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Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile (maximum sustainable yield – «MSY»).

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse, a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre l'MSY quale determinata in base alle loro caratteristiche biologiche.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce le norme della politica comune della pesca («PCP») in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4.

La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Conformemente a tali disposizioni, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento («piano») dovrebbe contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese a evitare e a ridurre le catture indesiderate.

Per «migliori pareri scientifici disponibili» si dovrebbero intendere i pareri scientifici accessibili al pubblico che si basano sui più recenti dati e metodi scientifici e che sono stati pubblicati o rivisti da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello di Unione o internazionale.

La Commissione dovrebbe ottenere i migliori pareri scientifici per gli stock che rientrano nell'ambito del piano. A tal fine, essa conclude dei memorandum d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Il parere scientifico emesso dal CIEM dovrebbe basarsi sul presente piano e indicare, in particolare, intervalli FMSY e valori di riferimento per la biomassa, cioè MSY Btrigger e Blim. Tali valori dovrebbero essere indicati nel parere scientifico pertinente sugli stock e, se del caso, in eventuali altri pareri scientifici accessibili al pubblico, comprendenti, ad esempio, i pareri relativi alle attività di pesca multispecifica emessi dal CIEM.

I regolamenti (CE) n. 676/20075 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio6 stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e nelle acque ad esso adiacenti. Questi e altri stock demersali sono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un unico piano pluriennale che tenga conto di tali interazioni tecniche

Inoltre, il piano pluriennale dovrebbe applicarsi agli stock demersali e alle relative attività di pesca nel Mare del Nord. Si tratta delle specie di pesce tondo, pesce piatto, pesce cartilagineo, scampo (Nephrops norvegicus) e gambero boreale (Pandalus borealis) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nel Mare del Nord che nelle acque adiacenti. Pertanto l'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati principalmente nel Mare del Nord dovrebbe essere esteso in modo da coprire anche zone al di fuori del Mare del Nord. Inoltre, per gli stock presenti nel Mare del Nord, ma che sono prevalentemente sfruttati al di fuori di esso, è necessario stabilire gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia in piani pluriennali destinati alle zone al di fuori del Mare del Nord in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, estendendo l'ambito di applicazione di tali piani pluriennali in modo che possano coprire anche il Mare del Nord.

L'ambito di applicazione geografico del piano dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock indicati nel più recente parere scientifico sugli stock fornito dal CIEM. In futuro possono rendersi necessarie variazioni della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano a causa del miglioramento delle informazioni scientifiche o della migrazione degli stock. Pertanto, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano qualora il parere scientifico fornito dal CIEM indichi una variazione nella distribuzione geografica degli stock in questione.

Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione dovrebbe avviare un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che tali stock siano gestiti in modo sostenibile coerentemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, e del presente regolamento. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire e mantenere l'MSY per gli stock bersaglio, attuando l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura, a promuovere un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività della pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici, e ad applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il piano dovrebbe inoltre specificare in dettaglio l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord per tutti gli stock di specie a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento e rispettino gli obiettivi specifici, le scadenze e i margini stabiliti nei piani pluriennali.

È opportuno stabilire tassi-obiettivo di mortalità per pesca («F») che corrispondano all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per consentire una certa flessibilità al fine di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, per contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e per tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati e forniti dal CIEM, in particolare nel suo parere periodico relativo alle catture. In base al piano, essi sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY, come indicato nella risposta del CIEM alla richiesta presentatagli dall'UE di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto dei valori Blim non sia superiore al 5 %. Tale limite superiore è inoltre conforme alla norma raccomandata dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno a cui si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata per formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite superiore per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.

Per gli stock per i quali sono disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite di biomassa riproduttiva per gli stock ittici e livelli limite di abbondanza per lo scampo.

È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 di tale regolamento.

Dovrebbe essere possibile fissare il TAC per lo scampo nella divisione CIEM 2a e nella sottozona CIEM 4 a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non dovrebbe ostare all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

Qualora il Consiglio tenga conto di un impatto significativo della pesca ricreativa nel quadro delle possibilità di pesca di un determinato stock, esso dovrebbe poter fissare un TAC per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di chiusura.

Per ottemperare all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari da specificare ulteriormente in conformità dell'articolo 18 di tale regolamento.

Al fine di evitare perturbazioni destabilizzanti dell'attività di pesca che potrebbero avere un impatto negativo sullo stato degli stock di merluzzo bianco, è opportuno mantenere il sistema di autorizzazioni alla pesca legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci nella divisione CIEM 7d, come precedentemente previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008.

È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno prevedere disposizioni per la valutazione, da parte della Commissione, entro il 6 agosto 2023 e successivamente ogni cinque anni, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento sulla base dei pareri scientifici. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, di garantire la flessibilità e di permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento relativamente alle variazioni riguardanti gli stock contemplati dal presente regolamento a seguito delle variazioni nella distribuzione geografica degli stock, alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20167. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali seguenti nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a, 3a e sottozona 4), includendo le attività di pesca che sfruttano tali stock, e, qualora tali stock si estendano al di là del Mare del Nord, nelle acque ad esso adiacenti:

  1. a) merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 7d (Manica orientale) e 3a.20 (Skagerrak);

  2. b) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 6a (acque ad ovest della Scozia) e 3a.20 (Skagerrak);

  3. c) passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 3a.20 (Skagerrak);

  4. d) merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia) e divisione e 3a (Skagerrak e Kattegat);

  5. e) sogliola (Solea solea) nella sottozona 4 (Mare del Nord);

  6. f) sogliola (Solea solea) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale);

  7. g) merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 7d (Manica orientale);

  8. h) rana pescatrice (Lophius piscatorius) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia);

  9. i) gambero boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni 4a Est (Mare del Nord settentrionale, fossa norvegese) e 3a.20 (Skagerrak);

  10. j) scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione 3a (unità funzionali 3-4);

  11. k) scampo nella sottozona 4 (Mare del Nord), per unità funzionale:

    scampo nel Botney Gut-Silver Pit (unità funzionale 5);

    scampo nei Farn Deeps (unità funzionale 6);

    scampo nel Fladen Ground (unità funzionale 7);

    scampo nel Firth of Forth (unità funzionale 8);

    scampo nel Moray Firth (unità funzionale 9).

    scampo nel Noup (unità funzionale 10);

    scampo nei Norwegian Deeps (unità funzionale 32);

    scampo nell'Horn's Reef (unità funzionale 33);

    Nephrops in Devil's Hole (unità funzionale 34).

Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare il presente regolamento adeguando gli ambiti elencati nel primo comma del presente paragrafo al fine di tener conto della variazione. Tali adeguamenti non estendono le zone in cui sono presenti gli stock al di fuori delle acque dell'Unione delle sottozone da 2 a 7.

2. Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che l'elenco degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1 debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

3. In relazione alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano solo gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7.

4. Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nel Mare del Nord durante le attività di pesca degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1. Tuttavia, qualora gli intervalli FMSY e le misure di salvaguardia collegate alla biomassa siano stabiliti per tali stock da altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano tali intervalli e misure.

5. Il presente regolamento specifica inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord per tutti gli stock di specie a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio9, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio10 e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013e si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «Intervallo FMSY»: un intervallo di valori indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro tale intervallo danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY) in presenza di determinate caratteristiche di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock in questione. L'intervallo è ricavato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. È applicato un tetto massimo di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) non sia superiore al 5 %;

  2. 2) «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

  3. 3) «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

  4. 4) «Valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in presenza di determinate caratteristiche di pesca e condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine;

  5. 5) «Intervallo inferiore dell'FMSY»: l'intervallo che include i valori che vanno dall'MSY Flower al valore FMSY;

  6. 6) «Intervallo superiore dell'FMSY»: l'intervallo che include i valori dal valore FMSY all'MSY Fupper;

  7. 7) «Blim»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale può verificarsi una riduzione della capacità riproduttiva;

  8. 8) «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore – e, nel caso dello scampo, l'abbondanza – indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

Capo II. Obiettivi

Art. 3 Obiettivi

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso deve essere coerente con la legislazione in materia ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4. In particolare, il piano mira a:

  1. a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e

  2. b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

5. Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili. Qualora vi siano dati insufficienti, è perseguito un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Capo III. Obiettivi

Art. 4 Obiettivi

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY definiti all'articolo 2, devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2. Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti al CIEM.

3. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio fissa le possibilità di pesca per uno stock, stabilisce tali possibilità nell'intervallo inferiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo superiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra dell'MSY Btrigger:

  1. a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

  2. b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

  3. c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.

6. Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del Blim.

Art. 5 Gestione degli stock di catture accessorie

1. Per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono definite misure di gestione, incluse, se del caso, le possibilità di pesca, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Tali stock sono gestiti secondo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora non siano disponibili dati scientifici adeguati.

3. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione delle attività di pesca multispecifica riguardo agli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, specialmente nelle situazioni in cui ciò porta a una chiusura prematura dell'attività di pesca.

Capo IV. Misure di salvaguardia

Art. 6 Valori di riferimento per la conservazione

I valori di riferimento seguenti per la conservazione intesi a salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del piano:

  1. a) MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

  2. b) Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Art. 7 Misure di salvaguardia

1. Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori all'MSY Btrigger, sono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo superiore dell'FMSY, tenendo conto del calo della biomassa.

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori al Blim, sono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o l'unità funzionale in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

  1. a) misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

  2. b) misure di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

4. La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata tenendo in considerazione la natura, la gravità, la durata e il ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - sono inferiori ai livelli di cui al paragrafo 6.

Art. 8 Misure specifiche di conservazione

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, o quando la biomassa degli stock riproduttori - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per un determinato anno sono inferiori all'MSY Btrigger, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento stabilendo norme per quanto riguarda:

  1. a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

  2. b) l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;

  3. c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

  4. d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

  5. e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

  6. f) altre caratteristiche correlate alla selettività.

Capo V. Misure tecniche

Art. 9 Misure tecniche

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio3:

  1. a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

  2. b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

  3. c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

  4. d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

3.

In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, le taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione CIEM 3a sono fissate a 105 mm.

Il presente paragrafo si applica fino alla data in cui l'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 cessa di applicarsi.

Capo VI. Possibilità di pesca

Art. 10 Possibilità di pesca

1. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano alle attività di pesca multispecifica.

2. Gli Stati membri possono, previa notifica della Commissione, procedere allo scambio totale o parziale delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM 2a e 4 può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

4. Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca.

Capo VII. Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco

Art. 11 Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque unionali del Mare del nord

1. Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti alla pesca ricreativa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.