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Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea del 28 novembre 2014 sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1 e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea2,

Il Regolamento (CE) n. 2533/98 dispone all'articolo 2, paragrafo 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea (BCE), questa, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che le imprese di assicurazione rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l'altro, nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che, in ipotesi debitamente giustificate, la BCE ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche su base consolidata. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare parzialmente o totalmente specifiche classi di operatori segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica.

La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti di società di assicurazione è quello di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sulle imprese di assicurazione è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.

Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere informazioni sulle imprese di assicurazione che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi, è opportuno garantire trasparenza informando gli operatori segnalanti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti.

Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per le imprese di assicurazione, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente Regolamento con quelli imposti ai sensi dal Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24)3.

Sussiste uno stretto legame tra i dati raccolti dalle BCN a fini statistici ai sensi del presente regolamento e quelli raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1. dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in accordi di cooperazione tra la BCN e l'ANC interessata. L'articolo 70 della Direttiva 2009/138/CE dispone che le ANC possano trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie.

Il Sistema europeo dei conti istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, le attività e le passività delle succursali delle imprese di assicurazione le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. Informazioni circoscritte relative a succursali di imprese di assicurazione dovrebbero essere raccolte a fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali scostamenti rispetto all'ESA 2010.

Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98.

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il considerando 17 del Regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro.

L'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE.

Entro il 2020, al più tardi, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare pregi e costi: a) di un aumento nella copertura delle segnalazioni trimestrali dall'80 al 95 per cento della quota dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro; b) della segnalazione separata di attività e passività di succursali di imprese di assicurazione ove le succursali siano residenti in Stati membri dell'area dell'euro e le rispettive società madri siano residenti nel SEE; e c) di un'ulteriore riduzione dei termini per trasmissione dei dati da parte degli operatori segnalanti a quattro settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

  1. 1. per«imprese di assicurazione» e «IA» (sottosettore 128 del SEC 2010) si intendono le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi. Sono comprese nella definizione:

    1. a) società o quasi-società finanziarie che prestano servizi di assicurazione sulla vita, in cui gli assicurati effettuano versamenti regolari o una tantum all'assicuratore in cambio dell'impegno di quest'ultimo di versare a una certa data, o anteriormente a tale data, una determinata somma di denaro o una rendita;

    2. b) società o quasi-società che prestano servizi di assicurazione contro i danni a copertura di rischi come quelli di incidente, malattia, incendio o inadempimento;

    3. c) società o quasi-società che prestano servizi di riassicurazione, quando l'assicurazione sia stipulata da un assicuratore per tutelarsi in caso di richieste di indennizzo in numero inaspettatamente elevato o di importo eccezionalmente elevato.

    Non sono compresi nella definizione:

    a) i fondi di investimento di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38)6;

    b) società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40)7;

    c) istituzioni finanziarie monetarie di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33)8;

    1. d) fondi pensione di cui al paragrafo 2.105 del SEC 2010.

  2. 2. per «succursale» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

  3. 3. per «controllate» si intendono soggetti dotati di personalità giuridica autonoma, di cui un altro soggetto detiene una partecipazione totale o di maggioranza;

  4. 4. per «operatori segnalanti» si intende quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98.

  5. 5. per «residente» si intende quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, la sua residenza è determinata dal territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto.

  6. 6. per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente;

  7. 7. per «ANC competente» si intende l'ANC dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente;

  8. 8. per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli;

  9. 9. per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività;

  10. 10. per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività;

  11. 11. per «operazioni finanziarie» si intendono operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II.

  12. 12. per rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II.

Art. 2 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Ove le BCN effettuino la raccolta dei dati ai sensi del SEC 2010 che impone di segnalare attività e passività di unità istituzionali nel paese di residenza, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato.

2.

Ove le BCN ricavino i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/138/CE o della legislazione nazionale di attuazione, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono:

  1. a) imprese di assicurazione registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso;

  2. b) succursali di imprese di assicurazione specificate al punto a) che siano residenti fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato; e

  3. c) succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE.

Succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.

3. Le imprese di assicurazione incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale, salva l'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3 Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici

1. Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco di imprese di assicurazione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di imprese di assicurazione attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, e integrate da altri elenchi di imprese di assicurazione che rientrano nella definizione di «impresa di assicurazione» di cui all'articolo 1.

2. La BCN competente può richiedere a un operatore segnalante di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di fornire le informazioni necessarie sulle proprie succursali ove tali informazioni siano richieste ai fini dell'elenco.

3. Le BCN e la BCE assicurano che l'elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta degli operatori segnalanti interessati, supporti cartacei.

4. Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al presente articolo non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni all'operatore segnalante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione, avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.

Art. 4 Obblighi di segnalazione statistica

1. Gli operatori segnalanti forniscono alla BCN interessata, direttamente o tramite l'ANC interessata secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II:

  1. a) su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività delle imprese di assicurazione e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie trimestrali;

  2. b) su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività;

  3. c) su base annuale, le consistenze di fine anno sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività e area geografica;

2. Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli operatori segnalanti che sono imprese di assicurazione costituite e residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente secondo i meccanismi di cooperazione a livello locale, informazioni su premi sottoscritti, indennizzi dovuti e commissioni pagate. Tali informazioni sono fornite su base annuale in conformità agli allegati I e II.

3.

Le BCN possono ottenere i dati oggetto di segnalazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento dai dati seguenti raccolti nel quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE:

  1. a) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e l'ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale tra i due enti; ovvero

  2. b) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia d vigilanza, trasmessi da operatori segnalanti direttamente e contemporaneamente a una BCN e a un'ANC.

Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica imposti dal presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello e ad ogni modello collegato che sia necessario per la qualità dei dati.

Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata presso le ANC competenti di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati imposti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.

4. Le BCN informano gli operatori segnalanti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.

Art. 5 Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie

Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie, come ulteriormente specificate nell'allegato I e descritte nell'allegato II, sono ottenute con le modalità di seguito indicate:

  1. a) gli operatori segnalanti segnalano i dati su base aggregata relativi ad aggiustamenti da rivalutazione e/o operazioni finanziarie, in base alle istruzioni impartite dalla BCN competente;

  2. b) le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dagli operatori segnalanti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli.

  3. c) approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie concernenti riserve tecniche di assicurazione detenute da imprese di assicurazione sono ricavate:

    1. i) dagli operatori segnalanti in conformità agli orientamenti della BCN competente basati sulle migliori pratiche comuni stabilite a livello dell'area dell'euro; ovvero

    2. ii) dalla BCN competente sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione.

Art. 6 Norme contabili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dalle imprese di assicurazione a fini di segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente legislazione nazionale attuativa della Direttiva 2009/138/CE o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui le imprese di assicurazione sono tenute a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN.

2. Oltre agli obblighi inerenti all'osservanza di norme contabili da parte delle imprese di assicurazione in conformità al paragrafo 1, i depositi e i prestiti detenuti da imprese di assicurazioni e indicati come «valore nominale» nelle tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato I sono segnalati al valore capitale in essere alla fine del trimestre. Sono detratte da tale valore cancellazioni e svalutazioni determinate dalle pertinenti prassi contabili.

3. Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.

Art. 7 Deroghe

1. Alle piccole imprese di assicurazione possono essere accordate deroghe con le modalità di seguito indicate:

  1. a) Le BCN possono accordare deroghe alle imprese di assicurazione più piccole in termini di quota di mercato come definite all'articolo 35, paragrafo 6, della Direttiva 2009/138/CE a condizione che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno all'80 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro;

  2. b) un'impresa di assicurazione cui sia stata accordata una deroga ai sensi della lettera a) adempie agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 su base annuale in modo tale che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio annuale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 95 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro;

  3. c) un'impresa di assicurazione non obbligata a segnalare dati ai sensi delle lettere a) e b) segnala una serie di informazioni limitata, definita dalla BCN competente.

  4. d) Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai punti a) e b) con cadenza annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo.

2.

Le BCN possono accordare deroghe a imprese di assicurazione rispetto alla segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale.

Se i dati raccolti a un livello di aggregazione più elevato evidenziano che le consistenze in valuta e i depositi da parte delle imprese di assicurazione residenti rappresentano meno del 10 per cento del totale aggregato a livello nazionale dei bilanci delle imprese di assicurazione e meno del 10 per cento del totale delle consistenze in valuta e dei depositi delle imprese di assicurazione dell'area dell'euro in termini di stock, la BCN competente può decidere di non richiedere la segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale. Di tale decisione la BCN competente informa gli operatori segnalanti.

3. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece in maniera integrale agli obblighi di segnalazione statistica di cui all'articolo 4. Se un'impresa di assicurazione esercita tale facoltà, potrà avvalersi successivamente della deroga previo consenso della BCN interessata.

Art. 8 Tempestività

1. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre 8 settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di cinque settimane per i trimestri che terminano nel 2019.

2. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre 20 settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di quattordici settimane per i trimestri che terminano nel 2019.

Art. 9 Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1. Gli operatori segnalanti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.

2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.

Art. 10 Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, gli operatori segnalanti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC interessata, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Art. 11 Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell'allegato III.