Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione del 4 marzo 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 363, paragrafo 4, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione2 fissa i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dei metodi basati sui rating interni (di seguito «metodi IRB») e dei metodi avanzati di misurazione (di seguito «AMA») utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito e per il rischio operativo. Il presente regolamento dovrebbe specificare i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dei metodi basati sui modelli interni (di seguito «IMA») utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Dato che tutte le questioni e le procedure di vigilanza sono simili per tutti i tipi di metodi interni, vale a dire relativi al rischio di credito, al rischio operativo o al rischio di mercato, è importante assicurare norme uniformi di disciplina delle estensioni e delle modifiche dei metodi interni e consentire una visione completa e l'accesso coordinato alle norme da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti. Pertanto, è necessario riunire in un unico testo normativo tutte le norme tecniche di regolamentazione richieste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di estensioni e di modifiche dei metodi interni.
Analogamente a quanto previsto per i metodi IRB e per gli AMA, per le estensioni e per le modifiche all'uso degli IMA soggette a notifica il regolamento (UE) n. 575/2013 non indica se la notifica debba avvenire prima o dopo l'attuazione. Le autorità competenti non hanno bisogno di avere conoscenza in anticipo delle estensioni o delle modifiche di importanza minore; pertanto sarebbe più efficiente e meno gravoso per gli enti riunire le modifiche di importanza minore e notificarle alle autorità competenti a cadenza periodica, il che ridurrebbe anche l'onere di vigilanza che grava sulle autorità competenti. Altre estensioni e modifiche soggette a notifica dovrebbero essere notificate prima dell'attuazione al fine di consentire alle autorità competenti di verificare la corretta applicazione del regolamento. Pertanto, la medesima distinzione fra estensioni e modifiche in funzione della procedura di notifica stabilita nel regolamento delegato (UE) n. 529/2014 per i metodi IRB e per gli AMA dovrebbe applicarsi anche alle estensioni e modifiche agli IMA soggette a notifica, che di conseguenza dovrebbero anch'esse essere ulteriormente distinte in estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione ed estensioni e modifiche non soggette a notifica prima dell'attuazione.
Per IMA si intendono i modelli interni disciplinati dalla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 autorizzati dalle autorità competenti per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
Il carattere sostanziale delle estensioni o modifiche agli IMA dipende sia dal tipo e dalla categoria dell'estensione o della modifica proposta (ossia da criteri qualitativi) sia dalla loro capacità potenziale di alterare i requisiti di fondi propri (ossia da criteri quantitativi). Tuttavia, alcune modifiche, quali le modifiche all'organizzazione, ai processi interni o alla procedura di gestione del rischio, possono non avere un impatto quantitativo diretto. Ai fini della valutazione del carattere sostanziale di tali modifiche si dovrebbe tener conto solo dei criteri qualitativi.
Le soglie quantitative dovrebbero essere fissate in modo da tener conto dell'impatto globale dell'estensione o della modifica all'IMA sulle misure di rischio calcolate con i modelli interni cui si applica l'estensione o la modifica, nonché sui requisiti di capitale, in base a metodi sia interni sia standardizzati, così da riflettere la misura in cui i metodi interni sono utilizzati per i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio di mercato. Tuttavia, per ridurre l'onere a carico degli enti, ai fini del calcolo delle soglie quantitative è opportuno tener conto, per il calcolo di ciascuna delle misure di rischio nel corso del periodo di osservazione di 15 giorni lavorativi, non tanto della media delle pertinenti misure di rischio dell'IMA nel corso dei precedenti 60 giorni lavorativi, quanto piuttosto della misura di rischio più recente.
Le autorità competenti possono adottare in qualsiasi momento misure adeguate di vigilanza riguardo alle estensioni e alle modifiche ai modelli interni notificate, sulla scorta del riesame periodico delle vigenti autorizzazioni all'uso di metodi interni previsto dall'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3. Questo potere è conferito per assicurare una conformità continuata ai requisiti imposti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, o dalla parte tre, titolo III, capo 4, o ancora dalla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, dovrebbero essere fissati i valori di attivazione delle nuove autorizzazioni e notifiche delle estensioni e delle modifiche dei metodi interni. Le norme che stabiliscono i valori di attivazione dovrebbero lasciare impregiudicati i metodi di verifica dei modelli interni o le procedure amministrative a fini di vigilanza previsti all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Poiché l'autorizzazione delle autorità competenti verte sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi a supporto dei metodi, dovrebbero esulare dall'ambito di applicazione del presente regolamento l'allineamento continuo dei modelli all'insieme di dati usato per il calcolo, la correzione di errori e gli adeguamenti minori necessari per la manutenzione giornaliera dei metodi interni che avvengono entro i limiti rigorosi delle metodologie e dei processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi già approvati.
È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 529/2014.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Modifica del regolamento delegato (UE) n. 529/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 è così modificato:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e modifiche dei modelli basati sui rating interni, dei modelli avanzati di misurazione e dei metodi basati su modelli interni autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le modalità di notifica delle estensioni e modifiche.»
2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le modifiche dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni ovvero le modifiche di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni per il metodo basato sui rating interni (di seguito “modifiche al metodo IRB”), le estensioni e modifiche del metodo avanzato di misurazione (di seguito “estensioni e modifiche all'AMA”), così come le estensioni e modifiche del metodo basato su modelli interni (di seguito “estensioni e modifiche all'IMA”) sono classificate in una delle categorie seguenti in funzione del loro carattere sostanziale: a) estensioni e modifiche sostanziali soggette all'autorizzazione delle autorità competenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, dell'articolo 312, paragrafo 2, e dell'articolo 363, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) altre estensioni e modifiche soggette alla notifica alle autorità competenti.»
3) l'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma: «Le estensioni e le modifiche all'IMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 7 bis e 7 ter.»
b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), per l'AMA, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o per l'IMA, all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c).»
4) sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter: «Articolo 7 bis Estensioni e modifiche sostanziali all'IMA 1. È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'IMA che soddisfa una delle condizioni seguenti: a) si configura come estensione descritta nell'allegato III, parte I, sezione 1; b) si configura come modifica descritta nell'allegato III, parte II, sezione 1; c) determina una modifica in valore assoluto pari o superiore all'1 %, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica, di una delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associata all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce, e determina uno degli effetti seguenti: i) una modifica pari o superiore al 5 % della somma delle misure di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), rispettivamente rettificata mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) ai sensi dell'articolo 366, all'articolo 364, paragrafo 2), lettera b), punto i), e all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei requisiti di fondi propri ai sensi del titolo IV, capi 2, 3 e4, dello stesso regolamento, a seconda del caso, calcolati a livello dell'ente impresa madre dell'UE o, se l'ente non è né un'impresa madre né una filiazione, a livello dell'ente; ii) una modifica pari o superiore al 10 % di una o più delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associate all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato: a) al numeratore, la differenza tra la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), con e senza l'estensione o modifica; b) al denominatore, la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), senza l'estensione o modifica. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato: a) al numeratore, la differenza tra la misura di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 con e senza l'estensione o modifica; b) al denominatore, la misura di rischio di cui rispettivamente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza l'estensione o modifica. 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), i coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati per un periodo la cui durata è pari alla durata più breve tra quelle indicate alle lettere a) e b): a) 15 giorni lavorativi consecutivi a iniziare dal primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica; b) fino al giorno in cui il risultato del calcolo giornaliero di uno dei coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 è un impatto pari o superiore alle percentuali di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera c), punto i), o punto ii). Articolo 7 ter Estensioni e modifiche all'IMA considerate non sostanziali L'estensione o modifica all'IMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 363, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti: a) almeno due settimane prima della prevista attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III, parte I, sezione 2, e parte II, sezione 2; b) dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.»
5) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le estensioni o modifiche al metodo IRB, all'AMA o all'IMA soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente correda la domanda di autorizzazione della documentazione seguente: a) descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità; b) data di attuazione; c) ambito di applicazione interessato, con specificazione del volume; d) documentazione tecnica e di processo; e) relazioni dell'ente sulla verifica indipendente o validazione; f) conferma dell'avvenuta approvazione dell'estensione o modifica da parte degli organi competenti mediante le procedure apposite dell'ente e data dell'approvazione; g) ove applicabile, impatto quantitativo dell'estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sui requisiti di fondi propri, sulle misure di rischio pertinenti o sulla somma dei requisiti di fondi propri e delle misure di rischio pertinenti; h) numeri registrati della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni dell'ente soggetti ad autorizzazione.»
6) al regolamento (UE) n. 529/2014 è aggiunto l'allegato III riportato in allegato al presente regolamento.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker