Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione del 29 giugno 2015 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
Il regolamento (UE) n. 376/2014 stabilisce l'istituzione di sistemi di segnalazione di eventi a livello di organizzazione, di Stato membro e dell'Unione, al fine di segnalare, raccogliere, registrare, proteggere, scambiare, diffondere, analizzare e monitorare tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile. Inoltre, esso stabilisce norme che limitano l'uso delle informazioni raccolte ai fini del miglioramento della sicurezza aerea e dell'adeguata tutela dell'informatore e di altre persone menzionate nelle segnalazioni di eventi, al fine di garantire la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza. Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica a tutti gli aeromobili definiti e disciplinati da detto regolamento, compresi gli aeromobili con equipaggio e i sistemi aerei a pilotaggio remoto.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 376/2014, la Commissione è tenuta ad adottare un elenco per la classificazione degli eventi a cui fare riferimento all'atto della segnalazione, nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria di cui al detto regolamento e che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In conformità all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 376/2014, la classificazione di eventi applicabile ad aeromobili diversi dagli aeromobili complessi a motore dovrebbe figurare in un elenco distinto. Questo elenco distinto dovrebbe, ove del caso, essere adattato alle specificità di tale comparto dell'aviazione.
La ripartizione in categorie di eventi da segnalare prevista dal regolamento (UE) n. 376/2014 è stata istituita per consentire l'identificazione, da parte delle persone designate da tale regolamento, degli eventi da segnalare da ciascuna di esse. In linea con tale obiettivo, gli elenchi degli eventi dovrebbero essere ripartiti secondo le categorie a cui gli informatori devono riferirsi, a seconda delle rispettive situazioni, in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La classificazione dettagliata degli eventi a cui fare riferimento all'atto della segnalazione degli eventi, nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014 è stabilita negli allegati da I a V del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker