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Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO III

ALLEGATO III

PARTE ATCO.OR REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E I CENTRI AEROMEDICI

CAPO A REQUISITI GENERALI

ATCO.OR.A.001 Campo di applicazione

La presente parte, illustrata nel presente allegato, stabilisce i requisiti applicabili alle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e ai centri aeromedici al fine di ottenere e mantenere un certificato in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e al presente regolamento.

CAPO B REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

ATCO.OR.B.001 Domanda di certificato di organizzazione di addestramento

  1. a) Le domande di certificato di organizzazione di addestramento devono essere presentate all’autorità competente in tempo utile per permettere a quest’ultima di valutarle. Le domande devono essere presentate in conformità alla procedura stabilita da tale autorità.

  2. b) I richiedenti un certificato iniziale devono dimostrare all’autorità competente in che modo intendono conformarsi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel presente regolamento.

  3. c) Una domanda di certificato di organizzazione di addestramento deve includere quanto segue:

    1. (1) nome e indirizzo del richiedente;

    2. (2) indirizzo(i) del(i) luogo(hi) di attività (incluso, se del caso, l’elenco delle unità ATC) se diverso dall’indirizzo del richiedente di cui al punto 1);

    3. (3) i nomi e i recapiti:

      1. i) del dirigente responsabile;

      2. ii) del capo dell'organizzazione di addestramento, se diverso da quello indicato alla lettera i);

      3. iii) della/e persona/e designata/e dall'organizzazione di addestramento come punto/i focale/i per le comunicazioni con l'autorità competente;

    4. (4) la data del previsto inizio delle attività o della modifica;

    5. (5) un elenco dei tipi di addestramento che vengono forniti e almeno un corso per ciascun tipo di addestramento che si intende fornire;

    6. (6) la dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili deve essere firmata dal dirigente responsabile, dichiarando la conformità costante e senza interruzioni dell'organizzazione di addestramento ai requisiti;

    7. (7) i processi del sistema di gestione; e

    8. (8) la data della domanda.

ATCO.OR.B.005 Metodi di rispondenza

  1. a) Un’organizzazione può ricorrere a qualsiasi metodo alternativo di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

  2. b) Se un’organizzazione desidera avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento. L’impresa può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.

  3. (c)

ATCO.OR.B.010 Condizioni di approvazione e attribuzioni di un certificato di organizzazione di addestramento

  1. (a) Le organizzazioni di addestramento devono conformarsi al campo di applicazione e alle attribuzioni definite nelle condizioni di approvazione allegate al certificato dell'organizzazione.

  2. (b) Al fine di garantire che i requisiti applicabili del capo D dell’allegato I (parte ATCO) siano soddisfatti, l’attribuzione di fornire addestramento continuo e/o di unità operativa deve essere concessa esclusivamente alle organizzazioni di addestramento che:

    1. (1) sono titolari di un certificato per la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo; oppure

    2. (2) hanno concluso un accordo specifico con il fornitore di servizi ATC.

ATCO.OR.B.015 Modifiche all'organizzazione di addestramento

  1. a) L’implementazione delle modifiche seguenti richiede una previa approvazione, a meno che tali modifiche non siano notificate e gestite secondo una procedura approvata dall’autorità competente conformemente al punto ATCO.AR.E.010, lettera c):

    1. (1) una modifica che incide sul campo di applicazione del certificato o sulle condizioni di approvazione dell’organizzazione di addestramento; oppure

    2. (2) una modifica che ha effetto su qualsiasi elemento pertinente dei sistemi di gestione dell’organizzazione di addestramento.

  2. b) Per le modifiche che richiedono una previa approvazione in conformità alla lettera a), l’organizzazione di addestramento deve chiedere e ottenere un’approvazione rilasciata dall’autorità competente. La domanda deve essere presentata prima dell’effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all’autorità competente di stabilire la costante conformità al presente regolamento e di modificare, se necessario, il certificato dell’organizzazione di addestramento e le relative condizioni di approvazione a esso allegate. L’organizzazione di addestramento deve fornire all’autorità competente tutta la documentazione rilevante. Le modifiche devono essere attuate solamente al ricevimento dell’approvazione formale dell’autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.010. Le organizzazioni di addestramento, durante tali modifiche, devono operare alle condizioni prescritte dall’autorità competente a seconda delle circostanze.

  3. c) Le modifiche agli elementi di cui alla lettera a) dovute a circostanze impreviste devono essere immediatamente notificate all’autorità competente al fine di ottenere la necessaria approvazione.

  4. d) Le organizzazioni di addestramento devono informare l’autorità competente quando cessano la loro attività.

ATCO.OR.B.020 Mantenimento della validità

  1. a) Il certificato di un’organizzazione di addestramento rimane valido a condizione che non sia ceduto o revocato e che l’organizzazione di addestramento rimanga conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1139 e del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni relative alla gestione dei rilievi in conformità al punto ATCO.OR.B.030.

  2. (b) Il certificato deve essere restituito senza indugi all'autorità competente quando viene revocato o al momento della cessazione di tutte le attività.

ATCO.OR.B.025 Accesso alle strutture e ai dati delle organizzazioni di addestramento

Le organizzazioni di addestramento e i richiedenti di certificati di organizzazione di addestramento devono permettere l'accesso a qualsiasi persona autorizzata dall'autorità competente, o che agisce per conto della stessa, ai relativi locali al fine di esaminare la documentazione, i dati e le procedure previste nonché qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell'espletamento dei compiti dell'autorità competente.

ATCO.OR.B.030 Rilievi

Successivamente al ricevimento della notifica dei rilievi emessi dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.015, l'organizzazione di addestramento deve:

  1. (a) identificare le cause che sono alla base del rilievo;

  2. b) definire un piano di azioni correttive che sia accettato dall’autorità competente; e

  3. (c) dimostrare l'attuazione delle azioni correttive all'autorità competente in modo soddisfacente entro un periodo concordato con tale autorità come previsto al punto ATCO.AR.E.015.

ATCO.OR.B.035 Reazione immediata a un problema di sicurezza

L’organizzazione di addestramento deve attuare, per le proprie attività, tutte le misure di sicurezza prescritte dall’autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.A.025, lettere c) e d).

ATCO.OR.B.040 Segnalazione di eventi

  1. a) Nell’ambito del loro sistema di gestione, le organizzazioni di addestramento che forniscono addestramento in posizione operativa stabiliscono e mantengono un sistema di segnalazione di eventi comprendente relazioni obbligatorie e volontarie. Le organizzazioni di addestramento con sede in uno Stato membro che forniscono addestramento in posizione operativa nel territorio a cui si applicano i trattati devono provvedere affinché il sistema sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e dei relativi atti di esecuzione nonché del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

  2. b) Le organizzazioni di addestramento che forniscono l’addestramento in posizione operativa devono segnalare all’autorità competente e a qualsiasi altra organizzazione che lo Stato membro in cui l’organizzazione di addestramento fornisce l’addestramento in posizione operativa richiede di informare, tutti gli eventi o le condizioni relativi alla sicurezza derivanti dalla loro attività di addestramento che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altro soggetto, e in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.

  3. c) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, le segnalazioni di cui alla lettera b) devono:

    1. (1) essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’organizzazione viene a conoscenza dell’evento o della condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

    2. (2) essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;

    3. (3) contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all’organizzazione.

  4. d) Per le organizzazioni di addestramento non aventi sede in uno Stato membro che non forniscono addestramento in posizione operativa nel territorio a cui si applicano i trattati, le segnalazioni obbligatorie iniziali devono:

    1. (1) salvaguardare adeguatamente la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;

    2. (2) essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’organizzazione di addestramento viene a conoscenza dell’evento a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

    3. (3) essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente; e

    4. (4) contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all’organizzazione.

  5. e) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ove opportuno, un’ulteriore segnalazione nella quale sono forniti i dettagli delle azioni che l’organizzazione intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro deve essere effettuata non appena tali azioni sono state individuate; tali segnalazioni ulteriori devono:

    1. (1) essere inviate a tutte le organizzazioni pertinenti inizialmente segnalate in conformità alle lettere b) e c); e

    2. (2) essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.

CAPO C GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

ATCO.OR.C.001 Sistema di gestione delle organizzazioni di addestramento

Le organizzazioni di addestramento devono stabilire, attuare e mantenere un sistema di gestione, che includa:

  1. (a) linee di responsabilità ben definite all'interno dell'organizzazione, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile;

  2. (b) una descrizione dei principi generali dell'organizzazione in merito alla sicurezza, indicata come politica in materia di sicurezza;

  3. (c) l'identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell'organizzazione di addestramento, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, incluse le azioni per ridurre il rischio e verificarne l'efficacia;

  4. (d) il mantenere il personale a livelli di addestramento e competenza adeguati allo svolgimento dei propri compiti;

  5. (e) la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, tra cui quello per rendere consapevole il personale delle proprie responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione;

  6. (f) una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback dei rilievi al dirigente responsabile dell'attuazione efficace delle necessarie azioni correttive;

  7. (g) il sistema di gestione deve essere proporzionato alle dimensioni dell'organizzazione e alle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.

ATCO.OR.C.001 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Oltre al sistema di gestione di cui al punto ATCO.OR.C.001, l'organizzazione di addestramento devono stabilire, attuare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.

ATCO.OR.C.005 Attività appaltate

  1. (a) Le organizzazioni di addestramento devono garantire che nell'appaltare o acquistare parti delle loro attività, l'attività o la parte di attività appaltata o acquistata sia conforme ai requisiti applicabili.

  2. (b) Nel caso in cui l'organizzazione di addestramento affidi in appalto parte delle sue attività a un'organizzazione che non è certificata a norma del presente regolamento a svolgere tali attività, quest'ultima deve lavorare rispettando le condizioni di approvazione contenute nel certificato rilasciato all'organizzazione di addestramento appaltante. L'organizzazione di addestramento appaltante deve assicurare che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione che ha ricevuto l'appalto, al fine di determinare il persistere della conformità ai requisiti applicabili.

ATCO.OR.C.010 Requisiti del personale

  1. (a) Le organizzazioni di addestramento devono nominare un dirigente responsabile.

  2. (b) Le organizzazioni di addestramento devono nominare anche una persona o le persone responsabili dell'addestramento. Tale/i persona/e deve/devono rispondere unicamente al dirigente responsabile.

  3. (c) Le organizzazioni di addestramento devono avere personale qualificato a sufficienza per poter svolgere i compiti e le attività pianificati che devono essere svolti in conformità ai requisiti applicabili.

  4. (d) Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione relativa agli istruttori teorici che ne specifici le qualifiche professionali e comprenda la dimostrazione delle loro conoscenze ed esperienza adeguate, la valutazione delle tecniche didattiche e le materie che sono abilitati ad insegnare.

  5. (e) Le organizzazioni di addestramento devono stabilire una procedura per mantenere la competenza degli istruttori teorici.

  6. (f) Le organizzazioni di addestramento devono assicurare che gli istruttori pratici e i valutatori completino con successo un addestramento di aggiornamento al fine di rinnovare la rispettiva specializzazione.

  7. (g) Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione relativa alle persone qualificate per valutare la competenza degli istruttori pratici e la competenza dei valutatori, in conformità al punto ATCO.C.045, con le rispettive specializzazioni.

ATCO.OR.C.015 Strutture ed equipaggiamento

  1. (a) Le organizzazioni di addestramento devono disporre di strutture che permettano di svolgere e gestire tutti i compiti e le attività pianificati in conformità al presente regolamento.

  2. (b) Le organizzazioni di addestramento devono garantire che i dispositivi di addestramento siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili appropriati all'attività.

  3. (c) Durante l'addestramento in posizione operativa, le organizzazioni di addestramento devono assicurare che l'istruttore disponga esattamente delle stesse informazioni della persona in addestramento OJT e degli strumenti per intervenire immediatamente.

ATCO.OR.C.020 Tenuta della documentazione

  1. (a) Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione dettagliata delle persone che intraprendono o hanno intrapreso un addestramento per dimostrare che tutti i requisiti dei corsi di addestramento sono soddisfatti.

  2. (b) Le organizzazioni di addestramento devono stabilire e conservare un sistema per documentare le qualifiche professionali e le valutazioni delle tecniche didattiche degli istruttori e dei valutatori, e se del caso le materie che sono abilitati ad insegnare.

  3. (c) La documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati:

    1. (1) dopo che la persona che riceve l'addestramento ha completato il corso; e

    2. (2) dopo che l'istruttore o valutatore cessa di svolgere una funzione per l'organizzazione di addestramento, a seconda dei casi.

  4. (d) Il processo di archiviazione compreso il formato dei dati deve essere specificato nel sistema di gestione dell'organizzazione di addestramento.

  5. (e) La documentazione deve essere conservata in modo sicuro.

ATCO.OR.C.025 Finanziamenti e assicurazioni

Le organizzazioni di addestramento devono dimostrare di avere a disposizione finanziamenti sufficienti per condurre l'addestramento a norma del presente regolamento e che le attività dispongono di una copertura assicurativa sufficiente secondo il tipo di addestramento fornito e che tutte le attività possono essere svolte in conformità al presente regolamento.

CAPO D REQUISITI PER CORSI E PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO

ATCO.OR.D.001 Requisiti per corsi e programmi di addestramento

Le organizzazioni di addestramento devono sviluppare:

  1. (a) programmi e corsi di addestramento associati al/i tipo(i) di formazione fornito(i) in conformità ai requisiti indicati nell'allegato I (parte ATCO), capo D;

  2. (b) soggetti, temi e argomenti per specializzazioni di abilitazione in conformità ai requisiti indicati nell’allegato I (parte ATCO);

  3. (c) metodi di valutazione in conformità al punto ATCO.D.090, lettera a), punto 3, e ATCO.D.095, lettera a), punto 3.

ATCO.OR.D.005 Risultati di esami e valutazioni e certificati

  1. (a) L'organizzazione di addestramento deve mettere a disposizione del richiedente i risultati di esami e valutazioni che lo riguardano e, su richiesta del richiedente, rilasciare un certificato con il risultato di tali esami e valutazioni.

  2. (b) Dopo il completamento con successo dell'addestramento iniziale o dell'addestramento di abilitazione per il rilascio di un'abilitazione supplementare, l'organizzazione di addestramento rilascia un certificato.

  3. (c) Un certificato di completamento dell'addestramento di base viene rilasciato su richiesta del richiedente soltanto se tutti i soggetti, temi e argomenti contenuti nell'appendice 2 dell'allegato I sono stati completati e il richiedente ha superato con esito positivo esami e valutazioni associati.

CAPO E REQUISITI PER I CENTRI AEROMEDICI

ATCO.OR.E.001 Centri aeromedici

I centri aeromedici (AeMC) devono applicare le disposizioni dell’allegato VII, capi ORA.GEN e ORA.AeMC, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (il regolamento sull’equipaggio)4, considerando che:

  1. a) tutti i riferimenti alla classe 1 devono essere sostituiti con riferimenti alla classe 3; e

  2. b) tutti i riferimenti alla parte medica devono essere sostituiti con riferimenti alla parte ATCO.MED.