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Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La crisi finanziaria ha messo in luce le debolezze nella trasparenza dei mercati finanziari che potrebbero comportare conseguenze socioeconomiche negative. Una maggiore trasparenza è uno dei principi condivisi per rafforzare il sistema finanziario, come confermato dalla dichiarazione dei leader del G20 resa a Londra in data 2 aprile 2009. Per raggiungere una maggiore trasparenza e rendere più efficace il funzionamento del mercato interno degli strumenti finanziari, è opportuno adottare un nuovo quadro che definisca requisiti uniformi in materia di trasparenza delle transazioni effettuate nei mercati degli strumenti finanziari. È opportuno che tale quadro normativo fornisca un insieme di norme esaustive e applicabili a un ampio ventaglio di strumenti finanziari. È altresì opportuno che preveda requisiti di trasparenza applicabili agli ordini e alle operazioni su azioni conformemente a quanto definito nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Il gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea presieduto da Jacques de Larosière ha invitato l’Unione a definire regolamenti finanziari d’insieme più armonizzati. Nel contesto della futura architettura europea di vigilanza, il Consiglio europeo del 18 e 19 giungo 2009 ha posto l’accento sulla necessità di definire un codice unico a livello europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari operanti nel mercato interno.

Di conseguenza, la nuova legislazione dovrebbe essere composta da due diversi strumenti giuridici, una direttiva e il presente regolamento. Insieme, i suddetti strumenti costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di segnalazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere letto in combinato disposto con la direttiva. La necessità di definire un insieme unico di norme per l’insieme degli istituti finanziari per quanto riguarda certi requisiti e di evitare il potenziale arbitraggio normativo, nonché di fornire una maggiore certezza del diritto e ridurre la complessità normativa per i partecipanti al mercato giustifica il ricorso a una base giuridica che permetta l’adozione di un regolamento. Al fine di rimuovere i restanti ostacoli alla negoziazione transfrontaliera e le distorsioni significative alla concorrenza derivanti da leggi nazionali divergenti, nonché evitare l’insorgere di ulteriori probabili ostacoli alla negoziazione transfrontaliera e distorsioni significative della concorrenza, è opportuno adottare un regolamento che definisca norme uniformi in tutti gli Stati membri. Tale atto giuridico direttamente applicabile mira a contribuire in modo determinante al corretto funzionamento del mercato interno e di conseguenza dovrebbe basarsi sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.

La direttiva 2004/39/CE ha definito norme atte a rendere trasparenti, sia prima che dopo la negoziazione, le negoziazioni di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e a comunicare alle autorità competenti le transazioni di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. È auspicabile che la direttiva venga rifusa per rispecchiare gli sviluppi nei mercati finanziari, fronteggiare le debolezze emerse e colmare le lacune che sono state messe in luce dalla crisi dei mercati finanziari.

Le disposizioni riguardanti i requisiti di negoziazione e di trasparenza devono assumere la forma di norme direttamente applicabili alla totalità delle imprese di investimento che dovranno, in tal modo, attenersi a regole uniformi in tutti i mercati dell’Unione; questo, per consentire l’applicazione uniforme di un singolo quadro normativo, rafforzare la fiducia nella trasparenza dei mercati in seno all’Unione, ridurre la complessità normativa e i costi di conformità a carico delle imprese di investimento, in particolare per gli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero, e contribuire, infine, all’eliminazione delle distorsioni della concorrenza. L’adozione di un regolamento di applicabilità diretta è la soluzione più indicata per raggiungere gli obiettivi normativi di cui sopra e garantire condizioni uniformi evitando che attraverso il recepimento di una direttiva si giunga a requisiti nazionali divergenti.

È importante garantire che la negoziazione di strumenti finanziari avvenga per quanto possibile in sedi organizzate e che tutte queste sedi siano regolamentate in modo adeguato. A norma della direttiva 2004/39/CE si sono sviluppati alcuni sistemi di negoziazione che non erano stati opportunamente inseriti nel regime di regolamentazione. Qualsiasi sistema di negoziazione di strumenti finanziari, quali ad esempio le entità attualmente note come reti di broker crossing, dovrebbe essere adeguatamente regolamentato ed essere autorizzato nell’ambito di una delle tipologie di sedi multilaterali di negoziazione o quale internalizzatore sistematico alle condizioni stabilite nel presente regolamento e nella direttiva 2014/65/UE5.

È opportuno precisare le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione, che dovrebbero restare strettamente allineate, in modo da riflettere il fatto che entrambi esplicano in realtà la stessa funzione di negoziazione organizzata. Le definizioni dovrebbero escludere i sistemi bilaterali dove un’impresa di investimento intraprende ogni operazione per conto proprio, anche come controparte interposta tra l’acquirente e il venditore senza assunzione di rischi. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione non dovrebbe essere consentito eseguire gli ordini dei clienti a fronte di capitale proprio. Il termine «sistema» comprende tutti i mercati che sono costituiti da una serie di regole e da una piattaforma di negoziazione nonché quelli che funzionano esclusivamente in base a una serie di regole. I mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione non sono tenuti a gestire un sistema «tecnico» per l’abbinamento (matching) degli ordini e dovrebbero poter gestire altri protocolli di negoziazione, compresi i sistemi nell’ambito dei quali gli utenti possono negoziare a fronte di richieste di quotazioni indirizzate a più fornitori. Un mercato costituito esclusivamente da una serie di regole che disciplinano aspetti relativi all’acquisizione della qualità di membri, all’ammissione di strumenti alla negoziazione, alla negoziazione tra membri, agli obblighi di notifica e, se del caso, di trasparenza, è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi del presente regolamento e le operazioni concluse in base a tali regole sono considerate come concluse nell’ambito del sistema di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. I termini «interessi di acquisto e di vendita» vanno intesi in senso ampio ed includono ordini, quotazioni di prezzi e indicazioni di interesse alla negoziazione. Tra i requisiti di rilievo figura l’obbligo di far incontrare gli interessi di negoziazione all’interno del sistema in base a regole non discrezionali stabilite dal gestore del sistema. Tale requisito significa che l’incontro degli interessi ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i protocolli o le procedure operative interne del sistema, comprese le procedure incorporate nel software informatico. I termini «regole non discrezionali» indicano regole che non lasciano al mercato regolamentato o al gestore del mercato o all’impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione alcuna discrezionalità su come possano interagire gli interessi. Le definizioni prescrivono che gli interessi si incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto, il che avviene quando l’esecuzione ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i suoi protocolli o le sue procedure operative interne.

Allo scopo di rendere i mercati finanziari dell’Unione più trasparenti ed efficienti nonché di definire condizioni eque tra le varie sedi che offrono servizi di negoziazione multilaterale è opportuno introdurre una nuova categoria di sede di negoziazione, quella di sistema organizzato di negoziazione (OTF), per le obbligazioni, i prodotti finanziari strutturati, le quote di emissione e gli strumenti derivati, così come provvedere a che sia adeguatamente regolamentata e applichi regole non discriminatorie in relazione all’accesso al sistema stesso. Tale nuova categoria è ampiamente definita in modo tale da essere in grado, ora e in futuro, di comprendere tutti i tipi di esecuzione organizzata e organizzazione di negoziazione che non corrispondono alle funzionalità o alle specifiche normative delle sedi esistenti. Di conseguenza è opportuno applicare requisiti organizzativi e regole di trasparenza appropriati a sostegno di un’efficiente determinazione dei prezzi. La nuova categoria comprende sistemi per la negoziazione di derivati sufficientemente liquidi e ammessi alla compensazione. Non dovrebbe includere sistemi in cui non ha luogo un’autentica esecuzione od organizzazione della negoziazione, quali bacheche elettroniche usate per pubblicizzare interessi di acquisto e di vendita, altre entità che riuniscono o raggruppano potenziali interessi di acquisto e di vendita, servizi elettronici di conferma post-negoziazione o compressione del portafoglio, che riduce i rischi non di mercato in portafogli di strumenti derivati esistenti senza modificare il rischio di mercato dei portafogli stessi. La compressione del portafoglio può essere offerta da una varietà di imprese che non sono disciplinate come tali dal presente regolamento o dalla direttiva 2014/65/UE, come le controparti centrali (CCP), i repertori di dati, le imprese di investimento o i gestori del mercato. È opportuno chiarire che, nei casi in cui le imprese di investimento e i gestori del mercato effettuano la compressione del portafoglio, non si applicano alcune disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE in relazione alla compressione del portafoglio. Poiché i depositari centrali di titoli (CDS) saranno soggetti agli stessi requisiti delle imprese di investimento quando offrono taluni servizi di investimento o conducono talune attività di investimento, le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE non dovrebbero essere applicate alle imprese che non sono ivi regolamentate, quando eseguono attività di compressione del portafoglio.

La nuova categoria OTF andrà a integrare i tipi esistenti di sedi di negoziazione. Mentre i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione sono caratterizzati da norme non discrezionali per l’esecuzione delle operazioni, il gestore di un OTF dovrebbe effettuare l’esecuzione degli ordini su base discrezionale fatti salvi, qualora applicabili, i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e l’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Di conseguenza, le norme di comportamento e gli obblighi relativi all’esecuzione alle migliori condizioni e alla gestione degli ordini dei clienti dovrebbero applicarsi alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione gestito da un’impresa di investimento o un gestore del mercato. Inoltre, i gestori del mercato autorizzati a gestire un OTF dovrebbero garantire l’osservanza del capo 1 della direttiva 2014/65/UE concernenti le condizioni e le procedure per l’autorizzazione delle imprese di investimento. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un OTF dovrebbe poter esercitare il potere discrezionale a due livelli diversi: in primo luogo nella decisione di inserire un ordine in un OTF o di ritirarlo una volta inserito e in secondo luogo nella decisione di non abbinare uno specifico ordine con gli ordini disponibili nel sistema in un dato momento, sempre che siano rispettate le istruzioni specifiche ricevute dai clienti e l’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Per il sistema che incrocia gli ordini dei clienti, il gestore dovrebbe poter decidere se, quando e in che misura desidera abbinare due o più ordini all’interno del sistema. Conformemente all’articolo 20, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della direttiva 2014/65/UE e fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE l’impresa dovrebbe poter facilitare la negoziazione tra clienti in modo da far incontrare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in una transazione. A entrambi i livelli discrezionali il gestore dell’OTF deve rispettare gli obblighi di cui agli articoli 18 e 27 della direttiva 2014/65/UE. Il gestore del mercato o l’impresa d’investimento che gestisce un OTF dovrebbe chiarire agli utenti della sede in che modo eserciterà il potere discrezionale. Poiché un OTF costituisce una vera e propria piattaforma di negoziazione, il gestore della piattaforma dovrebbe essere neutrale. Pertanto, l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l’OTF dovrebbero essere soggetti ai requisiti relativi all’esecuzione non discriminatoria e né all’impresa di investimento né al gestore del mercato che gestisce l’OTF né a qualsiasi altra entità che faccia parte dello stesso gruppo societario e/o persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato dovrebbe essere consentita l’esecuzione di ordini di clienti in conto proprio all’interno di un OTF. Allo scopo di facilitare l’esecuzione di uno o più ordini dei clienti su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati che non sono stati dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6, a un gestore dell’OTF è consentito ricorrere alla negoziazione principale di confronto ai sensi della direttiva 2014/65/UE, a condizione che il cliente abbia acconsentito a tale procedura. In relazione ai titoli di debito sovrano per i quali non esiste un mercato liquido, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un OTF dovrebbero poter effettuare una negoziazione per conto proprio diversa dalla negoziazione principale di confronto. Quando si ricorre alla negoziazione principale di confronto, si devono rispettare tutti i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e l’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Il gestore dell’OTF o qualsiasi altra entità che fa parte di un gruppo o persona giuridica al pari dell’impresa di investimento o del gestore del mercato non dovrebbe agire in qualità di internalizzatore sistematico nell’OTF da essi gestito. Inoltre il gestore di un OTF dovrebbe essere soggetto ai medesimi obblighi di un gestore di un sistema multilaterale di negoziazione per quanto riguarda la corretta gestione di eventuali conflitti d’interesse.

Occorre che la totalità delle negoziazioni organizzate sia condotta in sedi regolamentate e sia interamente trasparente, sia pre- che post negoziazione. È dunque opportuno applicare requisiti di trasparenza adeguatamente calibrati a qualsiasi tipo di sedi di negoziazione e alla totalità degli strumenti ivi finanziari negoziati.

Per garantire che un maggior numero di negoziazioni abbia luogo in sedi di negoziazione regolamentate e su internalizzatori sistematici, nel presente regolamento dovrebbe essere introdotto per le imprese di investimento un obbligo di negoziazione per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione. Le imprese di investimento devono pertanto effettuare tutte le transazioni, comprese quelle effettuate per conto proprio e quelle in esecuzione degli ordini dei clienti, in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione su un internalizzatore sistematico o negoziazioni equivalenti di paesi terzi. È tuttavia opportuno prevedere una deroga dal suddetto obbligo di negoziazione se esiste una motivazione legittima. Le motivazioni legittime riguardano i casi in cui le negoziazioni sono non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie, oppure sono tecniche, come le transazioni give-up che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo. La deroga da tale obbligo di negoziazione non dovrebbe essere usata per eludere le restrizioni introdotte riguardo all’utilizzo della deroga basata sul prezzo di riferimento e di quella basata su operazioni negoziate, oppure per gestire una rete di broker crossing o altri sistemi di crossing. L’opzione relativa a negoziazioni da eseguire su un internalizzatore sistematico lascia impregiudicato il regime degli internalizzatori sistematici stabilito nel presente regolamento. Lo scopo è che, se l’impresa di investimento stessa soddisfa i criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento per essere considerata un internalizzatore sistematico per quella particolare azione, la negoziazione può essere effettuata in tal modo; tuttavia, se non è considerata un internalizzatore sistematico per quella particolare azione, l’impresa di investimento dovrebbe comunque poter effettuare la negoziazione tramite un altro internalizzatore sistematico, a condizione che gli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni siano rispettati e l’opzione sia disponibile. In aggiunta, per assicurare l’adeguata regolamentazione della negoziazione multilaterale in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, un’impresa di investimento che gestisce un sistema interno di abbinamento degli ordini su base multilaterale dovrebbe essere autorizzata quale sistema multilaterale di negoziazione. È opportuno chiarire che le disposizioni in materia di esecuzione alle condizioni migliori di cui alla direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere applicate in maniera tale da non ostacolare gli obblighi di negoziazione ai sensi del presente regolamento.

Le negoziazioni di certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati, strumenti finanziari analoghi e azioni diverse da quelle ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono effettuate secondo le medesime modalità e presentano finalità economiche pressoché identiche alle negoziazioni di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. È opportuno pertanto estendere le disposizioni in materia di trasparenza applicabili alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati anche a tali strumenti finanziari.

Pur riconoscendo, in linea di principio, l’esigenza di un regime di deroghe alla trasparenza pre-negoziazione ai fini del funzionamento efficiente dei mercati, le disposizioni in materia di deroghe applicabili alle azioni in virtù della direttiva 2004/39/CE e del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione7 vanno riesaminate per verificare che siano ancora adeguate relativamente all’ambito di applicazione e alle condizioni applicabili. Per garantire un’applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione relativamente alle azioni, ed eventualmente ad altri strumenti finanziari analoghi e a prodotti diversi dalle azioni per specifici modelli di mercato e tipologie/entità di ordini, è opportuno che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8 («ESMA») valuti la compatibilità delle singole richieste di deroga con le norme stabilite dal presente regolamento e dagli atti delegati di cui al presente regolamento. La valutazione dell’ESMA dovrebbe assumere la forma di un parere conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Inoltre, è opportuno che l’ESMA riesamini le deroghe attualmente esistenti per le azioni entro un termine di tempo adeguato e che valuti, secondo la stessa procedura, se tali deroghe siano ancora conformi alle norme delineate nel presente regolamento e negli atti delegati di cui al presente regolamento.

La crisi finanziaria ha messo in luce specifiche debolezze riguardanti le modalità con le quali vengono rese disponibili ai partecipanti al mercato le informazioni sulle opportunità di negoziazione e i prezzi degli strumenti finanziari diversi dalle azioni, soprattutto in termini di tempistica, articolazione, accesso equo e affidabilità. È pertanto auspicabile l’introduzione tempestiva di requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione che prendano in esame le diverse caratteristiche e strutture di mercato riconducibili a specifiche tipologie di strumenti finanziari diversi dalle azioni nonché un’adeguata calibrazione degli stessi per i diversi tipi di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, quelli quote-driven, i sistemi ibridi, di negoziazione ad asta periodica e di voice trading. Per fornire un valido quadro normativo in materia di trasparenza per la totalità degli strumenti finanziari pertinenti, è opportuno applicare i suddetti requisiti alle obbligazioni, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissione e agli strumenti derivati che sono negoziati in una sede di negoziazione. Di conseguenza, le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e l’adattamento dei requisiti in relazione alla pubblicazione differita dovrebbero essere possibili sono in alcuni casi specifici.

È necessario introdurre un livello appropriato di trasparenza delle negoziazioni nei mercati relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e strumenti derivati per contribuire alla valutazione dei prodotti e a una formazione efficiente dei prezzi. È opportuno che i prodotti finanziari strutturati includano in particolare i titoli garantiti da attività di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/20049 della Commissione, ivi compresi, tra gli altri, i titoli obbligazionari garantiti (CDO).

Per garantire condizioni uniformi tra le sedi di negoziazione, è necessario applicare i medesimi requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post negoziazione alle diverse tipologie di sedi. È opportuno che i requisiti di trasparenza siano calibrati in base alle diverse tipologie di strumenti finanziari, ivi compresi azioni, obbligazioni e strumenti derivati, tenendo in conto gli interessi degli investitori e degli emittenti, tra cui gli emittenti di titoli di Stato, e la liquidità di mercato. I requisiti dovrebbero essere calibrati in base alle diverse tipologie di negoziazioni, ivi compresi i sistemi order driven o quote-driven, quali ad esempio i sistemi per la richiesta di quotazioni, come pure i sistemi ibridi e voice broking, e tenere conto della dimensione dell’operazione, compreso il volume d’affari, e altri criteri pertinenti.

Per evitare un eventuale impatto negativo sul processo di formazione dei prezzi, è necessario introdurre un meccanismo appropriato relativo a un massimale del volume per ordini effettuati in sistemi basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato sulla base di un prezzo di riferimento e per determinate operazioni concordate. Tale meccanismo è dotato di un doppio massimale, per cui un massimale del volume è applicato a ciascuna sede di negoziazione che si avvale di tali deroghe in modo che solo una determinata percentuale delle negoziazioni possa essere effettuata in ciascuna sede di negoziazione; inoltre, è applicato un massimale globale del volume che, in caso di superamento, comporterebbe la sospensione del ricorso a tali deroghe in tutta l’Unione. In relazione alle operazioni concordate, esso si applica solo alle operazioni effettuate all’interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema. Esso dovrebbe escludere le operazioni negoziate realizzate in azioni illiquide, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato in quanto non contribuiscono al processo di formazione dei prezzi.

Per garantire che le negoziazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) non pregiudichino una formazione efficiente del prezzo o la parità delle condizioni di trasparenza tra i mezzi di negoziazione, è opportuno che i requisiti di trasparenza pre-negoziazione siano applicati alle imprese di investimento che effettuano negoziazioni per proprio conto di strumenti finanziari OTC nella misura in cui operino in veste di internalizzatori sistematici in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati o altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido, nonché a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione e per i quali esiste un mercato liquido.

Un’impresa di investimento che esegue ordini del cliente a fronte di capitale proprio è da ritenersi un internalizzatore sistematico, a meno che le operazioni non vengano effettuate al di fuori di una sede di negoziazione su base occasionale, ad hoc e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici si definiscono pertanto come imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di una sede di negoziazione. Gli obblighi applicabili agli internalizzatori sistematici di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi alle imprese di investimento in relazione a ciascun singolo strumento finanziario, ad esempio a livello del codice ISIN per il quale costituiscono un internalizzatore sistematico. Per garantire un’applicazione oggettiva ed effettiva della definizione di internalizzatore sistematico alle imprese di investimento, è opportuno fissare una soglia predeterminata per l’internalizzazione sistematica che contenga una specificazione esatta di cosa s’intenda per modo frequente, sistematico e sostanziale.

Mentre un sistema organizzato di negoziazione è qualsiasi sistema o sede nel quale interessi multipli di acquisto e vendita di terzi si incontrano, a un internalizzatore sistematico non dovrebbe essere consentito di far incontrare gli interessi di acquisto e vendita di terzi. Ad esempio, una piattaforma con negoziatore unico, in cui la negoziazione avviene sempre a fronte di un’unica impresa di investimento, dovrebbe essere considerata un internalizzatore sistematico se rispettasse gli obblighi di cui al presente regolamento. Al contrario, una piattaforma multi-negoziatore con numerosi negoziatori che interagiscono per il medesimo strumento finanziario non dovrebbe essere considerata un internalizzatore sistematico.

Gli internalizzatori sistematici dovrebbero poter decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle loro quotazioni, distinguendo tra categorie di clienti, e dovrebbero avere il diritto di tenere conto delle distinzioni tra clienti, ad esempio per quanto riguarda il rischio di credito. Agli internalizzatori sistematici non dovrebbe essere imposto di pubblicare quotazioni irrevocabili, eseguire gli ordini dei clienti e dare accesso alle loro quotazioni riguardanti operazioni in strumenti rappresentativi di capitale oltre le dimensioni standard di mercato e in strumenti non rappresentativi di capitale oltre la dimensione specifica dello strumento finanziario. È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto da parte degli internalizzatori sistematici degli obblighi ad essi applicabili e che abbiano a disposizione informazioni per tale fine.

Il presente regolamento non ha lo scopo di prescrivere l’applicazione di norme di trasparenza pre-negoziazione alle operazioni effettuate fuori listino, se non per quelle effettuate nell’ambito di un internalizzatore sistematico.

È necessario che i dati di mercato vengano resi disponibili agevolmente e rapidamente agli utenti in un formato il più possibile disaggregato in modo da consentire agli investitori, e ai fornitori di servizi d’informazione che curano le loro esigenze, di personalizzare quanto più possibile i dati di mercato. Pertanto, è necessario rendere disponibili al pubblico le informazioni inerenti alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione in modo disaggregato così da ridurre i costi per i partecipanti al mercato al momento dell’acquisto di informazioni.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11 dovrebbero essere applicati pienamente allo scambio, alla trasmissione e al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare il titolo IV, da parte degli Stati membri e dell’ESMA.

Considerando l’accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, ove opportuno, delle negoziazioni di contratti derivati standardizzati OTC nelle borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno definire una procedura normativa formale per prescrivere che le negoziazioni tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie di grandi dimensioni su tutti i derivati assoggettabili a compensazione e che sono sufficientemente liquidi si svolgano in diverse sedi di negoziazione soggette a normative analoghe e che consentano ai partecipanti al mercato di negoziare con più controparti. Per valutare se la liquidità sia sufficiente va tenuto conto delle caratteristiche del mercato a livello nazionale, compresi elementi quali il numero e il tipo dei partecipanti di un dato mercato, e delle caratteristiche delle operazioni, quali l’entità e la frequenza delle operazioni nel mercato in questione. Un mercato liquido per una classe di derivati sarà caratterizzato da un numero elevato di partecipanti attivi al mercato, compreso un mix adeguato di fornitori e assorbitori di liquidità, in relazione al numero di prodotti negoziati, che svolgono negoziazioni per tali prodotti in dimensioni inferiori rispetto a quelle di entità elevata. Tale attività di mercato dovrebbe essere indicata da un numero elevato interessi di acquisto e vendita che rimangono per il relativo derivato che determinano un differenziale ridotto per un’operazione di dimensioni di mercato normali. Per valutare se la liquidità sia sufficiente è opportuno riconoscere che la liquidità di un derivato può variare notevolmente a seconda delle condizioni di mercato e del ciclo di vita.

Considerando l’accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, se opportuno, delle negoziazioni di contratti derivati standardizzati OTC nelle borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, da un lato, e la liquidità relativamente ridotta di diversi derivati OTC, dall’altro, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee nelle quali effettuare negoziazioni in conformità con questo impegno. Occorre che tutte le sedi ritenute idonee siano sottoposte a requisiti normativi particolarmente allineati in termini di aspetti organizzativi e operativi, accordi per ridurre i conflitti di interesse, vigilanza di tutte le attività di negoziazione, trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione calibrata agli strumenti finanziari e ai tipi di sistema di negoziazione, e che consentano agli interessi di negoziazione di molteplici terzi di interagire l’uno con l’altro. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità per i gestori delle sedi di effettuare transazioni conformi a questo impegno tra più terzi in modo discrezionale, al fine di migliorare le condizioni di esecuzione e liquidità.

L’obbligo di concludere operazioni in derivati appartenenti a una classe di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo non dovrebbe applicarsi alle componenti dei servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato in portafogli di derivati, tra cui i portafogli di derivati OTC esistenti, conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 senza modificare il rischio di mercato dei portafogli stessi. Inoltre, nonostante sia opportuno prevedere una disposizione specifica per la compressione del portafoglio, il presente regolamento non ha lo scopo di evitare il ricorso a servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.

È auspicabile che l’obbligo di negoziazione definito per i suddetti derivati consenta una concorrenza efficiente tra le sedi di negoziazione ritenute idonee. Pertanto, è opportuno che tali sedi di negoziazione non siano in grado di rivendicare diritti esclusivi in relazione a qualsiasi derivato soggetto a questo obbligo di negoziazione, impedendo ad altre sedi di negoziare questi strumenti finanziari. Per una effettiva concorrenza tra le sedi di negoziazione per i derivati, è essenziale che esse abbiano un accesso non discriminatorio e trasparente alle CCP. Per accesso non discriminatorio a una CCP si intende che una sede di negoziazione ha diritto a un trattamento non discriminatorio in termini di modalità di trattamento dei contratti negoziati sulla sua piattaforma relativamente ai requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla stessa CCP, e a spese di compensazione non discriminatorie.

È opportuno integrare i poteri conferiti alle autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di qualsiasi strumento finanziario o deposito strutturato che sollevi gravi timori in merito alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a poteri di coordinamento e d’intervento per l’ESMA o, nel caso dei depositi strutturati, per l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio12 (ABE). È opportuno che tali poteri siano esercitati dalle autorità competenti e, in casi eccezionali, dall’ESMA o dall’ABE solo se è soddisfatta una serie di condizioni specifiche. Se ricorrono tali condizioni, l’autorità competente o, in casi eccezionali, l’ESMA o l’ABE dovrebbero essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che uno strumento finanziario o un deposito strutturato siano commercializzati, distribuiti o venduti alla clientela. Tali poteri non implicano alcun obbligo in capo a un’autorità competente, all’ESMA o all’ABE di introdurre o applicare un processo di approvazione o di concessione di licenze per un prodotto, né di sollevare le imprese di investimento dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dalla direttiva 2014/65/UE. È opportuno includere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati delle merci tra i criteri di intervento delle autorità competenti per permettere di adottare misure tese a ovviare a possibili effetti negativi sui mercati delle merci derivanti da attività sui mercati finanziari. Questo è vero in particolare per i mercati delle merci agricole il cui scopo è di assicurare un approvvigionamento alimentare sicuro per la popolazione. In tali casi è opportuno coordinare le misure con le autorità competenti per i mercati delle merci in questione.

Per favorire il coordinamento e la convergenza delle modalità di applicazione di tali poteri, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a comunicare all’ESMA le informazioni relative a qualsiasi richiesta di ridurre una posizione in relazione a un contratto derivato, a eventuali limiti occasionali, nonché a qualsiasi limite per le posizioni ex ante. È opportuno che le informazioni essenziali relative a qualsiasi limite per le posizioni ex ante applicato da un’autorità competente siano pubblicate sul sito Internet dell’ESMA.

L’ESMA dovrebbe poter richiedere informazioni da qualsiasi soggetto in merito alla sua posizione in relazione a un contratto derivato, di richiedere la riduzione di tale posizione, nonché di limitare la capacità di un soggetto di eseguire singole operazioni su derivati su merci. L’ESMA dovrebbe allora notificare alle autorità competenti pertinenti e poi pubblicare le eventuali misure che si propone di adottare.

I dettagli delle operazioni su strumenti finanziari dovrebbero essere segnalate alle autorità competenti per consentire loro di rilevare e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento. Nel campo di applicazione di tale vigilanza rientrano tutti gli strumenti finanziari che sono negoziati in una sede di negoziazione e gli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione. L’obbligo dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che tali operazioni relative a uno qualunque di tali strumenti finanziari siano state svolte o meno in una sede di negoziazione. Al fine di evitare un inutile onere amministrativo per le imprese di investimento, è opportuno escludere dall’obbligo di segnalazione gli strumenti finanziari non suscettibili di abusi di mercato. Le segnalazioni dovrebbero utilizzare un identificativo della persona giuridica conforme agli impegni del G20. È opportuno che l’ESMA riferisca alla Commissione in merito al funzionamento di tale segnalazione alle autorità competenti, mentre la Commissione dovrebbe adottare, se necessario, misure per proporre eventuali modifiche.

Il gestore di una sede di negoziazione dovrebbe fornire alla sua autorità competente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari. Tali notifiche devono essere trasmesse senza indugio dalle autorità competenti all’ESMA, che dovrebbe pubblicarle immediatamente sul suo sito Internet per consentire all’ESMA e alle autorità competenti di utilizzare, analizzare e scambiare le segnalazioni delle operazioni.

Per svolgere il ruolo di strumento per il monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle transazioni dovrebbero identificare il soggetto che ha preso la decisione di investimento e quelli responsabili della sua esecuzione. Oltre al regime di trasparenza stabilito dal regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio13, la segnalazione di vendite allo scoperto fornisce informazioni supplementari che consentono alle autorità competenti di monitorare i livelli di vendite allo scoperto. Le autorità competenti devono avere pieno accesso alle registrazioni in tutte le fasi del processo di esecuzione dell’ordine, dalla decisione iniziale di negoziare fino all’esecuzione dell’operazione. Pertanto, è opportuno che le imprese di investimento tengano registrazioni relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni su strumenti finanziari, e i gestori delle piattaforme dovrebbero tenere registrazioni di tutti gli ordini immessi nei rispettivi sistemi. L’ESMA dovrebbe coordinare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di garantire che queste ultime abbiano accesso a tutte le registrazioni delle operazioni e degli ordini relativi a strumenti finanziari soggetti alla loro vigilanza, ivi compresi gli ordini presentati a piattaforme che operano al di fuori del loro territorio.

È auspicabile evitare la doppia segnalazione delle stesse informazioni. È opportuno che le segnalazioni inviate ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti in virtù del regolamento (UE) n. 648/2012 per gli strumenti finanziari pertinenti che contengono tutte le informazioni richieste ai fini della segnalazione delle transazioni non siano inviate alle autorità competenti, bensì vengano trasmesse alle stesse dai repertori di dati sulle negoziazioni. Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte dell’ESMA dovrebbero avvenire conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001, che dovrebbe essere pienamente applicabile al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce i criteri in base ai quali le classi di derivati OTC dovrebbero essere assoggettati all’obbligo di compensazione. Ciò consente di evitare distorsioni della concorrenza prevedendo l’accesso non discriminatorio delle sedi di negoziazione alle CCP che offrono la compensazione di strumenti derivati OTC e l’accesso non discriminatorio delle CCP che offrono la compensazione di strumenti derivati OTC ai flussi di dati sulla negoziazione delle sedi. Poiché i derivati OTC sono definiti come contratti derivati la cui esecuzione non viene effettuata in un mercato regolamentato, vi è la necessità di introdurre requisiti simili per i mercati regolamentati ai sensi del presente regolamento. Anche gli strumenti derivati in mercati regolamentati dovrebbero essere compensati a livello centrale.

In aggiunta alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE che non consentono agli Stati membri di limitare indebitamente l’accesso all’infrastruttura di post-negoziazione quali CCP e accordi di regolamento, è necessario che il presente regolamento rimuova ulteriori ostacoli commerciali che potrebbero essere impiegati per impedire la concorrenza nella compensazione degli strumenti finanziari. Per evitare eventuali pratiche discriminatorie, è opportuno che le CCP accettino di compensare le transazioni eseguite in varie sedi di negoziazione, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP stesse, compresi i requisiti in materia di gestione dei rischi. È opportuno che una CCP conceda l’accesso se sono soddisfatti determinati criteri di accesso enunciati nelle norme tecniche di regolamentazione. Per quanto riguarda le CCP di nuova costituzione che sono state autorizzate o riconosciute da meno di tre anni al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, le autorità competenti dovrebbero poter approvare un periodo transitorio fino a due anni e sei mesi prima che dette CCP siano esposte all’accesso totale non discriminatorio in relazione ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario. Tuttavia, una CCP che scelga di avvalersi del regime transitorio non dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso ad una sede di negoziazione a norma del presente regolamento durante il periodo transitorio. Inoltre, nessuna sede di negoziazione che abbia uno stretto legame con detta CCP dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso ad una CCP a norma del presente regolamento per la durata del periodo transitorio.

Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce le condizioni alle quali dovrebbe essere concesso l’accesso non discriminatorio per i derivati OTC tra le CCP e le sedi di negoziazione. Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 648/2012, i derivati OTC sono quei derivati la cui esecuzione non avviene su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato conformemente all’articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE. Al fine di evitare lacune o sovrapposizioni e di assicurare la coerenza tra il regolamento (UE) n. 648/2012 e il presente regolamento, gli obblighi fissati nel presente regolamento per quanto riguarda l’accesso non discriminatorio tra CCP e sedi di negoziazione si applicano ai derivati negoziati in mercati regolamentati o in un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE e a tutti gli strumenti finanziari non derivati.

Alle sedi di negoziazione dovrebbe essere chiesto di dare accesso, incluso l’accesso ai flussi di dati, in modo trasparente e non discriminatorio, alle CCP che desiderano compensare le transazioni in esse effettuate. Ciò non dovrebbe tuttavia rendere necessario il ricorso ad accordi di interoperabilità per la compensazione di transazioni in derivati o creare una frammentazione della liquidità tale da minacciare il funzionamento ordinato e corretto dei mercati. Una sede di negoziazione dovrebbe negare l’accesso solo se non sono soddisfatti determinati criteri di accesso enunciati nelle norme tecniche di regolamentazione. Riguardo ai derivati negoziati in borsa, sarebbe sproporzionato imporre alle sedi di negoziazione più piccole, specie quelle strettamente legate alle CCP, di conformarsi immediatamente ai requisiti di accesso non discriminatorio se non hanno ancora acquisito la capacità tecnologica di operare in condizioni di parità con la maggior parte del mercato delle infrastrutture post-negoziazione. Pertanto le sedi di negoziazione al di sotto della soglia pertinente dovrebbero avere la possibilità di esonerare se stesse, e quindi le CCP ad esse associate, dal rispetto dei requisiti di accesso non discriminatorio per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa per un periodo di trenta mesi che può essere successivamente rinnovato. Tuttavia, una sede di negoziazione che scelga di esonerare se stessa non dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso ad una CCP a norma del presente regolamento durante il periodo di deroga. Inoltre, nessuna CCP che abbia uno stretto legame con detta sede di negoziazione dovrebbe poter beneficiare dei diritti di accesso a una sede di negoziazione a norma del presente regolamento per la durata del periodo di deroga. Il regolamento (UE) n. 648/2012 precisa che, qualora i diritti di proprietà commerciale e intellettuale si riferiscano a servizi finanziari legati a contratti derivati, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie. Pertanto è opportuno concedere alle CCP e ad altre sedi di negoziazione, a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’accesso alle licenze e alle informazioni sui valori di riferimento impiegati per determinare il valore degli strumenti finanziari e le licenze dovrebbero essere concesse a condizioni commerciali ragionevoli. Fatta salva l’applicazione delle norme sulla concorrenza, per qualsiasi valore di riferimento elaborato dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, un obbligo di licenza dovrebbe cominciare dopo trenta mesi dalla data di inizio della negoziazione dello strumento finanziario avente a riferimento tale valore o dalla data di ammissione del medesimo strumento alla negoziazione. L’accesso alle licenze è fondamentale per facilitare l’accesso tra sedi di negoziazione e CCP a norma degli articoli 35 e 36, poiché diversamente i regimi di licenza potrebbero ancora impedire l’acceso richiesto tra le sedi di negoziazione e le CCP a cui è stato richiesto di accedere. La rimozione di eventuali ostacoli e pratiche discriminatorie mira a incrementare la concorrenza tra servizi di compensazione e negoziazione di strumenti finanziari, con conseguente diminuzione dei costi di investimento e finanziamento, eliminazione delle inefficienze e maggiore innovazione nei mercati dell’Unione. È opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l’evoluzione dell’infrastruttura post-negoziazione e intervenga, se necessario, per impedire eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare laddove il rifiuto di accesso all’infrastruttura o ai valori di riferimento violi gli articoli 101 e 102 TFUE. Gli obblighi di licenza a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicato l’obbligo generale dei titolari in esclusiva dei valori di riferimento ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza e degli articoli 101 e 102 TFUE, in particolare, per quanto riguarda l’accesso ai valori di riferimento che sono indispensabili per accedere a un nuovo mercato. L’approvazione da parte delle autorità competenti di non applicare diritti di accesso per periodi transitori non si configura quale autorizzazione o modifica di autorizzazioni.

L’erogazione di servizi in seno all’Unione da parte di imprese di paesi terzi è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. Tali regimi presentano notevoli differenze e le imprese autorizzate ai sensi degli stessi non beneficiano della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono già stabilite. È opportuno introdurre un quadro normativo comune a livello dell’Unione. Tale regime dovrebbe armonizzare il quadro esistente caratterizzato da un’elevata frammentazione, garantire la certezza e rendere uniforme il trattamento delle imprese con sede in paesi terzi che accedono all’Unione, assicurare una valutazione dell’effettiva equivalenza sia svolta dalla Commissione relativamente al quadro prudenziale e di condotta professionale dei paesi terzi e dovrebbe prevedere un livello di tutela analogo per i clienti dell’Unione che ricevono servizi da imprese di paesi terzi. Nell’applicare il regime, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari i settori coperti dagli impegni del G20 e dalle intese con i principali interlocutori negoziali dell’Unione e dovrebbero riconoscere il ruolo centrale assunto dall’Unione sui mercati finanziari mondiali, come pure assicurare che l’applicazione di requisiti di paesi terzi non impedisca agli investitori ed emittenti dell’Unione di investire in paesi terzi o di ottenere finanziamenti da essi, o agli investitori ed emittenti di paesi terzi di investire, raccogliere capitali od ottenere altri servizi finanziari nei mercati dell’Unione, a meno che ciò non sia necessario per ragioni prudenziali oggettive e comprovate. In sede di valutazione la Commissione dovrebbe tener conto degli obiettivi e dei principi della normativa sui titoli mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), nonché delle sue raccomandazioni quali modificate e interpretate dall’Organizzazione stessa. Qualora non sia possibile prendere una decisione circa l’effettiva equivalenza, la prestazione di servizi da parte delle imprese di paesi terzi nell’Unione europea continua a essere soggetta ai regimi nazionali. La Commissione dovrebbe avviare la valutazione dell’equivalenza di propria iniziativa. Gli Stati membri dovrebbero poter indicare il loro interesse a che uno o più paesi terzi specifici siano soggetti alla valutazione dell’equivalenza condotta dalla Commissione, senza che tali indicazioni siano vincolanti per la Commissione per quanto concerne l’avvio del processo di equivalenza. La valutazione dell’equivalenza dovrebbe essere basata sui risultati; dovrebbe verificare in che misura il quadro normativo e di vigilanza del paese terzo in questione sortisce effetti normativi analoghi e adeguati e in che misura consegue gli stessi obiettivi del diritto dell’Unione. Nell’avviare tali valutazioni dell’equivalenza, la Commissione dovrebbe poter stabilire delle priorità fra le giurisdizioni di paesi terzi, tenendo conto della rilevanza dell’esito dell’equivalenza rispetto alle imprese e ai clienti dell’Unione, dell’esistenza di accordi di vigilanza e di cooperazione tra il paese terzo e gli Stati membri, dell’esistenza di un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate a norma dei regimi esteri, nonché dell’interesse e della volontà del paese terzo a partecipare al processo di valutazione dell’equivalenza. È opportuno che la Commissione verifichi qualsiasi modifica significativa al quadro normativo e di vigilanza del paese terzo e, se del caso, riesamini le decisioni sull’equivalenza.

Ai sensi del presente regolamento è opportuno limitare l’erogazione di servizi senza una succursale alle controparti qualificate e ai clienti professionali in quanto tali. L’erogazione dovrebbe essere assoggettata alla registrazione da parte dell’ESMA e alla vigilanza nel paese terzo. È opportuno che l’ESMA e le autorità competenti del paese terzo concludano accordi di cooperazione adeguati.

Le disposizioni del presente regolamento volte a disciplinare l’erogazione di servizi o lo svolgimento di attività da parte di imprese di paesi terzi non dovrebbero pregiudicare la possibilità per i soggetti residenti nell’Unione di ricevere, di propria esclusiva iniziativa, servizi di investimento da un’impresa di un paese terzo né per le imprese di investimento o gli enti creditizi dell’Unione di ricevere, di loro esclusiva iniziativa, servizi o attività di investimento da un’impresa di un paese terzo, o per un cliente di ricevere, di sua esclusiva iniziativa, servizi di investimento da un’impresa di un paese terzo attraverso la mediazione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento. Se un’impresa di un paese terzo fornisce servizi a un soggetto residente nell’Unione, su iniziativa esclusiva di quest’ultimo, i servizi non dovrebbero considerati erogati nel territorio dell’Unione. Se un’impresa di un paese terzo contatta clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza servizi di investimento o attività insieme a servizi accessori nell’Unione, i suddetti servizi non dovrebbero essere considerati erogati su iniziativa esclusiva del cliente.

Con riferimento al riconoscimento di imprese di investimento di paesi terzi e in conformità degli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compreso l’Accordo generale sugli scambi di servizi, le decisioni volte a stabilire l’equivalenza tra i quadri normativi e di vigilanza dei paesi terzi e quello dell’Unione dovrebbero essere adottate solo se il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate a norma dei regimi giuridici stranieri, conformemente, tra gli altri, agli obiettivi e alle norme generali di regolamentazione fissati dal G-20 nel settembre 2009 di migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. Tale sistema dovrebbe essere considerato equivalente qualora garantisca che il risultato sostanziale del quadro di regolamentazione applicabile è analogo a quello risultante dalle disposizioni dell’Unione e dovrebbe essere considerato effettivo se le regole in questione sono applicate in modo coerente.

Nei mercati secondari a pronti di quote di emissioni sono state riscontrate una serie di pratiche fraudolente che potrebbero nuocere alla fiducia nel regime di scambio di quote di emissioni, istituiti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, e sono in fase di adozione misure intese a rafforzare il sistema dei registri di quote di emissioni e le condizioni per aprire un conto al fine di scambiare le stesse. Al fine di rafforzare l’integrità e tutelare il regolare funzionamento dei suddetti mercati, compresa una vigilanza globale dell’attività di negoziazione, è opportuno integrare le misure adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE, facendo rientrare la totalità delle quote di emissione nell’ambito di applicazione del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15 e della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, classificandole come strumenti finanziari.

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’estensione dell’ambito di applicazione di talune disposizioni del presente regolamento alle banche centrali di paesi terzi, a dettagli specifici riguardanti le definizioni; a specifiche disposizioni inerenti ai costi per rendere disponibili i dati di mercato; all’accesso alle quotazioni, ai volumi ai quali o sotto i quali un’impresa deve effettuare con qualsiasi altro cliente con quote disponibili, alla compressione del portafoglio e alla determinazione del momento in cui una significativa preoccupazione relativa alla protezione dell’investitore o una minaccia alla protezione dello stesso, per il corretto funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari e del mercato delle materie prime o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione possano giustificare l’intervento dell’ESMA o dell’ABE e delle autorità competenti, per la proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 35, paragrafo 5, del presente regolamento per un periodo di tempo determinato, e all’esclusione temporanea dei derivati negoziati in borsa nell’ambito di applicazione di talune disposizioni del presente regolamento per un determinato periodo di tempo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative all’adozione della decisione di equivalenza per quanto concerne il quadro giuridico e di vigilanza dei paesi terzi per l’erogazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi o di sedi di negoziazione di paesi terzi, ai fini dell’ammissibilità in qualità di sedi di negoziazione per i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione, e di accesso di paesi terzi CCP e sedi di negoziazione di paesi terzi a sedi di negoziazione e CCP stabilite nell’Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente istituire requisiti uniformi per gli strumenti finanziari relativamente alla comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni, alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, alla negoziazione di strumenti derivati e di azioni nelle sedi organizzate, all’accesso non discriminatorio alle CCP, alle sedi di negoziazione e ai valori di riferimento, ai poteri di intervento sui prodotti e ai poteri di gestione delle posizioni e dei limiti delle posizioni, all’erogazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri perché, sebbene le autorità nazionali competenti siano in posizione migliore per monitorare gli sviluppi del mercato, l’impatto complessivo di eventuali problemi connessi alla trasparenza delle negoziazioni, alla segnalazione delle transazioni, alle negoziazioni di strumenti derivati e ai divieti di prodotti e pratiche può essere pienamente compreso esclusivamente in un contesto europeo ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione; quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Nessuna azione intrapresa da qualsiasi autorità competente o dall’ESMA nell’esercizio delle sue funzioni dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di prestazione di servizi e attività di investimento in qualunque valuta. Nessuna azione intrapresa dall’ABE nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri.

È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino un’adeguata tutela dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

È opportuno che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ESMA riguardanti le precise caratteristiche dei requisiti di trasparenza delle negoziazioni, le operazioni di politica monetaria, di cambio e di stabilità finanziaria e altre aree di interesse pubblico di ogni membro del SEBC e la tipologia di determinate operazioni rilevanti in virtù del presente regolamento, le condizioni dettagliate per le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione, l’obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente, i criteri per l’applicazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione agli internalizzatori sistematici, la pubblicazione post-negoziazione per le imprese di servizi, il contenuto e la frequenza delle richieste di dati per la fornitura di informazioni ai fini della trasparenza e di altri calcoli, le operazioni che non contribuiscono al processo di determinazione del prezzo i dati degli ordini da conservare il contenuto e le specifiche delle segnalazioni delle operazioni il contenuto e le specifiche dei dati di riferimento sugli strumenti, i tipi di contratto che sortiscono un effetto diretto, sostanziale e prevedibile all’interno dell’Unione e i casi in cui è necessario l’obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati i requisiti affinché i sistemi e le procedure garantiscano che le operazioni in derivati compensati siano presentate e accettate per la compensazione la specificazione dei tipi di accordi di compensazione indiretta, i derivati soggetti ad un obbligo di negoziazione in una sede organizzata, l’accesso non discriminatorio a una CCP e a una sede di negoziazione, l’accesso non discriminatorio ai valori di riferimento e il relativo obbligo di licenza e le informazioni che un’impresa richiedente di un paese terzo dovrebbe presentare all’ESMA nella sua richiesta di registrazione. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE prevede una deroga transitoria per determinati contratti derivati su prodotti energetici C 6. È quindi necessario che le norme tecniche che specificano l’obbligo di compensazione elaborate dall’ESMA a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 tengano conto di ciò e non impongano un obbligo di compensazione sui contratti derivati che sarebbe di conseguenza soggetto alla deroga transitoria per i contratti derivati su prodotti energetici C 6.

È opportuno posticipare l’applicazione dei requisiti enunciati nel presente regolamento per allinearne l’applicabilità con l’applicazione delle norme previste nella direttiva rifusa e per definire tutte le misure di esecuzione fondamentali. Si potrà così applicare l’intero pacchetto normativo a partire dal medesimo momento. È tuttavia auspicabile non posticipare l’applicazione delle competenze relative alle misure di esecuzione in modo che sia possibile iniziare quanto prima il processo di definizione e adozione di tali misure.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8), la libertà di impresa (articolo 16), il diritto alla tutela dei consumatori (articolo 38), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50), e deve essere applicato conformemente ai suddetti diritti e principi.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 10 febbraio 201218,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi in relazione a:

  1. a) comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni;

  2. b) segnalazione delle operazioni alle autorità competenti;

  3. c) negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate;

  4. d) accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento;

  5. e) poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, all’ESMA e all’ABE nonché poteri conferiti all’ESMA in ordine ai controlli sulla gestione delle posizioni e alle limitazioni delle posizioni;

  6. f) prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale.

  7. g) autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.

2. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19 quando prestano servizi di investimento e/o svolgono attività di investimento, nonché ai gestori del mercato, inclusa qualsiasi sede di negoziazione da questi gestita.

3. Il titolo V del presente regolamento si applica anche alla totalità delle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012.

4. Il titolo VI del presente regolamento si applica altresì alle CCP e ai soggetti che detengono diritti di proprietà sui valori di riferimento.

4 bis. Il titolo VII, capo 1, del presente regolamento si applica altresì alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o che svolgono attività di investimento all’interno dell’Unione.

5. Il titolo VIII del presente regolamento si applica alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o attività di investimento all’interno dell’Unione, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale.

5 bis. Il titolo II e il titolo III del presente regolamento non si applicano alle operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

5 ter.

Tutti i sistemi multilaterali operano in conformità delle disposizioni del titolo II della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione o i sistemi organizzati di negoziazione, oppure in conformità delle disposizioni del titolo III di tale direttiva per quanto riguarda i mercati regolamentati.

Gli internalizzatori sistematici operano in conformità del titolo III del presente regolamento.

Fatti salvi gli articoli 23 e 28, tutte le imprese di investimento che concludono operazioni in strumenti finanziari al di fuori del contesto di sistemi multilaterali o di internalizzatori sistematici rispettano gli articoli 20 e 21.

6. Gli articoli 8, 8 bis, 8 ter, 10 e 21 non si applicano ai mercati regolamentati, ai gestori del mercato e alle imprese di investimento in relazione a un'operazione effettuata da un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), qualora tale membro abbia notificato preventivamente alla propria controparte che l'operazione è esente e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:

  1. a) il membro del SEBC è un membro dell'Eurosistema che agisce ai sensi del capo IV del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, ad eccezione dell'articolo 24 di tale statuto;

  2. b) il membro del SEBC non è membro dell'Eurosistema e l'operazione è effettuata in esecuzione di una politica monetaria o dei cambi, comprese le operazioni effettuate per detenere o gestire riserve ufficiali in valuta estera, che tale membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere; o

  3. c) l'operazione è effettuata in esecuzione di una politica di stabilità finanziaria che tale membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere.

7. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni effettuate da un membro del SEBC che non è membro dell'Eurosistema nello svolgimento delle sue attività di investimento.

8.

L'ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le operazioni di politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria nonché i tipi di operazioni cui si applicano i paragrafi 6 e 7 per quanto riguarda i membri del SEBC che non sono membri dell'Eurosistema.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione previste al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di estendere l’ambito di applicazione del paragrafo 6 ad altre banche centrali.

A tal fine, entro il 1o giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento delle operazioni dalle banche centrali dei paesi terzi che, ai fini del presente paragrafo, includono la Banca dei regolamenti internazionali. La relazione contiene un’analisi dei loro incarichi ufficiali e dei loro volumi delle negoziazioni all’interno dell’Unione europea. La relazione:

  1. a) individua le disposizioni applicabili nei paesi terzi interessati per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per le operazioni delle banche centrali, tra cui le operazioni intraprese dai membri del SEBC nei paesi terzi in questione e

  2. b) valuta le incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell’Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi.

Se la relazione conclude che la deroga di cui al paragrafo 6 è necessaria per le operazioni in cui la controparte è una banca centrale di un paese terzo nello svolgimento di attività nel settore della politica monetaria, delle operazioni sui cambi e della stabilità finanziaria, la Commissione dispone che la deroga in oggetto si applichi a tale banca del paese terzo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

  2. 2) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;

  3. 3) «servizi accessori»: servizi accessori quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/65/UE;

  4. 4) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;

  5. 5) «negoziazione per conto proprio»: effettuare una negoziazione per conto proprio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;

  6. 6) «market maker»: un market maker quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE;

  7. 7) «cliente»: un cliente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE;

  8. 8) «cliente professionale»: un cliente professionale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE;

  9. 8 bis) «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;

  10. 9) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;

  11. 10) «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;

  12. 11) «sistema multilaterale»: un sistema o meccanismo che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte di terzi;

  13. 12) «internalizzatore sistematico»: un internalizzatore sistematico quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE;

  14. 13) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

  15. 14) «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

  16. 15) «sistema organizzato di negoziazione»: un sistema organizzato di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

  17. 16) «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

  18. 16 bis) «soggetto pubblicante designato»: un'impresa di investimento responsabile di rendere pubbliche le operazioni tramite un APA ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1;

  19. 17) «mercato liquido»:

    1. a) ai fini degli articoli 9, 11 e 11 bis:

      1. i) per quanto riguarda le obbligazioni, un mercato in cui vi sono acquirenti e venditori pronti e disponibili su base continua, in cui il mercato è valutato in base alla dimensione dell'emissione dell'obbligazione;

      2. ii) per quanto riguarda uno strumento finanziario o una categoria di strumenti finanziari diversi da quelli di cui al punto i), un mercato in cui vi sono acquirenti e venditori pronti e disponibili su base continua, in cui il mercato è valutato in base ai seguenti criteri, tenendo in considerazione le strutture di mercato specifiche del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:

        la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari,

        il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto,

        le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili,

        la dimensione dell'emissione, se del caso;

      3. b) ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:

        1. i) la capitalizzazione di borsa di tale strumento finanziario;

        2. ii) il numero medio giornaliero di operazioni relative a tale strumento finanziario;

        3. iii) il controvalore medio giornaliero degli scambi di tale strumento finanziario;

      4. iii)

  20. 18) «autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e, per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, l’ESMA, ad eccezione dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) con deroga ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;

  21. 19) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20;

  22. 20) «succursale»: una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;

  23. 21) «stretti legami»: stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;

  24. 22) «organo di gestione»: un organo di direzione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;

  25. 22 bis) «alta dirigenza»: alta dirigenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;

  26. 23) «deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43), della direttiva 2014/65/UE;

  27. 24) «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;

  28. 25) «certificati di deposito»: certificati di deposito quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 45), della direttiva 2014/65/UE;

  29. 26) «fondi indicizzati quotati» (exchange-traded funds — ETF): fondi indicizzati quotati quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 46), della direttiva 2014/65/UE;

  30. 27) «certificati»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali e che, in caso di rimborso dell’investimento da parte dell’emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi;

  31. 28) «strumenti finanziari strutturati»: titoli concepiti per cartolarizzare e trasferire il rischio di credito associato a un pool di attività finanziarie, che garantiscono al titolare pagamenti regolari che dipendono dal flusso di cassa delle attività sottostanti;

  32. 29) «strumenti derivati»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citati nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa;

  33. 30) «derivati su merci»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’allegato I, sezione C, punto 10), della direttiva 2014/65/UE o ai punti 5), 6), 7) e 10) dell’allegato I, sezione C, della stessa;

  34. 31) «CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  35. 32) «derivati negoziati in borsa»: gli strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente ad un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del presente regolamento, e in quanto tale non contemplato nella definizione di derivato OTC di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  36. 32 bis) «derivato OTC»: un derivato OTC quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  37. 33) «indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione»: messaggio relativo alla presenza di un interesse a negoziare, inviato da un membro o partecipante a un altro nell’ambito di un sistema di negoziazione, contenente tutte le informazioni necessarie per concludere un’operazione;

  38. 34) «dispositivo di pubblicazione autorizzato» o «APA» (approved publication arrangement): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21;

  39. 35) «fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione» o «CTP»: un soggetto autorizzato a norma del titolo IV bis, capo 1, del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta di dati presso le sedi di negoziazione e gli APA e il servizio di consolidamento di tali informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione;

  40. 36) «meccanismo di segnalazione autorizzato» o «ARM» (approved reporting mechanism): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di investimento;

  41. 36 bis) «fornitore di servizi di comunicazione dati»: un soggetto di cui ai punti da 34) a 36) e un soggetto di cui all’articolo 27 ter, paragrafo 2;

  42. 36 ter) «dati di mercato fondamentali»:

    1. a) tutti i dati seguenti riguardanti una determinata azione o un determinato fondo indicizzato quotato in una data marcatura temporale:

      1. i) per i book di negoziazione continui, la miglior quotazione europea in acquisto e vendita con il volume corrispondente;

      2. ii) per i sistemi di negoziazione ad asta, il prezzo al quale l'algoritmo di negoziazione sarebbe soddisfatto al meglio e il volume che i partecipanti a tale sistema potrebbero eseguire a quel prezzo;

      3. iii) il prezzo al quale è eseguita l'operazione e il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;

      4. iv) per le operazioni, il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;

      5. v) ad eccezione delle informazioni di cui ai punti i) e ii), il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per le altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;

      6. vi) l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;

      7. vii) le informazioni di marcatura temporale riguardanti quanto segue, se del caso:

        l'esecuzione dell'operazione e le sue eventuali modifiche,

        l'inserimento dei migliori prezzi di acquisto e di vendita nel book di negoziazione,

        l'indicazione, in un sistema di negoziazione ad asta, dei prezzi o dei volumi,

        la pubblicazione, da parte delle sedi di negoziazione, degli elementi di cui al primo, secondo e terzo trattino,

        la diffusione dei dati di mercato fondamentali;

    2. b) tutti i dati seguenti riguardanti una data obbligazione o un dato derivato OTC in una determinata marcatura temporale:

      1. i) il prezzo al quale è eseguita l'operazione e la quantità o il volume oggetto dell'operazione a quel prezzo;

      2. ii) il codice identificativo del mercato che identifica in modo univoco la sede di negoziazione e, per altre sedi di esecuzione, il codice identificativo che identifica il tipo di sede di esecuzione;

      3. iii) per le obbligazioni, l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi di esecuzione;

      4. iv) per i derivati OTC, i dati di riferimento identificativi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma;

      5. v) le informazioni di marcatura temporale per quanto riguarda gli elementi seguenti:

        l'esecuzione dell'operazione e di qualsiasi relativa modifica,

        la pubblicazione dell'operazione da parte delle sedi di negoziazione,

        la diffusione dei dati di mercato fondamentali;

      6. vi) il tipo di sistema di negoziazione e le deroghe e i differimenti applicabili;

  43. 36 quater) «dati richiesti dalla regolamentazione»: i dati relativi allo status dei sistemi che abbinano ordini di strumenti finanziari e i dati relativi allo status di negoziazione dei singoli strumenti finanziari;

  44. 37) «Stato membro d’origine»: uno Stato membro di origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), della direttiva 2014/65/UE;

  45. 38) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;

  46. 39) «valore di riferimento» (benchmark): qualsiasi tasso, indice o dato numerico, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, determinato periodicamente applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o prezzi o sulla base di tale valore, ivi inclusi stime, tassi di interesse effettivi o stimati o altri valori o rilevazioni e con riferimento ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

  47. 40) «accordo di interoperabilità»: un accordo di interoperabilità quale definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  48. 41) «istituto finanziario di paesi terzi»: entità, la cui sede centrale si trova in un paese terzo, autorizzata ai sensi della legge del suddetto paese terzo a svolgere qualsiasi servizio o attività tra quelli elencati nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE, nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22, nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23 o nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24;

  49. 42) «impresa di paesi terzi»: impresa di paesi terzi quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), della direttiva 2014/65/UE;

  50. 43) «prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25;

  51. 44) «derivati su merci agricole»: contratti di derivati relativi ai prodotti di cui all’articolo 1, e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26;

  52. 45) «frammentazione della liquidità»: una situazione in cui:

    1. a) i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti; oppure

    2. b) un membro compensatore (clearing member) o i suoi clienti siano costretti a detenere le loro posizioni in uno strumento finanziario in più di una CCP, il che limiterebbe le possibilità di compensazione delle esposizioni finanziarie;

  53. 46) «debito sovrano», debito sovrano quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE;

  54. 47) «compressione del portafoglio» (portfolio compression): un servizio di riduzione del rischio in cui due o più controparti terminano, in tutto o in parte, alcuni o tutti gli strumenti derivati da esse presentati in vista della loro inclusione nella compressione del portafoglio e li sostituiscono con un altro strumento derivato il cui valore nozionale combinato è inferiore a quello dei derivati terminati.

  55. 48) «scambio con sottostante fisico» (exchange for physical): un'operazione in un contratto derivato o un altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante;

  56. 49) «ordine a pacchetto»: un ordine il cui prezzo è determinato unitariamente:

    1. a) ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico; oppure

    2. b) concernente due o più strumenti finanziari ai fini dell'esecuzione di una operazione a pacchetto;

  57. 50) «operazione a pacchetto»:

    1. a) uno scambio con sottostante fisico; oppure

    2. b) un'operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

      1. i) l'operazione è effettuata tra due o più controparti;

      2. ii) ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;

      3. iii) l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea e vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 50, per specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1, per adattarle agli sviluppi del mercato.

3.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 50 che specifichino i criteri per identificare gli ARM e gli APA che, in deroga al presente regolamento in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte dell’autorità competente di uno Stato membro quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.

Nell’adottare l’atto delegato, la Commissione tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

  1. a) la misura in cui i servizi sono prestati a imprese di investimento autorizzate in un solo Stato membro;

  2. b) il numero delle segnalazioni delle operazioni o delle operazioni stesse;

  3. c) se l’ARM o l’APA fa parte di un gruppo di partecipanti ai mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero.

Se un’entità è soggetta alla vigilanza dell’ESMA per qualsiasi servizio fornito in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati ai sensi del presente regolamento, nessuna delle sue attività in qualità di ARM o di APA è esclusa dalla vigilanza dell’ESMA a norma di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente paragrafo.

Titolo II. Trasparenza delle sedi di negoziazione

Capo 1. Trasparenza degli strumenti rappresentativi di capitale

Art. 3 Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione. Tale requisito si applica altresì alle indicazioni di interesse alla negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati in base alle diverse tipologie di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, quelli quote-driven, i sistemi ibridi e i sistemi di negoziazione ad asta periodica.

3. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell’articolo 14.

Art. 4 Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale

1. Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per:

  1. a) sistemi di abbinamento di ordini basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo dello strumento finanziario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è derivato dalla sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità, laddove il prezzo di riferimento sia di ampia diffusione e considerato attendibile dai partecipanti al mercato. L’utilizzo continuo di tale deroga è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 5;

  2. b) sistemi che formalizzano le operazioni concordate, le quali:

    1. i) sono effettuate all'interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema;

    2. ii) si riferiscono ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi illiquidi che non rientrano nella nozione di mercato liquido e che sono negoziati entro una determinata percentuale di un prezzo appropriato di riferimento, dove la percentuale e il prezzo di riferimento sono fissati in precedenza dal gestore del sistema; o

    3. iii) sono soggette a condizioni in materia di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario;

  3. c) ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;

  4. d) ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione.

2.

Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera a), è determinato ottenendo uno dei seguenti prezzi:

  1. a) il prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita della sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità o

  2. b) allorché il prezzo di cui alla lettera a) non è disponibile, il prezzo di apertura o di chiusura della pertinente sessione di negoziazione.

Gli ordini fanno riferimento ai prezzi di cui alla lettera b) solo al di fuori della fase di negoziazione continua della pertinente sessione di negoziazione.

3.

Ove le sedi di negoziazione gestiscano sistemi che formalizzano le operazioni concordate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i):

  1. a) le operazioni in oggetto sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione;

  2. b) la sede di negoziazione assicura la presenza di dispositivi, sistemi e procedure intesi a prevenire e individuare abusi di mercato o tentati abusi di mercato in relazione alle predette operazioni concordate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014;

  3. c) la sede di negoziazione stabilisce, mantiene e implementa sistemi intesi a rilevare qualsiasi tentativo di servirsi della deroga in oggetto per eludere altri requisiti del presente regolamento o della direttiva 2014/65/UE e a notificare siffatti tentativi all’autorità competente.

Quando un’autorità competente concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), essa ne verifica l’utilizzo da parte della sede di negoziazione onde garantire che siano rispettate le condizioni di utilizzo dell’deroga in parola.

4. Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti notificano all’ESMA e alle altre autorità competenti l’utilizzo previsto di ciascuna deroga e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa, inclusi i dettagli della sede di negoziazione in cui il prezzo di riferimento è fissato a norma del paragrafo 1, lettera a). L’intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere non vincolante nel quale valuta la compatibilità della deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 6. Qualora tale autorità competente conceda una deroga e un’autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest’ultima può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA monitora l’applicazione delle deroghe e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.

5.

Un’autorità competente può revocare, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra autorità competente, una deroga concessa a norma del paragrafo 1 come specificato ai sensi del paragrafo 6 qualora constati che l’utilizzo della deroga si discosta dalla finalità originaria oppure ritenga che essa sia utilizzata per eludere i requisiti del presente articolo.

Le autorità competenti notificano tale revoca all’ESMA e alle altre autorità competenti motivando in misura circostanziata la propria decisione.

6.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:

  1. a) i dettagli dei dati pre-negoziazione, la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

  2. b) il mercato più rilevante in termini di liquidità di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a);

  3. c) le caratteristiche specifiche di un’operazione concordata in relazione alle diverse modalità in cui i membri o i partecipanti di una sede di negoziazione possono effettuare una siffatta operazione;

  4. d) le operazioni concordate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi e che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii);

  5. e) la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e le dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Le derogheconcesse dalle autorità competenti prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, e dell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE e degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1287/2006 prima del 3 gennaio 2018 sono riesaminate dall’ESMA entro il 3 gennaio 2020. L’ESMA trasmette all’autorità competente in questione un parere nel quale valuta la compatibilità di ciascuna deroga con i requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli eventuali atti delegati e norme tecniche di regolamentazione basate sul presente regolamento.

Art. 5 Massimale sul volume

2.

1. Le sedi di negoziazione sospendono il ricorso alla deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quando la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario nell'Unione realizzata in base a tale deroga supera il 7 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario nell'Unione. Le sedi di negoziazione basano la loro decisione di sospensione del ricorso a tale deroga sui dati pubblicati dall'ESMA conformemente al paragrafo 4 del presente articolo e adottano tale decisione entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione di tali dati e per un periodo di tre mesi.

4. L'ESMA pubblica, entro i sette giorni lavorativi successivi alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno civile, il volume totale delle negoziazioni nell'Unione di ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti, le percentuali delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario realizzate nell'Unione che beneficiano della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e la metodologia utilizzata per calcolare tali percentuali delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario.

5.

6.

7. Affinché sia garantita una base affidabile per monitorare le negoziazioni effettuate nel quadro della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e determinare se il limite di cui al paragrafo 1 è stato superato, i gestori delle sedi di negoziazione istituiscono sistemi e procedure intesi a permettere l'identificazione di tutte le transazioni effettuate nella loro sede che beneficiano di tale deroga.

8. Il periodo di pubblicazione dei dati delle negoziazioni da parte dell'ESMA, durante il quale deve essere monitorata la negoziazione di uno strumento finanziario che beneficia della deroga, inizia il 29 settembre 2025.

9.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il metodo, inclusa la segnalazione delle operazioni, in base al quale raccoglie, calcola e pubblica i dati relativi alle operazioni, a norma del paragrafo 4, al fine di fornire una misurazione accurata del volume totale di negoziazione per ciascuno strumento finanziario e le percentuali di negoziazioni che beneficiano della deroga nell'Unione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.

Entro 29 settembre 2027, e successivamente ogni anno, l'ESMA presenta alla Commissione una relazione in cui valuta la soglia del massimale sul volume di cui al paragrafo 1, tenendo conto della stabilità finanziaria, delle migliori pratiche internazionali, della competitività delle imprese dell'Unione, dell'importanza dell'impatto sul mercato e dell'efficienza della formazione dei prezzi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per modificare il presente regolamento adeguando la soglia del massimale sul volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ai fini del presente comma, la Commissione tiene conto della relazione dell'ESMA di cui al primo comma del presente paragrafo, degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale.

Art. 6 Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in tale sede di negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano i dettagli di tutte le operazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.

2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese di investimento tenute a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell’articolo 20.

Art. 7 Autorizzazione alla pubblicazione differita

1.

Le autorità competenti possono autorizzare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni.

In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano dimensioni che, per tale azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, o per tale categoria di azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, sono di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato.

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li rendono noti chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA sorveglia l’applicazione dei dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.

Qualora un’autorità competente autorizzi la pubblicazione differita e un’autorità competente di un altro Stato membro non sia d’accordo con il differimento oppure con l’effettiva applicazione dell’autorizzazione concessa, tale autorità competente può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, la quale può intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni in appresso in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE:

  1. a) i dettagli operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazione pubblicati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 20, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

  2. b) il termine da considerarsi conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche allorché le negoziazioni sono effettuate al di fuori del normale orario di contrattazione;

  3. c) le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 20, paragrafo 1;

  4. d) i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle loro dimensioni o del tipo, compresi il profilo di liquidità, dell’azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o di altro strumento finanziario analogo su cui verte l’operazione, è ammessa la pubblicazione differita per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 2. Trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale

Art. 8 Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione

1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione. I gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.

3.

4.

Art. 8 bis Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a strumenti derivati

1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato che gestiscono un mercato regolamentato rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per i derivati negoziati in borsa. I gestori del mercato mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

2.

Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per i derivati OTC che sono denominati in euro, yen giapponesi, dollari USA o sterline britanniche e che:

  1. a) sono soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012, sono compensati a livello centrale e, per quanto riguarda i derivati su tassi di interesse, hanno una scadenza concordata contrattualmente di 1, 2, 5, 3, 7, 10, 12, 20, 25 o 30 anni;

  2. b) sono credit default swap su singolo nome che fanno riferimento a una banca di rilevanza sistemica globale e che sono compensati a livello centrale; o

  3. c) sono credit default swap che fanno riferimento a un indice che comprende banche di rilevanza sistemica globale e che sono compensati a livello centrale.

I detti gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

3. I requisiti di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di modificare il paragrafo 2, primo comma, del presente articolo per quanto riguarda i derivati OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al medesimo comma alla luce degli sviluppi del mercato.

Art. 8 ter Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a ordini a pacchetto

1. Quando applicano un registro centrale di ordini con limite di prezzo o un sistema di negoziazione ad asta periodica, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per gli ordini a pacchetto composti da obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati. I gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione.