Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 istituisce una politica comune della pesca (PCP) per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.
Le misure tecniche sono strumenti destinati a coadiuvare l’attuazione della PCP. Una valutazione dell’attuale struttura regolamentare relativa alle misure tecniche ha dimostrato che probabilmente non sarà possibile conseguire gli obiettivi della PCP e che occorre adottare un nuovo approccio per accrescere l’efficacia delle misure tecniche, puntando in particolare sull’adeguamento della struttura di governance.
È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire, dal un lato, norme generali che siano applicabili in tutte le acque dell’Unione e, dall’altro, prevedere l’adozione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l’utilizzo degli attrezzi da pesca, e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle operazioni di pesca effettuate nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione e di paesi terzi e da cittadini degli Stati membri – fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera – sia ai pescherecci dell’Unione operanti nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso dovrebbe inoltre applicarsi, rispetto ai pescherecci dell’Unione e ai cittadini degli Stati membri, in acque non appartenenti all’Unione a misure tecniche adottate per la zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) e nella zona di applicazione dell’accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
Quando pertinente, misure tecniche dovrebbero applicarsi alla pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.
Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine, grazie all’uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare le catture indesiderate. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli ecosistemi marini e, in particolare, su specie e habitat sensibili, anche ricorrendo, se del caso, a incentivi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio6, dalla direttiva 2008/56/CE e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Al fine di valutare l’efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, in particolare le catture di specie marine di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, il livello di catture accidentali di specie sensibili e l’estensione dei fondali marini in cui gli habitat risentono negativamente delle attività di pesca. Tali target dovrebbero conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell’Unione in materia ambientale- in particolare la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8) e alle migliori pratiche internazionali.
Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi delle norme tecniche, è opportuno aggiornare e consolidare le definizioni degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca che figurano nei regolamenti vigenti sulle misure tecniche.
È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l’uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. Non dovrebbe essere permesso vendere, esporre o mettere in vendita le specie marine catturate utilizzando tali attrezzi o metodi laddove essi siano vietati ai sensi del presente regolamento.
L’uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico dovrebbe rimanere possibile per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2021, a determinate condizioni rigorose.
Alla luce del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno stabilire norme comuni che definiscano le restrizioni applicabili all’uso di attrezzi trainati e alla costruzione dei sacchi delle reti, al fine di evitare pratiche dannose che danno luogo a una pesca non selettiva.
Al fine di limitare l’uso di reti da posta derivanti, che possono operare su ampi tratti di mare e comportare ingenti catture di specie sensibili, è opportuno consolidare le vigenti restrizioni all’uso di tali attrezzi da pesca.
Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j e 7k e nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27° O in acque di profondità superiore a 200 m quale indicata sulle carte nautiche, fatte salve determinate deroghe.
Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.
Per garantire la rigorosa protezione di specie marine sensibili quali mammiferi marini, uccelli e rettili marini prevista dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero istituire misure di mitigazione volte a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture di tali specie ad opera degli attrezzi da pesca.
Al fine di assicurare una protezione costante degli habitat marini sensibili situati al largo delle coste dell’Irlanda e del Regno Unito e intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, così come nella zona di regolamentazione NEAFC, è opportuno mantenere le attuali restrizioni all’uso di reti a strascico.
Analoghe restrizioni dovrebbero poter essere introdotte a protezione di tali habitat nel caso in cui vengano individuate altre zone di questo tipo sulla base dei pareri scientifici.
Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione onde garantire la protezione del novellame di specie marine e per creare zone di ricostituzione degli stock ittici.
È opportuno definire le modalità per misurare la taglia di specie marine.
Gli Stati membri dovrebbero poter realizzare progetti pilota volti a vagliare soluzioni per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Laddove i risultati di tali progetti o i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per definire misure tecniche che riducano tali catture.
Il presente regolamento dovrebbe definire norme di base per ogni bacino marittimo. Tali norme di base derivano da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere dello CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o di limitazione della pesca, nonché misure di conservazione della natura intese a limitare le catture di specie sensibili in determinate zone e qualsiasi altra misura tecnica specifica vigente a livello regionale.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche diverse da tali norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nel regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di prove scientifiche.
Tali misure tecniche regionali dovrebbero come minimo produrre benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti a quelli previsti dalle norme di base per quanto riguarda, in particolare, i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.
Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie le cui caratteristiche differiscano dalle dimensioni di maglia previste dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali misure presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.
Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a zone di limitazione della pesca per la tutela delle aggregazioni di novellame e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire gli obiettivi, l’estensione geografica, la durata dei fermi, nonché le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio nelle loro raccomandazioni comuni
Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare siano rispettati gli obiettivi della PCP, facendo in modo che venga garantita la protezione del novellame di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle specie sensibili, delle aggregazioni di novellame o di riproduttori dovrebbe essere permessa come un’opzione da sviluppare attraverso la regionalizzazione. Le condizioni per istituire tali aree, compresa l’estensione geografica e la durata dei fermi, e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.
Sulla base di una valutazione dell’impatto di attrezzi innovativi, le raccomandazioni comuni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di tali attrezzi. È opportuno che l’uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri siano autorizzati a elaborare ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l’impatto della pesca su tali specie e habitat. Qualora i dati scientifici evidenziassero l’esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di specie e habitat sensibili, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella zona considerata. In particolare, tali restrizioni potrebbero essere applicate all’utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di specie sensibili.
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 consente di istituire piani temporanei in materia di rigetti per l’attuazione dell’obbligo di sbarco, in assenza di piani pluriennali per il tipo di pesca in questione. Nell’ambito di tali piani dovrebbe essere consentita la definizione di misure tecniche che siano strettamente connesse all’attuazione dell’obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate.
Dovrebbe essere possibile realizzare progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti. Tali progetti potrebbero prevedere deroghe alle norme in materia di dimensioni di maglia di definite nel presente regolamento, nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e dei target del presente regolamento.
È opportuno che nel presente regolamento siano incluse disposizioni relative a misure tecniche adottate dalla NEAFC.
Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica o le operazioni di ripopolamento diretto e di trapianto, le misure tecniche previste nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tali attività. In particolare, le operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica che richiedano una simile deroga alle misure tecniche previste dal presente regolamento dovrebbero essere soggette a opportune condizioni.
È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di determinate misure in relazione alla pesca ricreativa, alle restrizioni relative agli attrezzi trainati, alle specie e agli habitat sensibili, all’elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, alla definizione di pesca diretta, ai progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti, nonché misure tecniche nel quadro di piani temporanei di rigetto e in relazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione, alle dimensioni di maglia, alle zone di divieto e altre misure tecniche in determinati bacini marittimi, misure di mitigazione per specie sensibili e l’elenco delle specie degli stock che costituiscono indicatori chiave. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20169. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di specifiche per i dispositivi destinati a ridurre l’usura degli attrezzi trainati, a rafforzarli o a limitare la fuoriuscita delle catture nella parte anteriore di tali attrezzi, alla definizione di specifiche per i dispositivi di selezione applicati agli attrezzi di riferimento definiti, alla definizione di specifiche per le reti da traino con impiego di impulso elettrico, alla definizione delle restrizioni in materia di costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera, e alla definizione di norme riguardanti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo di attrezzi fissi a profondità comprese tra 200 e 600 m, alla definizione di norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per determinate zone di divieto o di limitazione della pesca е per quanto riguarda le caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi impiegati per tenere lontani i cetacei da reti fisse e i metodi utilizzati per ridurre al minimo le catture accidentali di uccelli marini, rettili marini e tartarughe. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10.
Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. Tale relazione dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche, sia a livello regionale che a livello dell’Unione, abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi e a raggiungere i target previsti dal presente regolamento.
Ai fini di tale relazione si potrebbe ricorrere a opportuni indicatori di selettività, come il concetto scientifico di lunghezza di selettività ottimale (Lopt), quali strumenti di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso gli attuali obiettivi della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate. In tal senso, detti indicatori non costituiscono obiettivi vincolanti ma strumenti di monitoraggio su cui si possono basare le deliberazioni o decisioni a livello regionale. Gli indicatori, e i valori utilizzati per la loro applicazione, dovrebbero essere richiesti a organismi scientifici adeguati per una serie di stock che costituiscono indicatori chiave, e dovrebbero tener anche conto della pesca multispecifica e dei picchi di reclutamento. La Commissione potrebbe includere tali indicatori nella relazione sull’attuazione del presente regolamento. L’elenco degli stock che costituiscono indicatori chiave include le specie demersali gestite mediante limiti di cattura, tenendo conto dell’entità relativa degli sbarchi, dei rigetti e dell’importanza dell’attività di pesca per ogni bacino marittimo.
La relazione della Commissione dovrebbe fare riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull’impatto degli attrezzi innovativi. La relazione dovrebbe trarre conclusioni circa i benefici, o gli effetti negativi, per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili nonché in termini di selettività.
Se dalla relazione della Commissione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.
Tenuto conto del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 894/9711, (CE) n. 850/9812, (CE) n. 2549/200013, (CE) n. 254/200214, (CE) n. 812/200415 e (CE) n. 2187/200516 del Consiglio.
È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/200617 e (CE) n. 1224/200918 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1380/2013.
Alla Commissione è attualmente conferito il potere di adottare e modificare misure tecniche a livello regionale ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/113919, (UE) 2018/97320, (UE) 2019/47221 e (UE) 2019/102222 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali e il Mediterraneo occidentale. Per chiarire l’ambito di applicazione dei rispettivi conferimenti di poteri, e specificare che gli atti delegati adottati in virtù dei conferimenti di poteri previsti in tali regolamenti devono rispettare determinati requisiti stabiliti nel presente regolamento, tali regolamenti dovrebbero essere modificati per la certezza del diritto,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure tecniche concernenti:
a) il prelievo e lo sbarco delle risorse biologiche marine;
b) il funzionamento degli attrezzi da pesca; e
c) l’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all’articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell’Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.
2. Gli articoli 7, 10, 11 e 12 si applicano anche alla pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo in una particolare regione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e in conformità dell’articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell’articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.
3. Fatte salve le condizioni di cui agli articoli 25 e 26, le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di:
a) ricerca scientifica, e
b) ripopolamento diretto o trapianto di specie marine.
Art. 3 Obiettivi
1. In quanto strumenti destinati a sostenere l’attuazione della PCP, le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati nelle disposizioni applicabili dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine;
b) garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;
c) garantire, anche grazie all’impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo;
d) introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.
Art. 4 Target
1. Le misure tecniche mirano a garantire:
a) che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano ridotte per quanto possibile conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) che le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell’Unione e dagli accordi internazionali per essa vincolanti;
c) che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini siano conformi all’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. La portata dei progressi compiuti verso i target suddetti è valutata nell’ambito del processo di rendicontazione di cui all’articolo 31.
Art. 5 Definizione delle zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:
a) «Mare del Nord»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM1 2a e 3a e sottosezione CIEM 4;
b) «Mar Baltico»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM 3b, 3c e 3d;
c) «acque nordoccidentali»: le acque dell’Unione nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7;
d) «acque sudoccidentali»: le sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque dell’Unione) e le zone Copace2 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione);
e) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
f) «Mar Nero»: le acque della sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3;
g) «acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale»: le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro;
h)
i) «zona di applicazione dell’accordo CGPM»: il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011.
Art. 6 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le seguenti definizioni:
1) «modello di sfruttamento»: il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d’età e di taglia di uno stock;
2) «selettività»: espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare risorse biologiche marine di una data taglia e/o specie;
3) «pesca diretta»: lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie, ulteriormente specificabile a livello regionale in atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento;
4) «buono stato ecologico»: lo stato ecologico delle acque marine quale definito dall’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;
5) «stato di conservazione di una specie»: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni;
6) «stato di conservazione di un habitat»: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lungo termine la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche;
7) «habitat sensibile»: un habitat il cui stato di conservazione, compresa la sua estensione e la condizione (struttura e funzione) delle sue componenti biotiche e abiotiche, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra gli habitat sensibili rientrano, in particolare, i tipi di habitat di cui all’allegato I e gli habitat di specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE, gli habitat di specie di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE, gli habitat la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE e gli ecosistemi marini vulnerabili quali definiti dall’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio5;
8) «specie sensibile»: una specie il cui stato di conservazione, che comprende l’habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
9) «piccole specie pelagiche»: specie quali sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto e pesce tamburo;
10) «consigli consultivi»: gruppi di interesse istituiti in conformità dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
11) «rete da traino»: un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete chiusa sul fondo da un sacco;
12) «attrezzi trainati»: reti da traino, sciabiche danesi, draghe o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell’acqua da uno o più pescherecci ovvero da qualunque altro sistema meccanizzato;
13) «rete a strascico»: una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;
14) «rete a strascico a coppia»: una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L’apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;
15) «rete da traino pelagica»: una rete da traino progettata e armata per operare a mezz’acqua;
16) «sfogliara»: una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un’asta, un braccio o un dispositivo analogo;
17) «rete da traino con impiego di impulso elettrico»: una rete che utilizza corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine;
18) «sciabica danese» o «sciabica scozzese»: un attrezzo da circuizione e da traino azionato da un’imbarcazione mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. L’attrezzo è costituito da una rete, la cui struttura è simile a quelle di una rete a strascico;
19) «sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e trascinate verso la costa mentre sono manovrate dalla riva ovvero da una nave ormeggiata o ancorata a riva;
20) «reti da circuizione»: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;
21) «rete da circuizione a chiusura» o «rete a catino»: qualsiasi rete da circuizione munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
22) «draghe»: attrezzi trainati attivamente dal motore principale dell’imbarcazione (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di un’imbarcazione ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori. Esistono draghe dotate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da verricelli manuali in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;
23) «reti fisse»: qualsiasi tipo di rete da imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;
24) «rete da posta derivante»: una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva;
25) «rete da imbrocco»: una rete fissa formata da un’unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;
26) «rete da posta impigliante»: una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d’armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete da imbrocco;
27) «rete a tramaglio»: una rete fissa formata da più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole;
28) «rete combinata da imbrocco e a tramaglio»: una rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;
29) «palangaro»: un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile, cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o può essere lasciato alla deriva in superficie;
30) «nasse»: trappole costituite da gabbie o ceste dotate di uno o più accessi e destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso;
31) «lenza a mano»: un’unica lenza a cui sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;
32) «croce di Sant’Andrea»: un attrezzo che esercita un’azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;
33) «sacco»: l’ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, con la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. Può essere costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) tenuti insieme sui lati e può comprendere l’avansacco, che è formato da uno o più pannelli situati all’imboccatura del sacco della rete da traino stricto sensu;
34) «dimensione di maglia»: i) per le pezze di rete con nodo: la massima distanza tra due nodi opposti della stessa maglia, quando questa è completamente stirata; ii) per le pezze di rete senza nodo: la distanza interna tra le giunture opposte della stessa maglia, quando questa è completamente stirata lungo il suo asse più lungo;
35) «maglia quadrata»: una maglia quadrangolare composta da due serie di sbarre parallele della stessa lunghezza nominale, di cui una è parallela, e l’altra è perpendicolare, all’asse longitudinale della rete;
36) «maglia a losanghe»: una maglia composta da quattro sbarre della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all’asse longitudinale della rete;
37) «T90»: reti da traino, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete a maglie a losanga annodate ruotate di 90°, in modo che la direzione principale della pezza di rete sia parallela alla direzione del traino;
38) «finestra di fuga Bacoma»: un dispositivo di fuga costituito da una pezza di rete senza nodo a maglia quadrata, montato nel pannello superiore del sacco, il cui bordo inferiore si trova a non più di quattro maglie di distanza dalla sagola di chiusura;
39) «pezza selettiva»: una pezza di rete montata all’imboccatura del sacco o dell’avansacco lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremata all’estremità, ove è fissata alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un’apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;
40) «altezza»: la somma delle altezze delle maglie bagnate di una rete, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero;
41) «tempo di immersione»: l’arco di tempo compreso tra la cala dell’attrezzo e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;
42) «sensori di monitoraggio dell’attrezzo»: telesensori elettronici che sono applicati agli attrezzi da pesca per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o il volume delle catture;
43) «palangaro zavorrato»: un palangaro composto da ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini;
44) «dispositivo acustico di dissuasione»: dispositivo volto a dissuadere specie quali mammiferi marini dall’avvicinarsi agli attrezzi da pesca attraverso l’emissione di segnali acustici;
45) «cavi scaccia-uccelli» (detti anche «cavi con bandierine» o «tori lines»): cavi provvisti di bandierine che vengono trainati da un punto elevato vicino alla poppa del peschereccio durante la pesca con ami innescati allo scopo di allontanare dagli ami gli uccelli marini;
46) «ripopolamento diretto»: l’attività consistente nel rilasciare animali selvatici vivi di specie selezionate in acque in cui tali specie sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o accrescere il reclutamento naturale;
47) «trapianto»: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dall’uomo all’interno di zone in cui essa è presente con popolazioni stabilite di tale specie;
48) «indicatore di efficacia della selettività»: uno strumento di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso il conseguimento dell’obiettivo della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate;
49) «fucile subacqueo»: un fucile portatile pneumatico o azionato meccanicamente che spara una fiocina a fini di pesca subacquea;
50) «lunghezza di selettività ottimale (Lopt)»: la lunghezza media di cattura, indicata dai migliori pareri scientifici disponibili, che ottimizza la crescita degli individui di uno stock.
Capo II. Misure tecniche comuni
Sezione 1. Attrezzi da pesca e usi vietati
Art. 7 Attrezzi da pesca e metodi vietati
1. È vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:
a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b) corrente elettrica, eccetto la rete da traino con impiego di impulso elettrico, che è consentita soltanto ai sensi delle specifiche disposizioni della parte D dell’allegato V;
c) esplosivi;
d) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
f) croci di Sant’Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo e specie affini;
g) qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per uccidere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli delle fiocine manuali e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza respiratore subacqueo (aqualung) e dall’alba al tramonto.
2. In deroga all’articolo 2, il presente articolo si applica alle navi dell’Unione in acque internazionali e nelle acque di paesi terzi, salvo altrimenti disposto, nello specifico, dalle norme adottate dalle organizzazioni multilaterali della pesca, in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, o da un paese terzo.
Sezione 2. Restrizioni generali applicabili agli attrezzi e condizioni per il loro uso
Art. 8 Restrizioni generali applicabili all’uso di attrezzi trainati
1. Ai fini degli allegati da V a XI, per dimensione di maglia di un attrezzo trainato di cui ai medesimi allegati si intende la dimensione minima delle maglie di qualsiasi sacco e avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. Il presente paragrafo non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell’attrezzo o qualora tali dispositivi siano usati in combinazione con sistemi di esclusione dei pesci e delle tartarughe. Ulteriori deroghe per migliorare la selettività delle specie marine in funzione della taglia o della specie possono essere previste in un atto delegato adottato in conformità dell’articolo 15.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo si applica quanto segue:
a) è vietato trasbordare organismi marini;
b) nel Mar Baltico è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis;
c) in tutti gli altri bacini marittimi, fatta eccezione per il Mar Mediterraneo, ove si applica l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno il 95 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi bivalvi, gasteropodi e spugne.
La lettera b) e c) del presente paragrafo non si applicano alle catture non intenzionali di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
3. Nel caso in cui più reti siano trainate simultaneamente da uno o più pescherecci, ogni rete è dotata della stessa dimensione nominale di maglia. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo15 e in conformità dell’articolo 29 e in deroga al presente paragrafo, qualora l’utilizzo di varie reti aventi una dimensione di maglia diversa produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti.
4. È vietato usare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l’apertura in altro modo, nonché tenere a bordo dispositivi specificatamente destinati a tale scopo. Il presente paragrafo non esclude l’uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l’usura degli attrezzi trainati, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.
5.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire:
a) restrizioni relative allo spessore del filo ritorto;
b) restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi;
c) restrizioni applicabili all’uso dei materiali delle reti;
d) struttura e fissaggio dei sacchi;
e) dispositivi autorizzati destinati a ridurre l’usura; e
f) dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
Art. 9 Restrizioni generali applicabili all’uso di reti fisse e reti da posta derivanti
1. È vietato tenere a bordo o utilizzare una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o totale sia superiore a 2,5 km.
2. È vietato l’uso di reti da posta derivanti per la pesca delle specie elencate nell’allegato III.
3. In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico.
4. È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti:
a) tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),
b) tonno rosso (Thunnus thynnus),
c) pesce castagna (Brama brama),
d) pesce spada (Xiphias gladius),
e) squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, tutte le specie di Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.
5. In deroga al paragrafo 4, le catture accidentali nel Mar Mediterraneo di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al medesimo paragrafo possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto dell’Unione.
6. È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m.
7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo:
a) si applicano deroghe specifiche, come precisato nell’allegato V, parte C, punto 6.1, nell’allegato VI, parte C, punto 9.1, e nell’allegato VII, parte C, punto 4.1, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 m;
b) l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m è consentito nel mar Mediterraneo.
Sezione 3. Protezione di specie e habitat sensibili
Art. 10 Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca
1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell’articolo 16 della stessa direttiva.
2. Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell’Unione.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare, tranne al fine di consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente in conformità del diritto dell’Unione applicabile.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e possono tenere conto degli accordi internazionali concernenti la protezione di specie sensibili.
Art. 11 Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini
1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono ammessi nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente, a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza, appena possibile dopo la cattura e in conformità del diritto dell’Unione applicabile.
4. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all’utilizzo di determinati attrezzi. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell’Unione.
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Inoltre, rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative a tali misure.