Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Testo vigente
Art. 11 Autorità doganale designata per ricevere le domande (Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice designate per ricevere le domande. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le eventuali successive modifiche a tale elenco.
Art. 12 Accettazione della domanda (Articolo 22, paragrafo 2, del codice)
1. Se l’autorità doganale accetta una domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la data di accettazione di tale domanda è la data in cui la medesima autorità ha ricevuto tutte le informazioni richieste in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del codice.
2.
Se ritiene che la domanda non contenga tutti i dati necessari, l’autorità doganale chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni.
Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste dall’autorità doganale entro il termine a tal fine stabilito, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza.
3. In assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda, quest’ultima si considera accettata. La data di accettazione è la data di presentazione della domanda o, nei casi in cui il richiedente ha fornito informazioni aggiuntive a seguito di una richiesta dell’autorità doganale in conformità del paragrafo 2, la data in cui è stato fornito l’ultimo elemento di informazione.
Art. 13 Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni (Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
L’autorità doganale competente a prendere una decisione conserva tutti i dati e le informazioni a sostegno della stessa che sono stati utilizzati in sede di adozione della decisione per almeno tre anni dopo il termine della sua validità.
Art. 14 Consultazione tra le autorità doganali (Articolo 22 del codice)
1.
Se un’autorità doganale competente a prendere una decisione deve consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro interessato circa l’adempimento delle condizioni e dei criteri necessari per l’adozione di una decisione favorevole, tale consultazione deve avvenire entro il termine previsto per l’adozione della decisione in questione. L’autorità doganale competente a prendere una decisione stabilisce un termine per la consultazione che ha inizio a decorrere dalla data di comunicazione, da parte di tale autorità doganale, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.
Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l’adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a prendere la decisione.
2. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 1 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a prendere la decisione in uno dei seguenti casi:
a) se a causa della natura degli esami da effettuare l’autorità consultata necessita di più tempo;
b) se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.
3. Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.
4. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione.
Art. 15 Revoca di una decisione favorevole (Articolo 28 del codice)
Una decisione sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è revocata dall’autorità doganale competente a prendere una decisione nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento se il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per soddisfare le condizioni stabilite per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.
§ 3. Decisioni relative alle informazioni vincolanti
Art. 16 Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti (Articolo 22, paragrafo 1, del codice)
1.
Qualora una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti sia presentata a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, l’autorità doganale a cui è stata presentata la domanda informa l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente entro sette giorni dall’accettazione della domanda.
Se l’autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene pertinenti per il trattamento della domanda, essa trasmette tali informazioni all’autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data di notifica.
2. Una domanda di decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.
3. Una domanda di decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.
4. Ai fini della conformità con il requisito di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice in relazione a una domanda di decisione ITV, l’autorità doganale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 consulta il sistema elettronico di cui all’articolo 21 del presente regolamento e tiene un registro di tali consultazioni.
Art. 17 Coerenza con le decisioni ITV esistenti (Articolo 22, paragrafo 3, del codice)
Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere sia coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.
Art. 18 Notifica delle decisioni IVO (Articolo 6, paragrafo 3, del codice)
1. Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, essa deve farlo utilizzando il formulario di cui all’allegato 12-02.
2. Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, tale decisione deve essere stampabile nel formato di cui all’allegato 12-02.
Art. 19 Scambio di dati relativi alle decisioni IVO (Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
1. Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO su base trimestrale.
2. La Commissione mette le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 a disposizione delle autorità doganali di tutti gli Stati membri.
Art. 20 Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti
(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)
Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto della decisione, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione.
Art. 21 Sistema elettronico relativo alle ITV (Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 23, paragrafo 5, del codice)
1.
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative a domande e decisioni connesse alle ITV o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.
Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1:
a) la sorveglianza di cui all’articolo 55 del presente regolamento comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV;
b) l’autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione ITV comunica attraverso il sistema di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione ITV, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo.
3. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a), su base regolare al fine di facilitare la sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dalle ITV.
4. Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle ITV è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
5. Quando si procede al trattamento di una domanda di decisione ITV le autorità doganali indicano lo status della domanda nel sistema di cui al paragrafo 1.
6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano la banca dati centralizzata della Commissione istituita dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/19934.
7. Fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del sistema di cui all’articolo 56 del presente regolamento, le autorità doganali verificano l’uso delle decisioni ITV nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori conformemente agli articoli 46 e 48 del codice. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, fino alla suddetta data di inizio, la Commissione non è tenuta a comunicare agli Stati membri i risultati della sorveglianza di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
Art. 22 Uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti (Articolo 34, paragrafo 9, del codice)
1. Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano la data in cui il periodo di uso esteso della decisione di cui trattasi giunge a scadenza.
2.
Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso di una decisione ITV in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano, in aggiunta alla data di cui al paragrafo 1, i quantitativi di merci che possono essere sdoganate durante il periodo di uso esteso della decisione.
L’uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa non appena sono raggiunti tali quantitativi.
Nel quadro della sorveglianza di cui all’articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena tali quantitativi sono stati raggiunti.
Art. 23 Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi (Articolo 34, paragrafo 10, del codice)
1.
La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice se:
a) la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi;
b) le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione o a una determinazione dell’origine corrette e uniformi.
Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione o una determinazione dell’origine corrette e uniformi.
2. La classificazione o la determinazione dell’origine corrette e uniformi sono oggetto di consultazioni a livello dell’Unione non appena possibile e al massimo entro 120 giorni dalla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa immediatamente le autorità doganali della revoca della sospensione.
4. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un’origine distinta alle merci che:
a) rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine e
b) sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.
Sezione 3. Operatore economico autorizzato
Art. 24 Conformità [Articolo 39, lettera a), del codice]
1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:
a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:
i) il richiedente,
ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.
2. Tuttavia, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.
3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
4. Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Art. 25 Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti [Articolo 39, lettera b), del codice]
1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera b), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel fascicolo;
b) le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;
c) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;
d) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;
e) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione;
f) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
g) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;
h) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
i) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
j) il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
k) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.
2. Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.
Art. 26 Solvibilità finanziaria [Articolo 39, lettera c), del codice]
1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera c), del codice si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:
a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
c) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 39, lettera c), del codice è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
Art. 27 Standard pratici di competenza o qualifiche professionali [Articolo 39, lettera d), del codice]
1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni:
a) il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:
i) un’esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;
ii) una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione.
b) Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:
i) l’autorità doganale di uno Stato membro;
ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
iii) un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale qualificazione.
2. Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna che agisce per conto del richiedente, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).
Art. 28 Standard di sicurezza [Articolo 39, lettera e), del codice]
1. Il criterio di cui all’articolo 39, lettera e), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni relative all’autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;
b) sono messe in atto misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;
c) sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l’introduzione non autorizzata o lo scambio, l’errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico;
d) il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l’applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d’impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;
e) il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un’indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;
f) il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi che agiscono per suo conto;
g) il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;
h) il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.
2.
Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all’articolo 39, lettera e), del codice.
I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all’articolo 39, lettera e), del codice.
I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.
3. Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione6, i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all’articolo 39, lettera e), del codice.
Art. 29 Esame dei criteri (Articolo 22 del codice)
1.
Ai fini dell’esame dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b) ed e), del codice, l’autorità doganale competente a prendere la decisione garantisce che siano effettuate verifiche in loco in tutti i locali rilevanti per le attività doganali del richiedente.
Nel caso in cui il richiedente abbia un gran numero di locali e il termine di adozione della decisione non consenta l’esame di tutti i locali, l’autorità doganale può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo di tali locali se è accertato che il richiedente applica le stesse norme di sicurezza in tutti i suoi locali, nonché le stesse norme e procedure comuni per la tenuta delle scritture in tutti i suoi locali.
2. Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono tenere conto dei risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.
3. Al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento.
4. Le autorità doganali tengono in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, nel valutare il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39 del codice.
5. L’esame dei criteri definiti all’articolo 39 del codice e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità doganale competente a prendere la decisione.
Art. 30 Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO (Articolo 16, paragrafo 1, del codice)
1.
Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi monitoraggio o riesame, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.
Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle autorizzazioni AEO è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
2.
Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell’approvazione, delle autorizzazioni o di agevolazioni ai sensi di altre normative dell’Unione, l’autorità doganale competente può concedere l’accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile. L’accesso riguarda le seguenti informazioni:
a) le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;
b) eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati.
Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema previsto all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Art. 31 Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali (Articolo 22 del codice)
1. L’autorità doganale competente a prendere la decisione può consultare le autorità doganali degli altri Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati controlli al fine di esaminare uno o più criteri di cui all’articolo 39 del codice.
2. La consultazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria se:
a) la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 all’autorità doganale del luogo in cui è detenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali;
b) la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una sede permanente e dove sono detenute o accessibili le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione;
c) una parte delle scritture e dei documenti pertinenti in relazione alla domanda per ottenere la qualifica di AEO è detenuta in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente a prendere una decisione;
d) il richiedente della qualifica di AEO dispone di una struttura di deposito o ha altre attività doganali in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente.
3.
Nei casi di cui al paragrafo 2, l’autorità doganale consultata risponde entro il termine stabilito dall’autorità doganale competente, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, seconda frase.
In deroga al primo comma, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.
4. Se l’autorità doganale di un altro Stato membro dispone di informazioni rilevanti per la concessione della qualifica di AEO, essa comunica tali informazioni all’autorità doganale competente a prendere una decisione entro 30 giorni a partire dalla data di trasmissione della domanda tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 30 del presente regolamento.