Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/20051, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,
In linea con il regolamento (CE) n. 715/2009, è necessario istituire un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas e fissare norme a livello di Unione volte a contribuire all'integrazione del mercato, a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e a promuovere l'interconnessione tra le reti del gas.
Per conseguire detti obiettivi è fondamentale aumentare la trasparenza delle strutture tariffarie per il trasporto del gas e delle procedure utilizzate per fissarle. È pertanto necessario stabilire i requisiti per la pubblicazione delle informazioni relative alla determinazione dei ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto e al calcolo delle diverse tariffe di trasporto e non di trasporto. Detti requisiti dovrebbero consentire agli utenti della rete di comprendere meglio le tariffe fissate per i servizi di trasporto e i servizi non di trasporto, nonché quali variazioni hanno subito e possono subire e in che modo sono fissate. Inoltre, gli utenti della rete dovrebbero essere in grado di comprendere i costi alla base delle tariffe di trasporto e di prevedere ragionevolmente l'entità di queste ultime. I requisiti di trasparenza stabiliti nel presente regolamento armonizzano ulteriormente la norma di cui all'allegato I, punto 3.1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009.
Da quando è stato introdotto il concetto di sistema di entrata-uscita con il regolamento (CE) n. 715/2009, i costi di trasporto non sono più direttamente associati a una rotta specifica perché la capacità di entrata e la capacità di uscita possono essere contrattualizzate separatamente e il gas per gli utenti della rete può essere trasportato da qualsiasi punto di entrata a qualsiasi punto di uscita. In tale contesto, il gestore del sistema di trasporto decide qual è il modo più efficiente per gestire i flussi di gas attraverso il sistema. Pertanto, al fine di conseguire e assicurare un livello ragionevole di corrispondenza ai costi e prevedibilità dei costi in un sistema di questo tipo, è necessario basare le tariffe di trasporto su una metodologia dei prezzi di riferimento che utilizzi driver di costo specifici. Si dovrebbero definire principi guida affinché la metodologia applicata sia coerente e trasparente. La consultazione sulla metodologia dei prezzi di riferimento proposta dovrebbe essere resa obbligatoria. Se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è diversa dalla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità, quest'ultima dovrebbe essere utilizzata come elemento controfattuale per il confronto con la metodologia proposta.
Al fine di evitare il doppio addebito per il trasporto da e verso gli impianti di stoccaggio, il presente regolamento dovrebbe prevedere uno sconto minimo che riconosca il contributo generale dell'infrastruttura alla flessibilità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli impianti di stoccaggio con accesso diretto ai sistemi di trasporto di due o più gestori dei sistemi di trasporto in sistemi di entrata-uscita direttamente connessi, o contemporaneamente a un sistema di trasporto e a un sistema di distribuzione, consentono il trasporto del gas tra sistemi direttamente connessi. L'applicazione di uno sconto ai punti di entrata da o di uscita verso gli impianti di stoccaggio nei casi in cui tali impianti sono utilizzati per trasportare il gas tra sistemi direttamente connessi avvantaggerebbe questi utenti della rete rispetto ad altri utenti della rete che prenotano prodotti di capacità senza sconto ai punti di interconnessione o utilizzano impianti di stoccaggio per trasportare il gas all'interno dello stesso sistema. È opportuno che il presente regolamento introduca meccanismi volti a evitare tali discriminazioni.
Al fine di promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno considerare la concessione di sconti per i punti di entrata dagli impianti GNL e presso i punti di entrata da e i punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di trasporto del gas.
I gestori dei sistemi di trasporto in determinati sistemi di entrata-uscita trasportano molto più gas negli altri sistemi di quanto ne venga destinato al consumo nel proprio sistema di entrata-uscita. Di conseguenza, le metodologie dei prezzi di riferimento dovrebbero prevedere garanzie per proteggere tali clienti vincolati dai rischi connessi ai grandi flussi di transito.
Al fine di promuovere la stabilità delle tariffe di trasporto per gli utenti della rete, favorire la stabilità finanziaria ed evitare ripercussioni negative sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto, dovrebbero essere definiti principi per la perequazione dei ricavi.
Inoltre, dovrebbero essere stabilite norme relative ai principi tariffari per la capacità incrementale realizzata secondo criteri di mercato seguendo la procedura di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) 2017/4592 della Commissione. Nel caso in cui la realizzazione della capacità incrementale comporti un livello di sussidi incrociati che non può essere giustificato, in quanto i clienti vincolati sarebbero esposti a gran parte del rischio-volume, il presente regolamento dovrebbe prevedere meccanismi per limitare tale rischio.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte non esentata delle nuove grandi infrastrutture alle quali sia stata concessa, a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, una deroga alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della medesima direttiva. Nei casi in cui la peculiarità degli interconnettori è stata riconosciuta a livello europeo mediante la deroga prevista dall'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o con altri mezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di concedere una deroga alle prescrizioni del presente regolamento che comprometterebbero il funzionamento efficiente di tali interconnettori.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Le strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas dovrebbero essere concepite in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.
È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone prassi e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas siano attuate nella maniera più efficace in tutta l'Unione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i punti di entrata e a tutti i punti di uscita delle reti di trasporto del gas, ad eccezione del capo III, del capo V, del capo VI, articolo 28 e articolo 31, paragrafi 2 e 3, e del capo IX, che si applicano unicamente ai punti di interconnessione. Il capo III, il capo V, il capo VI, articolo 28, e il capo IX si applicano ai punti di entrata da paesi terzi o ai punti di uscita verso paesi terzi, o a entrambi, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di applicare il regolamento (UE) 2017/459 a tali punti.
2. Il presente regolamento non si applica negli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, per la durata di tale deroga.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/459, all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione5, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione6 e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «prezzo di riferimento», prezzo per un prodotto di capacità continua con una durata di un anno, applicabile ai punti di entrata e di uscita e utilizzato per fissare tariffe di trasporto applicate alla capacità;
2) «metodologia dei prezzi di riferimento», metodologia applicata alla parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità allo scopo di calcolare i prezzi di riferimento;
3) «regime non di price cap», regime di regolamentazione, ad esempio il regime del revenue cap, del tetto massimo al tasso di rendimento e del cost plus, sulla base del quale i ricavi consentiti per il gestore del sistema di trasporto sono stabiliti conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
4) «ricavi relativi ai servizi non di trasporto», la parte dei ricavi consentiti o previsti recuperata mediante tariffe non di trasporto;
5) «periodo di regolamentazione», periodo in cui le regole generali per i ricavi consentiti o previsti sono fissate conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
6) «ricavi relativi ai servizi di trasporto», la parte dei ricavi consentiti o previsti recuperata mediante le tariffe di trasporto;
7) «tariffe di trasporto», corrispettivi dovuti dagli utenti della rete per i servizi di trasporto ad essi forniti;
8) «uso della rete intrasistemico», trasporto del gas all'interno di un sistema di entrata-uscita verso clienti connessi al medesimo sistema di entrata-uscita;
9) «uso della rete intersistemico», trasporto del gas all'interno di un sistema di entrata-uscita verso clienti connessi a un altro sistema di entrata-uscita;
10) «gruppo omogeneo di punti», gruppo di uno dei seguenti tipi di punti: punti di interconnessione di entrata, punti di interconnessione di uscita, punti di entrata nazionali, punti di uscita nazionali, punti di entrata dagli impianti di stoccaggio, punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio, punti di entrata dagli impianti di gas naturale liquefatto (di seguito «impianti GNL»), punti di uscita verso gli impianti GNL e punti di entrata dagli impianti di produzione;
11) «ricavi consentiti», la somma dei ricavi relativi ai servizi di trasporto e dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione che il gestore del sistema di trasporto è autorizzato ad ottenere nell'ambito di un regime non di price cap e che sono fissati conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
12) «servizi di trasporto», servizi di trasporto regolamentati forniti dal gestore del sistema di trasporto nell'ambito del sistema di entrata-uscita;
13) «tariffe non di trasporto», corrispettivi dovuti dagli utenti della rete per i servizi diversi dai servizi di trasporto ad essi forniti;
14) «ricavi previsti», somma dei ricavi attesi relativi ai servizi di trasporto calcolati conformemente ai principi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dei ricavi attesi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione nell'ambito di un regime di price cap;
15) «servizi non di trasporto», servizi regolamentati diversi dai servizi di trasporto e dai servizi disciplinati dal regolamento (UE) n. 312/2014 forniti dal gestore del sistema di trasporto;
16) «moltiplicatore», fattore applicato alla relativa frazione del prezzo di riferimento allo scopo di calcolare il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard non annua;
17) «regime di price cap», regime di regolamentazione in base al quale viene fissata una tariffa di trasporto massima sulla base dei ricavi previsti conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
18) «driver di costo», fattore fondamentale dell'attività del gestore del sistema di trasporto correlato ai costi del medesimo gestore, quale ad esempio la distanza o la capacità tecnica;
19) «aggregato di punti di entrata o di uscita», gruppo omogeneo di punti o gruppo di punti di entrata o di punti di uscita in prossimità l'uno dell'altro che sono considerati, rispettivamente, come un unico punto di entrata o un unico punto di uscita ai fini dell'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento;
20) «scenario di flusso», combinazione di un punto di entrata e di un punto di uscita che riflette l'uso del sistema di trasporto secondo i probabili modelli dell'offerta e della domanda e per la quale c'è almeno un gasdotto che consente l'immissione del gas nella rete di trasporto attraverso il punto di entrata e il prelievo dalla rete di trasporto attraverso il punto di uscita, indipendentemente dal fatto che la capacità sia o meno contrattualizzata nel punto di entrata e nel punto di uscita in questione;
21) «fattore stagionale», fattore che riflette la variazione della domanda durante l'anno che può essere applicato in combinazione con il moltiplicatore pertinente;
22) «prezzo da pagare fisso», prezzo calcolato conformemente all'articolo 24, lettera b), in cui il prezzo di riserva non è soggetto ad aggiustamenti;
23) «periodo tariffario», periodo di tempo durante il quale è applicabile un determinato livello del prezzo di riferimento avente durata minima di un anno e durata massima corrispondente alla durata del periodo di regolamentazione;
24) «conto di regolazione», conto che aggrega almeno il recupero delle somme in difetto e in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto nell'ambito di un regime non di price cap;
25) «premio d'asta», la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riserva in un'asta;
26) «prezzo da pagare variabile», prezzo calcolato conformemente all'articolo 24, lettera a), in cui il prezzo di riserva è soggetto ad aggiustamenti come la perequazione dei ricavi, l'aggiustamento dei ricavi consentiti o l'aggiustamento della capacità contrattuale prevista.
Art. 4 Servizi di trasporto e non di trasporto e tariffe correlate
1.
Un determinato servizio è considerato un servizio di trasporto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i costi del servizio sono causati dai driver di costo della capacità tecnica o capacità contrattuale prevista e della distanza;
b) i costi del servizio sono correlati all'investimento nell'infrastruttura e al funzionamento della medesima infrastruttura che fa parte del capitale investito riconosciuto per la fornitura dei servizi di trasporto.
Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) non sia soddisfatta, un determinato servizio può essere considerato un servizio di trasporto o un servizio non di trasporto in base ai risultati della consultazione periodica condotta dai gestori dei sistemi di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione e alla decisione presa dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo il disposto degli articoli 26 e 27.
2. Le tariffe di trasporto possono essere fissate in modo da tener conto delle condizioni per i prodotti di capacità continua.
3.
I ricavi relativi ai servizi di trasporto sono recuperati mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità.
In via eccezionale, fatta salva l'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, una parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto può essere recuperata soltanto mediante le seguenti tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati, stabilite separatamente le une dalle altre:
a) un corrispettivo basato sul flusso, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito:
i) è riscosso al fine di coprire i costi dovuti principalmente alla quantità del flusso di gas;
ii) è calcolato sulla base dei flussi previsti o storici, o di entrambi, e stabilito in modo da essere lo stesso per tutti i punti di entrata e lo stesso per tutti i punti di uscita;
iii) è espresso in termini monetari o in natura;
b) un corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito:
i) è riscosso al fine di gestire il recupero delle somme in difetto e in eccesso relative ai ricavi;
ii) è calcolato sulla base delle allocazioni di capacità e dei flussi previsti o storici, o di entrambi;
iii) è applicato a punti diversi dai punti di interconnessione;
iv) è applicato dopo la conduzione, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, di una valutazione della sua corrispondenza ai costi e del suo impatto sui sussidi incrociati tra punti di interconnessione e punti diversi dai punti di interconnessione.
4.
I ricavi relativi ai servizi non di trasporto sono recuperati mediante tariffe non di trasporto per un determinato servizio non di trasporto. Dette tariffe:
a) rispecchiano i costi e sono non discriminatorie, oggettive e trasparenti;
b) sono applicate ai beneficiari di un determinato servizio non di trasporto al fine di ridurre al minimo i sussidi incrociati tra gli utenti della rete all'interno o all'esterno di uno Stato membro o entrambi.
Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che un determinato servizio non di trasporto avvantaggi tutti gli utenti della rete, i costi del servizio sono recuperati addebitandoli a tutti gli utenti della rete.
Art. 5 Valutazioni della ripartizione dei costi
1. L'autorità nazionale di regolamentazione o il gestore del sistema di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettua le seguenti valutazioni e provvede alla loro pubblicazione nel quadro della consultazione finale di cui all'articolo 26:
a) una valutazione della ripartizione dei costi concernente i ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità e basata unicamente sui driver di costo:
i) della capacità tecnica; o
ii) della capacità contrattuale prevista; o
iii) della capacità tecnica e della distanza; o
iv) della capacità contrattuale prevista e della distanza;
b) una valutazione della ripartizione dei costi concernente i ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati e basata unicamente sui driver di costo:
i) dei quantitativi di flussi di gas; o
ii) dei quantitativi di flussi di gas e della distanza.
2. Le valutazioni della ripartizione dei costi indicano il grado di sussidi incrociati tra l'uso della rete intrasistemico e l'uso della rete intersistemico sulla base della metodologia dei prezzi di riferimento proposta.
3. La valutazione della ripartizione dei costi di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata come segue:
a) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità da percepire per l'uso della rete intrasistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo della capacità per l'uso della rete intrasistemico al fine di calcolare la proporzione di capacità intrasistemica, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh/giorno, secondo la seguente formula: Ratio^intracapRevenue^intracap/Driver^intracap dove:
Revenue^intracap sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate alla capacità e addebitati per l'uso della rete intrasistemico;
Driver^intracap è il valore dei driver di costo relativi alla capacità per l'uso della rete intrasistemico, ad esempio la somma delle capacità previste giornaliere medie contrattualizzate su ciascun punto di entrata intrasistemico e ciascun punto di uscita intrasistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intrasistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh/giorno;
b) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità da percepire per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo della capacità per l'uso della rete intersistemico al fine di calcolare la proporzione di capacità intersistemica, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh/giorno, secondo la seguente formula: Ratio^crosscapRevenue^crosscap/Driver^crosscap dove:
Revenue^crosscap sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate alla capacità e addebitati per l'uso della rete intersistemico;
Driver^crosscap è il valore dei driver di costo relativi alla capacità per l'uso della rete intersistemico, ad esempio la somma delle capacità previste giornaliere medie contrattualizzate su ciascun punto di entrata e di uscita intersistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intersistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh/giorno;
c) l'indice di confronto della ripartizione dei costi connessi alla capacità tra i rapporti di cui alle lettere a) e b), definito in percentuale, è calcolato secondo la seguente formula: Compcap2Ratio^intracapRatio^crosscap/Ratio^intracapRatio^crosscap100 %
4. La valutazione della ripartizione dei costi di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata come segue:
a) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati da percepire per l'uso della rete intrasistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intrasistemico al fine di calcolare la proporzione dei volumi trasportati intrasistemici, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh, secondo la seguente formula: Ratio^intracommRevenue^intracomm/Driver^intracomm dove:
Revenue^intracomm sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate ai volumi trasportati e addebitati per l'uso della rete intrasistemico;
Driver^intracomm è il valore dei driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intrasistemico, ad esempio la somma dei flussi previsti giornalieri medi su ciascun punto di entrata e di uscita intrasistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intrasistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh;
b) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati da percepire per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intersistemico al fine di calcolare la proporzione dei volumi trasportati intersistemici, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh, secondo la seguente formula: Ratio^crosscommRevenue^crosscomm/Driver^crosscomm dove:
Revenue^crosscomm sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate ai volumi trasportati e addebitati per l'uso della rete intersistemico;
Driver^crosscomm è il valore dei driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intersistemico, ad esempio la somma dei flussi previsti giornalieri medi su ciascun punto di entrata e di uscita intersistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intersistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh;
c) l'indice di confronto della ripartizione dei costi connessi ai volumi trasportati tra le proporzioni di cui alle lettere a) e b), definito in percentuale, è calcolato secondo la seguente formula: Compcomm2Ratio^intracommRatio^crosscomm/Ratio^intracommRatio^crosscomm100 %
5. I ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intrasistemico ai punti di entrata di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a), sono calcolati come segue:
a) il quantitativo di capacità allocata o i flussi attribuiti alla fornitura di servizi di trasporto per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata sono ritenuti equivalenti, rispettivamente, al quantitativo di capacità o ai flussi attribuiti alla fornitura di servizi di trasporto per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di uscita;
b) la capacità e, rispettivamente, i flussi, determinati secondo la procedura di cui alla lettera a) sono utilizzati per calcolare i ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intersistemico sui punti di entrata;
c) la differenza tra i ricavi complessivi relativi ai servizi di trasporto da ottenere sui punti di entrata e il valore risultante di cui alla lettera b) è uguale ai ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intrasistemico sui punti di entrata.
6. Se la distanza è utilizzata come driver di costo in combinazione con la capacità tecnica o la capacità contrattuale prevista o con i flussi, si utilizza la distanza media ponderata per la capacità o, rispettivamente, la distanza media ponderata per i volumi trasportati. Se i risultati degli indici di confronto della ripartizione dei costi connessi alla capacità o degli indici di confronto della ripartizione dei costi connessi ai volumi trasportati di cui, rispettivamente, al paragrafo 3, lettera c) e al paragrafo 4, lettera c) superano il 10 percento, l'autorità nazionale di regolamentazione fornisce una giustificazione per detti risultati nella decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.
Capo II. Metodologie dei prezzi di riferimento
Art. 6 Applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento
1. La metodologia dei prezzi di riferimento è stabilita o approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione secondo il disposto dell'articolo 27. La metodologia dei prezzi di riferimento da applicare dipende dai risultati delle consultazioni periodiche svolte conformemente all'articolo 26 dai gestori dei sistemi di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto deciso da quest'ultima.
2. L'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento fornisce un prezzo di riferimento.
3. Fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 10 e 11, a tutti i punti di entrata e di uscita di un determinato sistema di entrata-uscita è applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento.
4. L'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento a tutti i punti di entrata e di uscita può essere adattata solo conformemente all'articolo 9 o a seguito di uno o più dei seguenti eventi:
a) ricorso, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, a un confronto comparativo, per mezzo del quale i prezzi di riferimento su un determinato punto di entrata o di uscita sono adeguati in modo che i valori risultanti siano conformi al livello competitivo dei prezzi di riferimento;
b) ricorso, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o dell'autorità nazionale di regolamentazione (secondo quanto deciso da quest'ultima), alla perequazione, per mezzo della quale ad alcuni o a tutti i punti facenti parte di un gruppo omogeneo di punti è applicato lo stesso prezzo di riferimento;
c) ricorso, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o dell'autorità nazionale di regolamentazione (secondo quanto deciso da quest'ultima), al riproporzionamento, per mezzo del quale i prezzi di riferimento su tutti i punti di entrata o tutti i punti di uscita, o su entrambi, sono adeguati moltiplicando i rispettivi valori per una costante oppure aggiungendo o sottraendo una costante ai rispettivi valori.
Art. 7 Scelta di una metodologia dei prezzi di riferimento
La metodologia dei prezzi di riferimento è conforme all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e ai seguenti requisiti. Essa mira a:
a) consentire agli utenti della rete di riprodurre il calcolo dei prezzi di riferimento ottenendone una previsione accurata;
b) tener conto dei costi effettivi sostenuti per la fornitura dei servizi di trasporto considerando il livello di complessità della rete di trasporto;
c) garantire la non discriminazione e prevenire indebiti sussidi incrociati, anche tenendo conto delle valutazioni della ripartizione dei costi di cui all'articolo 5;
d) garantire che ai clienti finali all'interno di un sistema di entrata-uscita non venga assegnato un rischio-volume significativo, in relazione in particolare ai trasporti in un sistema di entrata-uscita;
e) garantire che i prezzi di riferimento risultanti non distorcano gli scambi transfrontalieri.
Art. 8 Metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità
1.
I parametri per la metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità sono i seguenti:
a) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità;
b) la capacità contrattuale prevista su ciascun punto di entrata o su un aggregato di punti di entrata e su ciascun punto di uscita o su un aggregato di punti di uscita;
c) se i punti di entrata e i punti di uscita possono essere combinati in uno scenario di flusso pertinente, la distanza più breve dei gasdotti tra un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata e un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
d) le combinazioni di punti di entrata e punti di uscita, qualora alcuni punti di entrata e alcuni punti di uscita possano essere combinati in uno scenario di flusso pertinente;
e) la ripartizione entrata-uscita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b, punto v), punto 2, è pari a 50/50.
Se i punti di entrata e i punti di uscita non possono essere combinati in uno scenario di flusso, questa combinazione di punti di entrata e punti di uscita non è presa in considerazione.
2. I prezzi di riferimento sono derivati seguendo i passaggi sotto riportati nell'ordine indicato:
a) la distanza media ponderata per ciascun punto di entrata o per ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o per ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata, tenendo conto ove opportuno delle combinazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), utilizzando le seguenti formule:
i) per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata, come la somma dei prodotti di capacità su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita e la distanza tra il punto di entrata o l'aggregato di punti di entrata e ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita, divisa per la somma delle capacità su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita: ADEnall ExCAPExDEn,Ex/all ExCAPEx dove:
ADEn è la distanza media ponderata per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;
CAPEx è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
DEn,Ex è la distanza tra un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata e un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita di cui al paragrafo 1, lettera c).
ii) per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita, come la somma dei prodotti di capacità su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata e la distanza tra il punto di uscita o l'aggregato di punti di uscita e ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata, divisa per la somma delle capacità su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata: ADExall EnCAPEnDEn,Ex/all EnCAPEn dove:
ADEx è la distanza media ponderata per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
CAPEn è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;
DEn,Ex è la distanza tra un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata e un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita di cui al paragrafo 1, lettera c).
b) l'incidenza del costo per ciascun punto di entrata o per ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o per ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata utilizzando le seguenti formule:
Wc,EnCAPEnADEn/all EnCAPEnADEn
Wc,ExCAPExADEx/all ExCAPExADEx
dove:
Wc,En è l'incidenza del costo per un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata;
Wc,Ex è l'incidenza del costo per un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita;
ADEn è la distanza media ponderata per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;
ADEx è la distanza media ponderata per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
CAPEn è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;
CAPEx è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
c) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata e la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita sono individuate applicando la ripartizione entrata-uscita;
d) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su ciascun punto di entrata o su ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata utilizzando le seguenti formule:
REn = Wc,En × RΣEn
REx = Wc,Ex × RΣEx
dove:
Wc,En è l'incidenza del costo per un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata;
Wc,Ex è l'incidenza del costo per un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita;
REn è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;
REx è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
RΣEn è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata;
RΣEx è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita;
e) i valori risultanti di cui alla lettera d) sono divisi per la capacità contrattuale prevista su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata e su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita utilizzando le seguenti formule:
TEnREn/CAPEn
TExREx/CAPEx
dove:
TEn è il prezzo di riferimento su un punto di entrata o su ciascun punto di entrata di un aggregato di punti di entrata;
TEx è il prezzo di riferimento su un punto di uscita o su ciascun punto di uscita di un aggregato di punti di uscita;
CAPEn è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;
CAPEx è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita.
Art. 9 Aggiustamenti delle tariffe sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio e sui punti di entrata dagli impianti GNL e dalle infrastrutture volte a porre fine all'isolamento
1. Alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio è applicato uno sconto di almeno il 50 %, salvo se e nella misura in cui un impianto di stoccaggio connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.
2. Al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, è consentito applicare uno sconto alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata dagli impianti GNL e sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di trasporto del gas.
Art. 10 Norme per i sistemi di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto
1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, la stessa metodologia dei prezzi di riferimento è applicata congiuntamente da tutti i gestori dei sistemi di trasporto in un sistema di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro.
2.
In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere:
a) che ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno di un sistema di entrata-uscita applichi la stessa metodologia dei prezzi di riferimento separatamente;
b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, quando si pianificano fusioni dei sistemi di entrata-uscita, di prevedere fasi intermedie in cui a ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno del sistema di entrata-uscita interessato sia consentito applicare separatamente metodologie dei prezzi di riferimento diverse. Detta decisione stabilisce il periodo di tempo per l'applicazione delle fasi intermedie. L'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettuano una valutazione d'impatto e un'analisi dei costi e dei benefici prima di dare avvio alle fasi intermedie.
A seguito dell'applicazione separata di differenti metodologie dei prezzi di riferimento, i ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati sono aggiustati di conseguenza.
3.
Al fine di consentire la corretta applicazione congiunta della stessa metodologia dei prezzi di riferimento, è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto.
La decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) può essere presa qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto al fine di:
i) evitare ripercussioni negative sui ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati;
ii) evitare i sussidi incrociati tra l'uso della rete intrasistemico e l'uso della rete intersistemico;
b) l'applicazione separata garantisce che i costi corrispondano a quelli di un gestore di sistema di trasporto efficiente.
4. Il periodo di tempo massimo stabilito nella decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) non è superiore a cinque anni dalla data di cui all'articolo 38, paragrafo 2. Con sufficiente anticipo rispetto alla data fissata in detta decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di posticipare tale data.
5. Insieme alla consultazione finale di cui all'articolo 26, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua una consultazione sui principi dell'efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto di cui al paragrafo 3 e sulle ripercussioni dello stesso sui livelli tariffari. Il meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto è applicato in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE e pubblicato insieme alle risposte alla consultazione ricevute.
6. Il prezzo di riserva di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è calcolato come ivi indicato. In caso di applicazione del paragrafo 2, sono effettuati i due calcoli seguenti:
a) il calcolo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è effettuato da ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
b) la media ponderata dei valori risultanti di cui alla lettera a) è calcolata applicando la formula di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), mutatis mutandis.
7. La consultazione finale di cui all'articolo 26 è effettuata da tutti i gestori dei sistemi di trasporto congiuntamente o dall'autorità nazionale di regolamentazione. In caso di applicazione del paragrafo 2, detta consultazione è effettuata separatamente da ciascun gestore di sistema di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto deciso da quest'ultima.
8. Le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 sono pubblicate a livello aggregato per tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati. In caso di applicazione del paragrafo 2:
a) le informazioni sono pubblicate separatamente per ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
b) le informazioni sulla ripartizione entrata-uscita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b, punto v, punto 2, per il sistema di entrata-uscita sono pubblicate dall'autorità nazionale di regolamentazione.
Art. 11 Norme per i sistemi di entrata-uscita che coprono più Stati membri nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto
Se in un sistema di entrata-uscita che copre più Stati membri sono attivi più gestori dei sistemi di trasporto, può essere applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento, congiuntamente o separatamente, oppure possono essere applicate, separatamente, diverse metodologie dei prezzi di riferimento.