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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione del 6 febbraio 2017 relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

Il registro della flotta peschereccia dell'Unione è uno strumento necessario per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Tale registro dovrebbe includere tutti i pescherecci dell'Unione.

Attualmente le norme che disciplinano i registri delle flotte pescherecce nazionali e il registro della flotta peschereccia dell'Unione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione2.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e trasmetterle alla Commissione. La Commissione dovrebbe tenere un registro contenente le informazioni ricevute dagli Stati membri.

Gli Stati membri sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia nazionale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero costantemente sorvegliare la qualità di tali informazioni e garantire che siano regolarmente aggiornate e che possano essere verificate in qualsiasi momento dalla Commissione attraverso specifiche richieste.

Il trattamento, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, dei dati personali contenuti nei registri delle flotte pescherecce nazionali è soggetto alle norme dell'Unione concernenti la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, nonché alle relative norme nazionali di attuazione. Le caratteristiche e le marcature esterne riportate nel registro tenuto da ciascuno Stato membro dovrebbero essere specificate in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio4 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione5.

Al fine di monitorare le attività delle navi tra Stati membri e garantire un nesso inequivocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta dell'Unione e quelli che figurano in altri sistemi d'informazione relativi alle attività di pesca, è opportuno attribuire un numero di identificazione unico ad ogni peschereccio dell'Unione, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.

Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno introdurre nuovi strumenti e procedure che consentano di semplificare ulteriormente la gestione dei dati tra gli Stati membri e la Commissione europea e di garantire l'accesso a dati aggiornati più frequentemente.

Ai fini della gestione della capacità delle flotte pescherecce e della loro attività, il registro della flotta peschereccia dell'Unione dovrebbe essere reso accessibile nella versione integrale per gli Stati membri e in una versione ridotta per il pubblico. La versione ridotta dovrebbe escludere, a fini di protezione, i dati personali, ma dovrebbe recare gli identificativi dei pescherecci per migliorare la trasparenza delle informazioni per il pubblico e l'accesso alle medesime.

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e l'accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da parte degli Stati membri sono soggetti al diritto dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e segnatamente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

È opportuno che il nuovo strumento per lo scambio dei dati messo a punto dalla Commissione sia utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici.

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alla proprietà e alle caratteristiche della nave e degli attrezzi per i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera; tali dati dovrebbero essere pertanto inclusi nel presente regolamento.

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 26/2004.

È opportuno accordare agli Stati membri un congruo periodo di tempo per adeguare i rispettivi registri nazionali ai nuovi requisiti in materia di dati stabiliti nel presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker