Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e dotati di un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nonché previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra efficienti in termini di costi, quali gli impianti di riscaldamento, tra cui le caldaie a combustibile solido e gli insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle caldaie a combustibile solido tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici e nei locali adibiti ad attività commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
Gli aspetti ambientali delle caldaie a combustibile solido identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico durante la fase di utilizzo e l'emissione di particolato (polveri), composti organici gassosi, monossido di carbonio e ossidi di azoto durante la fase di utilizzo. Il consumo energetico annuo delle caldaie a combustibile solido è stimato pari a 530 petajoule («PJ») (circa 12,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio «Mtep») nel 2030 mentre le emissioni annuali sono stimate pari a 25 chilotonnellate («kt») di particolato, 25 kt di composti organici gassosi e 292 kt di monossido di carbonio nel 2030. Si stima che le emissioni di ossidi di azoto aumenteranno a causa di una potenziale nuova progettazione intesa a realizzare una maggior efficienza energetica con meno emissioni organiche. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo energetico in fase di utilizzo dei prodotti oggetto del presente regolamento.
Lo studio preparatorio dimostra inoltre che eventuali specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE non sono necessarie nel caso delle caldaie a combustibile solido. Nella fattispecie non sono state identificate come significative le emissioni di diossina e furani.
Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento e per la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore e le caldaie di cogenerazione aventi una potenza elettrica almeno pari a 50 kW hanno specifiche tecniche particolari e non rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Le caldaie a biomassa non legnosa sono esonerate perché al momento a livello europeo non si dispone di informazioni sufficienti per determinare i livelli adeguati relativi alle pertinenti specifiche di progettazione ecocompatibile; tali caldaie potrebbero avere inoltre ulteriori impatti ambientali di rilievo, come le emissioni di furani e diossina. L'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per le caldaie a biomassa non legnosa sarà valutata nuovamente all'atto del riesame del presente regolamento.
Il consumo energetico e le emissioni delle caldaie a combustibile solido possono essere ridotti applicando tecnologie non proprietarie esistenti senza incrementare i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
Si stima che nel 2030 l'effetto combinato delle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione2 genererà un risparmio energetico annuo di circa 18 PJ (circa 0,4 Mtep), congiuntamente a una riduzione delle relative emissioni di diossido di carbonio («CO2») pari a circa 0,2 Mt nonché una riduzione di 10 kt di particolato, 14 kt di composti organici gassosi e 130 kt di monossido di carbonio.
È opportuno che le specifiche di progettazione ecocompatibile armonizzino le prescrizioni in termini di consumo energetico e di emissioni delle caldaie a combustibile solido in tutta l'Unione, affinché il mercato interno funzioni meglio e sia migliorata la prestazione ambientale di tali prodotti.
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica delle caldaie a combustibile solido dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.
È necessario che l'introduzione di specifiche per la progettazione ecocompatibile consentano ai produttori un tempo sufficiente per riprogettare i propri prodotti disciplinati dal presente regolamento. È necessario che il calendario tenga conto degli impatti sui costi dei produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.
È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. Sebbene sia il caso di valutare l'opportunità della certificazione indipendente nei tempi stabiliti dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione4, non è auspicabile né pare praticabile apportare modifiche alla valutazione di conformità delle caldaie a combustibili solidi prima dell'entrata in vigore delle specifiche per la progettazione ecocompatibile.
Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.
Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale delle caldaie a combustibile solido è necessario che i produttori forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento.
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita delle caldaie a combustibile solido oggetto del presente regolamento.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 chilowatt («kW»), comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari quali definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/XXX.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;
b) alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
c) alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;
d) alle caldaie a biomassa non legnosa.
Art. 2 Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che fornisce calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale;
(2) «impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano;
(3) «generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi;
(4) «potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW;
(5) «combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;
(6) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
(7) «biomassa legnosa», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchetti) e segatura;
(8) «biomassa non legnosa», biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli di olive, sansa di olive e gusci;
(9) «combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba;
(10) «caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile preferito;
(11) «caldaia a biomassa non legnosa», una caldaia che usa biomassa non legnosa come combustibile preferito e per la quale la biomassa legnosa, i combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili non figurano fra i combustibili idonei;
(12) «combustibile preferito», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del produttore;
(13) «altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del produttore si può usare nella caldaia a combustibili solidi; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale tecnico e nelle pubblicità;
(14) «caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed energia elettrica;
(15) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da una caldaia a combustibile solido, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;
(16) «particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione;
Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido sono definite nell'allegato II.
2. Dal 1o gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido soddisfano le specifiche stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II.
3. La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.
Art. 4 Valutazione di conformità
1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende le informazioni di cui al punto 2, lettera c) dell'allegato II del presente regolamento.
Art. 5 Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Art. 6 Parametri di riferimento indicativi
I parametri indicativi di riferimento per le caldaie a combustibile solido più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell'allegato V.
Art. 7 Riesame
1. La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2022. Nella fattispecie il riesame mira a valutare se sia opportuno:
a) includere le caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica nominale fino a 1000 chilowatt;
b) includere le caldaie a biomassa non legnosa con specifiche di progettazione ecocompatibile per i loro tipi particolari di emissioni inquinanti;
c) stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose oltre il 2020 relativamente all'efficienza energetica e alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi e di monossido di carbonio; e
d) modificare le tolleranze di verifica.
2. La Commissione valuterà se sia opportuno introdurre la certificazione indipendente per le caldaie a combustibili solidi e presenterà i risultati di tale valutazione al forum consultivo entro il 22 agosto 2018.
Art. 8 Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono consentire fino al 1o gennaio 2020 la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali vigenti relative all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nonché alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker