cancellare il riferimento alle licenze di ingegnere di bordo. Le autorizzazioni limitate alla certificazione della manutenzione esistenti rilasciate agli ingegneri di bordo sulla base di tali disposizioni dovrebbero tuttavia continuare a rimanere valide fino alla loro scadenza o fino alla loro revoca. L’articolo 5 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.
L’allegato I (parte M), punto M.A.403, lettera b), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e l’allegato I (parte M), appendice VII, dello stesso regolamento contengono riferimenti a vari elementi del punto M.A.801. Poiché il punto M.A.801 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione5, è opportuno modificare di conseguenza il punto M.A.403, lettera b), e l’appendice VII.
L’allegato I (parte M), punto M.A.904, del regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 in modo da estendere le disposizioni di importazione anche agli aeromobili che provengono da un sistema normativo nel quale non si applica il regolamento (UE) 2018/1139. È opportuno introdurre la stessa modifica anche nell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.906, del regolamento (UE) n. 1321/2014 al fine di armonizzare l’ambito di applicazione delle disposizioni di importazione dell’allegato V ter (parte ML) con quello dell’allegato I (parte M). Pertanto, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.
L’allegato I (parte M), punto M.A.502, lettera c), del regolamento (UE) n. 1321/2014 fa riferimento alle imprese di classe B. Poiché nell’allegato V quinquies (parte CAO) non vi è alcuna menzione delle imprese di classe B, il punto M.A.502, lettera c), dovrebbe fare riferimento all’«impresa di manutenzione del motore». Pertanto, è opportuno rettificare l’allegato I (parte M), punto M.A.502, lettera c), del regolamento (UE) n. 1321/2014.
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 4/20206 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 7 seguente: «7. In deroga all’allegato II (parte 145), punto 145.B.350, lettera d), punti 1) e 2), un’impresa di manutenzione titolare di un certificato di approvazione valido, rilasciato conformemente all’allegato II (parte 145), può correggere, fino al 2 dicembre 2024, eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti di cui all’allegato II introdotti dal regolamento (UE) 2021/1963 della Commissione7. Se, trascorsa tale 2 dicembre 2024, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.;
2) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 7 seguente: «7. Le autorizzazioni limitate a certificare rilasciate ai titolari di licenza di ingegnere di bordo a norma dell’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), punto 3) o 4), prima del 2 dicembre 2022 rimangono valide fino alla loro scadenza o fino alla revoca da parte dell’impresa di manutenzione.»;
3) l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4) l’allegato II (parte 145) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
5) l’allegato V ter (parte ML) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Art. 2
L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2022.
Tuttavia, le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2021:
a) articolo 2;
b) allegato I, punti 2) e 4);
c) allegato III.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, le8 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen