Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 110, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), l'articolo 110, paragrafo 2, l'articolo 111, l'articolo 115, paragrafo 1, e l'articolo 123,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l'articolo 90, paragrafo 4,
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3. La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo. Dette sezioni 2 e 3 conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare talune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione4, che è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione5.
L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Tali discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6, nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione7 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione8 e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.
Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
Ai fini della chiarezza, dovrebbero essere precisate talune fasi della procedura che disciplina la domanda di protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica nel settore vitivinicolo.
È opportuno stabilire norme supplementari in materia di domande comuni concernenti più di un territorio nazionale.
Per disporre di documenti unici uniformi e raffrontabili, è necessario specificare il contenuto minimo di tali documenti. Nel caso delle denominazioni di origine dovrebbe essere messa in particolare rilievo la descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche dovrebbe essere messa in particolare rilievo la definizione del legame tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche e l'origine geografica del prodotto.
La zona geografica delimitata delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per le quali è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare di produzione in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, tale da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di operare sulla base di elementi certi, definitivi e attendibili.
Per garantire il corretto funzionamento del sistema è necessario stabilire norme uniformi concernenti la fase di rigetto della procedura applicabile alle domande di protezione. Sono altresì necessarie norme uniformi per quanto riguarda il contenuto delle domande di modifica dell'Unione, di modifica ordinaria e di modifica temporanea nonché per quanto riguarda il contenuto delle richieste di cancellazione.
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.
Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti è opportuno stabilire i moduli per la presentazione delle domande, delle opposizioni, delle modifiche e delle richieste di cancellazione.
Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, istituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «registro»). Il registro è una banca dati elettronica conservata all'interno di un sistema di informazione, ed è accessibile al pubblico. Tutti i dati relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette contenuti nel precedente registro creato nella banca dati elettronica «E-Bacchus», di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009, dovrebbero essere iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Le norme vigenti in materia di riproduzione del simbolo dell'Unione per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, dovrebbero essere replicate per permettere ai consumatori di riconoscere i vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.
Il valore aggiunto di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta si fonda sulle garanzie date ai consumatori riguardo al valore. Il regime è credibile solo se accompagnato da verifiche, controlli e audit efficaci che prevedono un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, gestito dalle autorità competenti designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio9. In questo ambito è necessario tenere conto delle norme in materia di controlli e audit previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 e adattarle alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo.
È opportuno stabilire norme concernenti i controlli da svolgere sui vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo.
L'accreditamento degli organismi di controllo dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e nel rispetto delle norme internazionali elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Nei loro interventi, gli organismi di controllo accreditati dovrebbero rispettare tali norme.
Per dare a Cipro il tempo necessario per adeguare il suo sistema di controllo e allinearlo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, è opportuno concedere a tale paese una deroga all'obbligo di rispettare le norme ISO per gli organismi di certificazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad addebitare agli operatori una tariffa a copertura delle spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.
Al fine di garantire modalità coerenti in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la protezione dall'uso sleale dei nomi iscritti nel registro e la prevenzione di pratiche suscettibili di indurre in errore il consumatore, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti le azioni da attuare a livello di Stati membri al riguardo.
Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di controllo. Per facilitare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i sistemi di controllo in atto per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la Commissione dovrebbe rendere pubblici tali nomi e indirizzi. Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero inviare alla Commissione informazioni in merito ai controlli vigenti nei rispettivi paesi per i nomi che beneficiano della protezione nell'Unione, a fini di verifica dell'uniformità del sistema di controllo.
Per motivi di chiarezza, trasparenza e allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, è necessario stabilire disposizioni tecniche specifiche riguardanti la natura e il contenuto dei controlli che devono essere eseguiti annualmente, oltre a norme in materia di cooperazione tra Stati membri a tale riguardo, in particolare con riferimento alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione11.
Per garantire che le menzioni tradizionali per le quali è chiesta la protezione rispettino le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, e ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire norme procedurali dettagliate concernenti le domande di protezione, opposizione, modifica ovvero cancellazione delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli. Tali norme dovrebbero precisare il contenuto della domanda nonché le pertinenti informazioni complementari e i documenti giustificativi richiesti, i termini da rispettare e le comunicazioni tra la Commissione e le parti di ciascuna procedura.
Per consentire ai consumatori e agli operatori commerciali di sapere quali menzioni tradizionali sono protette nell'Unione, dovrebbero essere stabilite norme specifiche concernenti la registrazione e l'iscrizione delle menzioni tradizionali nel registro dell'Unione. Per garantire che sia accessibile a tutti, il registro dovrebbe essere accessibile per via elettronica.
In considerazione dell'importanza economica delle menzioni tradizionali e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, le autorità nazionali dovrebbero adottare misure contro qualsiasi uso illegale delle menzioni tradizionali e vietare la commercializzazione dei prodotti corrispondenti.
Ai fini di un'efficace gestione amministrativa e tenuto conto dell'esperienza maturata con l'uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione12 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione13.
La Commissione ha predisposto il sistema di informazione «e-Ambrosia» per la gestione delle domande di protezione e di modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a utilizzare questo sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di protezione e all'approvazione delle modifiche. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, il sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, né per le comunicazioni con i paesi terzi. Per la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.
Le domande di registrazione, modifica o cancellazione di menzioni tradizionali non sono ancora gestite tramite un sistema di informazione centralizzato. Tali domande dovrebbero continuare a essere presentate tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI. Anche tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni concernenti le menzioni tradizionali dovrebbero essere effettuati tramite posta elettronica.
Dovrebbero essere definite le modalità con cui la Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizione introduttiva
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernenti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo per quanto riguarda i controlli e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, relativamente agli elementi seguenti:
a) le domande di protezione;
b) la procedura di opposizione;
c) la registrazione,
d) il rispetto della protezione;
e) la modifica;
f) la cancellazione della protezione;
g) le comunicazioni.