diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione del 1o marzo 2017 che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l'articolo 8 ter, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi)2, in particolare gli articoli 4 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo)3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 1034/20114 e (UE) n. 1035/20115 stabiliscono rispettivamente i requisiti sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea e i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. I fornitori di servizi interessati sono tenuti a ottemperare a questi ultimi per poter ottenere la certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell'articolo 8 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali regolamenti stabiliscono anche i requisiti riguardanti le autorità competenti responsabili del rilascio di detti certificati che esercitano attività di sorveglianza e controllo dell'attuazione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6, dell'articolo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e degli articoli 10 e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008.

I requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 servono soprattutto a implementare, in una fase iniziale, i requisiti essenziali concernenti la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea («ATM/ANS»), di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare al fine di garantire la conformità con gli articoli 8 ter e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 e all'allegato V ter del medesimo regolamento e per consentire l'avvio delle ispezioni di standardizzazione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 216/2008.

Alla luce del progresso tecnico è opportuno integrare e aggiornare i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011. È opportuno inoltre precisare che, al fine di ottenere e mantenere un certificato o presentare una dichiarazione in conformità al presente regolamento, i fornitori di servizi devono attenersi, e continuare ad attenersi, a tali requisiti nonché ai requisiti essenziali di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. La coerenza tra tali requisiti e i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 965/20127, (UE) n. 1178/20118, (UE) n. 139/20149 e (UE) 2015/34010 della Commissione dovrebbe essere garantita al fine di progredire verso un «approccio sistemico globale» che implica un approccio logico e coerente dal punto di vista tecnologico nei diversi settori. È pertanto opportuno fissare in un unico strumento i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 e abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011.

Affinché gli Stati membri acquisiscano fiducia reciproca nei loro rispettivi sistemi sono essenziali norme comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi interessati. Per questo motivo, e al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e security, è pertanto opportuno rafforzare i requisiti per la fornitura di servizi e la loro sorveglianza. Ciò dovrebbe garantire la fornitura in sicurezza di servizi di alta qualità per la navigazione aerea nonché il riconoscimento reciproco dei certificati in tutta l'Unione e migliorare la libertà di circolazione e la disponibilità di tali servizi.

Per assicurare un approccio armonizzato alla certificazione e alla sorveglianza è opportuno coordinare le misure da attuare per la security di sistemi, componenti in uso e dati tra gli Stati membri, i blocchi funzionali di spazio aereo e la rete costituita da servizi, funzioni e prodotti offerti da fornitori di servizi, dal gestore della rete, dagli aeroporti e da altre persone che offrono l'infrastruttura necessaria per le operazioni di volo.

La gestione della sicurezza garantisce l'identificazione, la valutazione e la minimizzazione dei rischi di sicurezza e delle vulnerabilità a livello di security che incidono sulla sicurezza. È pertanto necessario elaborare ulteriormente i requisiti relativi alla valutazione, da parte di un'organizzazione certificata, delle modifiche del sistema funzionale in termini di sicurezza. Tali requisiti dovrebbero essere adeguati tenendo conto dell'integrazione dei requisiti relativi alla gestione delle modifiche nella struttura regolamentare comune per la sicurezza dell'aviazione civile e dell'esperienza acquisita dalle parti interessate e dalle autorità competenti in materia di sorveglianza della sicurezza.

È opportuno introdurre una cultura della sicurezza nel quadro dei sistemi di gestione dei fornitori di servizi in modo da promuovere la comprensione e il miglioramento di tali sistemi e allo stesso tempo riconoscere la necessità di potenziarli ulteriormente, soprattutto attraverso l'integrazione di un meccanismo affidabile di segnalazione degli eventi.

È opportuno specificare quali autorità sono responsabili dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione nei confronti dei fornitori di servizi soggetti al presente regolamento, in linea con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, e i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»), a norma dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 550/2004. Date la natura e l'entità dei servizi forniti, l'autorità competente per i fornitori di servizi di dati e per il gestore della rete dovrebbe essere l'Agenzia. Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è altresì opportuno allineare i requisiti per le autorità competenti all'evoluzione dei concetti di gestione della sicurezza dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), in particolare per quanto riguarda l'introduzione di un sistema di gestione delle autorità, nonché l'attuazione del programma nazionale di sicurezza e la garanzia di coordinamento tra tali autorità.

È opportuno chiarire che, nell'ambito dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi; un'adeguata separazione di tali autorità da detti fornitori dovrebbe essere garantita almeno a livello funzionale in modo da evitare ogni possibile conflitto di interesse. Lo scopo è quello di garantire l'obiettività e l'imparzialità delle autorità e di assicurare un'elevata qualità nello svolgimento dei compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.

L'Agenzia dovrebbe istituire una banca dati delle informazioni utili relative alle autorità competenti, in modo da facilitare le ispezioni di standardizzazione delle autorità competenti e il coordinamento con le stesse, nonché sostenere la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti.

Al fine di garantire che i requisiti per i fornitori di servizi stabiliti nel presente regolamento siano rispettati in ogni momento e che le autorità competenti possano esercitare effettivamente i propri compiti a norma del presente regolamento, conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 549/2004, a tali autorità dovrebbero essere concessi determinati poteri di indagine, oltre alla possibilità di svolgere le ispezioni e le indagini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004 e all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. È opportuno chiarire che tali poteri dovrebbero essere esercitati in conformità alle norme nazionali applicabili in materia, tenendo nella dovuta considerazione una serie di elementi specifici che mirano ad assicurare un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti nel caso specifico.

Il personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo alle dipendenze di un fornitore di servizi o del gestore della rete dovrebbe essere sottoposto a un sistema armonizzato di addestramento e di valutazione delle competenze. Il fornitore di servizi o il gestore della rete dovrebbe altresì garantire che il personale delle organizzazioni appaltatrici sia adeguatamente qualificato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere disposizioni dettagliate in materia di addestramento e valutazione delle competenze di detto personale.

Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero rispecchiare lo stato dell'arte in materia di sicurezza aerea, comprese le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dei servizi meteorologici. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere basato sulle norme e sulle pratiche raccomandate applicabili dell'ICAO, in particolare l'allegato 3 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «Convenzione di Chicago») relativo al «Servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale», e allo stesso tempo poggiare sulle esperienze in tema di fornitura di servizi meteorologici acquisite a livello di Unione e mondiale, nonché assicurare la proporzionalità alle dimensioni, al tipo e alla complessità strutturale del fornitore di servizi meteorologici.

È auspicabile che siano stabiliti requisiti comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di dati al fine di assicurare che i fornitori di dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili elaborino i dati in una maniera appropriata, che soddisfi i requisiti degli utenti dello spazio aereo e consenta operazioni sicure di navigazione basata su requisiti di prestazione.

All'industria aeronautica e alle autorità competenti degli Stati membri dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento e per sostituire i certificati rilasciati prima della data di applicazione dello stesso.

Al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 965/2012, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero tuttavia essere applicate ai fornitori di servizi di dati già a partire da una data anteriore. Tali fornitori di servizi dovrebbero inoltre avere la possibilità di richiedere e ottenere, su base volontaria, i certificati pertinenti già a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, affinché possano beneficiare, in quanto entità non soggette al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 ma soggette invece alla pratica del rilascio di lettere di accettazione volontarie dell'Agenzia, di un'applicazione anticipata del presente regolamento e del reciproco riconoscimento di tali certificati. L'applicazione anticipata del presente regolamento per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati esonererebbe inoltre gli operatori aerei dalla loro responsabilità di sorveglianza quando danno in appalto i servizi a tali fornitori, purché il fornitore in questione sia in possesso della certificazione per banche dati aeronautiche. Qualora il fornitore di servizi si avvalga di tale possibilità, dovrebbe essere sottoposto alle prescrizioni del presente regolamento ai fini dell'ottenimento del certificato e continuare ad essere sottoposto a tali prescrizioni anche in seguito. Considerata tale possibilità per i fornitori di servizi di dati, le pertinenti disposizioni del presente regolamento che riguardano l'autorità competente nei confronti di tali fornitori, in questo caso solo l'Agenzia, dovrebbero essere applicate già a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione11 dovrebbero essere integrate con aspetti relativi alla fornitura di servizi di traffico aereo al fine di garantire la coerenza della fornitura di servizi con le azioni dei piloti e del personale impegnato nei servizi di traffico aereo e con i requisiti di tale regolamento.

L'accettabilità in termini di sicurezza di qualsiasi modifica proposta da un fornitore di servizi dovrebbe essere valutata in base a un'analisi dei rischi presentati da tale modifica al suo sistema funzionale, differenziando tra criteri di valutazione oggettivi quantitativi o qualitativi, o una combinazione di entrambi, da determinare a livello locale.

Per garantire la coerenza e agevolare l'applicazione è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 482/200812 della Commissione e di conseguenza abrogare lo stesso regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione.

I requisiti di cui agli articoli 12 e 21 e l'allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione13 dovrebbero essere integrati nel presente regolamento per assicurare un approccio armonizzato a tutti i fornitori di servizi. Di conseguenza tali disposizioni dovrebbero essere soppresse.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 della Commissione14, non ancora applicabile, contiene numerosi errori. Al fine di eliminare tali errori e al contempo garantire la necessaria chiarezza giuridica è opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1377 nella sua interezza e sostituirlo con le norme stabilite nel presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa requisiti comuni per:

  1. a) la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») per il traffico aereo generale, con particolare riferimento alle persone fisiche o giuridiche che forniscono tali servizi e funzioni;

  2. b) le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che agiscono per loro conto e svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione in relazione ai servizi di cui alla lettera a);

  3. c) le norme e le procedure per la progettazione delle strutture dello spazio aereo.

  4. 1.

  5. 2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I e le definizioni che seguono:

  1. 1. le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  2. 2. «fornitore di ATM/ANS»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce uno degli ATM/ANS definiti all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, singolarmente o combinati, per il traffico aereo generale;

  3. 3. «gestore della rete»: l’organismo incaricato di svolgere i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;

  4. 4. «servizio paneuropeo»: un'attività progettata e stabilita per gli utenti della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio di applicazione del trattato;

  5. 5. «fornitore di servizi di dati (fornitore DAT)»: un'organizzazione che sia:

    1. a) un fornitore DAT di tipo 1 che elabora i dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili e fornisce una banca dati aeronautici conforme ai DQR, in condizioni controllate, per la quale non sono stati determinati requisiti di compatibilità con applicazioni/apparecchiature aeree;

    2. b) un fornitore DAT di tipo 2 che elabora i dati aeronautici e fornisce una banca dati aeronautici destinati all'impiego su applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili conformi ai DQR per i quali è stata determinata la compatibilità con dette applicazioni/apparecchiature.

  6. 6. «progettazione delle strutture dello spazio aereo»: processo atto ad assicurare che le strutture dello spazio aereo siano adeguatamente progettate, esaminate e convalidate prima di essere attivate e utilizzate dagli aeromobili;

  7. 7. «impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS)»: impianto di bordo dell’aeromobile che utilizza i segnali emessi da un transponder per radar di sorveglianza secondario (SSR) e funziona indipendentemente da equipaggiamenti basati a terra per fornire ai piloti un avviso del pericolo di potenziali collisioni con altri aeromobili dotati di transponder per SSR;

  8. 8. «entità che produce dati aeronautici e informazioni aeronautiche»: qualsiasi entità pubblica o privata responsabile della produzione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche utilizzati come fonte per i prodotti e i servizi di informazioni aeronautiche. Tali entità non comprendono i fornitori di ATM/ANS di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento e gli aeroporti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139.

  9. 9. «interrogatore modo S»: sistema composto da un’antenna e da parti elettroniche che permette di contattare gli aeromobili mediante il modo selettivo («modo S»);

  10. 10. «interrogatore modo S idoneo»: interrogatore modo S che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

    1. a) l’interrogatore si basa, almeno in parte, sulle interrogazioni e sulle risposte alle chiamate generali modo S per l’acquisizione dei bersagli modo S;

    2. b) l’interrogatore blocca i bersagli modo S acquisiti in risposta alle interrogazioni di chiamata generale modo S, in modo permanente o intermittente, in parte o in tutta la sua copertura; o

    3. c) l’interrogatore utilizza protocolli di comunicazione multisito per applicazioni data link;

  11. 11. «operatore modo S»: una persona, organizzazione o impresa che gestisce o che si offre di gestire un interrogatore modo S, tra cui:

    1. a) i fornitori di servizi di sorveglianza;

    2. b) i fabbricanti di interrogatori modo S;

    3. c) i gestori aeroportuali;

    4. d) gli enti di ricerca;

    5. e) qualsiasi altro ente abilitato alla gestione di un interrogatore modo S;

  12. 12. «interferenza dannosa»: un’interferenza che impedisce di soddisfare i requisiti di prestazione;

  13. 13. «piano di assegnazione dei codici dell’interrogatore (IC)»: l’ultima serie completa approvata di assegnazioni dei codici IC.

Art. 3 Fornitura di ATM/ANS e progettazione delle strutture dello spazio aereo

1. Gli Stati membri garantiscono che siano forniti gli opportuni ATM/ANS e che le strutture dello spazio aereo siano progettate a norma del presente regolamento e in modo tale da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto al tempo stesso delle considerazioni in materia di sicurezza e di traffico e dell’impatto ambientale.

2. Se gli Stati membri adottano disposizioni supplementari per integrare il presente regolamento in merito a eventuali questioni lasciate alla loro discrezione a norma del presente regolamento, tali disposizioni sono conformi alle norme e alle pratiche raccomandate di cui alla convenzione di Chicago. Qualora sia fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 38 della convenzione di Chicago, oltre a informare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, gli Stati membri notificano all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») le ulteriori disposizioni adottate e la relativa motivazione al più tardi due mesi dopo la loro adozione.

3. Gli Stati membri pubblicano, in conformità alla convenzione di Chicago, queste disposizioni complementari attraverso le rispettive pubblicazioni di informazione aeronautica.

4. Nel caso in cui uno Stato membro decida di organizzare la fornitura di specifici servizi di traffico aereo in un ambiente competitivo, tale Stato membro adotta tutte le misure appropriate per garantire che i fornitori di tali servizi non adottino un comportamento che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né un comportamento equivalente allo sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi del vigente diritto nazionale e dell'Unione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) le entità che producono dati aeronautici o informazioni aeronautiche soddisfino i requisiti di cui:

    1. i) al punto ATM/ANS.OR.A.085 dell’allegato III, ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere c) e d), alla lettera f), punto 1), e alla lettera i);

    2. ii) al punto ATM/ANS.OR.A.090 dell’allegato III;

  2. b) i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche siano prodotti, trattati e trasmessi da personale adeguatamente formato, competente e autorizzato. Quando i dati aeronautici o le informazioni aeronautiche sono destinati ad essere utilizzati ai fini di voli IFR o di voli VFR speciali, i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), si applicano a tutte le entità che producono i dati e le informazioni in questione.

6. Qualora sia accertato che i servizi di traffico aereo devono essere forniti in particolari porzioni dello spazio aereo o in determinati aeroporti, gli Stati membri garantiscono che le porzioni dello spazio aereo o gli aeroporti in questione siano specificati in relazione ai servizi di traffico aereo che devono essere forniti.

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzo di un trasmettitore di terra nel loro territorio non provochi interferenze dannose per altri sistemi di sorveglianza.

7. Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite le opportune disposizioni tra i fornitori di ATM/ANS e gli operatori di aeromobili interessati al fine di coordinare in modo adeguato le attività e i servizi forniti e di scambiare dati e informazioni pertinenti.

8. Gli Stati membri individuano le persone o le organizzazioni responsabili della progettazione delle strutture dello spazio aereo e garantiscono che tali persone o organizzazioni applichino i requisiti di cui all’allegato XI, appendice 1 (Parte-FPD).

9. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuati l’aggiornamento e la revisione periodica delle procedure di volo per gli aeroporti e gli spazi aerei posti sotto la loro autorità. A tal fine gli Stati membri individuano le persone o le organizzazioni responsabili di tali compiti e garantiscono che tali persone o organizzazioni rispettino i requisiti di cui all’articolo 6, lettere a) e k).

Art. 3 bis Determinazione della necessità della fornitura di servizi di traffico aereo

1. Gli Stati membri determinano se la fornitura di servizi di traffico aereo sia necessaria prendendo in considerazione tutti i seguenti fattori:

  1. a) i tipi di traffico aereo interessati;

  2. b) la densità del traffico aereo;

  3. c) le condizioni meteorologiche;

  4. d) altri fattori rilevanti correlati agli obiettivi dei servizi di traffico aereo definiti al punto ATS.TR.100 dell’allegato IV.

2. Nel determinare se la fornitura di servizi di traffico aereo sia necessaria, gli Stati membri non prendono in considerazione il trasporto per mezzo di aeromobili degli impianti di prevenzione delle collisioni in volo.

Art. 3 ter Coordinamento tra enti militari e fornitori di servizi di traffico aereo

Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, gli Stati membri stabiliscono procedure speciali affinché:

  1. a) i fornitori di servizi di traffico aereo vengano informati se un ente militare osserva che un aeromobile civile o presunto tale è in avvicinamento o è penetrato in un settore in cui possa rendersi necessaria un’intercettazione;

  2. b) i fornitori di servizi di traffico aereo, in stretto coordinamento con l’ente militare, confermino l’identità dell’aeromobile e forniscano a quest’ultimo l’opportuna assistenza alla navigazione per evitare la necessità di un’intercettazione.

Art. 3 quater Coordinamento delle operazioni di volo potenzialmente pericolose per l’aviazione civile

1. Gli Stati membri assicurano il coordinamento delle operazioni potenzialmente pericolose per gli aeromobili civili sul loro territorio, anche in alto mare, qualora l’autorità competente abbia accettato, in forza di un accordo regionale di navigazione aerea dell’ICAO, la responsabilità di fornire servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo interessato. Il coordinamento deve avvenire con sufficiente anticipo, in modo da consentire la tempestiva diffusione delle informazioni relative a tali attività.

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità per la diffusione delle informazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1.

Art. 3 quinquies Frequenza di emergenza ad altissima frequenza (VHF)

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) sia usata solo per le finalità relative alle emergenze effettive di cui al punto ATS.OR.405, lettera a), dell’allegato IV.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare l’uso della frequenza di emergenza VHF di cui al paragrafo 1 per finalità diverse da quelle specificate al punto ATS.OR.405, lettera a), dell’allegato IV, se tale uso è limitato a quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito ed è finalizzato a ridurre le conseguenze negative per gli aeromobili in situazione di pericolo o di emergenza e per le operazioni degli enti dei servizi di traffico aereo.

Art. 3 sexies Assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S

1. Gli Stati membri provvedono affinché le eventuali modifiche all’assegnazione di un codice IC derivanti dall’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC siano comunicate agli operatori modo S pertinenti sotto la loro autorità entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, almeno ogni sei mesi, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, una relazione aggiornata sull’assegnazione e sull’uso dei codici IC da parte degli interrogatori modo S idonei all’interno del loro ambito di competenza.

3. Qualora vi sia una sovrapposizione fra la copertura di un interrogatore modo S di competenza di uno Stato membro e la copertura di un interrogatore modo S di competenza di un paese terzo, lo Stato membro interessato:

  1. a) provvede affinché il paese terzo sia informato dei requisiti di sicurezza relativi all’assegnazione e all’uso dei codici IC;

  2. b) adotta le misure necessarie al fine di coordinare l’uso dei codici IC con il paese terzo in questione.

4. Ciascuno Stato membro notifica ai fornitori di servizi di traffico aereo sotto la sua giurisdizione gli interrogatori modo S di competenza di un paese terzo per i quali non sia stata coordinata l’assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S.

5. Gli Stati membri verificano la validità delle domande di richiesta dei codici IC ricevute dagli operatori modo S, prima di rendere disponibili i codici IC, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, per il coordinamento, conformemente all’allegato IV, punto 15), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione1.

6. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori modo S diversi dai fornitori di servizi di sorveglianza rispettino il punto CNS.TR.205 dell’allegato VIII.

7. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione europea (EUR) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

Art. 3 septies Uso dello spazio aereo del cielo unico europeo

1. Nel contesto della protezione dello spettro, gli Stati membri garantiscono che i transponder del radar secondario di sorveglianza presenti a bordo di qualsiasi aeromobile che sorvoli uno Stato membro non siano soggetti a interrogazioni eccessive trasmesse da interrogatori di sorveglianza a terra, che sollecitano risposte o che, se non sollecitano risposte, hanno una potenza sufficiente a superare il livello minimo del ricevitore del transponder dell’SSR. In caso di disaccordo tra gli Stati membri in merito alle misure necessarie, gli Stati membri interessati sottopongono la questione alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le assegnazioni di frequenza vocale siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz. Le norme di conversione non si applicano alle assegnazioni di frequenze:

  1. a) che rimangono nella canalizzazione a 25 kHz sulle frequenze seguenti:

    1. 1) la frequenza di emergenza (121,5 MHz);

    2. 2) la frequenza ausiliaria per le operazioni di ricerca e salvataggio (123,1 MHz);

    3. 3) le frequenze del link digitale VHF (VLD) assegnate all’uso all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo;

    4. 4) le frequenze dei sistemi ACARS (aircraft communications addressing and reporting system) (131,525 MHz, 131,725 MHz e 131,825 MHz);

  2. b) se è usato un sistema di offset della portante in canalizzazione a 25 kHz.

3. I requisiti di cui al paragrafo 2 non si applicano né nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR dell’ICAO né nella regione informazioni volo (FIR)/regione informazioni volo superiore (UIR) delle Canarie.

4. Le esenzioni dall’obbligo di garantire che tutte le assegnazioni di frequenze siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz in casi aventi un limitato impatto sulla rete, concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e comunicate alla Commissione, restano valide.

5. Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche, se del caso, le procedure per la gestione di aeromobili che non sono muniti di:

  1. a) transponder modo S del radar secondario di sorveglianza;

  2. b) radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.

Art. 4 Autorità competente per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell'attuazione

1.

L'autorità competente responsabile del rilascio dei certificati ai fornitori di servizi, dell'attestazione del ricevimento delle dichiarazioni presentate dai fornitori di servizi di informazioni di volo di cui all'articolo 7, se del caso, nonché della sorveglianza e del controllo dell'attuazione nei confronti di tali fornitori di servizi è l'autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004, dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica che richiede il certificato o che presenta la dichiarazione ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo qualora a norma dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 l'autorità competente sia l'Agenzia.

Ai fini del presente regolamento i fornitori di servizi di dati e il gestore della rete sono considerati fornitori di servizi paneuropei per i quali, a norma dell'articolo 22 bis, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, l'autorità competente è l'Agenzia.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.

3. Nei casi in cui uno dei fornitori di servizi in questione sia un'organizzazione per la quale l'autorità competente è l'Agenzia, le autorità competenti degli Stati membri interessati si coordinano con l'Agenzia al fine di garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui ai all'allegato II, punto ATM/ANS.AR.A.005b), punti da 1 a 3, nelle seguenti circostanze alternative:

  1. a) se i fornitori di servizi forniscono servizi riferiti a blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo soggetto alla responsabilità di più di uno Stato membro, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004;

  2. b) se i fornitori di servizi forniscono servizi transfrontalieri di navigazione aerea di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004.

4. Se uno Stato membro ha designato o istituito più di un'autorità competente conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 o all'articolo 2, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 550/2004 per svolgere i compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, esso assicura che gli ambiti di competenza di ogni singola autorità siano chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici e di spazio aereo. In tal caso dette autorità instaurano un coordinamento tra loro, sulla base di accordi scritti, onde garantire una sorveglianza e un controllo dell'attuazione efficaci nei confronti di tutti i fornitori di servizi cui hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato loro dichiarazioni.

5. Nell'ambito dell'esercizio dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti sono indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le autorità competenti e i fornitori di servizi. In questo contesto gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.

6. Gli Stati membri e, laddove l'autorità competente sia l'Agenzia, la Commissione garantiscono che le rispettive autorità competenti non consentano al proprio personale di partecipare alle attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione attribuite a detta autorità a norma del presente regolamento qualora vi sia motivo di ritenere che tale coinvolgimento potrebbe comportare, direttamente o indirettamente, un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.

7. L'Agenzia mantiene una banca dati delle informazioni di contatto delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. A tal fine gli Stati membri comunicano all'Agenzia i nominativi e gli indirizzi delle rispettive autorità competenti e ogni loro successiva modifica.

8. Gli Stati membri e, laddove l'autorità competente sia l'Agenzia, la Commissione stabiliscono le risorse necessarie e le capacità richieste alle autorità competenti per l'esercizio dei loro compiti, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui una valutazione effettuata dalle rispettive autorità competenti per determinare le risorse necessarie per l'esercizio dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.

Art. 5 Poteri dell'autorità competente di cui all'articolo 4

1. Se necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:

  1. a) chiedere ai fornitori di servizi soggetti alla loro vigilanza di fornire tutte le informazioni necessarie;

  2. b) chiedere a qualsiasi rappresentante, dirigente o altro membro del personale di tali fornitori di servizi di fornire oralmente delucidazioni in merito a qualsiasi fatto, documento, soggetto, procedura o altro oggetto pertinente ai fini della sorveglianza del fornitore di servizi;

  3. c) accedere a tutti i locali e terreni, compresi i siti operativi, e mezzi di trasporto di tali fornitori di servizi;

  4. d) esaminare qualsiasi documento, registrazione o dato in possesso di tali fornitori di servizi o a loro accessibile, farne copia o prelevarne stralci, indipendentemente dal supporto sul quale sono archiviate le informazioni;

  5. e) effettuare audit, valutazioni, indagini e ispezioni nei confronti di tali fornitori di servizi.

2. Se necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti possono inoltre esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 in relazione alle organizzazioni appaltatrici soggette alla sorveglianza dei fornitori di servizi, conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.015 dell'allegato III.

3.

I poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono esercitati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha luogo l'attività in questione e al principio di proporzionalità, tenendo in debita considerazione la necessità di assicurare l'effettivo esercizio di tali poteri, e i diritti e gli interessi legittimi dei fornitori di servizi e di eventuali terzi. Se il diritto nazionale applicabile richiede un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1, lettera c), i poteri ad essa collegati sono esercitati soltanto una volta ottenuta detta autorizzazione preventiva.

Nell'esercitare i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente si accerta che i membri del suo personale e, se del caso, eventuali altri esperti coinvolti nelle attività in questione siano debitamente autorizzati.

4. Le autorità competenti adottano o avviano qualsiasi misura attuativa appropriata necessaria per garantire che i fornitori di servizi ai quali hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato dichiarazioni all'autorità competente rispettino e continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento.