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Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di effettuare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIP). Alcuni di questi prodotti offrono soluzioni di investimento pensate per le esigenze degli investitori al dettaglio e sono spesso abbinati a una copertura assicurativa, o possono essere complessi e di difficile comprensione. Le informative agli investitori attualmente previste per tali PRIIP non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza aver compreso i rischi e i costi associati, subendo in alcuni casi perdite impreviste.

Migliorare la trasparenza dei PRIIP offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario, in particolare in seguito alla crisi finanziaria. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello di Unione attraverso lo sviluppo del regime delle informazioni chiave per gli investitori, istituito dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.

L'esistenza di regole diverse sui PRIIP, che variano in funzione del settore dal quale provengono i PRIIP e le differenze tra le varie normative nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni relative ai PRIIP ostacolano l'instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra i vari ideatori dei PRIIP, nonché tra coloro che forniscono consulenza su tali prodotti o li vendono, cosa che falsa la concorrenza e crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all'interno dell'Unione. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato interno.

Per evitare divergenze è necessario stabilire a livello dell'Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei PRIIP, al fine di rafforzare la protezione degli investitori. Per garantire che le regole comuni per i documenti contenenti le informazioni chiave siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. L'applicabilità diretta delle norme di un regolamento dovrebbe garantire che tutti coloro che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento non ha alcun effetto sul controllo della documentazione pubblicitaria. Inoltre, esso non ha alcun effetto neppure sulle misure d'intervento sui prodotti diverse da quelle relative a prodotti di investimento assicurativi.

Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui PRIIP, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall'investitore al dettaglio. Tali prodotti dovrebbero essere denominati PRIIP ai fini del presente regolamento e dovrebbero includere, tra gli altri, prodotti d'investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento, prodotti strutturati e depositi strutturati. Gli strumenti finanziari emessi da società veicolo che siano conformi alla definizione di PRIIP dovrebbero rientrare anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per tutti questi prodotti, gli investimenti non sono di tipo diretto, quale l'acquisto o la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra l'investitore al dettaglio e i mercati attraverso un processo di assemblaggio consistente nel confezionare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale assemblaggio può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti.

Per garantire che il presente regolamento si applichi esclusivamente a tali PRIIP, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i depositi esposti ai soli tassi di interesse. Nel caso di prodotti assicurativi vita, per «capitale» si intende il capitale investito su richiesta dell'investitore al dettaglio. Inoltre, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento depositi o certificati che rappresentano depositi tradizionali diversi dai depositi strutturati definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE. Le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, non sono PRIIP e dovrebbero quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. Dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti pensionistici individuali e professionali o aziendali, riconosciuti dal diritto nazionale, aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione, in considerazione delle loro peculiarità ed obiettivi, mentre dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli altri prodotti assicurativi ad accumulazione o di risparmio individuali che offrono opportunità di investimento.

Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri a disciplinare la comunicazione di informazioni chiave su prodotti che esulano dal suo ambito di applicazione. In conformità con il loro mandato in materia di protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8, l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per gli investimenti e pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituite da tali regolamenti («AEV»), dovrebbero monitorare i prodotti esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e, se del caso, emanare orientamenti per affrontare problemi eventualmente individuati. Nel riesame che deve essere effettuato quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento bisognerebbe tener conto di siffatti orientamenti riguardo alla possibile estensione dell'ambito di applicazione e alla soppressione di talune esclusioni.

Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti da altri atti legislativi che impongono la comunicazione di informazioni agli investitori, comprendendo segnatamente, ma non esclusivamente, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 e la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, è necessario che tali atti legislativi continuino ad applicarsi in aggiunta al presente regolamento.

Per assicurare una vigilanza regolare ed efficace del rispetto degli obblighi contenuti nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti responsabili di tale vigilanza. In numerosi casi le autorità competenti sono già designate per la vigilanza relativa ad altri obblighi degli ideatori o dei venditori di PRIIP o di coloro che forniscono consulenza su tal prodotti per effetto di altre disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

Alle autorità nazionali competenti dovrebbero essere fornite, su loro richiesta e anche ex ante, tutte le informazioni necessarie a verificare i contenuti dei documenti contenenti le informazioni chiave, a valutare la loro conformità con il presente regolamento e a garantire la tutela dei clienti e degli investitori nei mercati finanziari.

Gli ideatori di PRIIP — quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli enti creditizi o le imprese di investimento — dovrebbero elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il prodotto. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell'accuratezza del documento contenente le informazioni chiave. È opportuno che l'ideatore del PRIIP elabori il documento contenente le informazioni chiave prima che il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non dovrebbe esservi l'obbligo di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l'ideatore del PRIIP risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. Gli obblighi di cui al presente regolamento, stabiliti nelle disposizioni in materia di redazione e le norme sulla revisione del documento contenente le informazioni chiave, dovrebbero applicarsi soltanto agli ideatori del PRIIP e fintantoché il PRIIP è negoziato in mercati secondari. Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, il presente regolamento dovrebbe prevedere la pubblicazione da parte dell'ideatore del PRIIP di un documento contenente informazioni chiave sul suo sito internet.

Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai PRIIP siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori al dettaglio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorrerebbe prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre opportuno fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento contenente le informazioni chiave è redatto. Occorrerebbe inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni non commerciali.

Nello sviluppare standard tecnici per il contenuto del documento contenente informazioni chiave al fine di riflettere accuratamente le politiche di investimento del prodotto e i suoi obiettivi in conformità del presente regolamento, le AEV dovrebbero garantire che l'ideatore dei PRIIP utilizzi un linguaggio chiaro e comprensibile, accessibile agli investitori al dettaglio, che contenga descrizione delle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento, compresa la descrizione degli strumenti finanziari utilizzati e che eviti la terminologia e il gergo finanziari che non sono immediatamente chiari per gli investitori al dettaglio.

Agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIP, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.

Strumenti di calcolo per la valutazione per prodotti di investimento sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali calcolatori dovrebbero coprire i costi e le commissioni applicate dai diversi ideatori di PRIIP unitamente a eventuali altri costi o commissioni applicate dagli intermediari o da altri elementi della catena d'investimento, che non siano già inclusi tra gli ideatori del PRIIP. La Commissione dovrebbe riferire se tali strumenti siano disponibili on line in ogni Stato membro e se essi forniscano calcoli affidabili e accurati dei costi e delle commissioni aggregati per tutti i prodotti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere redatto in un formato standardizzato che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi PRIIP. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente calibrati, in modo tale da ottimizzare la comprensione e l'uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine degli elementi e dei titoli. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi PRIIP e la presentazione di queste informazioni mediante norme tecniche di regolamentazione che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni PRIIP, inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti, quali fondi interni detenuti dalle imprese di assicurazione. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato.

Poiché alcuni dei prodotti di investimento nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono semplici e possono risultare di difficile comprensione per gli investitori al dettaglio, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe, se del caso, includere una segnalazione relativa alla comprensibilità per l'investitore al dettaglio. Un prodotto dovrebbe essere considerato come non semplice e difficile da comprendere soprattutto se investe in attività sottostanti in cui di norma non investono gli investitori al dettaglio, se utilizza una serie di meccanismi diversi per calcolare il rendimento finale dell'investimento, creando un maggiore rischio di fraintendimenti da parte dell'investitore al dettaglio, se il rendimento dell'investimento sfrutta le inclinazioni comportamentali degli investitori al dettaglio, ad esempio offrendo un tasso «civetta» seguito da un tasso condizionale variabile ben più elevato, o una formula iterativa.

Gli investitori al dettaglio perseguono sempre di più, oltre a rendimenti finanziari sui loro investimenti, fini supplementari, quali obiettivi sociali o ambientali. Tuttavia, le informazioni sui risultati in termini sociali o ambientali che si prefiggono gli ideatori dei PRIIP possono essere difficili da raffrontare o addirittura assenti. Pertanto, gli sviluppi sostenibili ambientali e sociali previsti nell'ambito degli investimenti finanziari, nonché l'applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 potrebbero consentire di integrare più adeguatamente tali aspetti decisivi nel diritto dell'Unione ed essere ulteriormente promossi da esso. Attualmente, tuttavia, non esistono criteri definiti né una procedura formale per verificare in modo oggettivo tali criteri per la sostenibilità ambientale o sociale, come accade già sul mercato dei prodotti alimentari. È pertanto auspicabile che nel riesaminare il presente regolamento la Commissione valuti accuratamente gli sviluppi relativi ai prodotti di investimento in ambito sociale e ambientale e gli esiti del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013.

Il documento contenente le informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile e separato da tutte le eventuali comunicazioni commerciali.

Per garantire che le informazioni del documento contenente le informazioni chiave siano affidabili, è opportuno che il presente regolamento imponga a tali ideatori dei PRIIP di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal fine è necessario stabilire, con norme tecniche di regolamentazione che devono essere adottate dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave.

I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Pertanto, sugli ideatori di PRIIP incombe una significativa responsabilità nei confronti degli investitori al dettaglio nel garantire che tali informazioni non siano fuorvianti, inesatte o non coerenti con le corrispondenti parti dei documenti contrattuali del PRIIP. È dunque importante garantire che gli investitori al dettaglio godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre opportuno assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l'Unione godano degli stessi diritti di chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa dell'inottemperanza al presente regolamento. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità civile degli ideatori di PRIIP. Gli investitori al dettaglio dovrebbero poter ritenere l'ideatore del PRIIP responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui il danno sia subito in conseguenza dell'affidamento su un documento contenente informazioni chiave che non è conforme ai documenti precontrattuali o contrattuali, nell'ambito di controllo dell'ideatore del PRIIP, o è fuorviante o inaccurato.

Le questioni relative alla responsabilità civile dell'ideatore del PRIIP che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio dovrebbe essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale.

Il presente regolamento non introduce un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore per la vendita o la commercializzazione dei PRIIP a livello transfrontaliero. Il presente regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell'ambito di un regime di passaporto in vigore. Le autorità competenti designate dagli Stati membri ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere coerenti con quelle aventi competenza per la commercializzazione di PRIIP nell'ambito di un eventuale regime di passaporto in vigore. L'autorità competente dello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza sulla commercializzazione di tale PRIIP. L'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, dovrebbe disporre in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIIP nell'ambito del relativo territorio nei casi di non ottemperanza del presente regolamento.

Si dovrebbero integrare i poteri conferiti all'EIOPA e alle pertinenti autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di prodotti di investimento assicurativi che sollevi gravi timori in merito alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a opportuni poteri di coordinamento e d'intervento per l'EIOPA. Tali poteri dovrebbero anche riflettere i poteri conferiti all'ESMA e all'ABE nell'ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12, al fine di garantire che tali meccanismi di intervento possano essere applicati a tutti i prodotti di investimento, a prescindere dalla loro forma giuridica. È opportuno che tali poteri siano esercitati dalle autorità competenti e, in casi eccezionali, dall'EIOPA solo se sono soddisfatte condizioni specifiche. Se ricorrono tali condizioni, l'autorità competente o, in casi eccezionali, l'EIOPA dovrebbe essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato, distribuito o venduto agli investitori. Tali poteri non implicano alcun obbligo in capo a un'autorità competente o all'EIOPA di introdurre o applicare un processo di approvazione o di concessione di licenze per un prodotto, né sollevano l'ideatore di un prodotto di investimento assicurativo dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi pertinenti del presente regolamento. Inoltre, tali poteri dovrebbero essere utilizzati esclusivamente nel pubblico interesse e non dovrebbero comportare responsabilità civile per le autorità competenti.

Al fine di consentire all'investitore al dettaglio di prendere una decisione d'investimento informata, è opportuno che le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. Tale requisito dovrebbe applicarsi indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. Tuttavia, laddove l'operazione abbia luogo tramite un mezzo di comunicazione a distanza, il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito subito dopo la conclusione dell'operazione a condizione che non sia possibile fornirlo preventivamente e che l'investitore al dettaglio dia il suo consenso. Le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o ne effettuano la vendita comprendono i distributori e gli ideatori di PRIIP, qualora gli ideatori di PRIIP decidano di fornire consulenza sui PRIIP o di vendere tali prodotti direttamente agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento fa salva la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14.

È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l'uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell'operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all'investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere sempre fornito gratuitamente.

Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei PRIIP e nei mercati finanziari nel loro complesso, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori dei PRIIP diano una risposta concreta ai reclami degli investitori al dettaglio.

Dato che i documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP dovrebbero essere elaborati da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un'agevole cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, in modo che esse adottino un approccio comune per l'applicazione del presente regolamento.

In linea con la comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui PRIIP commercializzati in violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate condizioni.

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni amministrative e penali per la medesima violazione, ma dovrebbero essere in grado di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per specificare i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a obiettivi ambientali o sociali particolari, e le condizioni di intervento dell'EIOPA e delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dalle AEV, tramite il comitato congiunto, per quanto riguarda la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave, il formato standardizzato del documento contenente le informazioni chiave, la metodologia alla base del presentazione di rischio e rendimento e il calcolo dei costi, nonché le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni specificate nel documento contenente le informazioni chiave e le condizioni per adempiere all'obbligo di consegnare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori al dettaglio, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe completare il lavoro tecnico delle AEV conducendo test per i consumatori sulla presentazione del documento contenente le informazioni chiave come proposto dalle AEV.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio16, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Ai sensi del presente regolamento gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituiscono prodotti d'investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE renderebbe opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sarebbero soggetti al presente regolamento. Dopo la scadenza di tale periodo transitorio, in assenza di una sua proroga, gli OICVM dovrebbero divenire soggetti al presente regolamento. Tale periodo transitorio dovrebbe applicarsi anche alle società di gestione, alle imprese d'investimento e alle persone che vendono o forniscono consulenza su quote di fondi diversi dagli OICVM quando uno Stato membro applica a tali fondi le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.

Il riesame del presente regolamento dovrebbe essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PRIIP, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame dovrebbe anche valutare la fattibilità, i costi e i possibili vantaggi dell'introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Il riesame dovrebbe inoltre valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei PRIIP da parte degli investitori al dettaglio medi e la comparabilità dei PRIIP. Esso dovrebbe inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile a fondi OICVM o a taluni fondi diversi dagli OICVM, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento di tali fondi. Esso dovrebbe altresì valutare se debba essere mantenuto l'esenzione di prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Nel contesto del riesame la Commissione dovrebbe anche condurre un'indagine di mercato per determinare la disponibilità sul mercato di strumenti di calcolo online per la valutazione che consentano all'investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. Sulla base di tutti i suddetti riesami, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

Visto il lavoro in corso in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto sui prodotti pensionistici individuali svolto dall'EIOPA e tenendo conto delle specificità di tali prodotti, la Commissione, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe valutare se mantenere l'esclusione per i prodotti pensionistici che, ai sensi della legislazione nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe considerare se il presente regolamento costituisce il meccanismo legislativo più adeguato per assicurare l'informazione nel settore dei prodotti pensionistici o se sarebbero più appropriati altri meccanismi.

Per dare agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non dovrebbero applicarsi prima di due anni dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio e accrescere la loro fiducia nei PRIIP anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha fornito il suo parere17,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP.

Art. 2

1. Il presente regolamento si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

  1. a) i prodotti assicurativi non vita quali elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE;

  2. b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;

  3. c) i depositi diversi dai depositi strutturati quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE;

  4. d) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a g), i) e j), della direttiva 2003/71/CE;

  5. e) i prodotti pensionistici che, ai sensi della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

  6. f) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 o della direttiva 2009/138/CE;

  7. g) i prodotti pensionistici individuali per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore.

Art. 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19, nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell’investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio;

  2. 2) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;

  3. 3) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) o in entrambe: a) un PRIIP; b) un prodotto di investimento assicurativo;

  4. 4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: a) un soggetto che confeziona un PRIIP; b) un soggetto che apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP;

  5. 5) «persona che vende un PRIIP»: una persona che offre o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio;

  6. 6) «investitore al dettaglio»: a) un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE; b) un cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE, qualora tale cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;

  7. 7) «supporto durevole»: strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;

  8. 8) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da uno Stati membro a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti;

Capo II. Documento contenente le informazioni chiave

Sezione I. Redazione del documento contenente le informazioni chiave

Art. 5

1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.

2. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro.

Sezione II. Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave

Art. 6

1. Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP.

2. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Il documento non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel documento contenente le informazioni chiave.

3. In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni per gli investimenti, quali tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ogni opzione di investimento sottostante, che non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente informazioni chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti.

4. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, agevola la comparabilità, e presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

  2. b) si concentra sulle principali informazioni di cui hanno bisogno gli investitori al dettaglio;

  3. c) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, sintetico e comprensibile.

5. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

6. Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo dell'ideatore di PRIIP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo.

Art. 7

1.

Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, oppure in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale contenente le informazioni chiave.

2. Qualora un PRIIP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.

Art. 8

1.

Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave» è posto in evidenza all'inizio della prima pagina del documento.

Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2. Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave è posta la seguente nota esplicativa: «Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.».

3. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni:

  1. a) all'inizio del documento, il nome del PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore di PRIIP e la data del documento;

  2. b) Ove applicabile, una segnalazione di comprensibilità redatta come segue: «State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.»;

  3. c) in una sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», la natura e le caratteristiche principali del PRIIP, compresi:

    1. i) il tipo di PRIIP;

    2. ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, e, ove applicabile, gli obiettivi ambientali o sociali specifici a cui mira il prodotto, nonché le modalità di determinazione del rendimento;

    3. iii) una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento;

    4. iv) nei casi in cui il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverebbero;

    5. v) la durata del PRIIP, se conosciuta;

  4. d) in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:

    1. i) un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PRIIP e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio;

    2. ii) la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:

      se l'investitore al dettaglio può perdere tutto il capitale investito; o

      se l'investitore al dettaglio si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali ulteriori rispetto al capitale investito nel PRIIP; e

      ove applicabile, se il PRIIP include una protezione del capitale contro il rischio di mercato, nonché i dettagli sull'ampiezza di tale copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione;

    3. iii) scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;

    4. iv) ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio e limiti massimi delle prestazioni incorporate;

    5. v) una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al dettaglio può incidere sui versamenti effettivi;

  5. e) in una sezione intitolata: «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;

  6. f) in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PRIIP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore al dettaglio, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento; Il documento contenente informazioni chiave include una indicazione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PRIIP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire all'investitore al dettaglio di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento.

  7. g) in una sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»

    1. i) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PRIIP;

    2. ii) l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e, ove applicabile, del periodo minimo di detenzione richiesto;

    3. iii) la capacità di operare disinvestimenti prima della scadenza e le relative condizioni, comprese tutte le commissioni e le sanzioni applicabili, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del PRIIP e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

    4. iv) indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di protezione del capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati;

  8. h) in una sezione intitolata «Come presentare reclami?», informazioni su come e a chi un investitore al dettaglio può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta dell'ideatore di PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;

  9. i) in una sezione intitolata «altre informazioni rilevanti», eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire all'investitore al dettaglio in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30, che specifichino i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a specifici obiettivi ambientali o sociali.

5.

Al fine di garantire la coerente applicazione del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  1. a) i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3;

  2. b) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti (i) e (iii); e

  3. c) la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f).

Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP in modo da consentire all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 9

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PRIIP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne sminuiscano la rilevanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito internet dell'ideatore del PRIIP.

Art. 10

1. L'ideatore del PRIIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente.

2.

Al fine di garantire l'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  1. a) le condizioni del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;

  2. b) le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto;

  3. c) le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;

  4. d) le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo a un PRIIP da essi acquistato, nonché i mezzi tramite cui gli investitori al dettaglio devono essere informati.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 11

1. L’ideatore del PRIIP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all'articolo 8.

2. Un investitore al dettaglio che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PRIIP per cui tale documento è stato prodotto, può esigere dall'ideatore del PRIIP il risarcimento dei danni derivanti da tale perdita in conformità della normativa nazionale.

3. Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», a cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo non possono essere limitati o derogati da clausole contrattuali.