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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione del 9 aprile 2018 che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 10,

Al fine di ridurre la complessità, la durata e il costo della procedura di certificazione sono necessarie disposizioni che armonizzino il sistema della certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e rafforzino la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza.

Tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la preparazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'attivazione di contatti preliminari con il richiedente sotto forma di coordinamento («pre-valutazione») è considerata una buona pratica per facilitare lo sviluppo delle relazioni fra le parti che partecipano al processo di valutazione della sicurezza. Tale pre-valutazione dovrebbe essere disponibile prima della presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico, per consentire all'organismo di certificazione di familiarizzarsi con il sistema di gestione della sicurezza del richiedente, per chiarire il modo in cui sarà condotto il processo di valutazione della sicurezza e saranno adottate le decisioni nonché per verificare se il richiedente abbia ricevuto informazioni sufficienti su cosa ci si aspetta da lui. I chiarimenti forniti nel contesto della pre-valutazione non dovrebbero influire sul risultato della valutazione.

L'Agenzia dovrebbe monitorare le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi con un'area di esercizio in vari Stati membri e condividere tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza, al fine di facilitare la pianificazione delle rispettive attività di valutazione della sicurezza.

L'Agenzia dovrebbe pubblicare e aggiornare una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Allo scopo di armonizzare l'approccio allo scambio e alla registrazione di informazioni tramite lo sportello unico, la guida dovrebbe comprendere anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero seguire disposizioni o procedure interne per garantire il rispetto dei requisiti di valutazione della sicurezza.

Al fine di evitare duplici valutazioni e ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere conto degli accordi di cooperazione e degli accordi multilaterali conclusi a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798, ove opportuno.

Se l'area di esercizio prevista è limitata a un solo Stato membro e il richiedente intende effettuare operazioni verso una o più stazioni vicine alla frontiera degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, dovrebbe poterlo fare senza un'estensione della sua area di esercizio a quelle degli Stati membri vicini. Nel presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe selezionare l'organismo di certificazione di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798. Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe consultare le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza e tenere conto dei relativi accordi transfrontalieri.

Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe avere il diritto di presentare il fascicolo di domanda all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione, senza obbligo di traduzione. Questo principio si applica lasciando impregiudicata la possibilità per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di definire una politica linguistica concernente la parte della domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798. Nel corso della valutazione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe avere il diritto di presentare i documenti relativi alla valutazione all'Agenzia in una lingua del suo Stato membro, senza l'obbligo di tradurli.

La certificazione dovrebbe essere basata su una valutazione della capacità del richiedente di rispettare e applicare in modo coerente i requisiti del sistema di gestione della sicurezza applicabili alle imprese ferroviarie, comprese le relative norme nazionali e i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema esercizio e gestione del traffico. Una volta ottenuto il certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero registrare tutte le informazioni pertinenti e il risultato della valutazione nello sportello unico, al fine di comprovare e giustificare le decisioni in ogni fase del processo di valutazione della sicurezza. Se l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dispongono di propri sistemi di gestione delle informazioni ai fini della valutazione della sicurezza, dovrebbero garantire che tutte le informazioni pertinenti siano trasferite allo sportello unico per gli stessi motivi.

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero elaborare disposizioni o procedure interne per la gestione del rilascio di certificati di sicurezza unici al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. A tale riguardo, è opportuno che il richiedente abbia la possibilità di presentare copie dei documenti nel fascicolo della domanda. I documenti originali dovrebbero essere disponibili per la verifica da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio del certificato di sicurezza unico.

È necessario armonizzare la classificazione delle criticità nel processo di valutazione per garantire che il richiedente comprenda la gravità di ogni criticità sollevata dall'Agenzia o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Tale classificazione è particolarmente importante quando sono coinvolte nel processo di valutazione varie autorità nazionali.

Al fine di garantire che le valutazioni siano effettuate in modo efficiente dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e rafforzare la fiducia reciproca, l'Agenzia e dette autorità dovrebbero assicurarsi che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le competenze necessarie. Per questo motivo è opportuno che le loro competenze siano verificate.

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, il nuovo regime di certificazione in materia di sicurezza entrerà in vigore dal 16 giugno 2019. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di notificare all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, che essi hanno prorogato il periodo di recepimento e possono quindi continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 fino al 16 giugno 2020. È quindi necessario precisare in che modo il nuovo regime dovrebbe essere applicato in aggiunta al vecchio qualora l'area di esercizio prevista comprenda uno o più di tali Stati membri.

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE prima del 16 giugno 2019 o del 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 l'Agenzia, agendo in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe tenere conto, al fine di evitare una duplice valutazione, dei risultati della valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza riguardanti la valutazione degli elementi corrispondenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

Un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia dovrebbe essere riconosciuto come equivalente alla parte del certificato di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. Tale certificazione è valida in tutta l'Unione per le operazioni di trasporto ferroviario equivalenti. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dovrebbero quindi accettare un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia considerandolo equivalente alla parte rilasciata in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio4 («sportello unico»).

Esso stabilisce inoltre le modalità pratiche che gli organismi di certificazione di sicurezza devono applicare per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, vale a dire l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

  2. 2) «data di ricevimento della domanda»: a) se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale comune all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda; b) se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce come organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda;

  3. 3) «pre-valutazione»: la fase procedurale che precede la presentazione di una domanda, durante la quale il richiedente può chiedere informazioni supplementari sulle fasi successive del processo di valutazione della sicurezza all'organismo di certificazione di sicurezza e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista;

  4. 4) «problematica residua»: una criticità minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata e presa in considerazione durante la successiva supervisione;

  5. 5) «data di riferimento»: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato ulteriormente il periodo di recepimento di detta direttiva.

Art. 3 Responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

1. Oltre al rilascio di certificati di sicurezza unici, l'organismo di certificazione di sicurezza è responsabile dei seguenti compiti:

  1. a) programmazione, implementazione e monitoraggio dei lavori di valutazione che esso svolge;

  2. b) definizione delle disposizioni di coordinamento tra le parti interessate.

2. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accettano la pre-valutazione su richiesta del richiedente e forniscono i chiarimenti da lui richiesti nell'ambito della pre-valutazione.

3. Ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza unici l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, compilano le seguenti informazioni:

  1. a) tutte le pertinenti informazioni relative alle diverse fasi della valutazione, compresi i motivi delle decisioni adottate durante la valutazione e l'individuazione di eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico;

  2. b) l'esito della valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico.

4. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, inserisce nell'esito finale della valutazione le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. L'Agenzia monitora le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi aventi un'area di esercizio in più di uno Stato membro e condivide tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.

6. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza condividono con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista tutte le informazioni pertinenti che possono incidere sul processo di valutazione della sicurezza.

7. L'Agenzia pubblica e aggiorna una guida gratuita per la domanda in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale guida comprende anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

8. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblicano e tengono aggiornata una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega le norme nazionali che si applicano all'area di esercizio prevista e le norme procedurali nazionali applicabili.

9. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di valutazione della sicurezza. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798.

10. Ciascun certificato di sicurezza unico riceve un numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) unico. L'Agenzia definisce la struttura e il contenuto degli EIN e li mette a disposizione sul suo sito web.

11. Qualora il richiedente indichi nella sua domanda che intende operare verso stazioni di Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera il certificato di sicurezza unico è valido anche fino a tali stazioni senza che debba essere chiesta un'estensione dell'area di esercizio, previa consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dello Stato membro confinante da parte dell'organismo di certificazione di sicurezza. Prima di rilasciare il certificato di sicurezza unico, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri interessati confermano all'organismo di certificazione di sicurezza che le norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti sono rispettati.

12. Ai fini della valutazione delle domande, l'organismo di certificazione di sicurezza accetta le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione5.

Art. 4 Responsabilità dei richiedenti

1. Fatto salvo il termine previsto per la valutazione di cui all'articolo 6, il richiedente presenta la domanda di certificato di sicurezza unico, o di aggiornamento o rinnovo di un tale certificato, attraverso lo sportello unico entro le date seguenti, a seconda dei casi:

  1. a) la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di trasporto ferroviario;

  2. b) la data di inizio prevista di un'operazione di trasporto ferroviario in condizioni diverse da quelle indicate 'nel certificato di sicurezza unico in corso di validità, in seguito a una sostanziale modifica apportata al tipo, alla portata o al settore dell'operazione;

  3. c) la data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità.

2. Nel presentare una domanda per un nuovo certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I.

3.

Nel presentare una domanda di aggiornamento o rinnovo di un certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I e descrive le modifiche apportate dopo il rilascio del certificato in corso di validità.

In gravi casi di non conformità che possono incidere sulle prestazioni di sicurezza o creare notevoli rischi per la sicurezza oppure nel caso in cui altre aree problematiche siano individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se è necessario riesaminare l'intero fascicolo di domanda.

4. La scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza effettuata dal richiedente è vincolante fino a quando non sarà completato o terminato il processo di valutazione della sicurezza.

5. Se il richiedente chiede una pre-valutazione, presenta le informazioni elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6, attraverso lo sportello unico.

6. Se il fascicolo presentato contiene copie di documenti rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente conserva gli originali per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico. In caso di rinnovo o aggiornamento, il richiedente conserva gli originali dei documenti presentati con la domanda e rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico aggiornato o rinnovato. Il richiedente presenta tali documenti originali su richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Art. 5 Regime linguistico

1. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per la domanda è la seguente:

  1. a) per la parte del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta dal richiedente;

  2. b) per le parti del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798, nonché per le parti di tale fascicolo indicate nell'allegato I, punto 8.1, la lingua stabilita dallo Stato membro interessato e precisata nella guida per la compilazione della domanda, menzionata all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

2. Qualsiasi decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico adottata dall'Agenzia, compresi i motivi della decisione nell'esito finale della valutazione e, se del caso, il certificato di sicurezza unico, è redatta nella lingua indicata al paragrafo 1, lettera a).

Art. 6 Fasi procedurali e termini

1. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista applicano la procedura stabilita all'allegato II.

2. L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista valutano, nell'ambito delle rispettive competenze, se il fascicolo di domanda contenga le prove documentali richieste indicate nell'allegato I. L'organismo di certificazione di sicurezza comunica al richiedente, senza indugio e in ogni caso entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se la sua domanda è completa.

3. La decisione di rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata al massimo entro quattro mesi dalla data in cui il richiedente è stato informato della completezza della domanda, fatti salvi i paragrafi da 5 a 7.

4.

Se il richiedente è informato che il suo fascicolo non è completo, l'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, chiede che le informazioni supplementari necessarie siano trasmesse rapidamente, aggiungendo le motivazioni e i termini dettagliati entro cui il richiedente deve fornire la risposta.

I termini di presentazione delle informazioni supplementari sono ragionevoli, proporzionati alle difficoltà della fornitura delle informazioni richieste e concordati con il richiedente non appena quest'ultimo sia stato informato che il suo fascicolo non è completo. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine convenuto, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di risposta o di comunicare al richiedente che la sua domanda è respinta.

La decisione sul rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata entro quattro mesi dalla data in cui le informazioni supplementari richieste sono trasmesse dal richiedente.

5. Anche nel caso in cui il fascicolo di domanda sia completo, l'Agenzia o le autorità nazionali di sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono chiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento prima che la decisione sia presa, fissando una scadenza ragionevole per la loro presentazione. Tale richiesta proroga il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato II.

6. Il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo può essere prorogato dall'Agenzia per i seguenti periodi, indicati all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798:

  1. a) il periodo di cooperazione al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile;

  2. b) il periodo in cui la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso.

7. Il termine può essere prorogato anche per il tempo necessario al richiedente per organizzare una visita o un'ispezione nelle proprie sedi oppure per un audit della sua organizzazione.

8. Il certificato di sicurezza unico contiene le informazioni elencate nell'allegato III.

Art. 7 Comunicazione

1. L'organismo di certificazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e il richiedente comunicano attraverso lo sportello unico riguardo a qualsiasi criticità indicata all'articolo 12.

2. Lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione in merito alla domanda sono comunicati al richiedente tramite lo sportello unico.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le guide per le domande elaborate dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le modalità di comunicazione tra di loro e con il richiedente.

4. Lo sportello unico conferma il ricevimento della domanda di certificato di sicurezza unico.

Art. 8 Periodo di validità dei certificati di sicurezza unici

Il certificato di sicurezza unico è valido per un periodo di cinque anni.

Tuttavia, se è necessario un termine più breve per garantire un controllo efficace dei rischi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni ferroviarie, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, di rilasciare un certificato di sicurezza unico per un periodo inferiore a cinque anni. In questo caso l'organismo di certificazione di sicurezza specifica i motivi della sua decisione nell'esito della valutazione, registrata conformemente all'articolo 9.

Art. 9 Gestione delle informazioni

L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano tutte le informazioni pertinenti e l'esito della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, nello sportello unico. Anche l'Agenzia registra l'esito finale della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nello sportello unico.

Se le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano un sistema di gestione delle informazioni per l'esame delle domande loro trasmesse, trasferiscono tutte le informazioni pertinenti allo sportello unico.

Art. 10 Accordi per le visite e le ispezioni dei siti delle imprese ferroviarie e gli audit

1. In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, gli obiettivi e la portata di tali visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e degli audit, nonché il ruolo assegnato a ciascuna autorità, sono coordinati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

2. In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo incaricato di procedere alla visita, all'ispezione o all'audit redige una relazione, indicando le problematiche emerse nel corso della valutazione e specificando se sono state risolte con elementi probatori forniti durante la visita, l'ispezione o l'audit e, in caso affermativo, in che modo. La relazione può comprendere anche altre criticità indicate all'articolo 12, che devono essere risolte dal richiedente entro un termine concordato.

3. In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente precisa chi lo rappresenta e le norme e procedure di sicurezza del sito che devono essere rispettate dall'organismo incaricato di effettuare la visita, l'ispezione o l'audit. Il calendario delle visite, delle ispezioni e degli audit, compresa la fornitura delle informazioni sopraindicate, è concordato tra le autorità interessate e il richiedente.

Art. 11 Coordinamento fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza

1. Quando agisce in qualità di organismo di certificazione, l'Agenzia si coordina con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista nelle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza discutono tutte le questioni relative al processo di valutazione della sicurezza, comprese le eventuali carenze, e le richieste di informazioni supplementari che incidono sul calendario della valutazione o possono avere ripercussioni sui lavori delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni organismo coinvolto nel processo di valutazione della sicurezza può contattare direttamente il richiedente in merito alle questioni relative alla propria parte della valutazione.

3. Prima di decidere riguardo al rilascio di un certificato di sicurezza unico, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano le seguenti misure:

  1. a) discutono i risultati delle rispettive valutazioni;

  2. b) si accordano sulle problematiche residue da rinviare e valutare durante la successiva supervisione;

  3. c) si accordano sulle restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico.

4.

Se il richiedente stabilisce un piano d'azione per risolvere le problematiche residue di cui al paragrafo 3, lettera b), le autorità nazionali preposte alla sicurezza si accordano su quale di esse seguirà l'esecuzione del piano. A tal fine le autorità nazionali preposte alla sicurezza si coordinano, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/7616 e informano l'Agenzia del loro accordo e dell'esito delle loro attività di supervisione.

L'Agenzia tiene conto delle informazioni sull'esito delle attività di supervisione effettuate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio previsto concernenti il seguito delle problematiche restanti per decidere se queste possono essere risolte durante la valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento.

5. L'Agenzia tiene un registro delle attività di coordinamento e le trasmette allo sportello unico a norma dell'articolo 9.