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Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 3 Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»

1. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP applicano il metodo di presentazione del rischio di cui all'allegato II, compresi gli aspetti tecnici per la presentazione dell'indicatore sintetico di rischio di cui all'allegato III, e si attengono agli orientamenti tecnici, ai formati e al metodo di presentazione degli scenari di performance di cui agli allegati IV e V.

2. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

  1. a) il livello di rischio del PRIIP sotto forma di una classe di rischio, utilizzando un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7;

  2. b) un riferimento esplicito all'eventuale illiquidità del PRIIP o al suo eventuale rischio di liquidità particolarmente rilevante, come definito nell'allegato II, parte 4, sotto forma di un avviso in tal senso da includere nella presentazione dell'indicatore sintetico di rischio;

  3. c) una spiegazione testuale, sotto l'indicatore sintetico di rischio, per spiegare che, nel caso di un PRIIP in valuta diversa dalla valuta ufficiale dello Stato membro in cui è commercializzato, il suo rendimento, ove espresso nella valuta ufficiale dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle fluttuazioni dei cambi;

  4. d) una breve descrizione del profilo di rischio e di rendimento del PRIIP e l'avviso che il rischio del PRIIP può essere significativamente maggiore di quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il PRIIP non sia detenuto fino alla scadenza o per il periodo di detenzione raccomandato, ove appropriato;

  5. e) nel caso dei PRIIP con penali per uscita anticipata concordate contrattualmente o con lunghi termini di preavviso per il disinvestimento, un riferimento alle pertinenti condizioni riportate nella sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»;

  6. f) l'indicazione della perdita massima possibile e la segnalazione che l'investimento può essere perduto se è privo di protezione o se l'ideatore del PRIIP è insolvente, o che potrebbe essere richiesto, se necessario, un investimento supplementare in aggiunta all'investimento iniziale e che la perdita totale potrebbe essere notevolmente superiore all'investimento iniziale totale.

3. Nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quattro scenari di performance appropriati, come indicato nell'allegato V. I quattro scenari di performance rappresentano uno scenario di stress, uno scenario sfavorevole, uno scenario moderato e uno scenario favorevole.

4. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave si inserisce uno scenario di performance supplementare che tenga conto delle prestazioni assicurative che il beneficiario riceverà qualora si verifichi un evento assicurato coperto.

5. Nel caso dei PRIIP che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3, gli scenari di performance sono inseriti sotto forma di grafici della struttura di payoff, come indicato nell'allegato V nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

Art. 4 Sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?»

Nella sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

  1. a) l'indicazione se l'investitore al dettaglio possa rischiare di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'ideatore del PRIIP o dell'insolvenza di un soggetto diverso dall'ideatore del PRIIP, di cui viene fornita l'identità;

  2. b) la precisazione se la perdita di cui alla lettera a) sia coperta da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia e se sussistano limitazioni o condizioni per tale copertura.

Art. 5 Sezione «Quali sono i costi?»

1. Nella sezione «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

  1. a) il metodo di calcolo dei costi di cui all'allegato VI;

  2. b) le tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» relative alle informazioni sui costi, come indicato nell'allegato VII conformemente agli orientamenti tecnici rilevanti in esso contenuti.

2.

Nella tabella «Andamento dei costi nel tempo» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP riportano l'indicatore sintetico di costo dei costi aggregati totali del PRIIP come un numero unico in termini monetari e percentuali per i diversi periodi di tempo di cui all'allegato VI.

Se del caso, è aggiunta un’avvertenza ben evidente relativa ai costi aggiuntivi che possono essere imposti da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono.

3. Nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano gli indicatori sintetici per i tipi di costi seguenti:

  1. a) costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita;

  2. b) costi ricorrenti, separando i costi per le operazioni di portafoglio da altri costi ricorrenti;

  3. c) oneri accessori, come le commissioni di performance o il carried interest (commissione di overperformance).

4. Gli ideatori di PRIIP descrivono ciascuno dei diversi costi indicati nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, in conformità dell’allegato VII, specificando dove e come tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall’investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest’ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.

Art. 6 Sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»

Nella sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

  1. a) una breve descrizione dei motivi per cui è stato scelto il periodo di detenzione raccomandato o il periodo minimo di detenzione richiesto;

  2. b) una descrizione delle caratteristiche della procedura di disinvestimento e l'indicazione di quando il disinvestimento sia possibile, compresa l'indicazione dell'impatto di un'uscita anticipata sul profilo di rischio o di performance del PRIIP o sull'applicabilità di garanzie per il capitale;

  3. c) informazioni su eventuali commissioni e penali applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, compresi un rimando incrociato alle informazioni sui costi da includere nel documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 5 e un chiarimento dell'impatto di tali commissioni e penali per periodi di detenzione diversi.

Art. 7 Sezione «Come presentare reclami?»

Nella sezione intitolata «Come presentare reclami?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano in sintesi quanto segue:

  1. a) le procedure da seguire per presentare reclami riguardanti un prodotto o la condotta dell'ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;

  2. b) il link al sito web rilevante per tali reclami;

  3. c) un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati cui si possono inviare i reclami.

Art. 8 Sezione «Altre informazioni rilevanti»

1. Nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano eventuali documenti contenenti informazioni aggiuntive che possono essere forniti e specificano se tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico o soltanto su richiesta dell'investitore al dettaglio.

2. Le informazioni riportate nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave possono essere fornite in forma sintetica, anche con un link a un sito web dove sono disponibili ulteriori dettagli oltre a quelli che figurano nei documenti di cui al paragrafo 1.

3.

Per gli OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, per i FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o per i prodotti d’investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, la sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave comprende:

  1. a) un link a un sito web o un riferimento a un documento in cui sono rese disponibili le informazioni sulla performance passata pubblicate dall’ideatore di PRIIP ai sensi dell’allegato VIII;

  2. b) il numero di anni per cui sono presentati i dati sulla performance passata.

Per i PRIIP di cui all’allegato II, parte 1, punto 5, che sono fondi aperti, o per altri PRIIP a sottoscrizione aperta, i calcoli dello scenario di performance precedente sono pubblicati mensilmente e la sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» specifica dove è possibile reperire tali calcoli.

Art. 9 Modello

Per presentare il documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP utilizzano il modello di cui all'allegato I. Tale modello è compilato conformemente ai requisiti previsti dal presente regolamento delegato e dal regolamento (UE) n. 1286/2014.

Capo II. Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave per i priip che offrono una serie di opzioni di investimento

Art. 10 PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento

Se un PRIIP offre una serie di opzioni di investimento sottostante e le relative informazioni non possono essere fornite in un unico documento contenente le informazioni chiave conciso e a sé stante, l'ideatore del PRIIP fornisce:

  1. a) un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP conformemente al capo I, comprese le informazioni sul PRIIP nel suo complesso, e ciascun documento contenente le informazioni chiave contempla il caso in cui un investitore al dettaglio investa in una sola opzione di investimento;

  2. b) un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto negli articoli da 11 a 14, compresa una descrizione in merito a dove poter reperire le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.

Art. 11 Sezione «Cos'è questo prodotto?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

Nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», in deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

  1. a) una descrizione dei tipi di opzioni di investimento sottostante, compresi i segmenti di mercato o i tipi di strumenti, nonché i principali fattori da cui dipende il rendimento;

  2. b) una dichiarazione da cui risulti che il tipo di investitori cui si intende commercializzare il PRIIP varia a seconda dell'opzione di investimento sottostante;

  3. c)

Art. 12 Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

1. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

  1. a) l'indicazione della gamma di classi di rischio di tutte le opzioni di investimento sottostante offerte nell'ambito del PRIIP, per mezzo di un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7 come indicato nell'allegato III;

  2. b) una dichiarazione da cui risulti che il rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento sottostante;

  3. c) una breve descrizione di come la performance del PRIIP nel suo complesso dipenda dalle opzioni di investimento sottostante;

  4. d)

2.

Art. 13 Sezione «Quali sono i costi?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

Nella sezione intitolata «Quali sono i costi?», in deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

  1. a) se i costi del PRIIP diversi dai costi per l’opzione di investimento sottostante non possono essere indicati con un unico numero, compreso se tali costi variano a seconda dell’opzione di investimento sottostante selezionata:

    1. i) la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» di cui all’allegato VII;

    2. ii) una dichiarazione da cui risulti che i costi per l’investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante;

  2. b) se i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostante possono essere indicati con un unico numero:

    1. i) tali costi indicati separatamente dalla serie dei costi per le opzioni di investimento sottostante offerte dal PRIIP nelle tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» di cui all’allegato VII;

    2. ii) una dichiarazione da cui risulti che i costi totali per l’investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi per le opzioni di investimento sottostante scelte e di altri costi del PRIIP e variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante.

1.

2.

3.

Art. 14 Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante di cui all’articolo 10, lettera b), sono fornite in un documento informativo specifico che integra il documento contenente le informazioni chiave generico. Gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati:

  1. a) una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante;

  2. b) gli obiettivi dell’investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3;

  3. c) un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, di cui all’articolo 3;

  4. d) una presentazione dei costi, conformemente all’articolo 5, compresa una dichiarazione relativa a se tali costi includono tutti i costi del PRIIP o meno, nel caso in cui l’investitore al dettaglio investa solo in tale opzione di investimento specifica;

  5. e) per le opzioni di investimento sottostante che sono OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o prodotti d’investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, le informazioni relative alla performance passata come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo seguono la struttura delle parti pertinenti del modello stabilito dall’allegato I.

1.

2.

Capo II bis. Disposizioni specifiche sul documento contenente le informazioni chiave per taluni oicvm e fia

Art. 14 bis Comparti di investimento degli OICVM o dei FIA

1. Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di due o più comparti di investimento, per ogni singolo comparto si produce un distinto documento contenente le informazioni chiave.

2. Ciascun documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti nella sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?»:

  1. a) una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un OICVM o di un FIA, e, se del caso, che il prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM o FIA menzionato all’inizio del documento stesso;

  2. b) una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l’investitore;

  3. c) una dichiarazione che precisi se l’investitore al dettaglio ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto.

3. Qualora la società di gestione dell’OICVM o il GEFIA applichi una commissione all’investitore al dettaglio che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l’acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave.

Art. 14 ter Categorie di azioni degli OICVM o dei FIA

1. Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di più di una categoria di quote o di azioni, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene elaborato per ciascuna categoria di quote o di azioni.

2. Il documento contenente le informazioni chiave relativo a due o più categorie di uno stesso OICVM o FIA può essere raggruppato in un unico documento contenente le informazioni chiave, a condizione che il documento finale risponda pienamente a tutti i requisiti relativi alla lunghezza, alla lingua e alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave.

3. La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA può selezionare una categoria che rappresenti una o più categorie dell’OICVM o del FIA, a condizione che la scelta sia corretta, chiara e non fuorviante per gli investitori al dettaglio potenziali delle altre categorie rappresentate. In questi casi, la sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave contiene la spiegazione del rischio sostanziale applicabile a qualsiasi delle altre categorie rappresentate. Il documento contenente le informazioni chiave basato sulla categoria rappresentativa può essere fornito agli investitori al dettaglio delle altre categorie.

4. In una categoria composita rappresentativa ai sensi del paragrafo 3 non possono confluire categorie diverse.

5. La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA conserva traccia di quali sono le altre categorie rappresentate dalla categoria rappresentativa di cui al paragrafo 3 e dei motivi che ne giustificano la scelta.

6. Se applicabile, la sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave viene integrata con l’indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM o nella descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA.

7. Tale sezione precisa anche se gli investitori al dettaglio possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM o dei FIA commercializzate nel proprio Stato membro.

Art. 14 quater OICVM o FIA come fondo di fondi

1. Qualora l’OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua. Se l’OICVM è un fondo di fondi speculativi, il documento contenente le informazioni chiave comprende le informazioni relative all’acquisto di FIA non UE non sottoposti a vigilanza.

2. Se il FIA investe una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

Art. 14 quinquies OICVM feeder

1. Per gli OICVM feeder quali definiti all’articolo 58 della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave riporta, nella sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?», le informazioni seguenti specifiche per l’OICVM feeder:

  1. a) una dichiarazione che indichi che il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni e i conti periodici dell’OICVM master sono disponibili per gli investitori al dettaglio dell’OICVM feeder che ne facciano richiesta, e che spieghi come questi documenti possano essere ottenuti e in quale/i lingua/e;

  2. b) una dichiarazione che precisi se i documenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono disponibili esclusivamente su copia cartacea o su un altro supporto durevole, e se per i documenti che non devono essere forniti gratuitamente ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE è applicabile una commissione;

  3. c) una dichiarazione che precisi se l’OICVM master è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito l’OICVM feeder, e se ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICVM feeder;

  4. d) le informazioni sulla parte di attività dell’OICVM feeder investita nell’OICVM master;

  5. e) una descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM master, integrata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti elementi:

    1. i) una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder sono molto simili a quelli dell’investimento nell’OICVM master; oppure

    2. ii) una spiegazione che indichi come e perché i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master possono essere diversi.

2. Nei casi in cui il profilo di rischio e di rendimento dell’OICVM feeder differisce per un aspetto sostanziale da quello dell’OICVM master, questo fatto e la ragione che lo spiega figurano nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

3. I rischi di liquidità e la relazione tra le modalità di acquisto e di rimborso per l’OICVM master e l’OICVM feeder sono spiegati nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

Art. 14 sexies OICVM o FIA strutturati

I fondi di investimento strutturati sono OICVM o FIA che forniscono agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo e legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM o FIA con caratteristiche simili.

Capo III. Riesame e revisione del documento contenente le informazioni chiave

Art. 15 Riesame

1. Gli ideatori di PRIIP riesaminano le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni dodici mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.

2. Il riesame di cui al paragrafo 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano ancora accurate, corrette, chiare e non fuorvianti e, in particolare, quanto segue:

  1. a) se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 o ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dal presente regolamento delegato;

  2. b) se le misure relative al rischio di mercato o al rischio di credito del PRIIP siano cambiate e se da tale cambiamento discenda, come effetto combinato, la necessità di trasferire il PRIIP in una classe dell'indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel documento contenente le informazioni chiave soggetto al riesame;

  3. c) se il rendimento medio dello scenario di performance moderato del PRIIP, espresso come rendimento percentuale annualizzato, sia cambiato di oltre cinque punti percentuali.

  4. d) se gli scenari di performance si basano su parametri di riferimento o variabili proxy adeguati, la coerenza dei parametri di riferimento o delle variabili proxy con gli obiettivi del PRIIP.

3. Ai fini del paragrafo 1, durante l'intero periodo di vita del PRIIP in cui esso rimane a disposizione degli investitori al dettaglio, gli ideatori di PRIIP stabiliscono e mantengono processi idonei a individuare senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull'accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

Art. 16 Revisione

1. Gli ideatori di PRIIP rivedono senza indebiti ritardi il documento contenente le informazioni chiave qualora da un riesame di cui all'articolo 15 risulti che è necessario modificare il documento.

2. Gli ideatori di PRIIP garantiscono altresì l'aggiornamento di tutte le sezioni del documento contenente le informazioni chiave interessate dai cambiamenti.

3. Gli ideatori di PRIIP pubblicano sul proprio sito web la versione rivista del documento contenente le informazioni chiave.

Capo IV. Consegna del documento contenente le informazioni chiave

Art. 17 Condizioni relative al tempo utile

1. La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende consegna il documento contenente le informazioni chiave con un congruo anticipo, tale da lasciare agli investitori al dettaglio il tempo necessario per studiare il documento prima di essere vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP, indipendentemente dal fatto che sia loro concesso un periodo di ripensamento.

2. Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun investitore al dettaglio necessita per studiare il documento contenente le informazioni chiave tenendo conto di quanto segue:

  1. a) le conoscenze e le esperienze dell'investitore al dettaglio per quanto riguarda il PRIIP in questione o PRIIP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PRIIP in questione;

  2. b) la complessità del PRIIP;

  3. c) se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa dell'investitore al dettaglio, l'urgenza esplicitamente espressa da quest'ultimo di concludere il contratto o accettare l'offerta proposti.

Capo IV bis. Rimandi

Art. 17 bis Uso di rimandi ad altre fonti di informazione

Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1286/2014, nel documento contenente le informazioni chiave possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave.

Sono consentiti rimandi al sito web del PRIIP o dell’ideatore del PRIIP, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche.

I rimandi di cui al primo comma orientano l’investitore al dettaglio verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.