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Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)

Testo vigente

Art. 12 Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata

1. Fatto salvo l’articolo 12 bis, se non è stato creato alcun fascicolo individuale nell’EES per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro o se la cartella di ingresso/uscita di tale cittadino di paese terzo non contiene una data di uscita successiva alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato, le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

2. La presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al cittadino di paese terzo che può fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che lo stesso beneficia del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione o che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Se necessario, si applica l’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2226.

3.

La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della presenza fuori del territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.

In caso di confutazione, le autorità competenti costituiscono un fascicolo individuale nell’EES, se necessario, o indicano nell’EES la data e il luogo in cui il cittadino di paese terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri o la frontiera interna di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226.

4.

Qualora la presunzione di cui al paragrafo 1 non dovesse essere confutata, un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19.

Un cittadino di paese terzo che beneficia del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell’Unione può essere rimpatriato solo conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

Art. 12 bis Periodo transitorio e misure transitorie

1. Per un periodo di 180 giorni dopo l’entrata in funzione dell’EES, al fine di verificare, all’atto dell’ingresso e dell’uscita, che le persone ammesse per un soggiorno di breve durata non abbiano oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato e, se necessario, di verificare che all’atto dell’ingresso tali persone non abbiano superato il numero di ingressi autorizzati da un visto per un soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi le guardie di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nei 180 giorni che precedono l’ingresso o l’uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell’EES.

2. Qualora una persona sia entrata nel territorio degli Stati membri prima che l’EES sia entrato in funzione, e ne sia uscita dopo che l’EES sia entrato in funzione, all’atto di uscita è costituito nell’EES un fascicolo individuale e la data di tale ingresso è inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. L’applicazione del presente paragrafo non è limitata al periodo di 180 giorni dopo l’entrata in funzione dell’EES di cui al paragrafo 1. In caso di una divergenza fra la data del timbro di ingresso e i dati registrati nell’EES, prevale la data del timbro di ingresso.

Art. 13 Sorveglianza di frontiera

1. La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente. Essa comporta altresì la realizzazione di analisi dei rischi. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è rintracciata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

2. Le guardie di frontiera si servono di tutte le risorse necessarie, ivi comprese unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. La sorveglianza di frontiera viene effettuata in modo da impedire alle persone l’attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera o di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo, ed è eseguita nel pieno rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4.

3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Si avvale di quadri situazionali per essere maggiormente in grado di ridurre la perdita di vite umane dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da individuare o impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato della frontiera.

4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali. Lo scopo di tale sorveglianza è impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera o rintracciare le persone connesse a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature, sistemi di sorveglianza e, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme minime comuni dovrebbero tenere conto del tipo di frontiera, ossia frontiera terrestre, marittima o aerea, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e di altri fattori rilevanti, quali le specificità geografiche.

Art. 14 Respingimento

1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2.

Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata sono registrati nell’EES conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

3.

Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma del diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell’EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio29.

6. Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A.

Capo III. Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri

Art. 15 Personale e risorse per il controllo di frontiera

Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 7 a 14 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.

Art. 16 Esecuzione del controllo

1.

Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 7 a 14 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.

Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri («l'Agenzia»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell’articolo 39.

3. Ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.

Art. 17 Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 7 a 16. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.

2. La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia.

3.

Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l’azione dell’Agenzia stessa.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall’Agenzia.

Art. 18 Controllo congiunto

1.

Gli Stati membri che non applicano l’articolo 22 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 7 a 14.

A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.

Capo IV. Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera

Art. 19 Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne

Le norme specifiche di cui all’allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.

Art. 20 Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

1.

Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:

  1. a) capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale;

  2. b) piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio;

  3. c) marittimi;

  4. d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;

  5. e) lavoratori transfrontalieri;

  6. f) minori;

  7. g) servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;

  8. h) lavoratori off-shore.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 39.

Capo V. Misure specifiche relative alle frontiere esterne

Art. 21 Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia

1.

Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013, individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni:

  1. a) avvio dell'operazione di invio di squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004;

  2. b) presentazione all'Agenzia, per un suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

2.

La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

Essa ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 abbia concluso che lo Stato membro valutato trascura gravemente i suoi obblighi e deve pertanto riferire in merito all'attuazione del pertinente piano d'azione entro tre mesi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e qualora, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 21 bis Restrizioni temporanee dei viaggi verso l’Unione

1. Il presente articolo si applica alle emergenze di sanità pubblica su vasta scala.

2.

Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri da applicare alle frontiere esterne.

Le restrizioni temporanee di viaggio possono includere restrizioni temporanee all’ingresso negli Stati membri e altre misure temporanee di carattere sanitario che sono necessarie per la tutela della salute pubblica nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Tali restrizioni temporanee di carattere sanitario possono comprendere test, quarantena e autoisolamento.

Le restrizioni temporanee di viaggio verso l’Unione sono proporzionate e non discriminatorie. Qualora uno Stato membro adotti restrizioni più rigorose di quelle stabilite nell’atto di esecuzione, tali restrizioni non hanno un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario nei confronti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sempre conformi alla direttiva 2004/38/CE.

3. Sono esentate dalle restrizioni all’ingresso, a prescindere dallo scopo del viaggio, le categorie di persone seguenti:

  1. a) beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;

  2. b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, tra cui i beneficiari di protezione internazionale o persone che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

4. Le categorie di persone elencate nell’allegato XI, parte A, sono esentate dalle restrizioni all’ingresso.

5. Qualsiasi categoria di persone elencata nell’allegato XI, parte B, è esentata dalle restrizioni all’ingresso ove tale categoria sia inclusa nel regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2.

6. Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2 deve, a seconda dei casi:

  1. a) identificare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’ingresso;

  2. b) determinare le aree geografiche o i paesi terzi da cui i viaggi possano essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni e stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali aree o paesi e delle restrizioni di viaggio imposte, sulla base di metodologia oggettiva e criteri oggettivi, tra cui in particolare la situazione epidemiologica;

  3. c) stabilire a quali condizioni i viaggi non essenziali possano essere soggetti a restrizioni o essere esentati da restrizioni, compresa la prova da esibire per l’esenzione e le condizioni relative alla durata e alla natura del soggiorno nelle aree o nei paesi di cui alla lettera b);

  4. d) fare riferimento a restrizioni minime temporanee di carattere sanitario cui possono essere soggette le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b);

  5. e) in deroga ai paragrafi 4 e 5, stabilire a quali condizioni possano essere imposte restrizioni di viaggio alle persone che effettuano viaggi essenziali.

7. Le restrizioni all’ingresso negli Stati membri per le persone che effettuano viaggi essenziali sono imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando non sono disponibili informazioni sufficienti sulle emergenze di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1 o su una nuova variante di tali emergenze e finché il Consiglio, su proposta della Commissione, non avrà individuato e adottato restrizioni alternative di carattere sanitario, necessarie per proteggere la salute pubblica, da applicare a tali persone.

Titolo III. Frontiere interne

Capo I. Assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne

Art. 22 Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Art. 23 Verifiche all’interno del territorio

L'assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

  1. a) l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L’esercizio di tali competenze può comprendere, se del caso, l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico. L’esercizio da parte delle autorità competenti delle loro competenze non è considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:

    1. i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

    2. ii) si basano su informazioni di polizia generali o, se l’obiettivo è contenere il diffondersi di una malattia infettiva, su informazioni della sanità pubblica e sull’esperienza delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:

      lottare contro la criminalità transfrontaliera;

      ridurre l’immigrazione irregolare; oppure

      contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico, quale identificata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

    3. iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio;

    4. iv)

  2. b) la possibilità per le autorità competenti di uno Stato membro o per i vettori di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in conformità della legislazione di ciascuno Stato membro, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all’interno di detto Stato membro;

  3. c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;

  4. d) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio e l’obbligo per i gestori delle strutture che forniscono alloggio di provvedere che i cittadini di paesi terzi completino e firmino i moduli di registrazione, ad accezione dei coniugi o dei minorenni che li accompagnano o dei membri di un gruppo, ai sensi degli articoli 22 e 45, rispettivamente, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («convenzione di Schengen»).

Art. 23 bis Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

1.

Fatto salvo l’articolo 22, il presente articolo stabilisce la procedura per il trasferimento di un cittadino di paese terzo rintracciato in zone di frontiera di cui all’articolo 23, ove ricorrano le condizioni seguenti:

  1. a) il cittadino di paese terzo è rintracciato durante i controlli che coinvolgono le autorità competenti di entrambi gli Stati membri nel quadro della cooperazione bilaterale, che può comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, a condizione che gli Stati membri abbiano convenuto di ricorrere a tale procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale; e

  2. b) sussistono chiare indicazioni, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno rintracciato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro ed è sia accertato che il cittadino di paese terzo non ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui è arrivato.

La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai richiedenti quali definiti all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio22 o ai beneficiari quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio23.

In caso di trasferimento di un cittadino di paese terzo che è ritenuto essere un minore dallo Stato membro che provvede al trasferimento, detto Stato membro informa di tale presunzione lo Stato membro ricevente ed entrambi gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure nell’interesse superiore del minore e conformemente alle rispettive normative nazionali.

2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, le autorità competenti di uno Stato membro possono decidere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, di trasferire immediatamente il cittadino di paese terzo interessato nello Stato membro di arrivo, secondo la procedura di cui all’allegato XII.

3. I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della procedura di cui al presente articolo hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento. A tali cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta. A tali cittadini di paesi terzi sono altresì consegnate informazioni scritte da parte dello Stato membro che provvede al trasferimento riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per loro conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.

4. Se lo Stato membro che provvede al trasferimento esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all’allegato XII. Nello Stato membro ricevente si applicano tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE.

5. Gli Stati membri definiscono modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale, anche allo scopo, di norma, di evitare il ricorso alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le sezioni delle frontiere interne in cui il controllo di frontiera è stato ripristinato o prorogato.

6. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali esistenti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.

7. A decorrere dall'11 luglio 2025 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell’allegato XII, parte A, punto 4.

Art. 24 Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne

Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l’uso delle tecnologie di cui all’articolo 23, lettera a).

Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.

Capo II. Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Art. 25 Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.

In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.

Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:

  1. a) attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata;

  2. b) emergenze di sanità pubblica su vasta scala;

  3. c) una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, come dimostrato dall’analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, anche provenienti dalle agenzie dell’Unione competenti;

  4. d) eventi internazionali di ampia portata o alto profilo;

2.

Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato solamente come misura di extrema ratio. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

Il controllo di frontiera può essere ripristinato o prorogato a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e, in caso di proroga del controllo, tenendo conto anche della valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Il controllo di frontiera può essere ripristinato anche a norma dell’articolo 29 alla luce dei criteri di cui all’articolo 30.

3.

Se la stessa grave minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli articoli 25 bis o 29 oppure, nel caso in cui la minaccia sia connessa a emergenze di sanità pubblica su vasta scala, all’articolo 28.

La stessa grave minaccia è considerata perdurare se la giustificazione addotta dallo Stato membro per la proroga del controllo di frontiera è fondata sugli stessi motivi che avevano giustificato il ripristino iniziale del controllo di frontiera.

4.

Art. 25 bis Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili

1. Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un’azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2. Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro reintroduce il controllo di frontiera alle frontiere interne in conformità del paragrafo 1, il controllo di frontiera può perdurare per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura più a lungo di detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, fino ad una durata massima che non superi tre mesi.

4. Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

5. Qualora si applichi il paragrafo 4 del presente articolo e fatto salvo il paragrafo 6, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. Le eventuali proroghe devono essere notificate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.

6.

Lo Stato membro che ritenga sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una grave minaccia persistente che giustifichi il necessario mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la sua intenzione di prorogare il controllo alle frontiere interne, almeno quattro settimane prima della proroga prevista, per un periodo supplementare che non superi i sei mesi. Tale notifica deve essere eseguita almeno quattro settimane prima della proroga prevista, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 27 bis, paragrafo 3, include una valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che:

  1. a) motiva il perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;

  2. b) dimostra che le misure alternative per rispondere alla minaccia sono ritenute inefficaci o si sono rivelate tali al momento della notifica;

  3. c) presenta le misure di attenuazione prese in considerazione per accompagnare il controllo di frontiera alle frontiere interne;

  4. d) include, ove opportuno, una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma, la Commissione emette un nuovo parere sulla necessità e sulla proporzionalità della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Dopo il ricevimento di tale notifica, la Commissione può stabilire di propria iniziativa o stabilisce su richiesta dello Stato membro direttamente coinvolto un processo di consultazione, conformemente all’articolo 27 bis, paragrafo 1.

Se, in una grave circostanza eccezionale, la continuazione della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne è confermata a seguito della procedura di cui al presente paragrafo e il periodo supplementare di sei mesi di cui al primo comma non è sufficiente a garantire la disponibilità di misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, uno Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi, in linea con la valutazione del rischio di cui al secondo comma. Se decide in tal senso, lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la sua intenzione di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione adotta senza ritardo una raccomandazione sulla compatibilità di tale proroga finale con i trattati, in particolare con i principi di necessità e proporzionalità. Tale raccomandazione individua inoltre, se del caso con altri Stati membri, le efficaci misure compensative da attuare.

Art. 26 Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, uno Stato membro valuta in particolare:

  1. a) se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e se gli obiettivi perseguiti da tale ripristino possano essere raggiunti attraverso:

    1. i) il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nel contesto di controlli all’interno del territorio come previsto all’articolo 23, lettera a);

    2. ii) il ricorso alla procedura di cui all’articolo 23 bis;

    3. iii) altre forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione;

    4. iv) misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2;

  2. b) l’impatto probabile di una tale misura:

    1. i) sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e

    2. ii) sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.

2. Se il controllo alle frontiere interne è in vigore da sei mesi a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato effettua una valutazione del rischio che, oltre agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 3, comprende anche una nuova valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione ai forti legami sociali ed economici tra le regioni transfrontaliere e alle persone che effettuano viaggi essenziali.

  1. a)

  2. b)

Art. 27 Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio

1.

Le notifiche del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:

  1. a) i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il proprio ordine pubblico o la propria sicurezza interna;

  2. b) l’estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;

  3. c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

  4. d) la data e la durata del ripristino o della proroga;

  5. e) la valutazione della necessità e della proporzionalità alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga;

  6. f) eventualmente, le misure che devono essere adottate da altri Stati membri.

La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono la notifica usando il modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 6.

2. Nei casi in cui il controllo di frontiera sia in atto da sei mesi conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detto controllo deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l’evoluzione prevista della minaccia grave, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.

3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa di una situazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), la valutazione prescritta dal paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include anche una valutazione del rischio e informazioni sugli spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell’Unione nell’ambito dei rispettivi mandati, e l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

4. Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l’eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.

5. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza, tenuto conto della riservatezza delle indagini in corso. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate, in particolare le valutazioni del rischio. Tale classificazione non preclude l’accesso alle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri, agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo da parte degli Stati membri. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo non comprendono le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 2 e rispettano le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle informazioni classificate.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il modello di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Art. 27 bis Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione

1.

Ricevute le notifiche presentate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può stabilire di sua iniziativa, o stabilisce su richiesta di uno Stato membro direttamente coinvolto dal controllo di frontiera alle frontiere interne, un processo di consultazione comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, e le agenzie dell’Unione competenti.

La consultazione ha lo scopo di esaminare in particolare la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la necessità e la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell’opportunità di misure alternative, l’impatto di tale controllo di frontiera qualora sia già stato ripristinato, e le modalità per garantire l’attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in considerazione i risultati di tale consultazione nel decidere se ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e nell’eseguire detto controllo.

2. Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione emette un parere, o uno Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 TFUE, se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

3.

Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento de controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.

Il parere della Commissione include almeno:

  1. a) una valutazione della conformità del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai principi di necessità e proporzionalità;

  2. b) una valutazione volta a stabilire se siano state esaminate a sufficienza misure alternative per rispondere alla minaccia grave.

Qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia stato valutato e sia stato ritenuto conforme ai principi di necessità e proporzionalità, il parere contiene, se del caso, raccomandazioni sul miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri al fine di limitare l’impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne e contribuire a ridurre la minaccia persistente.

4. Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione stabilisce un processo di consultazione, a norma del paragrafo 1, per discutere del parere con gli Stati membri.