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Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio del 20 settembre 2016 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC1,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha affrontato la minaccia per la pace e la sicurezza internazionali rappresentata da Al Qaeda e dall'ISIL (Dàesh) adottando le risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) e 2253 (2015).

Tali risoluzioni sono attuate nel diritto dell'Unione dalla posizione comune 2002/402/PESC2, concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, e dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio3.

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693, che abroga e sostituisce la posizione comune 2002/402/PESC.

Poiché tale decisione contiene misure supplementari stabilite dal Consiglio per rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda, come richiesto dal CSNU, viene introdotto un congelamento dei beni da applicare alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che soddisfano i criteri pertinenti, al fine di rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda. L'attuazione di queste misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente ai diritti e ai principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali.

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantire che esse siano applicate. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «fondi»: le attività finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi debitori; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

  2. b) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

  3. c) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

  4. d) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

  5. e) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri, quali identificate nei siti web elencati nell'allegato II;

  6. f) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data dell'inserimento di una persona, di un'entità o di un organismo nell'elenco figurante nell'allegato I, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare: i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati.

Art. 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I.

Art. 3

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2016/1693, come soggetti:

  1. a) associati all'ISIL (Dàesh) e ad Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:

    1. i) partecipano al finanziamento dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;

    2. ii) partecipano alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività o impartiscono o ricevono corsi di addestramento terroristico, comprese istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie con lo scopo di commettere atti terroristici, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    3. iii) hanno scambi commerciali con l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in particolare di petrolio, prodotti petroliferi, raffinerie modulari e materiali connessi, nonché di altre risorse naturali e beni culturali;

    4. iv) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso all'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

  2. b) che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:

    1. i) perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure

    2. ii) impartire o ricevere un addestramento terroristico per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure

    3. iii) sostenere in qualunque altro modo l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

  3. c) che cercano di entrare nell'Unione per motivi identici a quelli elencati alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

  4. d) che reclutano o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:

    1. i) mettendo a disposizione o raccogliendo, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo fondi destinati a finanziare i viaggi di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c); organizzando il viaggio di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c), o facilitandolo in qualunque altro modo;

    2. ii) istigando un'altra persona a partecipare ad atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

  5. e) che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici;

  6. f) che sono coinvolti o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione.

2. L'allegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Art. 4

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo le misure di cui agli articoli 2 e 9, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.

4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

5. Le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, laddove esse si applicano alle «Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate», sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio1.

Art. 5

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

  1. a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie.

Art. 6

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

  3. c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;

  4. d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Art. 7

In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

  2. b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

Art. 8

L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione effettuino accrediti sui conti congelati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Art. 9

È vietato:

  1. a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari6, compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, destinati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I;

  2. b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria correlati ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e di materiale connesso o per la relativa prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità o organismo di cui all'allegato I.

Art. 10

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e l'articolo 337 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

  1. a) forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'elenco dell'allegato I, o ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità;

  2. b) collaborano con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Art. 11

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.