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Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Visite presso gli Stati membri

1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 e 42, e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare nella valutazione dell'effettiva attuazione della pertinente legislazione dell'Unione, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti, ai metodi di lavoro e alle procedure adottati dal consiglio direttivo.

2. Previa consultazione dello Stato membro interessato, l'Agenzia informa quest'ultimo per tempo della visita prevista, comunicando l'identità dei funzionari dell'Agenzia incaricati di effettuare la visita e la data di inizio e la durata prevista della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo, dalla quale risultino l'oggetto e lo scopo della visita.

3. Le autorità nazionali degli Stati membri interessati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.

4. L'Agenzia redige una relazione su ciascuna visita di cui al paragrafo 1 e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le ispezioni di cui all'articolo 33, paragrafo 7, e all'articolo 34, paragrafo 6.

6. Le spese di viaggio e di soggiorno e altre spese sostenute dal personale dell'Agenzia sono coperte dall'Agenzia.

Art. 12 Sportello unico

1. L'Agenzia istituisce e gestisce un sistema di informazione e comunicazione con almeno le seguenti funzioni di «sportello unico»:

  1. a) funzione di punto di ingresso unico, a cui il richiedente presenta i fascicoli di domanda relativi alle autorizzazioni per tipo, alle autorizzazioni di immissione del veicolo sul mercato e ai certificati di sicurezza unici. Se il settore d'impiego o la zona di attività è limitato a una rete o a reti all'interno di un solo Stato membro, il punto di ingresso unico deve essere elaborato in modo da garantire che il richiedente possa indicare l'autorità prescelta per il trattamento della domanda di rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sicurezza unici per l'intera procedura;

  2. b) funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni su tutte le domande di autorizzazione e di certificati di sicurezza unici, sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e decisioni della commissione di ricorso;

  3. c) funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni sulle richieste di approvazione da parte dell'Agenzia, a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797, e sulle domande di autorizzazione dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che comportano attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e/o del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R), sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e le decisioni della commissione di ricorso;

  4. d) funzione di «sistema di allarme rapido» in grado di individuare precocemente le esigenze di coordinamento tra le decisioni che devono essere adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'Agenzia nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici.

2. Le specifiche tecniche e funzionali dello sportello unico di cui al paragrafo 1 sono elaborate in cooperazione con la rete delle autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui all'articolo 38 sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia, tenuto conto dei risultati di un'analisi costi-benefici. Su tale base, il consiglio direttivo adotta le specifiche tecniche e funzionali e un piano volto a istituire lo sportello unico. Lo sportello unico è sviluppato fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e il necessario livello di riservatezza, nonché tenendo conto, se del caso, delle applicazioni informatiche e dei registri già istituiti dall'Agenzia, come quelli di cui all'articolo 37.

3. Lo sportello unico è operativo entro il 16 giugno 2019.

4. L'Agenzia controlla le domande presentate tramite lo sportello unico, in particolare utilizzando il «sistema di allarme rapido» di cui al paragrafo 1, lettera d). Nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici, l'Agenzia assicura il necessario seguito, ossia:

  1. a) informa il richiedente/i che esiste un'altra richiesta o una richiesta simile di autorizzazione o di certificazione;

  2. b) si coordina con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza pertinenti al fine di assicurare la coerenza delle decisioni adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'agenzia. Se non è possibile trovare una soluzione accettabile da tutte le parti entro un mese dall'inizio del processo di coordinamento, la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso di cui agli articoli 55, 61 e 62.

Capo 3. Compiti dell'agenzia legati alla sicurezza ferroviaria

Art. 13 Supporto tecnico - raccomandazioni sulla sicurezza ferroviaria

1. L'Agenzia invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente agli indicatori comuni di sicurezza (CSI), ai metodi comuni di sicurezza (CSM) e agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva (UE) 2016/798. L'Agenzia invia anche raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente alla revisione periodica dei CSI, CSM e CST.

2. L'Agenzia invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, relativamente ad altre misure in materia di sicurezza, tenendo conto dell'esperienza acquisita.

3. L'Agenzia emana linee guida per assistere le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito al controllo delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e di altri soggetti, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

4. L'Agenzia può inviare alla Commissione raccomandazioni sui CSM riguardanti ogni elemento del sistema di gestione della sicurezza che deve essere armonizzato a livello di Unione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.

5. L'Agenzia può emanare linee guida e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza ferroviaria, compresa la prestazione di assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle norme nazionali che possono essere abrogate a seguito dell'adozione e/o revisione dei CSM e orientamenti per l'adozione di nuove norme nazionali, o per la modifica di norme nazionali esistenti. L'Agenzia può altresì emanare linee guida sulla sicurezza ferroviaria e sulla certificazione di sicurezza, ivi compresi elenchi di esempi di buone prassi, in particolare per i trasporti transfrontalieri e le infrastrutture.

Art. 14 Certificati di sicurezza unici

L'Agenzia rilascia, rinnova, sospende e modifica certificati di sicurezza unici e coopera a tale riguardo con le autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi degli articoli 10, 11 e 18 della direttiva (UE) 2016/798.

L'Agenzia limita o revoca certificati di sicurezza unici e coopera a tale riguardo con le autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

Art. 15 Manutenzione dei veicoli

1. L'Agenzia assiste la Commissione in relazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.

2. L'Agenzia trasmette raccomandazioni all'attenzione della Commissione ai fini dell'articolo 14, paragrafo 8, della direttiva 2016/798.

3. L'Agenzia analizza ogni eventuale misura alternativa decisa ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/798 e include i risultati della sua analisi nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento.

4. L'Agenzia sostiene e, su richiesta, coordina le autorità nazionali preposte alla sicurezza nella vigilanza dei soggetti responsabili della manutenzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798.

Art. 17 Trasporto di merci pericolose per ferrovia

L'Agenzia segue gli sviluppi della legislazione riguardante il trasporto di merci pericolose per ferrovia ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 e assicura, insieme alla Commissione, che tali sviluppi siano coerenti con la legislazione riguardante la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie, in particolare per quanto riguarda i requisiti essenziali. A tal fine, l'Agenzia assiste la Commissione e può formulare raccomandazioni, su richiesta della Commissione o su sua propria iniziativa.

Art. 18 Scambio di informazioni su incidenti legati alla sicurezza

L'Agenzia incoraggia lo scambio di informazioni su incidenti, inconvenienti e «quasi incidenti» legati alla sicurezza, tenendo conto dell'esperienza degli attori ferroviari di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/798. Tale scambio di informazioni deve condurre allo sviluppo di buone prassi a livello di Stato membro.

Capo 4. Compiti dell'agenzia legati all'interoperabilità ferroviaria

Art. 19 Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria

1. L'Agenzia:

  1. a) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle STI e alla loro revisione, in conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797;

  2. b) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito ai modelli da utilizzare per la dichiarazione «CE» di verifica e ai documenti del fascicolo tecnico di accompagnamento, ai fini dell'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;

  3. c) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche relative ai registri e alla loro revisione, ai fini degli articoli 47, 48 e 49 della direttiva (UE) 2016/797;

  4. d) formula pareri che costituiscono metodi accettabili di rispondenza in merito alle carenze delle STI, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, e presenta tali pareri alla Commissione;

  5. e) su richiesta della Commissione, formula pareri all'attenzione della stessa in merito alle richieste da parte degli Stati membri di non applicazione delle STI, in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797;

  6. f) emana documenti tecnici in conformità dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797;

  7. g) emette una decisione di approvazione prima di qualsiasi gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS a terra al fine di garantire un'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione conformemente all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797;

  8. h) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alla formazione e alla certificazione del personale di bordo addetto a compiti di sicurezza essenziali;

  9. i) emana linee guida dettagliate relative alle norme per gli enti europei di normazione competenti al fine di integrare il mandato conferito loro dalla Commissione;

  10. j) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle condizioni di lavoro di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali;

  11. k) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in relazione alle norme armonizzate che devono essere elaborate dagli organismi di normalizzazione europei e alle norme relative ai pezzi di ricambio intercambiabili in grado di migliorare il livello di sicurezza e di interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione;

  12. l) formula, se del caso, raccomandazioni all'attenzione della Commissione in relazione a componenti critici per la sicurezza.

2. Nell'elaborazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), k) e l), l'Agenzia:

  1. a) provvede all'adeguamento delle STI e delle specifiche dei registri al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale;

  2. b) provvede al coordinamento fra l'elaborazione e l'aggiornamento delle STI e l'elaborazione di eventuali norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione.

  3. c) partecipa, ove opportuno, in qualità di osservatore, ai gruppi di lavoro pertinenti istituiti da organismi di normalizzazione riconosciuti.

3. L'Agenzia può emanare linee guida e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di interoperabilità ferroviaria, compresa l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle norme nazionali che possono essere abrogate a seguito dell'adozione o revisione delle STI.

4. In caso di inadempimento di requisiti essenziali da parte dei componenti di interoperabilità, l'Agenzia assiste la Commissione conformemente all'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 20 Autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli

L'Agenzia rilascia le autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e ha il potere di rinnovare, modificare, sospendere e revocare le autorizzazioni da essa rilasciate. A tal fine l'Agenzia coopera con le autorità nazionali preposte alla sicurezza in conformità dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 21 Autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli

L'Agenzia rilascia le autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli e ha il potere di rinnovare, modificare, sospendere e revocare le autorizzazioni da essa rilasciate in conformità dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 22 Messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra

Prima di qualsiasi gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS a terra, l'Agenzia verifica la piena conformità alle pertinenti STI delle soluzioni tecniche, e quindi la loro piena interoperabilità, e adotta una decisione di approvazione, conformemente all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797.

Art. 23 Applicazioni telematiche

1. L'Agenzia agisce da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato delle applicazioni telematiche nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi.

2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche per le applicazioni telematiche. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna un registro delle richieste di modifica delle suddette specifiche e del relativo status, corredate delle pertinenti giustificazioni.

3. L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni delle specifiche per le applicazioni telematiche e si adopera per garantire la compatibilità alle versioni precedenti.

4. L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione delle specifiche per le applicazioni telematiche in conformità delle STI pertinenti.

Art. 24 Sostegno agli organismi di valutazione della conformità notificati

1. L'Agenzia sostiene le attività degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/797. Tale sostegno comprende, in particolare, l'elaborazione di orientamenti per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/797 e l'elaborazione di linee guida per la procedura di verifica CE di cui agli articoli 10 e 15 della direttiva (UE) 2016/797.

2. L'Agenzia può agevolare la cooperazione tra gli organismi di valutazione della conformità notificati, conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797 e, in particolare, può svolgere la funzione di segretariato tecnico del loro gruppo di coordinamento.

Capo 5. Compiti dell'agenzia legati alle norme nazionali

Art. 25 Esame dei progetti di norme nazionali

1.

L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui li ha ricevuti, i progetti di norme nazionali sottoposti alla sua attenzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798 e dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. Qualora sia necessaria una traduzione, o il progetto di norma nazionale sia lungo o complesso, l'Agenzia può estendere tale periodo fino a tre ulteriori mesi, previo consenso dello Stato membro. Tuttavia, solo in circostanze eccezionali, l'Agenzia e lo Stato membro interessato possono estendere ulteriormente tale periodo di comune accordo.

In tale periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato, consulta, se del caso, i pertinenti soggetti interessati, e successivamente informa lo Stato membro in merito ai risultati dell'esame.

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che i progetti di norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità ferroviaria, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. In tal caso, la Commissione può convalidare le norme nel sistema informatico di cui all'articolo 27. Se l'Agenzia, entro due mesi dalla ricezione del progetto di norma nazionale o entro l'estensione del periodo convenuta ai sensi del paragrafo 1, non informa la Commissione e lo Stato membro interessato in merito alla sua valutazione, lo Stato membro può procedere all'introduzione della norma fatto salvo l'articolo 26.

3.

Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito a tale valutazione. Se, dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato, mantenga la sua valutazione negativa, l'Agenzia, entro il periodo massimo di un mese:

  1. a) emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione non entrino in vigore e/o non siano applicate; e

  2. b) informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione non entrino in vigore e/o non siano applicate.

Ciò lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di adottare una nuova norma nazionale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798 o dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797.

4.

In caso di disaccordo, lo Stato membro interessato informa entro due mesi la Commissione della sua posizione sul parere di cui al paragrafo 3, indicando le sue motivazioni.

Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non viene fornita alcuna motivazione, e qualora lo Stato membro adotti la norma nazionale in questione senza tenere in sufficiente considerazione il parere di cui al paragrafo 3, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione di tale norma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

Art. 26 Esame delle norme nazionali esistenti

1.

L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui le ha ricevute, le norme nazionali notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798. Qualora sia necessaria una traduzione, o se la norma nazionale è lunga o complessa, l'Agenzia può estendere tale periodo fino a tre ulteriori mesi, previo consenso dello Stato membro. Tuttavia, in circostanze eccezionali, l'Agenzia e lo Stato membro interessato possono estendere ulteriormente tale periodo di comune accordo.

In questo periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato e successivamente informa il suddetto Stato membro in merito ai risultati dell'esame.

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità ferroviaria, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. In tal caso, la Commissione può convalidare le norme nel sistema informatico di cui all'articolo 27. Se l'Agenzia non informa la Commissione e lo Stato membro interessato entro due mesi dalla ricezione delle norme nazionali o entro l'estensione del periodo convenuta ai sensi del paragrafo 1, la norma rimane valida.

3. Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito a tale valutazione. Ove, dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato, mantenga la sua valutazione negativa, l'Agenzia, entro il periodo massimo di un mese:

  1. a) emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa che la norma o le norme nazionali in questione sono o sono state oggetto di valutazione negativa e indica i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme in questione siano modificate o abrogate; e

  2. b) informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma o le norme nazionali in questione siano modificate o abrogate.

4. In caso di disaccordo, lo Stato membro interessato informa entro due mesi la Commissione della sua posizione sul parere di cui al paragrafo 3, indicando le sue motivazioni. Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non è fornita alcuna motivazione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione della norma nazionale in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

5.

In deroga ai paragrafi 3 e 4, in caso di misure preventive d'urgenza, se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa e lo Stato membro interessato non ha modificato o abrogato la norma nazionale in questione entro due mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione può adottare una decisione, mediante atti di esecuzione in cui chiede allo Stato membro di modificare o abrogare tale norma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

In caso di valutazione positiva da parte dell'Agenzia e se la norma nazionale in questione ha un impatto su più di uno Stato membro, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia e con gli Stati membri, adotta le misure appropriate, compresa, se necessario, la revisione dei CSM e delle STI.

6. La procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma nazionale, notificata o meno, è superflua, in conflitto con i CSM, i CST, le STI o qualsiasi altra legislazione dell'Unione in ambito ferroviario oppure crea un ostacolo ingiustificato nel mercato ferroviario unico.

Art. 27 Sistema informatico da utilizzare per la notifica e la classificazione delle norme nazionali

1. L'Agenzia gestisce un sistema informatico specifico contenente le norme nazionali di cui agli articoli 25 e 26, nonché gli strumenti di conformità nazionali accettabili di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva (UE) 2016/797. Se del caso, l'Agenzia li rende accessibili alle parti interessate a fini di consultazione.

2. Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla Commissione le norme nazionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1 del presente articolo, servendosi del sistema informatico di cui al paragrafo 1. L'Agenzia pubblica dette norme in tale sistema informatico, compreso lo stato del loro esame e, una volta completata la valutazione, i risultati positivi o negativi della stessa, e utilizza il suddetto sistema informatico per informare la Commissione in conformità degli articoli 25 e 26.

3. L'Agenzia effettua l'esame tecnico delle norme nazionali esistenti menzionate nei quadri legislativi nazionali disponibili, i quali a decorrere dal 15 giugno 2016 sono elencati nella banca dati dei documenti di riferimento pubblicata dall'Agenzia. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797. A tal fine, essa utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità dell'articolo 8 e all'allegato I della direttiva (UE) 2016/798, tenendo conto degli sviluppi della legislazione dell'Unione. A tal fine, l'Agenzia elabora uno strumento di gestione delle norme destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri per semplificare le rispettive normative nazionali. L'Agenzia utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo per pubblicare lo strumento di gestione delle norme.

Capo 6. Compiti dell'agenzia riguardanti il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ertms)

Art. 28 Autorità di sistema per l'ERTMS

1. L'Agenzia agisce da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato dell'ERTMS nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi, comprese le specifiche tecniche per l'ETCS e il GSM-R.

2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche dell'ERTMS. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna un registro delle richieste di modifica delle specifiche relative all'ERTMS e del relativo status, corredate delle pertinenti giustificazioni.

3. L'elaborazione di nuove versioni delle specifiche tecniche dell'ERTMS non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS, della stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e le amministrazioni proprietarie dei veicoli, e della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS.

4. L'Agenzia realizza e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni dell'ERTMS con l'obiettivo di assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli attrezzati con versioni diverse e di creare incentivi per un'implementazione rapida e coordinata delle versioni in vigore.

5. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia provvede affinché le versioni successive delle attrezzature ERTMS siano tecnicamente compatibili con le versioni precedenti.

6. L'Agenzia elabora e distribuisce le linee guida pertinenti sull'applicazione per le parti interessate e la documentazione esplicativa riguardante le specifiche tecniche dell'ERTMS.

Art. 29 Gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati

1.

L'Agenzia crea e presiede un gruppo per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 30, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797.

Il gruppo verifica l'applicazione uniforme della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/797 e delle procedure di verifica «CE» di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797 ed eseguite dagli organismi di valutazione della conformità notificati.

2. Ogni anno, l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sulle attività del gruppo di cui al paragrafo 1; in tale relazione sono incluse le statistiche sulla partecipazione alle attività del gruppo di lavoro da parte dei rappresentanti degli organismi di valutazione della conformità notificati.

3. L'Agenzia valuta l'applicazione della procedura di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e della procedura di verifica «CE» per le attrezzature ERTMS e ogni due anni presenta alla Commissione una relazione, comprensiva, se del caso, di raccomandazioni per eventuali miglioramenti.

Art. 30 Compatibilità tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra

1.

L'Agenzia decide di:

  1. a) fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, e prima di rilasciare un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, fornire consulenza ai richiedenti su loro richiesta, in merito alla compatibilità tecnica tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra;

  2. b) fatto salvo l'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798 e dopo aver rilasciato un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, fornire consulenza alle imprese ferroviarie su loro richiesta, prima che esse utilizzino un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, in merito alla compatibilità operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra.

Ai fini del presente paragrafo, l'Agenzia coopera con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.

2. Qualora, prima del rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rilevi o sia informata dal richiedente attraverso lo sportello unico, conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, che un progetto ha subito modifiche nella sua concezione o in una sua specifica dopo che l'Agenzia stessa aveva rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797 e che sussiste il rischio di una mancata compatibilità tecnica e operativa tra un sottosistema ERTMS a terra e veicoli dotati di ERTMS, essa collabora con le parti coinvolte, tra cui il richiedente e la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se non è possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'inizio del processo di coordinamento, la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso.

3. Se, dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rileva il rischio di mancata compatibilità tecnica o operativa tra le pertinenti reti e i pertinenti veicoli dotati di attrezzature ERTMS, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e l'Agenzia collaborano con tutte le parti coinvolte al fine di trovare, senza indugio, una soluzione reciprocamente accettabile. L'Agenzia informa la Commissione di tali casi.

Art. 31 Sostegno all'implementazione dell'ERTMS e a progetti ERTMS

1. L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione dell'ERTMS conformemente al piano europeo di implementazione in vigore. Su richiesta della Commissione, facilita il coordinamento dell'implementazione dell'ERTMS lungo i corridoi di trasporto transeuropei e i corridoi ferroviari merci previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio18.

2. L'Agenzia assicura il monitoraggio tecnico dei progetti finanziati dall'Unione per l'implementazione dell'ERTMS; tale monitoraggio comprende, se del caso e senza causare indebiti ritardi nel processo, l'analisi dei documenti di gara al momento delle gare d'appalto. L'Agenzia inoltre assiste, se necessario, i beneficiari di tali fondi dell'Unione onde garantire la piena conformità delle soluzioni tecniche realizzate nei progetti alle STI relative al controllo-comando e segnalamento, e quindi la piena interoperabilità di tali soluzioni.