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Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 5,

visto il Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95»)1, e in particolare l’allegato A,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea2, e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8)3,

visto il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30)4,

visto il Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32)5,

vista la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio6,

vista la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio7,

Per assolvere ai compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e per monitorare i mercati finanziari e le attività finanziarie all’interno dell’area dell’euro, è necessario che la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga informazioni statistiche titolo per titolo di alta qualità, in merito ai titoli detenuti dai settori istituzionali dell’area dell’euro e ai titoli emessi da residenti nell’area dell’euro e detenuti da settori istituzionali non residenti nell’area dell’euro.

Al fine di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, alla stabilità del sistema finanziario e all’analisi del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, la BCE necessita di raccogliere informazioni titolo per titolo dai gruppi bancari sulle relative disponibilità in titoli.

Lo scopo dei dati da raccogliere è quello di fornire alla BCE informazioni statistiche esaustive in merito all’esposizione di settori economici e di singoli gruppi bancari negli Stati membri dell’area dell’euro in relazione a specifiche classi di titoli e ai rapporti tra i settori economici dei detentori e degli emittenti di titoli, nonché al mercato dei titoli emessi dai residenti nell’area dell’euro. L’importanza di ottenere informazioni accurate sull’esposizione dei settori economici e dei gruppi bancari nei confronti di specifiche classi di titoli a livello fortemente disaggregato è diventata evidente durante la crisi finanziaria in quanto, sulla base dei dati aggregati, non potevano identificarsi propriamente i rischi per la stabilità finanziaria dovuti a meccanismi di contagio al livello di istituti finanziari individuali, generati da specifiche classi di titoli. Inoltre, informazioni tempestive sulle disponibilità a livello di singoli titoli permetteranno alla BCE di monitorare la trasmissione di rischi dai mercati finanziari all’economia reale.

Inoltre, tali informazioni statistiche sosterranno la BCE nell’analisi degli sviluppi dei mercati finanziari e nel monitoraggio delle modifiche nei portafogli di titoli dei settori economici e dei rapporti tra intermediari finanziari e investitori non finanziari.

Date le relazioni tra politica monetaria e stabilità del sistema finanziario, la raccolta di informazioni statistiche titolo per titolo, relative alle disponibilità in titoli e alle operazioni finanziarie, nonché per il calcolo delle operazioni dalle posizioni, è necessaria anche per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc per sostenere la BCE nell’esercizio dell’analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario. Tali informazioni statistiche permetteranno l’associazione dei dati sui titoli detenuti dai settori istituzionali alle informazioni in merito alle emittenti individuali di tutto il mondo, così da fornire un importante mezzo per monitorare il sorgere e l’evoluzione degli squilibri finanziari.

E’ anche necessario permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al Comitato europeo per il rischio sistemico in conformità al Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico8.

Per questa ragione, il Consiglio direttivo della BCE deve identificare i gruppi bancari segnalanti ai fini della raccolta dei dati ai sensi del presente regolamento, tenendo presente la dimensione del bilancio consolidato di ogni gruppo in rapporto alle attività di bilancio consolidate di tutti i gruppi bancari nell’Unione europea, l’importanza delle attività del gruppo in un particolare segmento delle attività bancarie e la rilevanza del gruppo per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell’area dell’euro e/o di singoli Stati membri.

Dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.

Gli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, comprese le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi stabiliti in altri atti e strumenti giuridici della BCE, che possono, almeno parzialmente, riguardare anche segnalazioni titolo per titolo di informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli.

É necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento in maniera efficace, purché la loro portata non sia tale da modificare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull’onere segnaletico dei soggetti segnalanti negli Stati membri. Tale procedura deve permettere di tener conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

  1. 1. per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli;

  2. 2. per «posizione» si intende l’ammontare di titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15, posseduti o tenuti in custodia da un soggetto dichiarante effettivo alla fine del periodo di riferimento, come ulteriormente definito nella parte 4 dell’allegato II;

  3. 3. «ente» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  4. 3 bis. «impresa madre» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, punto 9), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  5. 3 ter. per «impresa figlia» si intende:

    1. a) un'impresa figlia come definita nell'articolo 2, punto 10), della Direttiva 2013/34/UE;

    2. b) un'impresa sulla quale un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

    Le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate come imprese figlie dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;

  6. 3 quater. «ente finanziario» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

  7. 3 quinquies. per «succursale di un'impresa di assicurazioni» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

  8. 4. per «gruppo bancario» si intendono le imprese incluse nell'ambito di consolidamento dell'impresa a capo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

  9. 5. il termine «residente» ha il significato di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 2533/98;

  10. 6. i termini «istituzione finanziaria monetaria» (IFM), «ente creditizio» (EC) e «fondo comune monetario» (FCM) hanno il significato di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Il settore delle IFM comprende gli EC e gli FCM;

  11. 7. il termine «fondo di investimento» (FI) ha il significato di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8);

  12. 8. il termine «società veicolo finanziaria» (SV) ha il significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30);

  13. 8a. il termine «impresa di assicurazione» (IA) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE /2014/50)11;

  14. 9. per «custode» si intende un ente appartenente al settore delle «società finanziarie» (S.1211) e che si occupa dell’affitto di cassette di sicurezza e dell’amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, compresi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali, come specificato nella sezione b, punto 1), dell’allegato I della Direttiva 2004/39/CE;

  15. 10. per «impresa a capo di un gruppo bancario» si intende:

    1. a) un ente impresa madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

    2. b) una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

    3. c) una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

    4. d) un organismo centrale, nell'accezione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in uno Stato membro partecipante;

  16. 11.

  17. 12. per «investitore» si intende qualsiasi ente o persona che possieda strumenti finanziari;

  18. 13. per «titoli tenuti in custodia» si intendono i titoli detenuti e amministrati dai custodi, direttamente, o indirettamente tramite un cliente, per conto degli investitori;

  19. 14. per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il soggetto dichiarante è residente;

  20. 15. per «titoli» si intendono le seguenti tipologie di titoli:

    1. a) «titoli di credito» (F.3);

    2. b) «azioni quotate» (F.511);

    3. c) «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52);

  21. 16. per «disponibilità in titoli» si intende la proprietà economica dei titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15;

  22. 17. per «codice ISIN» si intende il numero internazionale di identificazione dei titoli assegnato ai titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici, che identifica unicamente un’emissione di titoli (come definito dalla norma ISO 6166).

  23. 18. per «entità giuridica» si intende un'entità, che non sia una persona fisica, considerata dal diritto nazionale come dotata dello status di persona giuridica nel paese in cui è residente e che può avere diritti e obblighi giuridici ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale di quel paese;

  24. 19. per «dati di settore» si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3;

  25. 20. per «dati di gruppo» si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3 bis;

  26. 21. il termine «Stato membro partecipante» ha il medesimo significato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2533/98;

  27. 22. per «cliente» si intende una persona fisica o giuridica alla quale un custode fornisce servizi di custodia e servizi correlati, incluso un altro custode;

  28. 23. con «per ogni entità» si intende che i dati segnalati si riferiscono alle disponibilità in titoli di ogni singola entità giuridica di un gruppo bancario, ossia l'impresa madre e ciascuna impresa figlia;

  29. 24. con «base di gruppo» si intende che i dati segnalati comprendono le informazioni sulle disponibilità in titoli del gruppo bancario nel suo insieme.

Art. 2 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da soggetti dichiaranti dati di settore e soggetti dichiaranti dati di gruppo (di seguito collettivamente «soggetti dichiaranti effettivi»).

  1. a) I soggetti dichiaranti dati di settore sono costituiti da IFM, FI, SV, IA e custodi residenti.

  2. b) I soggetti dichiaranti dati di gruppo sono costituiti da:

    1. i) imprese a capo di gruppo bancari; e

    2. ii) enti o enti finanziari aventi sede in Stati membri partecipanti che non fanno parte di un gruppo bancario;

    ove siano stati individuati dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e gli obblighi di comunicazione siano stati loro comunicati ai sensi del paragrafo 5.

2. Se un FCM, un FI, una SV o una IA non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.

2 bis.

Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione tra le IA sono costituiti da:

  1. a) IA registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso;

  2. b) succursali di IA specificate al punto a) che siano residenti al di fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato;

  3. c) succursali di IA residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE.

A scanso di dubbi, le succursali di IA residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.

3. I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salve deroghe ai sensi degli articoli 4, 4 bis o 4 ter.

4. Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario rientri tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione se il totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), ovvero dell'ente o dell'ente finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è:

  1. a) maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione (di seguito la «soglia dello 0,5 %»), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero:

    1. i) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero, ove questi non siano disponibili

    2. ii) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente;

    ovvero

  2. b) pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che ne attestino la rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio in ragione delle sue interconnessioni con altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria o della vigilanza diretta da parte della BCE; e/o di determinati Stati membri dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro o della vigilanza diretta da parte della BCE.

5. La BCN competente notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 e i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

6. Fatto salvo l'articolo 10, ciascun soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica in conformità al paragrafo 5 dopo l'inizio della prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, comincia a segnalare i dati entro sei mesi dalla data della notifica.

7. Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 informa la BCN competente delle modifiche relative alla propria denominazione o forma giuridica, di fusioni o ristrutturazioni e di qualsiasi altro evento o circostanza che incida sui suoi obblighi di segnalazione, entro 14 giorni dalla data in cui tale evento o circostanza si verifica.

8. Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 resta soggetto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento finché non riceve una notifica in senso contrario dalla BCN competente.

Art. 3 Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di settore

1. IFM, FI, SV, IA e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell'allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.

2.

Un custode informa la BCN competente circa l’esercizio delle attività di custodia entro una settimana dalla data d’inizio delle stesse, indipendentemente dal fatto che esso si aspetti di essere soggetto agli obblighi di segnalazione normali ai sensi del presente regolamento, salvo che il custode abbia informato altre autorità competenti.

I custodi forniscono alla BCN competente con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, alle operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai seguenti titoli con codice ISIN:

  1. a) titoli detenuti in custodia per clienti residenti che non segnalano le proprie disponibilità ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla parte 3, del capo 1 dell'allegato I;

  2. b) titoli detenuti in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, conformemente alla parte 4 del capo 1 dell'allegato I;

  3. c) titoli emessi da enti dell'area dell'euro detenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e di clienti residenti al di fuori dell'Unione, conformemente alla parte 5 del capo 1 dell'allegato I.

2 bis. La BCN competente richiede che i custodi segnalino con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo e le informazioni sugli investitori rispetto alle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai titoli con codice ISIN che tengono in custodia per conto di IA.

2 ter. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le IA devono fornire alla BCN competente, con frequenza annuale, i dati aggregati o titolo per titolo sulle posizioni alla fine dell'anno di titoli con codice ISIN, ulteriormente suddivisi per le disponibilità totali nazionali dell'IA e le disponibilità totali delle sue succursali in ogni paese SEE e al di fuori del SEE, ai sensi della parte 8 dell'allegato I. In tale caso, le IA che contribuiscono alla segnalazione annuale devono rappresentare una quota pari almeno al 95 % del totale delle disponibilità da parte di IA di titoli con codice ISIN nello Stato membro dell'area dell'euro interessato.

3.

4.

5. I soggetti dichiaranti dati di settore, in conformità alle istruzioni della BCN competente, segnalano: a) i dati titolo per titolo in merito alle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, ove richiesti dalla BCN competente, le altre variazioni di volume; o b) le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie sulla base di uno dei metodi specificati nella parte 1 del capo 1 dell'allegato I. Ulteriori obblighi e indicazioni in merito alla compilazione delle operazioni sono stabiliti nella parte 3 dell'allegato II.

6. I soggetti dichiaranti dati di settore, ove abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dalla BCN competente, segnalano su base trimestrale o mensile i dati sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, in merito alle disponibilità in titoli senza codice ISIN, in conformità alla parte 7 del capo 1 dell'allegato I. Il presente paragrafo non si applica ai soggetti dichiaranti dati di settore a cui sono concesse deroghe ai sensi degli articoli 4 o 4 ter.

7.

8.

9. Le BCN possono ottenere i dati sulle disponibilità in titoli delle IA che devono essere segnalati ai sensi del presente regolamento dai seguenti dati raccolti nel quadro stabilito dalla direttiva 2009/138/CE:

  1. a) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e la ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione tra i due enti; ovvero

  2. b) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza, trasmessi da soggetti dichiaranti direttamente e contemporaneamente ad una BCN e ad una ANC.

10. Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica per le IA ai sensi del presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello per garantire la qualità dei dati.

11. Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata da parte dell'ANC competente di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati stabiliti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.

12. La BCN competente, quando un'IFM segnala i dati titolo per titolo relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, richiede che questa segnali l'indicatore «titolo emesso dal detentore», come disposto nella parte 2 del capo 1 dell'allegato I.

13. La BCN competente, quando un'IFM segnala informazioni statistiche relative alle proprie disponibilità in titoli senza codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, può richiedere che essa segnali l'indicatore «titolo emesso dal detentore», come disposto nella parte 7 del capo 1 dell'allegato I.

Art. 3 bis Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di gruppo

1.

I soggetti dichiaranti dati di gruppo forniscono alla BCN competente, su base trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, comprese le entità non residenti. Tali dati sono segnalati su base lorda, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da entità dello stesso gruppo. Tali dati sono segnalati in conformità alle istruzioni di segnalazione impartite dalle BCN competenti.

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati relativi alle disponibilità in titoli, come specificato nel capo 2 dell'allegato I.

2. I soggetti dichiaranti dati di gruppo tenuti a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 segnalano i dati su base di gruppo o per ogni entità relativi agli strumenti detenuti dall'impresa madre e/o dalle sue imprese figlie in conformità alle tabelle di cui al capo 2 dell'allegato I.

3. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi del paragrafo 5, la BCE richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore «l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)» titolo per titolo, e «l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)» titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.

4. I soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), si conformano al presente regolamento in base alle disponibilità del singolo ente o ente finanziario.

5. Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati di gruppo alla BCE se la BCN competente decide che i soggetti dichiaranti dati di gruppo debbano segnalare le informazioni statistiche direttamente alla BCE ai sensi degli articoli 3 bis e 4 ter dell'indirizzo BCE/2013/7.

Art. 3 ter Obblighi di segnalazione statistica generali

1. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti: a) nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38)5; b) nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/40)6 e c) nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50).

2. I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato II, nonché alle norme contabili di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter.

Art. 4 Deroghe per soggetti dichiaranti dati di settore

1. A discrezione di ciascuna BCN competente, ai soggetti dichiaranti dati di settore possono essere concesse le seguenti deroghe:

  1. a) negli Stati membri dell’area dell’euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia inferiore o pari al valore di mercato a 40 miliardi di EUR:

    1. i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40 %. Le SV che non segnalano i dati titolo per titolo, in conformità al Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) hanno il diritto, in conformità alle istruzioni della BCN competente, di superare tale soglia per i primi due anni dall’inizio dell’attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;

    2. ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all’ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 40%.

  2. b) Negli Stati membri dell’area dell’euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia superiore al valore di mercato a 40 miliardi di EUR:

    1. i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5 %;

    2. ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all’ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 5%.

  3. c) Le BCN consultano la BCE in merito all’utilizzo delle informazioni al fine di identificare il totale delle disponibilità in titoli al valore di mercato, necessario alla concessione delle deroghe ai sensi del presente paragrafo.

2. le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all'ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC esentati nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5 %; tale soglia può tuttavia essere innalzata al 15 % per i primi due anni successivi all'inizio dell'attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;

2 bis. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IA nel modo seguente:

  1. a) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che il contributo complessivo dei titoli detenuti dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 5 %; o

  2. b) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che:

    1. i) il contributo complessivo detenuto dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 20 %; e

    2. ii) i dati segnalati direttamente dalle IA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.

3. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dai FCM dell'area dell'euro.

4. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutte le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dalle SV dell'area dell'euro.

5. Le BCN possono decidere di concedere le seguenti deroghe ai custodi:

  1. a) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), i custodi, a condizione che i dati di cui al suddetto articolo possano essere ricavati da altre fonti statistiche o di vigilanza, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. Inoltre, trovano applicazione le seguenti norme:

    1. i) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera a), e nei quali i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 60% dell’ammontare dei titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

    2. ii) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera b), e nei quali i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 75% dell’ammontare dei titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

  2. b) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), i custodi che detengono per clienti non residenti un ammontare totale di titoli inferiore a 10 miliardi di EUR.

  3. c) Le BCN hanno facoltà di esentare i custodi, del tutto o in parte, dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, a condizione che i dati segnalati direttamente dalle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.

6.

6 bis.

7.

8. In relazione ai soggetti dichiaranti dati di settore per i quali opera la deroga di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 3 o 4, le BCN continuano a raccogliere, su base annuale, i dati in merito all'ammontare di titoli che tali soggetti dichiaranti detengono o tengono in custodia in conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, su base aggregata o titolo per titolo.

9.

10. La BCN competente ritira le eventuali deroghe concesse ai custodi ai sensi del paragrafo 5, lettera a), qualora i dati provenienti da altre fonti statistiche o di vigilanza, che soddisfano i requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III, non le siano stati resi disponibili entro il termine, per tre periodi di segnalazione consecutivi, a prescindere dall’eventuale colpa dei custodi. I custodi iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato loro la revoca della deroga.

13. Le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe a IFM in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 12, purché le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

11.

12.

Art. 4 bis Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo

1. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione imposti all'articolo 3 bis, come segue:

  1. a) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;

  2. b) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a).

2. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore «l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)», titolo per titolo, come stabilito all'articolo 3 bis, paragrafo 3, purché la BCN competente o la BCE, secondo il caso, sia in grado di ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

3. Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione della BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità di cui al capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel loro insieme.

Art. 4 ter Deroghe generale e disciplina applicabile a tutte le deroghe

1. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere deroghe agli obblighi di segnalazione imposti dal presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: (a) del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33)7; (b) del regolamento (UE) n 1073/2013 (BCE/2013/38); (c) del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o (d) del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.

2. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, si assicura che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 bis siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso e ove necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare.

3. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione della BCN competente, può sottoporre i soggetti dichiaranti effettivi, cui sono state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis, a ulteriori obblighi di segnalazione, laddove la BCN competente o la BCE ritenga necessari ulteriori dettagli, secondo il caso. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

4. Ove siano state concesse deroghe dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, i soggetti dichiaranti effettivi possono tuttavia adempiere gli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso, prima di avvalersene in un momento successivo, deve ottenere l'assenso della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

Art. 5 Norme contabili per la segnalazione di dati di settore

1.

2. Fatte salve le prassi contabili nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate al valore nominale o come numero di azioni. Possono essere segnalati anche i valori di mercato, come indicato nella parte 4 dell’allegato II.

3. Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate su base lorda a fini statistici.

4.

Art. 5 bis Norme contabili per la segnalazione di dati di gruppo

1. Fatte salve le prassi contabili nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli ai valori indicati nelle parti 4 e 8 dell'allegato II.

2. Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli su base lorda a fini statistici. In particolare sono segnalate anche le disponibilità dei soggetti segnalanti dati di gruppo in titoli emessi dallo stesso soggetto segnalante e le disponibilità delle singole entità giuridiche del gruppo dichiarante individuate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, in titoli emessi dalle entità stesse.

Art. 5 ter Norme contabili generali

1. Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE9 o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.

2. Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, sono registrate come disponibilità del proprietario originario e non come disponibilità della parte che le acquisisce temporaneamente, laddove vi sia un impegno fermo a invertire l'operazione, invece di una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui la parte che acquisisce i titoli temporaneamente venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dalla parte che li acquisisce temporaneamente come una posizione negativa nel relativo portafoglio titoli.