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Regolamento (UE) 2015/1725 della Commissione del 28 settembre 2015 che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'etil lauroil arginato (E 243) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari1, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari2, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione3 stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

Il 17 novembre 2014 è stata presentata una domanda per modificare le specifiche riguardanti l'additivo alimentare etil lauroil arginato (E 243). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Secondo la definizione di cui alle specifiche in vigore l'etil lauroil arginato è sintetizzato esterificando l'arginina con l'etanolo e procedendo quindi alla reazione dell'estere con il cloruro di lauroile. L'etil lauroil arginato risultante è recuperato come sale cloridrato, filtrato e asciugato.

Il richiedente ha dimostrato che la definizione in vigore è troppo ampia e dovrebbe riportare i dettagli relativi a temperatura e pH, inclusi nella domanda originale, che sono importanti per ottenere lo stesso profilo valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel suo parere sulla sicurezza dell'uso dell'etil lauroil arginato come conservante alimentare4.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker